Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5075 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5   Num. 5075  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 26/02/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 6980/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’AVV_NOTAIO  dal  quale  è  rappresentato  e  difeso,  in  virtù  di procura speciale in calce al ricorso,
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Direttore  protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-controricorrente – avverso  la  sentenza  della  Commissione  tributaria  regionale della  Campania  n.  8152/2018,  depositata  il  25  settembre 2018;
NOME RIMBORSO -IRPEF 2010-2011.
udita la relazione svolta nella RAGIONE_SOCIALE udienza del 14 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO; dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO. procAVV_NOTAIO, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA
Il sig. NOME COGNOME, dipendente con qualifica di ausiliario area servizi, cat. B/4 , dell’RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) richiedeva all’RAGIONE_SOCIALE istanza di rimborso RAGIONE_SOCIALE ritenute IRPEF operate dal datore di lavoro, quale AVV_NOTAIOituto d’imposta, sulle somme corrisposte a titolo di straordinario e di remunerazioni legate all’incremento della produttività, invocando l’applicazion e, sulle somme in questione, della tassazione agevolata ai sensi dell’art. 2 del d.l. 27 maggio 2008, n. 93, conv. dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, in luogo della tassazione secondo l’aliquota ordinaria applicata dall’ente datore di lavoro.
A seguito di diniego dell’istanza di rimborso in questione, il  contribuente  proponeva  ricorso  dinanzi  alla  Commissione tributaria  RAGIONE_SOCIALE  di  RAGIONE_SOCIALE  la  quale,  con  sentenza  n. 8933/20/2017, depositata il 15 maggio 2017, lo accoglieva, ordinando il rimborso richiesto.
Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale  della  Campania,  con  sentenza  n.  8152/01/2018, pronunciata il 12 settembre 2018 e depositata in segreteria il 25 settembre 2018, accoglieva l’appello, rigettando il ricorso originario proposto dal contribuente e compensando le spese di lite.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Avverso tale ultima sentenza propone ricorso per cassazione COGNOME NOME, sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
 All’udienza  RAGIONE_SOCIALE  del 14 novembre 2023 il consigliere relatore ha svolto la propria relazione, ed i procuratori RAGIONE_SOCIALE parti hanno rassegnato le conclusioni di cui al verbale in atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.l. n. 93/2008, conv. dalla legge n. 126/2008,  in  relazione  al’art.  360,  primo  comma,  num.  3), cod. proc. civ.
Deduce, in particolare, il ricorrente che erroneamente la RAGIONE_SOCIALE aveva qualificato l’RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, disciplinata dal R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, e dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 -come ‘ente pubblico non economico’, come tale rientrante tra le pubbli che amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i cui dipendenti sono esclusi, per esplicita previsione dell’art. 2 del d.l. n. 93/2008, conv. dalla l egge n. 126/2008, dall’applicazione della tassazione agevolata sulle somme corrisposte a titolo di straordinario e di remunerazioni legale all’incremento della produttività, ritenendo, invece che l’RAGIONE_SOCIALE in questione, al di là RAGIONE_SOCIALE mere impostazioni formalistiche, fosse da considerarsi un ente privatistico, come tale tenuto al rispetto della normativa in materia di tassazione agevolata.
Il motivo è infondato.
L’art. 2, comma 1, del d.l. n. 93/2008, conv. dalla legge n. 126/2008, ha introdotto, in via sperimentale, per il periodo dal
1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, un’imposta AVV_NOTAIOitutiva dell’IRPEF e RAGIONE_SOCIALE addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite complessivo di € 3.000,00 lordi, sulle somme erogate a livello aziendale: a ) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto; b ) per prestazioni di lavoro supplementare, ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento; c ) in relazione a incrementi di produttività, RAGIONE_SOCIALE ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.
In forza dell’art. 2, comma 5, del d.l. cit., le agevolazioni in questione trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2007, ad € 30.000,00. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e RAGIONE_SOCIALE politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica RAGIONE_SOCIALE effetti RAGIONE_SOCIALE disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro RAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE, al fine di valutare l’eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti RAGIONE_SOCIALE amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Ora, l’ente datore di lavoro del ricorrente è l’RAGIONE_SOCIALE,  rientrante  nella  categoria  RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Le RAGIONE_SOCIALE libere disciplinate dal t.u. 31 agosto 1933 n. 1592 e dalla l. 29 luglio 1991 n. 243, per i fini che perseguono, per i controlli cui sono assoggettate e per i finanziamenti pubblici di cui sono destinatarie, sono enti pubblici non economici, con la conseguenza che i rapporti di lavoro dei loro dipendenti devono essere conosciuti dal giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva (Cass., sez. U. , 5 marzo 1996, n. 1733, riguardante proprio l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘).
Vero è che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3043 dell’11 luglio 2016, con riferimento alle RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto che il riconoscimento ad un determinato soggetto della natura pubblicistica non implica automaticamente la sua integrale sottoposizione alla disciplina valevole per la RAGIONE_SOCIALE Amministrazione, in quanto vi possono essere enti che esercitano ora poteri di autonomia privata ed ora potestà amministrativa, ai quali si devono applicare regimi giuridici differenti in ragione della natura dell’atto di volta in volta in rilievo.
Tuttavia, con riferimento alla fattispecie in esame, l’applicazione dell’art. 2, comma 1, del d.l. n. 93/2008, conv. dalla  legge  n.  126/2008,  è  impedita  dalla  stessa ratio della norma in questione.
Invero, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 153 del 27 giugno 2017, decidendo in merito alla questione di costituzionalità,  tra  l’altro,  dell’art.  2  cit.,  ha  chiarito  che  il legislatore  non  collega  la  detassazione  ad  un  «generico
miglioramento RAGIONE_SOCIALE prestazioni dei lavoratori dipendenti, bensì all’erogazione di somme ‘ correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, RAGIONE_SOCIALE, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale ‘», e che questo preciso collegamento «evoca la necessità di una stretta connessione tra l’agevolazione fiscale RAGIONE_SOCIALE somme erogate ai lavoratori e l’esercizio da parte del datore di lavoro erogante di un’attività economica rivolta al mercato e diretta alla produzione di utili», con la conseguenza che «tramite l’agevolazione fiscale il legislatore intende quindi promuovere la competitività RAGIONE_SOCIALE imprese nell’interesse generale».
RAGIONE_SOCIALE, quindi, non rientrando tra coloro che svolgono  un’attività economica  rivolta al mercato e diretta alla produzione di utili, né essendo, la sua attività, attinente ai profili della competitività, non può quindi farsi  rientrare  nell’àmbito  applicativo  del ci tato art. 2 d.l.  n. 93/2008, conv. dalla legge n. 126/2008.
Consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza de ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare il ricorrente tenuto al pagamento  di una somma  pari  al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto,  ai  sensi  dell’art.  13,  comma  1 -quate r,  d.P.R.  30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna COGNOME NOME alla rifusione, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE ,  RAGIONE_SOCIALE  spese  del  presente  grado  di giudizio, che si liquida in € 700,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, di una somma pari al contributo unificato previsto  per  la  presente  impugnazione,  se  dovuto,  ai  sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2023.