Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2027 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2027 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 12735/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende – controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 5789/2016 depositata il 10/11/2016;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, con
assorbimento del secondo e declaratoria di inammissibilità del terzo e del quarto motivo, con assorbimento del ricorso incidentale;
RILEVATO CHE
la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza n. 5789/12/2016, depositata in data 10 novembre 2016 e non notificata, confermava la sentenza di primo grado in forza della quale era stata parzialmente accolta l’ impugnazione propost a dalla RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) avverso l’ avviso di accertamento relativo a TARSU anno 2007 emesso dalla “RAGIONE_SOCIALE“, nella qualità di affidataria del servizio di accertamento e riscossione della TARSU per il Comune di Segrate (MI), con riferimento ad un’area ubicata, per la maggior parte, in Segrate (MI) e, per la minima parte, in Pioltello (MI), della quale la contribuente era detentrice a titolo di locazione per concessione della “RAGIONE_SOCIALE” al fine della movimentazione, della manutenzione e della riparazione di containers all’interno;
1.1. con la sentenza di primo grado erano state parzialmente accolte le tesi della società contribuente assumendosi che doveva escludersi dal computo l’ area di mq. 30.304 in quanto area scoperta costituente il raccordo ferroviario nonché l’ area insistent e sul comune di Pioltello;
1.2. i giudici di appello osservavano che l’ appello principale era da ritenere inammissibile per difetto di specificità, al contempo affermando che erano da ritenere condivisibili le ragioni indicate nella sentenza impugnata laddove era stata affermata la tassabilità delle superfici residue – non essendo stata vinta la presunzione di produttività dei rifiuti ed era stata esclusa dalla tassazione l’ area di mq. 30.304 in quanto area scoperta costituente il raccordo ferroviario nonché l’ area insistente su l comune di Pioltello, apparendo infondati tanto l’ appello principale che quello incidentale;
contro detta sentenza la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi;
la “RAGIONE_SOCIALE” resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale basato su due motivi;
la società contribuente ha depositato controricorso al ricorso incidentale;
CONSIDERATO CHE
1. con il primo motivo parte ricorrente lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 1, d.lgs. 546/1992 nella parte in cui i giudici territoriali avevano ritenuto inammissibile l’appello perché con lo stesso la società si sarebbe limitata a riprodurre le domande, eccezioni e deduzioni contenute nel ricorso introduttivo, senza prendere in considerazione il contenuto della sentenza di primo grado;
con il secondo motivo deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ. per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso di pronunziarsi ovvero adottato una pronunzia meramente apparente laddove aveva ritenuto di rigettare, comunque, la censura in forza della quale era stata contestata la tassabilità dell’ area di mq. 15.094 in quanto ivi erano prodotti esclusivamente rifiuti speciali regolarmente smaltiti dalla ricorrente;
3. con il terzo motivo deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 58, 59, 62 d.lgs. 507/1993 e 21 d.lgs. 22/1997 non avendo la Commissione Tributaria Regionale valutato che nel caso in esame andava considerato che la TARSU non era dovuta in quanto le aree ed i locali detenuti dalla società erano utilizzati per scopi produttivi e producevano solo rifiuti speciali non assimilati dal Regolamento del Comune di Segrate;
4. con il quarto motivo deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ. per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso di pronunziarsi
ovvero adottato una pronunzia meramente apparente relativamente alle specifiche eccezioni sollevate quanto alla non debenza del tributo in esame in ragione della mancata attivazione da parte del Comune di Segrate del servizio di raccolta dei rifiuti;
5. la “RAGIONE_SOCIALE“, con due motivi fra loro connessi, deduce ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 70, 62 e 66 d.lgs. 507/1993 nonchè ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., viol azione dell’art. 70 d.lgs. 507/1993. Assume che i giudici di appello avevano omesso ogni valutazione relativa ad un punto decisivo della controversia riguardante la circostanza, non contestata da parte contribuente, secondo cui non era stata presentata alcuna denunzia di non tassabilità ai fini TARSU delle aree detenute ed occupate ai sensi dell’ art. 63 del citato decreto legislativo;
6. in prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato istanza congiunta di rinvio, dando atto della pendenza di trattative conciliative di prossima definizione. L’istanza è stata ribadita dal difensore di parte ricorrente nel corso dell’udienza odierna, con la precisazione che analogo accordo transattivo era già stato raggiunto dalle parti con riguardo a pregresse annualità di imposta;
7. visto quanto così congiuntamente rappresentato e richiesto, si ritiene di rinviare la causa a nuovo ruolo per dar modo alle parti di perfezionare l’accordo transattivo in questione;
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria in data