Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33308 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33308 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 23021/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso in giudizio dagli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME di Roma, presso il loro studio ivi el.dom.to in INDIRIZZO, come da procura in atti;
– parte ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso in giudizio dall’AVV_NOTAIO di Roma, ivi presso il suo studio el.dom.to in INDIRIZZO, come da procura in atti;
– parte controricorrente e ricorrente incidentale –
Ricorso avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale Lombardia n. 1137/16 del 29.02.2016;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.11.2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto del ricorso tanto principale quanto incidentale.
Osserva:
§ 1. RAGIONE_SOCIALE propone otto motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in parziale accoglimento dell’appello di RAGIONE_SOCIALE (concessionaria per il Comune di Segrate), ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento per Tarsu 2006, eccezion fatta per la superficie di 5742 m² in quanto ricompresa in territorio del Comune di Pioltello; il tutto con riguardo alle aree RFI dalla società detenute in locazione all’interno dello scalo ferroviario di Milano Smistamento (appunto ricadente a confine tra i suddetti Comuni) ed adibite a terminal e movimentazione container.
La Commissione Tributaria Regionale, in particolare, ha osservato che:
-le argomentazioni mosse da COGNOME con l’atto di appello non potevano ritenersi inammissibili perché nuove, dal momento che esse si limitavano a contraddire la motivazione dei primi giudici a totale conferma dell’atto impositivo, con ciò costituendo espressione della richiesta di riesame del merito devoluto al giudice del gravame, senza introdurre alcuna nuova deduzione;
-l’omessa presentazione della dichiarazione o denuncia Tarsu ex art. 70 d.lgs.n.507/93 (circostanza non contestata dalla società contribuente) non consentiva alla stessa di ottenere l’esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, dovendo trovare piena applicazione la presunzione legale relativa circa la produzione di rifiuti per il solo fatto della detenzione dei locali;
-né la società aveva comunque adeguatamente provato il continuativo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali prodotti;
-l’asserita mancata effettività del servizio comunale non esonerava la società dall’obbligo del pagamento della tassa, perché dovuta indipendentemente dal corretto funzionamento del servizio e dalla sua utilizzazione da parte dell’utente;
-tra le aree normalmente tassabili dovevano includersi anche i binari ed i parcheggi (in quanto idonee alla produzione di rifiuti per presenza di personale addetto e passaggio di veicoli), con la sola eccezione (già rilevata dai primi giudici) della superficie insistente sul territorio di altro Comune confinante.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso formulando anche un motivo di ricorso incidentale.
§ 2. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato istanza congiunta di rinvio, dando atto della pendenza di trattative conciliative di prossima definizione. L’istanza è stata ribadita dal difensore di parte ricorrente nel corso dell’udienza odierna, con la precisazione che analogo accordo transattivo era già stato raggiunto dalle parti con riguardo a pregresse annualità di imposta.
Visto quanto così congiuntamente rappresentato e richiesto, si ritiene di rinviare la causa a nuovo ruolo per dar modo alle parti di perfezionare l’accordo transattivo in questione.
PQM
-rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria in data