Tassabilità TARSU su Aree Industriali: la Cassazione Sospende il Giudizio per Accordo
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria in esame, offre un interessante spunto sulla gestione delle controversie tributarie, in particolare sulla tassabilità TARSU per le aree industriali. Anziché pronunciarsi sui complessi motivi di diritto, la Corte ha scelto di dare spazio alla volontà delle parti di raggiungere un accordo transattivo, rinviando la causa a nuovo ruolo. Analizziamo i dettagli di questa vicenda.
I Fatti di Causa
Una società operante nel settore della logistica e della movimentazione di container si è opposta a un avviso di accertamento relativo alla TARSU per l’anno 2007, emesso per conto di un Comune lombardo. L’accertamento riguardava una vasta area utilizzata per la movimentazione, manutenzione e riparazione di container. La società contribuente sosteneva che tali aree non fossero soggette a tassazione, in quanto vi venivano prodotti esclusivamente rifiuti speciali, non assimilabili a quelli urbani, e regolarmente smaltiti a proprie spese. Inoltre, una porzione dell’area ricadeva nel territorio di un Comune limitrofo.
L’Iter Processuale nei Gradi di Merito
In primo grado, i giudici tributari avevano accolto parzialmente le ragioni della società, escludendo dal calcolo della tassa un’area di oltre 30.000 mq, costituita dal raccordo ferroviario e dalla porzione di terreno situata nell’altro Comune.
La Commissione Tributaria Regionale, in secondo grado, ha confermato la decisione. Da un lato, ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità l’appello principale della società, ma dall’altro ha ritenuto nel merito condivisibili le conclusioni del primo giudice: corretta l’esclusione dell’area di 30.000 mq e corretta l’affermazione della tassabilità delle restanti superfici, poiché la società non aveva superato la presunzione legale di produzione di rifiuti.
I Ricorsi Incrociati in Cassazione e la questione sulla tassabilità TARSU
Insoddisfatte della decisione d’appello, entrambe le parti hanno presentato ricorso in Cassazione.
I motivi della società contribuente
La società di logistica ha basato il suo ricorso su quattro motivi, lamentando:
- Un errore procedurale per l’errata dichiarazione di inammissibilità dell’appello.
- L’omessa pronuncia sulla non tassabilità di un’area di circa 15.000 mq, dove venivano prodotti solo rifiuti speciali.
- La violazione di legge per non aver considerato che la normativa esclude dalla tassabilità TARSU le aree che producono rifiuti speciali non assimilati.
- L’omessa pronuncia sulla questione della mancata attivazione del servizio di raccolta da parte del Comune.
I motivi della società di riscossione
L’agente della riscossione ha risposto con un controricorso e un ricorso incidentale, sostenendo che i giudici d’appello avessero errato nel non considerare un punto decisivo: la società contribuente non aveva mai presentato la prescritta denuncia di non tassabilità delle aree ai fini TARSU, come richiesto dalla legge.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Giunta al momento della decisione, la Suprema Corte si è trovata di fronte a un elemento nuovo. Le parti, in prossimità dell’udienza, avevano depositato un’istanza congiunta di rinvio, comunicando la pendenza di trattative per una conciliazione della lite. Tale richiesta è stata ribadita in udienza, con la precisazione che un accordo simile era già stato raggiunto per annualità d’imposta precedenti.
Di fronte a questa volontà conciliativa, la Corte ha ritenuto opportuno accogliere la richiesta. Invece di decidere la complessa controversia sulla tassabilità TARSU, ha deciso di rinviare la causa a nuovo ruolo. Questa scelta procedurale è finalizzata a “dar modo alle parti di perfezionare l’accordo transattivo in questione”. La Corte, con un approccio pragmatico, ha privilegiato l’autonomia delle parti e l’economia processuale, riconoscendo che un accordo avrebbe potuto risolvere la disputa in modo più efficace di una sentenza.
Conclusioni
L’ordinanza dimostra come la via della transazione sia una soluzione percorribile e incoraggiata anche nel grado più alto della giustizia tributaria. La decisione di rinviare il giudizio per favorire un accordo sottolinea l’importanza della conciliazione come strumento di definizione delle liti, capace di portare a una soluzione soddisfacente per entrambe le parti e di alleggerire il carico dei tribunali. Per le aziende, ciò rappresenta un’importante conferma della possibilità di risolvere contenziosi fiscali complessi attraverso il dialogo con l’amministrazione, anche quando la questione, come quella sulla tassabilità TARSU per aree industriali, è giuridicamente molto articolata.
Qual era la questione centrale della controversia sulla TARSU?
La questione principale era se un’ampia area industriale, utilizzata per la movimentazione e manutenzione di container, dovesse essere soggetta alla TARSU, nonostante la società contribuente sostenesse di produrre in quell’area esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani.
Perché la Corte di Cassazione non ha emesso una decisione finale nel merito?
La Corte non ha deciso nel merito perché entrambe le parti hanno presentato una richiesta congiunta di rinvio, informando i giudici di essere in fase avanzata di trattative per raggiungere un accordo transattivo che avrebbe risolto la controversia.
Qual è stato l’esito procedurale di questa ordinanza?
L’esito è stato il rinvio della causa a nuovo ruolo. Questo significa che il processo è stato temporaneamente sospeso e tolto dal calendario delle udienze per essere fissato in una data successiva, dando così tempo alle parti di formalizzare il loro accordo di transazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2027 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2027 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 12735/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
–ricorrente– contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende – controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 5789/2016 depositata il 10/11/2016;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, con
assorbimento del secondo e declaratoria di inammissibilità del terzo e del quarto motivo, con assorbimento del ricorso incidentale;
RILEVATO CHE
la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza n. 5789/12/2016, depositata in data 10 novembre 2016 e non notificata, confermava la sentenza di primo grado in forza della quale era stata parzialmente accolta l’ impugnazione propost a dalla RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) avverso l’ avviso di accertamento relativo a TARSU anno 2007 emesso dalla “RAGIONE_SOCIALE“, nella qualità di affidataria del servizio di accertamento e riscossione della TARSU per il Comune di Segrate (MI), con riferimento ad un’area ubicata, per la maggior parte, in Segrate (MI) e, per la minima parte, in Pioltello (MI), della quale la contribuente era detentrice a titolo di locazione per concessione della “RAGIONE_SOCIALE” al fine della movimentazione, della manutenzione e della riparazione di containers all’interno;
1.1. con la sentenza di primo grado erano state parzialmente accolte le tesi della società contribuente assumendosi che doveva escludersi dal computo l’ area di mq. 30.304 in quanto area scoperta costituente il raccordo ferroviario nonché l’ area insistent e sul comune di Pioltello;
1.2. i giudici di appello osservavano che l’ appello principale era da ritenere inammissibile per difetto di specificità, al contempo affermando che erano da ritenere condivisibili le ragioni indicate nella sentenza impugnata laddove era stata affermata la tassabilità delle superfici residue – non essendo stata vinta la presunzione di produttività dei rifiuti ed era stata esclusa dalla tassazione l’ area di mq. 30.304 in quanto area scoperta costituente il raccordo ferroviario nonché l’ area insistente su l comune di Pioltello, apparendo infondati tanto l’ appello principale che quello incidentale;
contro detta sentenza la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi;
la “RAGIONE_SOCIALE” resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale basato su due motivi;
la società contribuente ha depositato controricorso al ricorso incidentale;
CONSIDERATO CHE
- con il primo motivo parte ricorrente lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 1, d.lgs. 546/1992 nella parte in cui i giudici territoriali avevano ritenuto inammissibile l’appello perché con lo stesso la società si sarebbe limitata a riprodurre le domande, eccezioni e deduzioni contenute nel ricorso introduttivo, senza prendere in considerazione il contenuto della sentenza di primo grado;
con il secondo motivo deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ. per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso di pronunziarsi ovvero adottato una pronunzia meramente apparente laddove aveva ritenuto di rigettare, comunque, la censura in forza della quale era stata contestata la tassabilità dell’ area di mq. 15.094 in quanto ivi erano prodotti esclusivamente rifiuti speciali regolarmente smaltiti dalla ricorrente;
-
con il terzo motivo deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 58, 59, 62 d.lgs. 507/1993 e 21 d.lgs. 22/1997 non avendo la Commissione Tributaria Regionale valutato che nel caso in esame andava considerato che la TARSU non era dovuta in quanto le aree ed i locali detenuti dalla società erano utilizzati per scopi produttivi e producevano solo rifiuti speciali non assimilati dal Regolamento del Comune di Segrate;
-
con il quarto motivo deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ. per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso di pronunziarsi
ovvero adottato una pronunzia meramente apparente relativamente alle specifiche eccezioni sollevate quanto alla non debenza del tributo in esame in ragione della mancata attivazione da parte del Comune di Segrate del servizio di raccolta dei rifiuti;
-
la “RAGIONE_SOCIALE“, con due motivi fra loro connessi, deduce ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 70, 62 e 66 d.lgs. 507/1993 nonchè ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., viol azione dell’art. 70 d.lgs. 507/1993. Assume che i giudici di appello avevano omesso ogni valutazione relativa ad un punto decisivo della controversia riguardante la circostanza, non contestata da parte contribuente, secondo cui non era stata presentata alcuna denunzia di non tassabilità ai fini TARSU delle aree detenute ed occupate ai sensi dell’ art. 63 del citato decreto legislativo;
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in prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato istanza congiunta di rinvio, dando atto della pendenza di trattative conciliative di prossima definizione. L’istanza è stata ribadita dal difensore di parte ricorrente nel corso dell’udienza odierna, con la precisazione che analogo accordo transattivo era già stato raggiunto dalle parti con riguardo a pregresse annualità di imposta;
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visto quanto così congiuntamente rappresentato e richiesto, si ritiene di rinviare la causa a nuovo ruolo per dar modo alle parti di perfezionare l’accordo transattivo in questione;
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria in data