Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31188 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31188 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/11/2023
Oggetto:
Ici
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 07522/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO del foro di Messina, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
Comune di Messina, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO , elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 690/2023/16 depositata il 23 gennaio 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
la controversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso un avviso di accertamento (n. 1554/2018) riguardante il versamento della Tarsu/Tia per gli anni dal 2013 al 2017, con cui il comune di Messina, ha contestato a NOME COGNOME (d’ora in poi ricorrente) , con riferimento ad un immobile, l’omessa presentazione della denuncia Tarsu e il mancato pagamento della stessa per un complessivo importo di € 4.810,18;
la CTR, confermando la CTP, ha rigettato il ricorso, sulla base delle seguenti ragioni:
l’art. 14 , comma 3, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 203, reiterando quanto già disposto dall’art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ha individuato come presupposto della tassa sui rifiuti il possesso, l’occupazione e la detenzione di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani assimilati e qualsiasi ipotesi che giustifichi una riduzione o l’esenzione deve essere documentalmente provata dal contribuente e accertata dall’ente impositore;
nel caso di specie il contribuente non ha inoltrato al comune alcuna richiesta di eventuali esenzioni totali o parziali per tutto il periodo temporale considerato;
è infondata l’eccezione di giudicato riferita a una sentenza avverso un avviso di accertamento antecedente di circa 10 anni rispetto a quello oggetto della presente controversia, in quanto la situazione accertata con il precedente avviso di accertamento non può considerarsi cristallizzata a tempo indefinito;
l’esistenza di eventuali cause esonerative deve essere provata per ogni anno d’imposta dal ricorrente;
diversamente, la preclusione da giudicato finirebbe col paralizzare l’accertamento di condotte elusive per le successive annualità d’imposta;
il ricorrente propone ricorso fondato su un motivo e deposita memoria, il controricorrente si è costituito con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con l’ unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2909 cod. civ . , dell’art. 62 , comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993 e dell’art. 2697 cod. civ. Ad avviso del ricorrente il giudicato intervenuto tra le stesse parti con riferimento alla Tarsu dal 2000 al 2004 è opponibile in questo giudizio, in quanto l’onere della prova in relazione ad una causa di esonero dal pagamento del tributo non sorge in capo al contribuente nell’ipotesi in cui il fabbricato è ubicato in una zona del territorio comunale dove il servizio di smaltimento dei rifiuti non è stato mai attivato.
1.1. Il motivo è per alcuni aspetti inammissibile e, per altri, infondato.
1.2. Deve essere respinta l’eccezione di giudicato , in quanto in quanto il Collegio condivide e intende ribadire il consolidato principio di legittimità per il quale: a) l’efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei perio di d’imposta; b) l’efficacia del giudicato rileva, tuttavia, solo rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente; c) l’indifferenza della fattispecie
costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso si giustifica, quindi, soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo.
Tali principi sono stati riaffermati nel tempo dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. U, n. 13916/2006, Rv. 589696-01 e tra le tante in termini Sez. 5, n. 09512/2009, Rv. 607614 -01, Sez. 5, n. 24433/2013, Rv. 628862 -01, Sez. 5, n. 13498/2015, Rv. 635809 -01, Sez. 5, n. 00003/2019, Rv. 653736 -01, Sez. 5, n. 13152/2019, Rv. 653736 -01).
Nel caso in esame la potenzialità di produzione di rifiuti e, in particolar modo, la sussistenza di cause di esonero o di riduzione è suscettibile di variazioni e, pertanto, il giudicato intercorso tra le parti per annualità precedenti è irrilevante in questo giudizio.
A questo proposito si richiama anche il condiviso orientamento di legittimità secondo cui in materia di imposta sui rifiuti, pur operando il principio secondo cui è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l’esenzione costituendo questa un’eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cass. Sez. 5, n. 22130/2017, Rv. 645621 – 01, Sez. 5, n. 12979/2019, Rv. 653733 -01, Sez. 6 – 5, n. 21335/2022, Rv. 665315 -01). Per quanto fin qui esposto il motivo è infondato.
1.3 La doglianza circa il malgoverno dell’art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993 è per più versi inammissibile. Nei precedenti giudizi di merito, come è stato rilevato nel controricorso e non smentito dal ricorrente, è stato accertato che l’immobile per cui è causa costituiva la residenza familiare del ricorrente, era idoneo a produrre rifiuti ed il servizio di raccolta e smaltimento nella zona era istituito e attivo. A fronte di ciò emerge come la censura in esame: integri la riedizione (coacervata con la questione del giudicato) di una tesi difensiva già disattesa dal giudice di merito; sia priva di specificità ed autosufficienza quanto a sua rituale deduzione nei precedenti gradi di giudizio; si ponga fattualmente in contrasto con quanto seppur implicitamente ritenuto dal giudice di merito circa la regolare attivazione del servizio in ambito comunale , là dove l’eventuale mancata attivazione del servizio nella specifica zona di ubicazione avrebbe potuto comportare una riduzione della tassa appunto su richiesta del contribuente, come correttamente stabilito dal giudice di appello.
Da quanto esposto segue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a pagare in favore del controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell’importo di € 1.400,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso il 19 ottobre 2023 .