Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20581 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20581 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11103/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente- avverso SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Sicilia, sez. stacc. di CATANIA, n. 9611/2022 depositata il 14/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE impugna la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Sicilia, con la quale è stato rigettato l’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE che, dichiarando cessata la materia del contendere in relazione all’avviso di accertamento relativo al pagamento RAGIONE_SOCIALEa TARI, per gli anni 2014-2017, ha respinto il ricorso proposto dalla società per l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento relativo alla TARES per l’anno 2013.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha ritenuto: insussistente il difetto di motivazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento; infondata la pretesa di inquadramento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE agrituristica svolta dalla società nella categoria RAGIONE_SOCIALEe utenze domestiche, essendo inconferente il richiamo del regolamento relativo alla tassa di soggiorno, che ricomprende siffatto tipo di RAGIONE_SOCIALE fra le utenze extra-alberghiere, stante la diversità finalità RAGIONE_SOCIALE‘imposizione; infondata la pretesa di scorporare dalla superficie complessiva RAGIONE_SOCIALEe aree coperte, pari a mq. 924, la porzione di mq. 561, stante la funzionalità RAGIONE_SOCIALEa seconda allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘impresa; inconferente il richiamo alla sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE n. 1495/2019, in quanto non solo non passata in giudicato, ma afferente ad altre annualità; infondata la pretesa di applicare la riduzione RAGIONE_SOCIALEa tassa nella misura del 20%, sulla base RAGIONE_SOCIALE‘art. 40 del Regolamento UIC del Comune di RAGIONE_SOCIALE alla superficie dei locali -peraltro entrato in vigore in periodo successivo all’annualità in contestazione- dovendosi ritenere che la superficie indicata nella domanda unica indirizzata al SUAP fosse netta e non lorda; infondata la pretesa di riduzione RAGIONE_SOCIALEa tassa per la stagionalità
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, essendo stabilito dall’art. 66, comma 3 d.lgs. 507 del 1993 che il Comune ‘può’ e non ‘deve’ prevedere una simile riduzione con la normativa secondaria; infondata la pretesa di esclusione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni per omessa denuncia, sia perché la SCIA non è sostitutiva RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione finalizzata alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEa TARI, sia perché non sono ravvisabili condizioni di obiettiva incertezza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 d.lgs. 447 del 1997.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Con istanza del 19 dicembre 2024 la parte ricorrente chiede provvedersi alla riunione del presente giudizio a quelli pendenti fra le stesse parti, iscritti al R.g. n. 2822/2024 avente ad oggetto le imposte TARSU per gli anni 2010, 2011 e 2012 e TARI per gli anni 2017 e 2018chiamato all’odierna Adunanza, e al R.g. n. 20272/2024, avente ad oggetto l’imposta, TARI per l’anno 2019, per cui non è stata ancora fissata l’udienza.
RAGIONE_SOCIALE, con memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ., ribadisce le conclusioni assunte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE formula sei motivi di impugnazione.
Con il primo deduce, ex art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 162 d.lgs. 296 del 2006. Osserva che i ‘rilievi fotogrammetrici’, le ‘verifiche di dettaglio in campo’, le ‘risultanze RAGIONE_SOCIALEe banche dati e degli archivi’ citati nell’avviso di accertamento non risultano né allegati al medesimo, né nello stesso riprodotti, ciò comportando un evidente violazione del diritto di difesa RAGIONE_SOCIALEa ricorrente. Ciononostante, la Corte di secondo grado ha affermato che il carattere vincolato RAGIONE_SOCIALE‘atto avrebbe consentito alla contribuente di comprendere le modalità RAGIONE_SOCIALEa
determinazione del tributo, benché il giudice di primo grado abbia ridotto la superficie tassabile da mq. 1736 a mq. 1024, rendendo evidente il difetto di motivazione RAGIONE_SOCIALE‘atto.
3. Con il secondo motivo fa valere, ex art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., 1362 cod. civ., 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., nonché, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1 n. 4 cod. proc. civ., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 6 Cost., 1, comma 2, 36, comma 2 n.4 d.lgs. 546 del 1992 e 118 disp. att. cod. proc. civ.. Assume che la Corte di secondo grado non chiarisce per quale ragione il capo RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE n. 1495/2019, resa fra le stesse parti in relazione ad altre annualità, relativo all’assoggettamento alla tariffa per le utenze domestiche non sia passato in giudicato, nonostante nessuna RAGIONE_SOCIALEe parti abbia proposto appello sul punto. La sentenza, pertanto, incorre nella violazione sia RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ., che in quella RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ., posto che la mancata impugnazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 1495/2019 è fatto pacifico fra le parti, ciò implicando il dovere del giudice di porla a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione. Sostiene che la decisione parimenti viola l’art. 1362 cod. civ., perché escludendo il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 1495/2019 in ordine alla tassabilità RAGIONE_SOCIALEa sola superficie di mq. 924 ed all’applicabilità RAGIONE_SOCIALEa tariffa prevista per le utenze domestiche, dimostra di non avere correttamente interpretato gli appelli proposti dalle parti. Ciò conduce, nondimeno, alla violazione anche degli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., dovendosi ritenere accertato il passaggio in giudicato del capo di sentenza in questione. Eccepisce l’apparenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione -e comunque la sua illogicitàin ordine alla ritenuta assimilazione degli alloggi agrituristici all’RAGIONE_SOCIALE alberghiera non giustificandosi,
diversamente da come affermato dalla Corte di secondo grado, a dispetto RAGIONE_SOCIALEe diverse finalità RAGIONE_SOCIALEe imposizioni, che la medesima RAGIONE_SOCIALE vada inquadrata quale extra alberghiera, in relazione alla tassa di soggiorno, e quale alberghiera in relazione alla tassa sui rifiuti. Rileva che del tutto privo di spiegazione è l’assunto, contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui l’RAGIONE_SOCIALE agrituristica avrebbe più marcata suscettività di produzione dei rifiuti, rispetto ad altre unità abitative, non essendo una simile conclusione sostenuta da studi o fonti scientifiche.
4. Con il terzo motivo si duole, ex art. 360, comma 1 n. 4 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione degli artt. 111, comma 6 Cost., 36, comma 2 n. 4 d.lgs. 546 del 1992 e 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché, ex art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALEa violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 817, 2729 cod. civ. e degli art. 41 Regolamento UIC del Comune di RAGIONE_SOCIALE, e 14 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 2008/98/CE. Lamenta la motivazione omessa o solo apparente, oltre che illogica e contraddittoria, in ordine alle ragioni per le quali il giudice di appello ha ritenuto tassabile anche la superficie di mq. 561, facente parte RAGIONE_SOCIALEa più ampia superficie di mq. 924, a dispetto RAGIONE_SOCIALEe caratteristiche strutturali dei locali e RAGIONE_SOCIALEe aree. Rileva che la sentenza non spiega perché i locali costituiti da fienile, pagliera, deposito scorie, vano scala con annesso piccolo deposito, portico, tettoia e sala comune possano dirsi ‘funzionali allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di agriturismo’, escludendone il vincolo pertinenziale agli alloggi RAGIONE_SOCIALE‘agriturismo, benché la perizia giurata, depositata dalla società, dimostrasse la destinazione dei suddetti fabbricati. Assume che ciò appalesa anche la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ., per non avere il giudice di appello posto a fondamento le prove prodotte dalle parti. Sostiene che una simile motivazione si pone in aperto contrasto non solo con l’art. 41 del
Regolamento UIC del Comune di RAGIONE_SOCIALE, secondo il quale sono escluse dalla tassazione le aree scoperte e pertinenziali o accessorie e quelle che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per la loro destinazione, ma anche con il principio sancito dall’art. 14 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva europea 2008/98/CE del ‘chi inquina paga’. Osserva che affetto da nullità, per le medesime ragioni, è anche il capo RAGIONE_SOCIALEa sentenza che denega la riduzione RAGIONE_SOCIALEa tassazione al 20% dei suddetti locali, sulla base RAGIONE_SOCIALEa considerazione che la domanda-dichiarazione inoltrata al SUAP riguardava le superfici nette e non quelle lorde, risultando la statuizione priva di motivazione, non essendo fondata su presunzioni gravi, precise e concordanti, come stabilito dall’art. 2729 cod. civ..
5. Con il quarto motivo denuncia, ex art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 62 e 66 d.lgs. 507 del 1993. Ricorda che con la nota n. 00759524 del 30 luglio 2020, richiamata dalla sentenza n. 487/2022, il Comune di RAGIONE_SOCIALE aveva aderito, anche per l’anno 2014 ai criteri impositivi dettati dalla sentenza 1495/2019, rinunciando alla contestazione RAGIONE_SOCIALE‘omessa dichiarazione e riconoscendo la riduzione RAGIONE_SOCIALEa tassa nella misura del 50%, per essere l’RAGIONE_SOCIALE agrituristica consentita solo per 180 giorni all’anno. La Corte di secondo grado discostandosi dalla suddetta nota è, dunque, incorsa nella violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ., senza, peraltro, tenere in considerazione che lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE agrituristica per soli 180 giorni all’anno è stata imposta dall’RAGIONE_SOCIALE e che il relativo provvedimento è integrato nel provvedimento RAGIONE_SOCIALE rilasciato dal Comune per l’apertura RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, sicché l’apertura stagionale non deriva da scelte discrezionali RAGIONE_SOCIALE‘imprenditore, ma da obblighi impostigli,
con la conseguenza RAGIONE_SOCIALEa non utilizzabilità RAGIONE_SOCIALEa struttura e RAGIONE_SOCIALEa sua inidoneità a produrre rifiuti per il periodo restante.
Con il quinto motivo si duole, ex art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALEa violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ.. Sostiene che il giudice di seconda cura, non tenendo in considerazione che il Comune-con la nota n. 00759524 del 30 luglio 2020, richiamata dalla sentenza n. 487/2022aveva aderito, per l’anno 2014 ai criteri impositivi dettati dalla sentenza 1495/2019, incorre nella violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ. anche in relazione all’irrogabilità RAGIONE_SOCIALEe sanzioni. Ed invero, la sentenza impugnata, facendo erroneamente riferimento alla SCIA, anziché alla domanda unica presentata dalla società, omette di prendere in considerazione la prova dedotta dalla società sull’adesione del Comune ai criteri impositivi come determinati dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE n. 1495/2019, richiamata nella nota di mediazione fra il medesimo ente impositore e la contribuente.
Con il sesto motivo fa valere, ex art, 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 cod. proc. civ.. Assume che il giudice di seconda cura, avuto riguardo alla soccombenza virtuale del Comune in relazione agli avvisi di accertamento poi annullati e stante il parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello inerente alla TARES del 2013, avrebbe dovuto condannare il Comune al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di primo grado, una diversa decisione violando l’art. 91 cod. proc. civ. sulla ripartizione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite fra le parti.
Va preliminarmente esaminata l’istanza di riunione del presente ricorso a quelli iscritti al R.g. n. 2822/2024, chiamato all’odierna Adunanza, e n. 20272/2024, per il quale non è stata ancora fissata la trattazione. Invero, il principio RAGIONE_SOCIALEa ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2 Cost.) importa la reiezione RAGIONE_SOCIALE‘istanza, posto che sia il ricorso n. 2822/2024 R.g.,
così come quello in esame, sono di pronta soluzione e non esattamente sovrapponibili, mentre non essendo il ricorso iscritto al n. 20272/2024 la trattazione congiunta comporterebbe un sicuro ritardo RAGIONE_SOCIALEa definizione dei processi.
Il primo motivo è tanto inammissibile, quanto manifestamente infondato.
9.1 La doglianza si limita a reiterare l’eccezione formulata nei gradi del giudizio di merito, pur a fronte di una decisione doppia conforme sul punto, senza neppure richiamare il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento impugnato nella parte che sostiene essere affetta da nullità. È, infatti, necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso ne riporti testualmente i passi che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentirne la verifica esclusivamente in base al ricorso medesimo, essendo l’avviso non un atto processuale, bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche poste a suo fondamento.
9.2 Questa Corte ha, invero, chiarito, in plurime occasioni, che ‘In base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 cod. proc. civ., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi RAGIONE_SOCIALEa motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica RAGIONE_SOCIALEa censura esclusivamente mediante l’esame del ricorso’ (Cass. Sez. 5, 28/06/2017, n. 16147; Cass. Sez. 5, 19/04/2013, n. 9536; Cass. Sez. 5, 04/04/2013, n. 8312; ed anche Cass. Sez. 5, n. 29992, 19/11/2019, in
motivazione, con ampi richiami RAGIONE_SOCIALEa precedente giurisprudenza di legittimità).
9.3 Per altro verso, va ricordato, che, in tema di tassa sui rifiuti ‘la verifica RAGIONE_SOCIALE‘adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento in rettifica va condotta in base alla disciplina dettata, per l’accertamento dei tributi di competenza degli enti locali, dall’art. 1, comma 162, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 296 del 2006, sicché, ove la rettifica venga effettuata sulla base RAGIONE_SOCIALEa variazione RAGIONE_SOCIALEa superficie tassabile o RAGIONE_SOCIALEa tariffa o RAGIONE_SOCIALEa categoria, deve ritenersi sufficiente l’indicazione nell’atto RAGIONE_SOCIALEa maggiore superficie accertata o RAGIONE_SOCIALEa diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altre delibere comunali), sono idonei a rendere comprensibili i presupposti RAGIONE_SOCIALEa pretesa tributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie e le indagini effettuate per rideterminare la superficie tassabile, potendo ciò avvenire nell’eventuale successiva fase contenziosa’ (Cass. Sez. 5, del 31/07/2019, n. 20620; Sez. 6 – 5, n. 11270 del 09/05/2017).
Il secondo motivo è infondato.
10.1 Va, preliminarmente, sgombrato il campo dall’eccezione formulata dalla società ricorrente in ordine alla valenza di giudicato esterno RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 1495/2019, non riconosciuta dalla decisione impugnata, nonostante il difetto di gravame in relazione al capo che inquadra l’utenza come domestica.
10.2 Ora, al di là RAGIONE_SOCIALE‘asserito mancato esame, da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte di secondo grado, RAGIONE_SOCIALE‘effettivo passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento RAGIONE_SOCIALE‘utenza quale domestica -posto che pure senza motivare la sentenza n. 1495/2019 in dispositivo tale la qualifica- vi è che la pronuncia qui impugnata, anche laddove effettivamente la statuizione invocata fosse passata in cosa
giudicata, non contraddice comunque l’orientamento di questa Corte secondo il quale ‘efficacia espansiva del giudicato esterno trova ostacolo in relazione alla interpretazione giuridica RAGIONE_SOCIALEa norma tributaria, ove intesa come mera argomentazione avulsa dalla decisione del caso concreto, poiché detta RAGIONE_SOCIALE, compiuta dal giudice e contestuale allo stesso esercizio RAGIONE_SOCIALEa funzione giurisdizionale, non può mai costituire un limite all’esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (così Cass. Sez. 5, n. 8288 del 15/03/2022, in motivazione; cfr. anche Cass. Sez. 5, n. 15215 del 1/06/2021; Cass. Sez. 5, n. 23723 del 21/10/2013).
10.3 L’inquadramento RAGIONE_SOCIALE‘utenza nelle categorie tariffarie, invero, implica l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina -anche regolamentare- del tributo, con la conseguenza essa ben può discostarsi, nel caso di specie, dalla valutazione operata da altra pronuncia resa fra le stesse parti per altra annualità. Invero, secondo questa Corte ‘In tema di giudicato esterno, l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEe norme giuridiche compiuta dal giudice non può mai costituire limite all’RAGIONE_SOCIALE esegetica esercitata da altro giudice, la quale, in quanto consustanziale allo stesso esercizio RAGIONE_SOCIALEa funzione giurisdizionale, non può incontrare vincoli, non trovando riconoscimento, nell’ordinamento processuale italiano, il principio RAGIONE_SOCIALEo stare decisis . (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale, respingendo l’eccezione di giudicato esterno, aveva operato un’autonoma valutazione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie oggetto di giudizio, relativamente alla legittimità del metodo utilizzato dall’Ente comunale per la stima RAGIONE_SOCIALE‘immobile soggetto ad ICI)’ (Cass. Sez. 5, 05/03/2024, n. 5822, conf. ex multis : Cass. Sez. 5, 01/06/2021, n. 15215; Cass. Sez. 5, 21/10/2013, n. 23723).
10.4 Ciò posto, la sentenza qui impugnata risulta incensurabile anche nella parte in cui condivide l’inquadramento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE agrituristica, operata dal Comune, nelle utenze alberghiere -e non in quelle domestiche, come preteso dalla società contribuenterilevando che essa ‘sotto il profilo quantitativo RAGIONE_SOCIALEa suscettività a produrre rifiuti non è assimilabile a quella agricola e neppure alle unità abitative, perché molto più marcata’ e che ‘dal punto di vista RAGIONE_SOCIALEa qualità dei rifiuti prodotti dall’agriturismo con il settore degli alberghi’. Di difficile comprensione è, invero, l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa società ricorrente secondo la quale sarebbe necessaria, per avvalorare la tesi del giudice di secondo grado, che l’assunto poggiasse su basi scientifiche o indagini tecniche.
10.5 Ora, la scelta normativa (e anche regolamentare) di suddividere in categorie diverse le utenze si basa su una valutazione astratta circa la capacità RAGIONE_SOCIALEe utenze, a seconda RAGIONE_SOCIALEa loro tipologia, a produrre rifiuti. In questo senso questa Sezione ha affermato che ‘La classificazione RAGIONE_SOCIALEe categorie di beni con omogenea potenzialità di rifiuti, di cui all’art. 68 del d.lgs. n. 507 del 1993, postula una verifica in astratto, rimanendo salva, tuttavia, la possibilità per il contribuente di dimostrare in concreto che l’imposizione non è manifestamente commisurata ai volumi o alla natura dei rifiuti prodotti, posto che le deroghe indicate dall’art. 62, comma 2, e le riduzioni RAGIONE_SOCIALEe tariffe stabilite dal successivo art. 66 RAGIONE_SOCIALEo stesso d.lgs. non operano in via automatica in base alla mera sussistenza RAGIONE_SOCIALEe previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti. (Cass. Sez. 5, 12/06/2024, n. 16287).
10.6 È chiaro che per le tipologie non previste espressamente, tocca al giudice verificare quale sia fra quelle disciplinate dalla normativa che governa la liquidazione RAGIONE_SOCIALEa
tassa sui rifiuti, quella che più si avvicina a quella oggetto di valutazione. Ecco, dunque, che, in assenza di una specifica prova in ordine ai volumi ed alla natura di rifiuti prodotti, coerente appare l’inquadramento adottato dalla sentenza impugnata. Ancora una volta soccorre la giurisprudenza di questa Sezione che ha ritenuto come ‘In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l’istituzione da parte del Comune, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, di tariffe differenziate per fasce di utenza che distinguano l’uso domestico e quello non domestico, impone di accertare l’uso effettivo dei relativi immobili, essendo irrilevante la classificazione catastale di essi ovvero la natura del contratto attributivo del godimento a favore dei non proprietari. Ne consegue che è soggetto passivo RAGIONE_SOCIALEa predetta imposta, secondo la tariffa non domestica, il proprietario di un immobile, per classificazione di civile abitazione, che lo dia in uso ad un terzo con contratto formalmente di locazione ma con la previsione RAGIONE_SOCIALEa prestazione di servizio tipica RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE alberghiera, quale il cambio RAGIONE_SOCIALEa biancheria, la pulizia dei locali, la fornitura del materiale di consumo a fine igienico sanitario ed altri analoghi. (Cass. Sez. 5, 10/08/2010, n. 18501).
10.7 Si tratta di un principio che ben si attaglia al caso di specie, essendo evidente che proprio facendo riferimento alla natura RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE svolta dalla società nei locali oggetto di tassazione, il giudice di appello, l’ha ritenuta più affine a quella alberghiera perché connotata da prestazioni simili, che comportano una ‘più marcata’ capacità di produrre rifiuti.
10.8 Né può dirsi errata la motivazione che esclude l’assimilabilità RAGIONE_SOCIALE‘utenza in discussione alle utenze domestiche sulla base RAGIONE_SOCIALEa delibera consiliare in tema di imposta di soggiorno, che inquadra l’RAGIONE_SOCIALE di agriturismo RAGIONE_SOCIALE extralberghiere. L’imposta di soggiorno, infatti, introdotta nella
sua forma attuale dall’art. 4 d.lgs. 23 del 2011 e succ. modif., non solo ha un diverso soggetto passivo (colui che soggiorna nella struttura ricettiva), ma una finalità del tutto diversa dalla tassa sui rifiuti, essendo rivolta a finanziare ‘interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno RAGIONE_SOCIALEe strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali’. È ben possibile, dunque, che nella propria autonomia regolamentare, il Comune deliberi di imporre al soggetto passivo una tassazione diversa, a seconda del tipo di struttura ricettiva prescelta (alberghiera, agrituristica, privata ecc.), laddove, invece, in tema di tassazione per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ciò che conta è la capacità a produrre rifiuti, ciò consentendo il diverso inquadramento RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, in relazione alla natura ed al soggetto passivo del tributo.
Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
11.1 Non sussiste, invero, il denunciato vizio di motivazione omessa od apparente. La Corte di secondo grado, pur sinteticamente, argomenta sul punto riconoscendo un legame di funzionalità fra i locali e le aree che la società ricorrente pretende di escludere dalla tassazione (mq. 561 complessivi) e l’RAGIONE_SOCIALE svolta. Si tratta, peraltro, di una valutazione che non si discosta dalla pronuncia di primo grado, sicché deve affermarsi che sul punto in ordine all’estensione RAGIONE_SOCIALE‘area tassabile ed alla ‘non pertinenzialità RAGIONE_SOCIALEe aree’ vi è ‘doppia conforme’, il che rende inammissibile, in questa sede, il motivo di censura, ex art. 348 bis , ultimo comma cod. proc. civ..
11.2 Sotto altro profilo, non ricorre la lamentata violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ.. La prima, infatti, si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione RAGIONE_SOCIALEe
fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale RAGIONE_SOCIALE consentita dall’art. 116 cod. proc. civ.. (Cass., 25 marzo 2022, n. 9695; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26769; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16598, in motivazione; v., anche, Cass. Sez. U., 30 settembre 2020, n. 20867).
11.3 Non va, peraltro, dimenticato che il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 70 d.lgs. 507 del 1993, introduce il generale obbligo di denuncia dei locali tassabili e RAGIONE_SOCIALEe variazioni successive che influiscano sull’applicazione del tributo. La denuncia sia essa originaria o in variazione, è l’RAGIONE_SOCIALE strumento a disposizione del contribuente per comunicare la pertinenzialità RAGIONE_SOCIALE‘area o la sua inattitudine a produrre rifiuti, tali circostanze, infatti, possono solo essere ‘indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione’. L’onere, rivolto a vincere la presunzione iuris tantumprevista dall’art. 62 d.lgs. 507 del 1993di produttività dei rifiuti RAGIONE_SOCIALE‘area o del locale occupato, va onorato nella fase amministrativa, ove ciò sia richiesto dall’amministrazione (art. 73 d.lgs. 507 del 1993). A fronte di siffatto espresso obbligo, il contribuente, che non abbia provveduto alla denuncia originaria o in variazione, non può, limitarsi -come pare pretendere la società ricorrente a mezzo RAGIONE_SOCIALEa produzione RAGIONE_SOCIALEa relazione tecnica- a provare solo in giudizio i presupposti di esclusione o riduzione del tributo,
salvo che, pur avendo tempestivamente denunciato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 70 cit., la natura RAGIONE_SOCIALE‘area con la denuncia originaria o con la variazione, egli si veda tassata la stessa in modo difforme dalla comunicazione, a corredo RAGIONE_SOCIALEa quale abbia presentato idonea documentazione.
11.4 D’altro canto, le superiori doglianze formulate quali violazioni di legge, non essendo rivolte a contestare l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEe norme richiamate offerta dalla sentenza impugnata, si pongono, in realtà, come censure inerenti le valutazioni di fatto compiute dalla Corte di secondo grado.
Occorre infatti ricordare che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, RAGIONE_SOCIALEa fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo RAGIONE_SOCIALEa stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta a mezzo RAGIONE_SOCIALEe risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione RAGIONE_SOCIALEa norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità; il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi violazione di legge in senso proprio a causa RAGIONE_SOCIALE‘erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALE‘astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge in ragione RAGIONE_SOCIALEa carente o contraddittoria ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta -è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze di causa (Cass., 27 luglio 2023, n. 22938; Cass., 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., 11 gennaio 2016, n. 195; Cass., 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. Sez. U., 5 maggio 2006, n. 10313; Cass., 11 agosto 2004, n. 15499).
11.5 Infondato è anche il rilievo relativo alla falsa applicazione degli artt. 40 e 41 Regolamento UIC del Comune di RAGIONE_SOCIALE, prodotto dalla contribuente unitamente al ricorso per
cassazione. Il giudice di appello sul punto risponde affermando che ‘La pretesa RAGIONE_SOCIALEa società di ridurre de 20% ai fini RAGIONE_SOCIALEa TARSU la superficie dei locali da essa stessa dichiarata, invocando in tal senso l’art. 40 comma 3 del Regolamento UIC del Comune di RAGIONE_SOCIALE non può essere condivisa, dovendosi ritenere che la domanda unica indirizzata al SUAP del Comune di RAGIONE_SOCIALE il 10.6.2009 sia stata indicata la superficie lorda’, precisando poi, nell’affrontare la richiesta di riduzione per stagionalità RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE che ‘la violazione del Regolamento UIC è stata male invocata perché l’imposta in contestazione riguarda l’anno 2013 che è precedente l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa suddetta normativa. Quest’ultima affermazione pare del tutto coerente con l’introduzione RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica comunale a mezzo RAGIONE_SOCIALEa l. 147 del 2013, a far data dal 1^ gennaio 2014, il che varrebbe di per sé ad escludere la fondatezza del motivo proposto.
Può comunque osservarsi che il testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 41 – per come riportato in ricorsoprevede, al comma 1, che ‘Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili’, ed al secondo comma, che vanno escluse dal calcolo RAGIONE_SOCIALEe superfici ‘i locali e le aree che per la loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, quali …V. le parti comuni degli edifici quali atri e vani scale’.
A prescindere, dalla correttezza del testo riprodotto dalla parte ricorrente (invero, il comma 2, come risulta dal Regolamento prodotto in giudizio, ha tutt’altro altro tenore), vi è che la disposizione subordina l’esclusione dalla tassazione alla circostanza che le circostanze di cui al primo comma siano ‘indicate nella dichiarazione originaria o in variazione (…) ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi o da idonea documentazione’ (comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 41 del Regolamento UIC),
mentre le suddette circostanze ‘ove non indicate con le modalità di cui al precedente comma potranno essere riconosciute solo su istanza di parte adeguatamente documentata che possa dimostrare che l’inidoneità a produrre rifiuti sussistesse in data precedente’ (comma 3 RAGIONE_SOCIALEa disposizione). Il testo RAGIONE_SOCIALE‘invocato art. 40 comma 3, invece, non solo non è riscritto in ricorso, ma neppure risulta dal documento contenente il Regolamento prodotto dalla parte, mancante proprio RAGIONE_SOCIALEa pag. 34, in cui era presumibilmente contenuta la prima parte di esso, concludendosi la pag. 33 con l’art. 38 bis, e essendo contenuti nella pag. 35, oltre alla prima parte RAGIONE_SOCIALE‘art. 41, i commi da 5 a 8 RAGIONE_SOCIALE‘art. 40 e non l’invocato comma 3.
Si tratta, tuttavia, di considerazioni sinanco ultronee, posto che, come osservato dal giudice di seconda cura, la normativa non era entrata in vigore.
In ogni caso, da un lato, come si è già detto, la sentenza impugnata qualifica le aree oggetto di contestazione come ‘funzionali all’RAGIONE_SOCIALE agrituristica’, il che di sé per fa venir meno il diritto all’esclusione RAGIONE_SOCIALEa tassazione di cui all’art. 41, dall’altro, la ricorrente non assume di avere presentato la denuncia di cui all’art. 70 d.lgs. 507 del 1993, né l’istanza di cui al comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 41 del Regolamento UIC, sicché del tutto corretta appare la decisione nella parte in cui, pur tenendo in considerazione la domanda-dichiarazione presentata al SUAP sulle superfici oggetto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di impresa, si limita a prendere atto di quanto ivi dichiarato, affermando che in essa sono indicate le superfici nette e non quelle lorde. Il che, peraltro, implica l’assenza di ogni violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2729 cod. civ., posto che dal ragionamento svolto in sentenza si trae con chiarezza che la prova è diretta e non presuntiva. Né è dato capire, perché la ricorrente non lo spiega, non indicando in quale parte RAGIONE_SOCIALEa detta domanda unica indirizzata al SUAP la
società abbia segnalato le superfici lorde, in che modo la Corte di secondo grado avrebbe potuto prenderne atto, a mezzo RAGIONE_SOCIALEa consultazione degli atti.
Ancora una volta, dunque, il motivo formulato come violazione di legge, si risolve in una censura in ordine alla valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito, per cui valgono le considerazioni supra svolte.
Il quarto motivo di ricorso è infondato.
La doglianza contiene due distinte censure. La prima riguarda la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ., per non avere il giudice di secondo grado tenuto in considerazione il valore RAGIONE_SOCIALEa nota del Comune di RAGIONE_SOCIALE prot. n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, in data 30 luglio 2020, di parziale accoglimento del reclamo-mediazione di cui all’art. 17 d.lgs. 546 del 1992, che recepiva i criteri di liquidazione di cui alla sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE n 1495/2019, anche in punto stagionalità RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, richiamata dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE n. 487/2022, che su quella base decideva. La seconda relativa alla violazione degli artt. 62 e 66 d.lgs. 507 del 1993, per non avere la Corte di secondo grado riconosciuto la riduzione del tributo, nonostante l’RAGIONE_SOCIALE agrituristica fosse autorizzata per soli 180 giorni l’anno, ciò impedendo l’utilizzabilità RAGIONE_SOCIALEa struttura per il restante periodo annuale, e con ciò la possibilità di produrre rifiuti.
13.1 Muovendo dal primo profilo, seppure la sentenza impugnata faccia cenno solo alla sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE n. 1495/2019 e non alla nota del Comune che, in parziale accoglimento del reclamo mediazione inerente all’avviso di accertamento relativo alla TARI del 2019, recepisce i criteri di tassazione indicati da quella sentenza, vi è che, in sostanza, la decisione qui impugnata non considera quella pronuncia come preclusiva di una diversa valutazione per l’anno 2013. Al di là di quanto supra affermato in relazione agli effetti del giudicato
esterno (si vedano anche cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006; Cass. Sez. 5, 23/01/2024, n. 2305; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 13152 del 16/05/2019; in precedenza Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9512 del 22/04/2009), va ulteriormente considerato che quanto concordato dalle parti in sede di reclamo-mediazione, non possa che afferire alla specifica domanda per la quale il procedimento è stato attivato, in quanto, non solo l’art. 17 bis cit. (abrogato dall’art. 2, comma 3 lett. a) del d.lgs. n. 220 del 2023) collega il procedimento alla specifica controversia (comma 1), fra l’altro subordinandone il perfezionamento al pagamento RAGIONE_SOCIALEa prima rata (comma 6), ma perché la mediazione fondandosi sull’incertezza RAGIONE_SOCIALEe questioni controverse non può che riguardare il singolo atto impositivo o la pluralità degli atti impositivi oggetto RAGIONE_SOCIALEa controversia. D’altro canto, la sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE n. 487/2022 (allegata al ricorso) decide proprio sul medesimo avviso di accertamento (n. NUMERO_DOCUMENTO/2019), relativo al 2014 oggetto RAGIONE_SOCIALEa nota di parziale accoglimento del reclamo mediazione (anch’esso allegato al ricorso), sicché chiaramente la sentenza n. 487/2022, richiamata dalla parte, non poteva che conformarsi ai criteri concordati fra le parti, come desunti dalla sentenza n. 1495/2019. Ma ciò non implica affatto, per quanto si è detto, che a quei criteri debba conformarsi il giudice che decide su altra annualità, che ben può non tenere conto anche di un’eventuale produzione RAGIONE_SOCIALEa parte sul punto, perché ritenuta inconferente.
Con riferimento al secondo profilo, deve, innanzitutto, ricordarsi che, a mente RAGIONE_SOCIALE‘art. 66, comma 3 d.lgs. 507 del 1993: ‘La tariffa unitaria può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso di (…): lett. c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o
autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE‘
14.1 Dunque, come precisato da questa Corte ‘In tema di TARSU, la riduzione tariffaria per la c.d. natura stagionale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE esercitata dal contribuente richiede un’esplicita previsione regolamentare, poiché l’art. 66, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 è una disposizione derogatoria, la cui applicazione è rimessa ad una facoltà discrezionale RAGIONE_SOCIALE‘ente locale’ (da ultimo: Cass. Sez. 5, 08/08/2024, n. 22420; conf. Cass. 5 n. 25214 del 2016).
14.2 La particolarità del caso di specie consiste nel fatto -non contestatoche l’autorizzazione rilasciata all’impresa dall’RAGIONE_SOCIALE prevedeva una limitazione temporale di operatività, pari a gg. 180 annuali e che in questo senso disponeva anche il provvedimento RAGIONE_SOCIALE autorizzativo rilasciato dal Comune di RAGIONE_SOCIALE.
14.3 Nondimeno, appare invalicabile la previsione di cui all’art. 66, comma 3 cit. che subordina la riduzione di imposta alla previsione regolamentare e cioè alla scelta discrezionale del Comune di introdurre o meno riduzioni per effetto RAGIONE_SOCIALE‘apertura solo stagionale o comunque non annuale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE. Sul punto, peraltro, la società contribuente non richiama più la censura, che pure dalla narrativa del ricorso pare essere stata formulata nei gradi di merito, relativa alla sussistenza del diritto alla riduzione per stagionalità in forza del Regolamento UIC, la cui rilevanza sul punto è espressamente esclusa dalla sentenza, per essere il medesimo entrato in vigore successivamente all’anno considerato dall’avviso di accertamento (2013).
Il quinto motivo è infondato.
15.1 Ci si duole RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ. per non avere la Corte di secondo grado, pronunciandosi sulla debenza RAGIONE_SOCIALEe sanzioni per omessa denuncia, tenuto in
considerazione le produzioni RAGIONE_SOCIALEa parte contribuente ed in particolare la la nota n. 0075924 del 30 luglio 2010, richiamata nella sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE n. 487/2020, con cui il Comune si era adeguato alla decisione RAGIONE_SOCIALEa medesima C.T.P. n. 1495/2019, che aveva a sua volta escluso la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘omessa denuncia, tanto che con la nota suddetta il Comune non solo si era conformato ai criteri di cui alla sentenza n. 1495/2019, ma aveva stabilito di ‘non procedere alla contestazione RAGIONE_SOCIALE‘omessa dichiarazione’.
15.2 La sentenza impugnata rigettando il motivo inerente alle sanzioni ha ritenuto che ‘la SCIA per l’RAGIONE_SOCIALE ricettizia non è sostitutiva RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione TARI, che costituisce obbligo specifico per colui che subentra nella detenzione di un immobile o di un’area scoperta idonea a produrre rifiuti solidi urbani. Né è configurabile la fattispecie prevista dall’art. 6 comma secondo del d.lgs. 472/1997, essendo la normativa sul punto essendo chiara e non essendo la violazione determinata da obiettive condizioni di incertezza’.
Deve qui ribadirsi quanto già affermato sulla non significatività tanto RAGIONE_SOCIALEa nota del Comune con cui è parzialmente accolto il reclamo in relazione all’avviso di accertamento relativo all’anno 2014, che RAGIONE_SOCIALEe due sentenze richiamate, sicché il mancato richiamo RAGIONE_SOCIALEe medesime da parte del giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello appare del tutto ininfluente.
La Corte di secondo grado, invero, correttamente sostiene che la domanda presentata al SUAP in data 10 giugno 2009 (che ritiene essere una SCIA) non integri la denuncia di cui all’art. 70 d.lgs. 507 del 1993. Siffatta disposizione, infatti, non solo impone a coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di provvedere ad una di ‘unica’, dichiarazione per tutti i locali assoggettabili a tassazione, ma stabilisce il correlato obbligo di utilizzazione dei moRAGIONE_SOCIALEi posti a disposizione dagli
uffici comunali, quali unici ritenuti idonei a soddisfare la chiarezza dei dati offerti dal contribuente all’ente impositore per la determinazione del tributo dovuto, ciò al fine di consentire un’ordinata e coerente previa acquisizione dei dati per la determinazione RAGIONE_SOCIALEa tassa applicabile da parte del Comune. Tanto è vero che l’art. 76 d.lgs. cit. sanziona proprio l’omessa denuncia, quale prevista dall’art. 70 cit. su appositi moduli, così come l’omesso adempimento all’obbligo di rendere le informazioni e documentazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 73, le due condotte equivalendo alla mancata collaborazione del contribuente ai fini RAGIONE_SOCIALEa corretta determinazione RAGIONE_SOCIALE‘importo RAGIONE_SOCIALEa tassa, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘interesse generale all’ordinata assicurazione del servizio.
Depone, inoltre, per la non equiparabilità RAGIONE_SOCIALEa denuncia di cui all’art. 70 cit. ad altre forme di comunicazione l’ultimo comma RAGIONE_SOCIALEa disposizione secondo il quale ‘In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l’utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l’obbligo di denuncia di cui al comma 1’.
La norma, benché dettata prima RAGIONE_SOCIALE‘istituzione del SUAP, come si è detto, non è mai stata modificata (salvo per quanto riguarda il comma 3, che qui non interessa), e, ove letta con le disposizioni del Regolamento SUAP di cui al d.P.R. d.P.R. 160 del 2010 e di cui al d.P.R. 447 del 1998, che l’ha preceduto, dimostra che il legislatore ha inteso mantenere un distinto obbligo di formalizzazione RAGIONE_SOCIALEa denuncia di cui all’art. 70 d.lgs. 507 del 1993tanto da prescrivere l’obbligo del Comune di invito a provvedervi in occasione di iscrizione o pratiche relative alle aree interessate- ancorché abbia previsto che le pratiche amministrative relative all’apertura ed alla trasformazione
RAGIONE_SOCIALE‘impresa siano concentrate presso il solo RAGIONE_SOCIALE.
15.3 Stante il chiaro tenore RAGIONE_SOCIALE‘art. 70 cit. sull’onere di provvedere alla comunicazione dei dati a mezzo RAGIONE_SOCIALEa denuncia attraverso i moduli predisposti dal Comune, destituita di fondamento è la doglianza relativa alla mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 2 d.lgs. 472 del 1997 non configurandosi alcuna incertezza sugli obblighi imposti al contribuente.
15.4 Inammissibile è, inoltre, il rilievo con cui si invoca applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, comma 5 del d.lgs. 472 del 1997. Come chiarito da questa Sezione ‘In tema di sanzioni tributarie, l’istituto RAGIONE_SOCIALEa continuazione – il cui riconoscimento è collegato all’oggettivo perpetrarsi RAGIONE_SOCIALE‘illecito tributario in periodi d’imposta diversi – si arresta in caso di cd. interruzione che si realizza, ex art. 12, comma 6, d.lgs. n. 472 del 1997, per effetto RAGIONE_SOCIALEa contestazione RAGIONE_SOCIALEa violazione che fissa il punto di arresto per il riconoscimento del beneficio, senza che rilevi la sua definitività e inoppugnabilità o la sua mancata impugnazione; pertanto, ciò che si pone a monte RAGIONE_SOCIALE‘atto, se RAGIONE_SOCIALEa stessa indole, deve essere unito ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione, mentre ciò che invece si pone a valle, resta escluso dal cumulo giuridico, salvo riconoscersi, ove plurime siano le violazioni anche da questo lato, una autonoma e rinnovata applicazione del medesimo istituto di favore. (Cass. Sez. 5, 09/06/2021, n. NUMERO_DOCUMENTO).
Nel caso di specie, la ricorrente non offre in alcun modo gli elementi necessari per provvedere all’applicazione del cumulo giuridico, limitandosi a sostenere che l’avviso di accertamento per il 2013 era stato preceduto da quello per le annualità 20102012 e seguito da quello relativo agli anni 2014-2017. Ciò, nondimeno, non è sufficiente, secondo il disposto RAGIONE_SOCIALE‘ultima parte del comma 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 cit., per consentire al giudice, che
prenda cognizione RAGIONE_SOCIALE‘ultimo dei ricorsi non riuniti riguardanti diversi avvisi di accertamento, di rideterminare la sanzione complessiva, in assenza RAGIONE_SOCIALEa produzione di tutte le sentenze. Ma neppure permette, in assenza dei dati necessari sulla constatazione RAGIONE_SOCIALEe violazioni di valutare la sussistenza di interruzioni, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 12.
Il sesto motivo è manifestamente infondato.
16.1 Con la censura ci si duole RAGIONE_SOCIALEa mancata condanna del Comune, da parte del giudice di secondo grado, al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di primo grado, avuto riguardo alla soccombenza virtuale RAGIONE_SOCIALE‘ente rispetto al ricorso relativo agli avvisi di accertamento annullati, ed al parziale accoglimento di quello, al primo riunito, relativo l’accertamento del tributo per l’anno 2013, parzialmente accolto dalla C.T.P.
16.2 È sufficiente ricordare che ‘Il criterio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza, al fine di attribuire l’onere RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, non si fraziona a seconda RAGIONE_SOCIALE‘esito RAGIONE_SOCIALEe varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all’esito finale RAGIONE_SOCIALEa lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole’ (Cass., 25 marzo 2022, n. 9785; Cass., 18 maggio 2021, n. 13356; Cass., 13 marzo 2013, n. 6369).
16.3 La parte, dunque, soccombente in secondo grado ed in questo giudizio di legittimità non può, pertanto, dolersi RAGIONE_SOCIALEa compensazione disposta dal giudice di prima cura.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite di questo giudizio di legittimità da liquidarsi in euro 4.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, in favore del Comune di RAGIONE_SOCIALE.
Sussistono, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite di questo giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALEe spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, in favore del Comune di RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2025.