Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29247 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29247 Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 05/11/2025
TARSU TIA TARES Accertamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22775/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), già RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvAVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL), rappresentata e difesa dall’avvAVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del suo Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL);
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 5752/2022, depositata il 21 giugno 2022, e notificata il 21 giugno 2022, della Commissione tributaria regionale della Sicilia;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025, dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
–COGNOME, del RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE, ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 5752/2022, depositata il 21 giugno 2022, e notificata il 21 giugno 2022, con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha accolto l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, così pronunciando in riforma della decisione di prime cure che aveva accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento notificato dall’Ente impositore per il recupero a tassazione della TARSU dovuta dalla contribuente per l’anno 2010.
1.1 -A fondamento del decisum , il giudice del gravame ha rilevato che l’avviso di accertamento era stato tempestivamente notificato in data 12 luglio 2016 in quanto, in relazione alla regola posta dal d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 70, comma 1, (solo) «per le occupazioni o versamenti prima del 20 gennaio cioè fra il 1° e il 19 gennaio il dies a quo è lo stesso anno di imposta, mentre per versamenti successivi il dies a quo è il 20 gennaio dell’anno successivo».
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e
falsa applicazione di legge con riferimento alla l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161, al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 70, comma 1, ed agli artt. 817 e 818 cod. civ., assumendo la ricorrente, in sintesi, che, nella fattispecie, venivano in considerazione aree scoperte di natura pertinenziale e così che (al più) avrebbe potuto prospettarsi una dichiarazione infedele (e non anche omessa).
-Il motivo è destituito di fondamento.
2.1 Premesso che la censura non revoca in fatto l’oggetto dell’accertamento operato dal giudice del gravame e, in quanto tale, involgente la datazione del possesso allo stesso anno 2010 (in data successiva al 20 gennaio), – è del tutto evidente che la natura, e specifica destinazione, RAGIONE_SOCIALE aree (genericamente deRAGIONE_SOCIALEe come pertinenziali) può incidere sui presupposti dell’imposizione che l’Ente considera, per l’appunto sussistenti , -ma non anche sul termine (previsto a pena di decadenza e) preordinato all’esercizio del potere impositivo (che, per vero, va rispettato laddove sia in contestazione la natura, operativa o meno, di aree scoperte riprese a tassazione).
In iure , quindi, la pronuncia della Corte di merito si conforma al principio di diritto posto dalla Corte, essendosi rilevato che il tenore letterale della disposizione sull’obbligo di denuncia contenuta nell’art. 70, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993, secondo cui la denuncia dei locali ed aree tassabili va presentata al RAGIONE_SOCIALE entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, impone di differenziare la detenzione o occupazione dei locali che sia in corso fin dall’inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva; nel primo caso, il termine di decadenza di cui all’art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006 decorre dall’anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell’anno successivo (v., ex plurimis , Cass., 17 giugno 2022, n. 19531; Cass., 23 giugno 2021, n. 17874; Cass., 29 aprile 2020, n.
8275; Cass., 1 febbraio 2019, n. 3058; Cass., 3 novembre 2016, n. 22224; Cass., 21 giugno 2016, n. 12795).
2.2 -La l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161, dispone, quindi, nei seguenti termini: «Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio RAGIONE_SOCIALE omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.».
Sia pur con riferimento ad altri tributi -ma secondo coordinate ricostruttive riferibili al disposto normativo appena ripercorso, -la Corte ha avuto modo di rilevare che:
qualora l’originaria denunzia sia stata incompleta, infedele oppure omessa, l’obbligo di formularla si rinnova annualmente, in quanto ad ogni anno solare corrisponde un’obbligazione tributaria, con la conseguenza che l’inottemperanza a tale obbligo, sanzionata dal d.lgs. n. 507 del 1993, art. 76, comporta l’applicazione della sanzione anche per gli anni successivi al primo (v. Cass., 8 ottobre 2019, n. 25063; Cass., 7 agosto 2009, n. 18122; Cass., 7 agosto 2008, n. 21337);
l’omessa indicazione, nella dichiarazione (come nella denunzia di variazione) di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 10, comma 4, anche di un solo cespite immobiliare, soggetto ad autonoma imposizione, costituisce omessa dichiarazione (o denunzia) dello stesso
cespite ed è punibile, ai sensi del citato D.Lgs., art. 14, comma 1, a titolo di “omessa presentazione della dichiarazione o denuncia” e non, ai sensi del comma 2 della stessa norma, quale “dichiarazione o denuncia … infedeli”, non essendo la dichiarazione ICI diretta a determinare il complessivo coacervo patrimoniale, unitariamente considerato a fini di una unica soggezione ad imposizione fiscale ed essendo equiparata, a livello sanzionatorio, la fattispecie di “omessa denunzia” a quella di “omessa dichiarazione” RAGIONE_SOCIALE sopravvenute “modificazioni dei dati ed elementi dichiarati” (v. Cass., 22 ottobre 2010, n. 21686; Cass., 10 agosto 2010, n. 18503; Cass., 16 gennaio 2009, n. 932).
2.3 -Gli arresti dianzi esposti, come anticipato, possono senz’altro ricondursi alla disciplina dei termini posti dall’art. 1, comma 161, cit., rimanendo evidente -secondo la lettera e la stessa ratio della disciplina che distingue gli accertamenti di ufficio dalle rettifiche RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni infedeli -che l’obbligo di dichiarazione, non assolto per una data annualità, continua a gravare sul contribuente per la successiva annualità cui, pertanto, va raccordato nel tempo il dies a quo del termine di decadenza quinquennale che, come anticipato, nella fattispecie si correla al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 70, comma 1.
3. -Il secondo articolato motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., reca la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., deducendo la ricorrente che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sui motivi di impugnazione dell’atto impositivo motivi riproposti con lo spiegato appello incidentale -che involgevano, rispettivamente, l’inesistenza della notifica dell’a vviso di accertamento -siccome eseguita, in assenza di base normativa, a mezzo di posta elettronica certificata e, per di più, in difetto di relata e di firma, anche digitale, da
parte di soggetto ad uopo abilitato, -il difetto di motivazione dell’atto impositivo – «atteso che le motivazioni adRAGIONE_SOCIALEe per la ripresa a tassazione degli importi consistono semplicemente in una scheda derivante da un programma computerizzato nel quale vengono indicati i valori attributi dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE senza stabilire i criteri e le modalità sulla base RAGIONE_SOCIALE quali i predetti valori sono stati attribuiti. Inoltre non si comprendeva su quali basi il RAGIONE_SOCIALE fosse giunto a determinare la ‘superficie operativa’ di ben 4 mila mq, né i criteri sulla base dei quali tale superficie fosse stata riRAGIONE_SOCIALEa del 50% (pag. 9 ultimi due capoversi RAGIONE_SOCIALE controdeduzioni/appello incidentale).» – e, da ultimo, l’insussistenza del presupposto impositivo con riferimento ad aree scoperte che non potevano considerarsi come operative.
-Questo motivo va accolto nei soli limiti di quanto in appresso precisato.
Difatti, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, deve ritenersi che alla Corte sia consentito di decidere nel merito RAGIONE_SOCIALE eccezioni RAGIONE_SOCIALE quali si assume l’omesso esame, alla stessa stregua dei fatti introRAGIONE_SOCIALEi in giudizio dalle parti e non risultando, per l’appunto, necessario alcun ulteriore accertamento in fatto (Cass., 1 marzo 2019, n. 6145; Cass. Sez. U., 2 febbraio 2017, n. 2731; Cass., 3 marzo 2011, n. 5139; Cass., 1 febbraio 2010, n. 2313; Cass., 28 luglio 2005, n. 15810; Cass., 23 aprile 2001, n. 5962).
4.1 -Tanto posto, il motivo di impugnazione che involge l’inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento, siccome eseguita a mezzo di posta elettronica certificata, è destituito di fondamento.
Difatti, con riferimento alla notifica di un avviso di accertamento ICI eseguita a mezzo PEC il 10 dicembre 2013 (per il recupero a tassazione dell’ imposta dovuta dal contribuente per l’anno 2008 ), la Corte ha già avuto modo di statuire che, ai sensi della disciplina posta dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (recante Codice dell’amministrazione digitale), agli Enti locali doveva ritenersi consentita la notifica dei propri atti impositivi a mezzo di posta elettronica certificata ancor prima della novellazione del l’art. 6 del d.lgs. cit. ad opera del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179, art. 2, comma 1, lett. a ) e del d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 2, comma 1, lettera e ), e della stessa introduzione di un sesto comma nell’art. 60, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ad opera del d.l. 22 ottobre 2016, n.193, art. 7quater , commi 6 e 7, conv. in l. 1° dicembre 2016 n. 225. (Cass., 12 agosto 2025, n. 23166).
Nella sopra richiamata pronuncia, la Corte ha rilevato che:
« 3.1 -La ricognizione della disciplina legale, dettata in tema di notifica degli atti impositivi degli Enti locali, evidenzia i seguenti dati di regolazione:
– «La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l’impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall’Amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 62, 45 e seguenti del decreto del AVV_NOTAIO della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e 60 del decreto del AVV_NOTAIO della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta» (l. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14, comma 1);
«Le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge.» (l. 3 agosto 1999, n. 265, art. 10, comma 1);
«Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio RAGIONE_SOCIALE omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.» (l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161).
3.1.1 -Secondo detti dati di regolazione, dunque, l’utilizzo del servizio postale (con raccomandata con avviso di ricevimento) costituiva ( ratione temporis , avuto riguardo alla notifica eseguita in data 10 dicembre 2013) modalità prevista in via ordinaria dalla legge per la notifica degli atti impositivi.
Come la Corte ha in diverse occasioni statuito, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato, ai sensi dell’art. 14 della l. n. 890 del 1982, l’avviso di accertamento o liquidazione senza inter mediazione dell’ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, con la conseguenza che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la pr esunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo
dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione (v., ex plurimis, Cass., 13 novembre 2024, n. 29355; Cass., 15 luglio 2016, n. 14501; Cass., 4 luglio 2014, n. 15315; Cass., 6 giugno 2012, n. 9111; v., altresì, Cass., 2 febbraio 2016, n. 2047 cui adde Cass., 19 aprile 2022, n. 12494; Cass., 19 dicembre 2019, n. 34007).
E si è al riguardo, altresì, precisato che l’avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l’atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell’agente postale assistita dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 cod. civ. (Cass., 30 ottobre 2018, n. 27561; Cass., 21 febbraio 2018, n. 4275).
-La disciplina posta dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale; in breve, CAD), a sua volta espone (sempre ratione temporis ) i seguenti dati di regolazione:
4.1 – «Le disposizioni del presente codice si applicano alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all’articolo 117 della Costituzione, nonchè alle società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’RAGIONE_SOCIALE) ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
………..
Le disposizioni del presente codice non si applicano limitatamente all’esercizio RAGIONE_SOCIALE attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza RAGIONE_SOCIALE, e consultazioni elettorali. Con decreti del AVV_NOTAIO, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE esigenze derivanti dalla natura RAGIONE_SOCIALE proprie particolari funzioni, sono stabiliti le modalità, i limiti ed i tempi di applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni del
presente Codice alla RAGIONE_SOCIALE, nonchè all’Amministrazione economico-finanziaria» (art. 2, commi 2 e 6);
-«Per RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si intendono tutte le RAGIONE_SOCIALE dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed RAGIONE_SOCIALE dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli RAGIONE_SOCIALE, le RAGIONE_SOCIALE e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le RAGIONE_SOCIALE, le aziende e gli enti del RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI» (d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2, richiamato dall’art. 2, comma 2, CAD);
4.2 -«Al fine di facilitare la comunicazione tra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione, secondo le modalità stabilite al comma 3, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, rilasciato ai sensi dell’articolo 16 -bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, quale suo domicilio digitale.
………..
A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato,
anche ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario.» (art. 3-bis, commi 1 e 4)»;
4.3 – «La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Con le medesime modalità le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aRAGIONE_SOCIALEano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti RAGIONE_SOCIALE imprese.» (art. 5-bis, comma 1);
4.4 – «Per le comunicazioni di cui all’articolo 48, comma 1, con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE utilizzano la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell’indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell’invio, tramite posta elettronica certificata, da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano.» (art. 6, comma 1);
4.5 – «La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del AVV_NOTAIO della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del AVV_NOTAIO, sentito RAGIONE_SOCIALE.
La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.» (art. 48, commi 1 e 2).
-Come, allora, reso evidente dalle disposizioni sin qui ripercorse, e come, per vero, la Corte ha già avuto modo di rilevare (v. Cass., 2 settembre 2022, n. 25908):
5.1 l’àmbito soggettivo di applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni del CAD senz’altro include i Comuni (tra le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui al richiamato d.lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2);
e, può soggiungersi, il riferimento operato dal CAD (art. 2, comma 6) «all’Amministrazione economico-finanziaria» – quale destinataria di decreti del AVV_NOTAIO del AVV_NOTAIO dei AVV_NOTAIO volti a stabilire «le modalità, i limiti ed i tempi di applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni del presente Codice» si giustifica, per l’appunto, in funzione di detto àmbito soggettivo che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, cit., includeva (anche) le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ;
5.2 -soppresse le disposizioni fondate, quanto all’utilizzo della PEC da parte del cittadino e RAGIONE_SOCIALE imprese, sul consenso di questi [d.P.R. 11
febbraio 2005, n. 68, art. 4, commi 2, 3 e 4 come abrogati, rispettivamente, dal d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, art. 56, comma 1, lettera a), e dal d.l. 29 novembre 2008, n. 185, art. 16, comma 11, conv. in l. 28 gennaio 2009, n. 2], il consenso in questione è stato superato (artt. 3-bis e 5-bis CAD) da un sistema fondato sugli obblighi di dichiarazione, ovvero sulla facoltà di indicazione della PEC, con conseguente sua utilizzazione dietro consultazione dei pubblici elenchi via via formati (d.l. 29 novembre 2008 n. 185, cit., art. 16, commi 6 e ss., e art. 16-bis, comma 5; d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 5, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221; artt. 6-bis e ss. CAD);
5.3 -l’utilizzo della posta elettronica certificata è stato, quindi, previsto -oltrechè con riferimento (anche) a provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati (art. 3-bis, comma 4) -per i provvedimenti amministrativi aRAGIONE_SOCIALEati nei confronti RAGIONE_SOCIALE imprese (art. 5-bis, comma 1, CAD) e per le comunicazioni «con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica» (art. 6, comma 1, CAD);
5.4 -da ultimo, la trasmissione del documento informatico per via telematica «equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta» (art. 48, comma 2, CAD); equivalenza che è espressamente affermata in un contesto regolatorio nel quale, come si è anticipato, la notificazione a mezzo del servizio postale (con raccomandata con avviso di ricevimento) costituiva già modalità ordinaria prevista dal legislatore per la notifica (anche) degli atti impositivi degli Enti locali (per il rilievo della disposizione di cui all’art. 48 CAD v., altresì, Cass. Sez. U., 9 agosto 2018, n. 20685 e, in tema di notifica di ordinanza-ingiunzione, Cass., 16 dicembre 2020, n. 28829).
5.5 -Tutti i dati di regolazione sin qui esposti rendono, allora, ragione della conclusione secondo la quale l’atto impositivo del RAGIONE_SOCIALE
ben poteva essere notificato a mezzo di posta elettronica certificata, non potendosi identificare l’Ente locale, come si è rilevato, con la «Amministrazione economico-finanziaria» né diversamente rilevando le (più restrittive) disposizioni ratione temporis introRAGIONE_SOCIALEe (a decorrere dal 1° luglio 2017) dal d.l. 22 ottobre 2016, n.193, art. 7-quater, commi 6 e 7, conv. in l. 1° dicembre 2016 n. 225 (dietro introduzione, nel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, di un sesto comma).
……….
6. -Come, poi, la Corte ha già avuto modo di rilevare, ove si volesse ritenere che la facoltà di notifica degli atti impositivi sia stata consentita agli enti locali solo a decorrere dalla rimodulazione regolatoria dell’art. 2, commi 6 e 6 -bis, ad opera del d.lgs. n. 217 del 2017, art. 2, lett. d) ed e), «la notifica degli atti impositivi effettuata in data anteriore non può ritenersi affetta da inesistenza ma, al più, da nullità sanabile.» (Cass., 2 settembre 2022, n. 25908, cit.). ».
4.2 -Del pari destituito di fondamento rimane il motivo di impugnazione fondato sul difetto di motivazione dell’atto impositivo.
Il fondo del motivo di censura, difatti, confonde il profilo che involge la motivazione dell’atto impositivo e, dunque, un requisito di validità dell’atto con quello che (diversamente) attiene al riscontro probatorio dei fatti posti a fondamento della pretesa impositiva ( causa petendi dell’atto), essendosi in più occasioni rimarcato che l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento deve ritenersi adempiuto mediante l’enunciazione del criterio sulla cui base la pretesa impositiva viene esercitata, con le specificazioni necessarie per consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa e per delimitare l’ambito RAGIONE_SOCIALE ragioni deducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, nella quale l’Amministrazione ha l’onere di provare l’effettiva sussistenza dei presupposti per l’applicazione del criterio prescelto, ed il contribuente ha la possibilità di contrapporre altri
elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri (v., ex plurimis , Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., 24 gennaio 2018, n. 1694; Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 5 luglio 2017, n. 16620; Cass., 14 dicembre 2016, n. 25709; Cass., 17 giugno 2016, n. 12658; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 11 giugno 2010, n. 14094; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571).
E, con specifico riferimento alla TARSU, la Corte ha, per l’appunto, statuito, in relazione alla disposizione di cui alla l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162, cit., che deve ritenersi sufficiente l’indicazione nell’atto impositivo della maggiore superficie accertata, in quanto detta indicazione, integrata con gli atti generali (quali i regolamenti o altre delibere comunali), è senz’altro idonea a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie e le indagini effettuate per rideterminare la superficie tassabile, potendo ciò avvenire nell’eventuale successiva fase contenziosa (Cass., 31 luglio 2019, n. 20620 cui adde Cass., 10 giugno 2024, n. 16105).
In detta pronuncia, la Corte -dopo aver ricordato, secondo un consolidato orientamento della Corte, che la generale portata precettiva dell’obbligo di motivazione dell’atto impositivo deve essere interpretata (in ragione della cd. polisistematicità del sistema tributario) in termini di modularità, termini, questi, correlati alle specifiche discipline di ciascun tributo, alla funzione assolta da ciascun atto impositivo e, conclusivamente, alla maggiore o minore articolazione della medesima fattispecie costitutiva del potere (v., ex plurimis , Cass., 17 maggio 2017, n. 12251; Cass., 16 marzo 2015, n. 5190; Cass., 28 novembre 2014, n. 25329; Cass., 20 giugno 2013, n. 15495; Cass., 3 agosto 2012, n. 14027; Cass., 10 giugno 2009, n. 13335; Cass., 7 maggio 2008, n. 11082; Cass., 16 dicembre 2005, n.
27758); Cass., 19 novembre 2019, n. 29988) -ha, per l’appunto, condivisibilmente rimarcato, per un verso, che «l’obbligo di motivazione può ritenersi assolto ove dalla motivazione dell’avviso emerga una fedele e chiara ricostruzione di tutti gli elementi costitutivi dell’obbligazione tributaria, così da consentire una adeguata, efficace e piena difesa in giudizio del contribuente » e, dall’altro, che la fattispecie della rettifica della superficie sottoposta a tassazione TARSU è connotata dalla «semplicità del procedimento logico che in questi casi caratterizza la determinazione del tributo in esame, il cui ammontare viene determinato moltiplicando la tariffa, individuata sulla base della categoria, per la superficie tassata».
4.3 -Il motivo di ricorso va, per converso, accolto per l’omesso esame della eccezione proposta con riferimento alla detassazione di superfici scoperte non operative.
Quanto, difatti, alla non imponibilità RAGIONE_SOCIALE aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, «ad eccezione RAGIONE_SOCIALE aree scoperte operative», trattasi di causa di esclusione del tributo di risalente impianto, entrata, pertanto, nel tessuto normativo in sostanziale recepimento di quanto già previsto dal r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 269, comma 2 (come sostituito dal d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, art. 21) e successivamente – nella vigenza del règime relativo alla TARSU (d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 1) -da una sequenza di dd.ll. (d.l. 25 novembre 1996, n. 599, art. 2, comma 4bis , conv. in l. 24 gennaio 1997, n. 5; d.l. 29 settembre 1997, n. 328, art. 6, conv. in l. 29 novembre 1997, n. 410; d.l. 26 gennaio 1999, n. 8, art. 1, comma 3, conv. in l. 25 marzo 1999, n. 75) che ne hanno stabilizzato la disciplina a decorrere dal 1997 (v. altresì, con riferimento alla Tariffa di igiene ambientale, il
d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 3, e, quanto alla cd. TIA2, il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, comma 1 nonché, quanto alla TARI, la l. l. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 641).
Sia pur con varianti lessicali che, nella disposizione di cui all’art. 14, comma 4, cit., hanno trovato una più chiara formula espressiva -ov’è, dunque, evidente, che le « aree scoperte operative» ad ogni modo legittimano l’esercizio del potere impositivo, seppur aree in rapporto di connessione funzionale con «locali tassabili» -la fattispecie di esclusione in discorso è stata riconRAGIONE_SOCIALEa dalla Corte, in precedenti arresti relativi al règime della Tarsu, – e con specifico riferimento alle aree destinate a parcheggio – alla disposizione di cui all’art. 62, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, essendosi rilevato che detta disposizione, nell’escludere dall’assoggettamento al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti «per il particolare uso cui sono stabilmente destinati», chiaramente esige che sia provata dal contribuente non solo la stabile destinazione dell’area ad un determinato uso, ma anche la circostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti (v. Cass., 26 luglio 2017, n. 18500; Cass., 13 marzo 2015, n. 5047).
Più di recente, in tema di Tares, si è rimarcato che la tassazione è esclusa solo per le aree scoperte che, ai sensi del codice civile, presentano la condizione della pertinenza soggettiva e oggettiva rispetto al locale o all’area principale e purché non siano operative; laddove l’operatività consiste nell’idoneità a produrre rifiuti ulteriori rispetto al locale e all’area principale che già versa il tributo e non rappresenta dunque un’ulteriore estensione dell’attività svolta (Cass., 26 maggio 2023, n. 14718).
Il nesso di pertinenzialità non esclude, pertanto, ex se l’imponibilità laddove detto nesso involga un’area da considerarsi operativa siccome
luogo di esercizio di un’attività funzionale allo svolgimento dell’attività (principale) cui si raccorda lo stesso nesso pertinenziale.
4.3.1 -Rimane (così) del tutto evidente come la questione posta al giudice del gravame implicasse specifici accertamenti in fatto -in tesi presidiati (anche) da una consulenza di parte, – accertamenti che, in ragione dell’omessa pronuncia, il giudice del gravame dovrà, per l’appunto, svolgere.
-Nei limiti dianzi esposti l’impugnata sentenza va pertanto cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina RAGIONE_SOCIALE spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il secondo motivo di ricorso e rigetta, nel resto, il primo ed il secondo motivo stesso; cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo di censura accolto e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.
Il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME