Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 511 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 511 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 09/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27574/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME -ricorrente- contro
COMUNE ORBETELLO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TOSCANA n. 52/2019 depositata il 15/01/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La contribuente, RAGIONE_SOCIALE, che occupa l’area demaniale destinata ad “ormeggio natanti” in località RAGIONE_SOCIALE – Porto, impugnava due avvisi di accertamento emessi dal Comune di Orbetello relativi a Tarsu per il periodo di imposta annualità 2009 e 2010, deducendo la carenza del potere impositivo del Comune, nonché il vizio di motivazione dell’atto impugnato e l’insussistenza nel merito della pretesa impositiva.
I giudici di prossimità di Grosseto respingevano il ricorso.
Sull’appello dell’associazione, la Corte distrettuale della Toscana, con la sentenza n. 52/03/2019, depositata il 15 gennaio 2019, rigettava l’impugnazione, ritenendo la sussistenza del potere impositivo dell’ente locale, in quanto solo nelle aree portuali, in cui è istituita l’autorità portuale, la relativa competenza appartiene a quest’ultima. Diversamente, la Commissione accertava che per il Porto di RAGIONE_SOCIALE, rientrante nel territorio del Comune di Orbetello, non era stata istituita l’Autorità portuale, per cui, trattandosi di porto turistico idoneo a ricevere le imbarcazioni da diporto, esso era gestito dalle Autorità marittime, con conseguente legittimazione impositiva del Comune di Orbetello.
Nel merito, la Commissione applicava il principio per cui l’imposta è dovuta anche sugli spazi «non solidi» dove si trovano i natanti, che producono rifiuti.
Per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, articolato in due motivi; resiste con controricorso l’ente territoriale intimato, integrato da brevi memorie difensive.
In data 13 aprile 2023, il contribuente ha depositato istanza di sospensione del giudizio ex art. 1 comma 197, legge 197 del 2022 , riservandosi di depositare entro la data del 10 ottobre 2023 copia della domanda di definizione e del versamento dell’importo integralmente corrisposto o della prima rata.
Il ricorrente non ha depositato la documentazione attestante la definizione agevolata della lite.
MOTIVI DI DIRITTO
1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., si deduce la violazione degli artt. della legge 28 gennaio 1994, n. 84, 2 e 3 del d. lgs. 24 giugno 2003, n. 182, in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente la legittimazione impositiva del Comune di Orbetello, attribuendo rilievo alla circostanza che non era stata istituita, per il Porto di RAGIONE_SOCIALE, l’Autorità portuale. Si assume che il Porto di RAGIONE_SOCIALE è sede di Autorità marittima, competente per tutte le operazioni ed i servizi portuali regolati dalle norme indicate nel richiamato parametro normativo. Secondo la ricorrente, tra le operazioni portuali rientrano anche quelle di carico e scarico merci, mentre tra i «servizi portuali» rientrerebbero tutte le attività accessorie alle prime, tra cui anche quella di raccolta e smaltimento rifiuti. Osserva la ricorrente come l’art. 2, lett. i), del cit. d.lgs. n. 182/2003, preveda, ove non istituita l’Autorità portuale, la competenza dell’Autorità marittima per tutti i servizi relativi alle operazioni portuali, con conseguente venir meno della legittimazione vantata dal Comune di Orbetello.
2.Con il secondo motivo di ricorso si censura, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. e all’art. 112 c.p.c., la sentenza della Corte regionale laddove non ha pronunciato in ordine all’eccepita violazione degli artt. 68 e 69 del d. lgs. n. 507 del 1993 (adozione del Regolamento comunale in materia di TARSU e dei relativi criteri) ed, in particolare, in merito alla dedotta mancata individuazione regolamentare della categoria tariffaria relativa agli spazi acquei od ormeggi, nonché all’eccepita illegittima commisurazione della tariffa a quella attribuita alla diversa categoria dei campeggi e distributori dei carburanti.
La ricorrente deduce di avere introdotto tale questione come quarto motivo di appello, che trascrive nel ricorso.
L’associazione ha depositato memoria con cui ha chiesto la sospensione del giudizio, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dalla legge 197/2022. Né entro il termine del 5 novembre 2023, né successivamente, il contribuente ha depositato domanda di adesione alla definizione agevolata con relativa documentazione, pertanto si può procedere all’esame dei motivi di ricorso.
La prima censura non ha pregio.
La medesima questione è stata già decisa da questa Corte (tra le tante, Cass. n. 5691/2023), sul comune presupposto che: «(…) la questione oggetto del primo motivo di ricorso, relativa alla rilevanza o meno, al fine di escludere la legittimazione all’imposizione del Comune di Orbetello, della presenza, nello stesso Porto di RAGIONE_SOCIALE, non dell’Autorità portuale, ma dell’Autorità marittima di cui agli artt. 14 (competenza dell’autorità marittima) e 16 (operazioni portuali) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, oltre che degli artt. 2, comma 1, lett. i) ( «Autorità competente: l’Autorità portuale, ove istituita, o l’Autorità marittima.»), è già emersa in diverse controversie trattate da questa Corte, ma nei precedenti giudizi è rimasta assorbita dall’accoglimento di vizi processuali delle decisioni impugnate (Cass. nn. 8428/2020, 17405/2018, 17404/2018, 17289/2018, 17288/2018, 17287/2018)».
Per costante giurisprudenza di questa Corte, l’attività di gestione dei rifiuti solidi urbani nell’ambito delle aree portuali rientra nelle competenze dell’Autorità portuale. Ne consegue che, in relazione a tale attività, deve escludersi la competenza dei Comuni e, quindi, il potere impositivo degli stessi ai fini della TARSU; né alcun rilievo può attribuirsi, ai fini della sussistenza dell’obbligazione tributaria, alla circostanza che l’ente territoriale abbia svolto di fatto il servizio, giacché il potere impositivo deve trovare la sua fonte necessariamente nella legge e non può pertanto rinvenirsi in ragione dello svolgimento di una mera attività di fatto da parte di soggetto a cui la legge stessa non assegna la relativa competenza
funzionale (Cass., Sez. 5^, 25 settembre 2009, n. Cass., 6 novembre 2009, n. 23583; Cass., Sez. 6^-5, 19 giugno 2012, n. 10104; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2018, n. 31058; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17030; Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n. 17092; Cass., Sez. 6^-5, 15 novembre 2021, n. 34251; Cass., Sez. 6^-5, 26 gennaio 2022, n. 2242; Cass. 21 marzo 2023, n. 7665; Cass. 2 maggio 2024, n. 11853). Difatti, nell’ambito dell’area portuale, intesa come spazio territoriale nel quale svolge i suoi compiti l’Autorità portuale, l’attività di gestione dei rifiuti appartiene alla competenza di quest’ultima, che non si limita al servizio di pulizia all’interno del porto, ma è tenuta, ai sensi degli artt. 62, comma 5, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, 21, comma 8, del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, e 6, comma 1, lett. c), della Legge 28 febbraio 1994 n. 84, ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica.
Ne consegue che, in relazione a detta attività, deve escludersi la competenza dei Comuni, che sono pertanto privi di ogni potere impositivo ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non essendo detto potere configurabile in favore di un soggetto diverso da quello che espleta il servizio (Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2009, n. 23583). Come questa Corte ha già chiarito (in particolare: Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2009, n. 23583), l’esame complessivo della disciplina normativa in materia conferma che il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani all’interno dell’area portuale, ove è pacificamente ubicata la superficie oggetto di tassazione, è sottratto alla competenza dei Comuni. In questo senso depongono le seguenti disposizioni: l’art. 62, comma 5, comma 5, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, che dichiara «esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di
protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri»; – l’art. 21, comma 8, del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, che, nel disciplinare le competenze dei Comuni in materia di rifiuti, dichiara che: «Sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi»; – l’art. 6, comma 1, lett. c, della Legge 28 febbraio 1994 n. 84, che istituisce le Autorità Portuali nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia, con il compito, tra l’altro, di «affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all’art. 16, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione (…)»; -l’art. 1 del D.M. 14 novembre 1994, che precisa: «I servizi di interesse generale nei porti, di cui all’art. 6, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, da fornire a titolo oneroso all’utenza portuale sono così identificati: (…) B) Servizi di pulizia e raccolta rifiuti. Pulizia, raccolta dei rifiuti e sversamento a discarica relativa agli spazi, ai locali e alle infrastrutture comuni e presso i soggetti terzi (concessionari, utenti, imprese portuali, navi). Derattizzazione, disinfestazione e simili. Gestione della rete fognaria. Pulizia e disinquinamento degli specchi acquei portuali».
Dall’esame di tale quadro normativo emerge in modo univoco che l’attività di gestione dei rifiuti solidi urbani nell’ambito dell’area portuale da intendersi come spazio territoriale in cui svolge i suoi compiti la singola Autorità portuale – rientra nella competenza esclusiva di quest’ultima, la quale per legge è tenuta ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica.
Ne deriva, per esclusione, che la relativa attività sfugge alla competenza in materia dei Comuni, che, invece, normalmente agiscono in questo
ambito in regime di privativa, i quali sono di conseguenza privi anche di ogni potere impositivo, atteso che, essendo quella dei rifiuti una tassa, esso non può evidentemente configurarsi in favore di un soggetto diverso da quello che espleta il servizio (Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2009, n. 23583). Il dato normativo configura la competenza delle Autorità portuali in totale e completa alternativa ai Comuni.
In questo senso, appaiono particolarmente significative le già richiamate disposizioni di cui all’art. 62, comma 5, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, che espressamente escludono dalla tassa le situazioni sottratte al regime di privativa comunale, ed all’art. 21, comma 8, del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, che, nell’indicare le competenze dei Comuni in materia, ribadisce che comunque sono mantenute le competenze in materia attribuite alle Autorità portuali. A ciò si aggiunga che le norme precisano che il servizio che i suddetti enti sono chiamati a svolgere consiste, come si esprime il decreto ministeriale di attuazione, nella «pulizia, raccolta dei rifiuti e sversamento a discarica» degli stessi, cioè in una vera e propria attività di gestione dei rifiuti, a fronte della quale non residuano altri compiti che i Comuni potrebbero espletare.
Come si è detto, l’art. 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ha istituito le Autorità portuali nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savoia, Taranto, Trieste e Venezia. Successivamente sono state istituite le Autorità portuali di Piombino (D.P.R. 20 marzo 1996), Gioia Tauro (D.P.R. 16 luglio 1998), Salerno (D.P.R. 23 giugno 2000), Olbia e Golfo degli Aranci (D.P.R. 29 dicembre 2000), Augusta (D.P.R. 12 aprile 2001), Trapani (D.P.R. 2 aprile 2003) e Manfredonia (art. 4, comma 65, della Legge 24 dicembre 2003 n. 350).
Come è evidente, tale elenco non contempla il porto di Orbetello (GR). Ne consegue che al momento dei fatti per cui si procede non era stata istituita l’Autorità portuale nel porto di Orbetello (GR) e non si era, quindi,
verificata la condizione che escludeva il potere impositivo del medesimo Comune.
Se l’istituzione dell’Autorità portuale si pone, dunque, come causa di esclusione dalla tassa sui rifiuti, inquadrabile nella fattispecie contemplata dall’art. 62, comma 5, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, ne segue, per converso, che nelle zone portuali prive di tale Autorità riemerga la competenza e la privativa comunale in ordine all’istituzione e alla prestazione del servizio di igiene urbana; e, correlativamente, trovi spazio applicativo il tributo che al servizio si correla, sia esso la tassa o la tariffa, in base alle disposizioni ordinarie.
In tal senso, del resto, questa Corte si è già espressa in una serie di arresti, che hanno riconosciuto al Comune la legittimazione a chiedere la riscossione della TARSU, a fronte dell’esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in un’area portuale, in ragione della mancata istituzione dell’Autorità portuale (in termini: Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2018, n. 3798; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2018, n. 31058; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17030; Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n. 17092). Secondo l’indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità, la TARSU è una tassa, ossia un tributo che il singolo soggetto è tenuto a versare in relazione ad una utilità che egli trae dallo svolgimento di una attività svolta da un ente pubblico. Come tale, il potere di imposizione non può connettersi ad un soggetto diverso da quello che espleta il servizio, in ottemperanza ad un espresso disposto legislativo. Ne consegue che avendo il Comune svolto il servizio di pulizia e raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati anche nell’ambito portuale, in ragione della mancata istituzione della Autorità portuale, è autorizzato a chiedere il pagamento della TARSU ai contribuenti concessionari di aree demaniali destinate all’ormeggio di imbarcazioni da diporto (in termini: Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17030; Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n. 17092).
Diversa è, invece, la competenza dell’Autorità portuale o, in mancanza, dell’Autorità marittima in materia di operazioni portuali e servizi portuali ovvero di concessioni di aree demaniali e banchine nell’ambito portuale, trattandosi di attività amministrative relative alla gestione ed all’utilizzo degli spazi portuali che non comportano alcuna attribuzione in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, pertanto, non involgono la conseguenziale spettanza di una potestà impositiva.
Sotto il primo aspetto, l’art. 16 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 demanda alle Autorità portuali o, laddove non istituite, alle Autorità marittime la disciplina e la vigilanza, attraverso il rilascio di apposite autorizzazioni ad imprese munite di specifici requisiti – iscritte in registri speciali, obbligate al pagamento di un canone annuale ed alla pubblicazione delle tariffe praticate alla clientela – sull’espletamento delle operazioni portuali (carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell’ambito portuale) e dei servizi portuali (servizi riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, individuati dalle autorità portuali, o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformità dei criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione), nonché sull’applicazione delle tariffe indicate dalle imprese autorizzate per la prestazione alla clientela delle operazioni portuali e dei servizi portuali, riferendo periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione. Sotto il secondo aspetto, l’art. 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 demanda alle Autorità portuali o, laddove non istituite ovvero non ancora insediate, alle Autorità marittime le concessioni (anche mediante accordi sostitutivi) di aree demaniali e banchine comprese nell’ambito portuale alle imprese autorizzate all’espletamento delle operazioni portuali (fatta salva l’utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad
attività marittime e portuali), nonché le concessioni (anche mediante accordi sostitutivi) per la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell’ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch’essi da considerarsi a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo.
Per cui, non si ravvisa alcuna competenza dell’Autorità marittima, in caso di mancata istituzione dell’Autorità portuale, in materia di tassazione dei rifiuti urbani prodotti nell’ambito portuale, che resta riservata in regime di privativa al Comune interessato.
Viceversa, rientra nella competenza dell’Autorità portuale o, in mancanza, dell’Autorità marittima il diverso servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui dei carichi navali, il quale è estraneo all’ambito del presente giudizio e per il quale, comunque, il Comune non ha alcuna potestà impositiva a norma degli artt. 8 e 10 del d.lgs. 24 giugno 2003 n. 182 (in attuazione della Direttiva n. 2000/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 27 novembre 2000 in materia di impianti portuali di raccolta per i rifiuti delle navi e residui del carico) (Cass., Sez. 6^-5, 26 gennaio 2022, n. 2242).
Nella specie, quindi, premesso che: «ex art. 14 legge n. 84 del 1994 la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti de quibus non rientra fra le competenze dell’Autorità marittima; e coerentemente il combinato disposto dell’art. 6, comma 4, lettera c), della citata legge 84 e dell’art. 1, lettera b), del d.m. 14 novembre 1994 riserva all’Autorità portuale, solo per i porti in relazione ai quali quest’ultima risulti costituita, l’istituzione dei servizi predetti (in deroga all’ordinaria competenza comunale)», la sentenza impugnata si è esattamente uniformata ai principi enunciati.
5 .La seconda censura lamenta l’omesso esame in merito alla censura relativa all’erronea attribuzione della categoria tariffaria.
Deve ritenersi applicabile il principio per cui il corrispondente ricorso per cassazione non può essere accolto qualora la questione giuridica ad esso sottesa sia comunque da disattendere (Cass., sez. 6-3, 8/10/2014, n. 21257; Cass., sez. 1, 27/12/2013, n. 28663; Cass., sez. 2, 1/02/2010, n.2313; Cass., sez. U, 2/02/2017, n. 2731),
Ciò posto, ponendosi all’esame di questa Corte una questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti in fatto, essa non può essere risolta nel senso sollecitato dalla contribuente.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di TARSU, la nozione di «aree scoperte», utilizzata dall’art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, non si riferisce soltanto alla terraferma, ma a tutte le estensioni o superfici spaziali, comunque utilizzabili e concretamente utilizzate da una comunità umana che produce rifiuti urbani da smaltire, indipendentemente dal supporto (solido o liquido) di cui l’estensione è composta e, dunque, dal mezzo (terrestre o navale) utilizzato per fruire di quell’estensione (Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2009, n. 3829; Cass., Sez. 5^, 15 febbraio 2013, n. 3773; Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2018, n. 3798; Cass. Sez. 5^, 30 novembre 2018, n. 31058; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17030; Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n. 17092; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2021, n. 18384).
Ne discende che è irrilevante, ai fini della tassazione delle aree comprese nell’ambito portuale, l’omessa previsione tra le superfici tassabili secondo il regolamento comunale di una specifica categoria comprendente gli ormeggi o gli spazi acquei.
Peraltro, l’equiparazione degli spazi terrestri agli spazi acquei è stata condivisa dalla giurisprudenza euro-unitaria (Corte Giust., 3 marzo 2005, causa n. C-428/02, RAGIONE_SOCIALE vs. RAGIONE_SOCIALE), la quale, sia pure in relazione all’IVA, ha
testualmente sancito che: «L’art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari -Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 dicembre 1992, 92/111/CEE, deve essere interpretato nel senso che la nozione di locazione di beni immobili comprende la locazione di posti previsti per l’ormeggio di imbarcazioni, nonché di posti barca a terra per il rimessaggio di tali imbarcazioni nell’area portuale». Tanto sul presupposto che: «La locazione di posti barca non si limita, infatti, al solo diritto di occupare, in via esclusiva, la superficie dell’acqua, ma implica anche la messa a disposizione di varie attrezzature portuali, segnatamente per l’ormeggio dell’imbarcazione, delle strutture per lo sbarco e l’imbarco dell’equipaggio, nonché l’eventuale utilizzo da parte di quest’ultimo di vari servizi igienici o di altri servizi». Peraltro, tale pronuncia è in linea con i criteri impositivi della TARSU, in quanto il presupposto per la sua applicazione è l’occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. Aggiungasi che altra decisione -sia pure con riguardo, sempre ai fini dell’IVA, alla riconducibilità della locazione di una casa galleggiante nella nozione generale di ‘affitto e locazione di immobili’ ha ritenuto che il pontile e l’area per l’ormeggio delle imbarcazioni, attigue alla casa galleggiante, rientrassero nella categoria dei beni immobili ed integrassero una operazione unitaria ai fini dell’esenzione dall’IVA (Corte Giust., 15 novembre 2012, causa n. C-532/11, NOME vs. NOME COGNOME et RAGIONE_SOCIALE).
Nello stesso senso, pronunziandosi in sede di impugnazione di un regolamento comunale in materia di IUC, anche il Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. 1^, 4 novembre 2019, n. 2754) ha riconosciuto che: «(…) banchine, pontili galleggianti e ormeggi possono essere soggetti alla TARSU, TARITARES poiché, (…) secondo l’orientamento dei giudici di
legittimità, vanno considerate aree scoperte tutte le estensioni spaziali utilizzate da una comunità umana, a prescindere dal supporto solido o liquido di cui la superficie è composta e del mezzo terrestre o navale di cui ci si avvale per effettuare l’occupazione. E le banchine e i pontili sono aree scoperte operative e non pertinenziali».
Ne discende che: «Sono, pertanto, tassabili in linea di principio sia le superfici liquide (i mezzi natanti che sostano su queste aree producono rifiuti che una volta riversati sulla terraferma, al momento della sosta nel porto, devono essere smaltiti dai Comuni) sia le superfici solide (banchine e pontili galleggianti in quanto aree scoperte idonee a produrre rifiuti)».
Peraltro, questa Corte si è specificamente soffermata anche sulla questione dell’equiparazione tariffaria delle aree destinate ad ormeggi ai campeggi. Ora, l’art. 68, comma 1, lett. a, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 demanda l’applicazione della TARSU ai regolamenti comunali, i quali devono prevedere, tra l’altro: «a) la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria».
Ciò posto, l’art. 68, comma 2, lett. b, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 prevede anche che: «L’articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione: (…) b) complessi commerciali all’ingrosso o con superfici espositive, nonché aree ricreativo-turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati».
Premesso che il soggetto che occupa o detiene un’area scoperta, quando produttrice, per presunzione di legge, di rifiuti solidi urbani, è tenuto al pagamento della tassa per il solo fatto della detenzione od occupazione, indipendentemente dalla individuazione dell’effettivo produttore del rifiuto, alla luce di tale previsione, questa Corte ha ritenuto -in relazione agli spazi destinati ad ormeggi – che la stipulazione del contratto di ormeggio
con il diportista (in ipotesi equiparabile ad un contratto di locazione) non è circostanza idonea a sottrarre al ‘concedente’ la detenzione dell’area concessa in uso alla controparte ed a trasferire, quindi, in capo a quest’ultima, l’obbligo tributario perché quel contratto, per sua natura, si risolve sempre e solo nell’attribuzione al diportista del diritto di utilizzare lo spazio ed i servizi connessi e non sottrae in alcun modo quello stesso spazio alla detenzione del concedente, al pari di quanto avviene nella gestione di campeggi o di attività ricettive (Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2009, n. 3829; Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2018, n. 3798; Cass., Sez. 5^, 22 giugno 2021, n. 17702).
Così, ad esempio, è stato osservato che la (eventuale) mancata occupazione (di fatto), anche se temporale, di tutto lo spazio acqueo in concessione da parte di natanti equivale, ai fini della TARSU, in tutto e per tutto, alla situazione data dalla mancata occupazione di stanze di albergo o di posti di campeggio da parte degli utenti delle relative strutture: la concreta utilizzazione, ad opera dei diportisti, solo di parte di tutto lo spazio acqueo in concessione, infatti, analogamente alle struttura alberghiera ed alle aree adibite a campeggio per i loro gestori, non esclude il permanere della detenzione in capo al concessionario comunque dell’intera superficie dell’area concessa (considerato il permanere dello ius escludendi omnes alios del concessionario gestore), con conseguente persistenza del presupposto legale sufficiente per affermare l’integrale debenza della tassa de qua da parte del concessionario stesso (tar le tante: Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2009, n. 3829; Cass., Sez. 5^, 15 febbraio 2013, n. 3773; Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2018, n. 3798).
Né rileva che si tratti di aree in proprietà demaniale. Difatti, è pacifico che, in tema di TARSU, nell’ipotesi di concessione di area in proprietà demaniale, si presume che il soggetto tenuto al pagamento del tributo sia il concessionario, in quanto detentore, in virtù del titolo concessorio, di un’area scoperta sulla quale, ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. 15 novembre
1993 n. 507, si producono rifiuti solidi urbani, e detto obbligo non si trasferisce su coloro i quali, anche tramite contratti conclusi con il concessionario, abbiano concretamente prodotto detti rifiuti, avendo in tutto o in parte l’effettiva disponibilità dell’area, salvo che il contribuente indichi nella denuncia originaria o in quella di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità della stessa, in ragione della detenzione da parte di terzi, ed assolva in giudizio al relativo onere probatorio a proprio carico (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2009, n. 3829; Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2018, n. 3798; Cass., Sez. 5^, 22 giugno 2021, n. 17702; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8296).
Per cui, senza escludere le differenze incidenti sulla concreta produttività di rifiuti urbani, la riconduzione delle aree adibite ad ormeggi nella categoria tariffaria dei campeggi e dei distributori di carburante è coerente con la classificazione legislativa e regolamentare delle attività professionali e commerciali per genere, comprendenti una varietà di species eterogenee accomunate da caratteristiche similari sul piano dell’utilizzo degli spazi tassabili (come, nel caso di specie, la vocazione turistica, ricettiva o ricreativa o la concessione in godimento temporaneo e/o turnario a terzi di superfici scoperte).
Sicché, la previsione regolamentare in questione trova applicazione per categoria e non per analogia, ben potendo ricomprendere attività non espressamente classificate, ma comunque assimilabili a quelle tipizzate in relazione all’uso o alla destinazione degli spazi tassabili (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 23 febbraio 2012, n. 2754; Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n. 17092).
6.In conclusione, si può ribadire che: -In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la nozione di «aree scoperte», utilizzata dall’art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, non si riferisce soltanto alla terraferma, ma a tutte le estensioni o superfici spaziali, comunque utilizzabili e concretamente utilizzate da una comunità umana
che produce rifiuti urbani da smaltire, indipendentemente dal supporto (solido o liquido) di cui l’estensione è composta e, dunque, dal mezzo (terrestre o navale) utilizzato per fruire di quell’estensione; pertanto, è irrilevante, ai fini della tassazione delle aree comprese nell’ambito portuale, l’omessa previsione tra le superfici tassabili secondo il regolamento comunale di una specifica categoria comprendente gli ormeggi o gli spazi acquei; – in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in assenza di una specifica tipizzazione nel regolamento comunale di cui all’art. 68 del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, la riconduzione (ai fini della tassazione) delle aree adibite ad ormeggi per natanti da diporto nella categoria tariffaria dei campeggi e dei distributori di carburante è coerente con la classificazione legislativa e regolamentare delle attività professionali e commerciali per generi comprendenti una varietà di species eterogenee accomunate da caratteristiche similari sul piano dell’utilizzo degli spazi tassabili (come la vocazione turistica, ricettiva o ricreativa o la concessione di godimento temporaneo e/o turnario a terzi di superfici scoperte); sicché, la previsione regolamentare in questione trova applicazione per categoria e non per analogia, ben potendo ricomprendere attività non espressamente classificate, ma comunque assimilabili a quelle tipizzate in relazione all’uso o alla destinazione degli spazi tassabili.
7. Segue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dal comune che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre 200, 00 euro per esborsi, rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del cit. art. 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione del 2 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME