Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5806 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5806 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5220/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME -ricorrente- contro
COMUNE REGGIO di CALABRIA rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-controricorrente-
Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CALABRIA n. 4796/2019 depositata il 19/12/2019
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Comune RAGIONE_SOCIALE Reggio Calabria notificò alla contribuente, oggi ricorrente, un avviso di accertamento TARSU per gli anni dal 2007 al 2012 per l’importo complessivo di € 2.953,00 in relazione a tre immobili siti in frazione Pellaro di quel Comune, così identificati:
fg. 14 part. 1318 sub 35;
fg. 14 part. 1318 sub 01;
fg. 17 part. 28 sub 01.
Con ricorso notificato il 15/2/2013 la stessa contribuente lo impugnò avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria lamentando che
il primo immobile, ereditato nel 2007, era stato soggetto a imposizione e i relativi avvisi evasi dalla contribuente, sicché non vi sarebbe stato obbligo di nuova denuncia a proprio nome;
il secondo, posto auto, aveva estensione di mq 7,10, sprovvisto di muri perimetrali e privo di utenze e non poteva ritenersi tassabile, avendo l’ente locale errato nella misurazione della superficie determinata in 24 mq;
-il terzo era un magazzino privo d’utenze acqua, luce e gas, e anch’esso vedeva un errore di calcolo in quanto doveva ritenersi di 66 mq anziché 172.
Con sentenza n. 5481/14 il primo giudice accolse parzialmente il ricorso, annullando ‘ il carico tributario limitatamente all’immobile riportato al foglio di mappa 14, particella 1318 sub 35 ‘ (il primo) e compensando tra le parti le spese del giudizio.
Su appello della contribuente in relazione al posto auto e al magazzino, nel contraddittorio con l’ente locale , e con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria respinse il gravame.
Secondo il giudice d’appello la contribuente non aveva dato prova che le aree di cui era titolare fossero inidonee a produrre rifiuti e pertanto da escludere dal computo della TARSU, secondo le previsioni di cui all’art. 62 del d.lgs. 507/93. In particolare, quanto:
al posto auto identificato al f. 14 part. 1318 sub 01, lo stesso non era scoperto ed esterno, non potendo pertanto essere automaticamente escluso;
al magazzino agricolo identificato al f. 17, part. 28, sub 1, non vi era prova che fosse inidoneo alla produzione di rifiuti, e anche per esso la denuncia era intervenuta solo nel 2015;
-all’estensione dei cespiti contestati, che la contribuente quantificava in circa un terzo di quanto stabilito dall’ente locale, il calcolo era corretto dividendo l’estensione complessiva della particella 1318 per il numero di unità immobiliari, essendo irrilevante che in epoca successiva tali cespiti fossero stati oggetto di frazionamento che ne aveva mutato l’accatastamento, dovendosi analogamente valutare con riferimento all’altro immobile.
Ricorre per cassazione la contribuente, sulla base di un unico motivo, integrato da successiva memoria.
Resiste il Comune con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di censura, articolato in più profili, la ricorrente lamenta la violazione e inesatta applicazione degli artt. 62 del d.lgs. 507/93, 8 e 14 del Regolamento comunale del Comune di Reggio Calabria per l’applicazione della TARSU, 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c..
Lamenta la motivazione carente, illogica e apodittica su fatti decisivi per il giudizio.
1.1 Sotto un primo profilo, lamenta che ai sensi degli artt.:
62, comma 2, del d.lgs. 507/93 non sono tassabili i locali e le aree inidonei alla produzione di rifiuti;
-8 lett. d) del Regolamento comunale TARSU non sono tassabili le unità immobiliari ‘ prive di mobili e suppellettili e/o utenza quali gas, luce e acqua ‘.
1.2 Sotto un secondo profilo, lamenta l’erronea determinazione delle superfici tassate atteso che non sarebbe condivisibile la motivazione dei primi giudice in merito alla divisione dell’estensione complessiva della
particella per il numero di unità immobiliari. Sostiene che, avendo ereditato una quota di proprietà condominiale di 6/1296, anche l’area dei posti auto di mq 1.534 avrebbe dovuto ripartirsi in tal guisa, ammontando pertanto la superficie tassabile, al più, a mq 7,10.
Analogamente quanto all’altro immobile (fg. 17 part. 28 sub 01) di cui la COGNOME è proprietaria per 3/9 sicché dovrebbe, al più, essere gravata per mq 66 anziché 172. Lamenta che la CRT abbia fondato la sua decisione su documenti depositati dal Comune in quanto confutati e presentanti asserite anomalie.
1.3 Sotto un terzo profilo, lamenta che non si sia considerato che si tratta di immobili non tassabili ai sensi del citato art. 8 in quanto privi di mobili, suppellettili e/o utenze.
Il motivo è inammissibile oltre che infondato.
2.1 Lo stesso assomma in sé profili riconducibili ai nn. 3, 4 e 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c. non facilmente scomponibili malcelando l’intenzione di ribadire tutte le doglianze già proposte in grado d’appello e sollecitando un riesame globale del merito della pronuncia.
2.2 Va a tal fine ricordato che il ricorso deve contenere la chiara enunciazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione e delle norme su cui si fondano ex art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., secondo criteri di chiarezza, precisione e specificità.
I motivi, infatti, devono porre questioni (da quaerere ) che sono unico oggetto del giudizio di fronte alla Cassazione, sostituendo esse domande ed eccezioni.
Quelli enumerati nella disposizione di cui all’art. 360, comma 1, c.p.c. costituiscono un elenco tassativo: si tratta di un giudizio a critica rigidamente vincolata e delimitata, dovendo il vizio denunciato rientrare nelle categorie logiche previste dalla norma, le quali assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. La funzione identificativa
del motivo è pertanto condizionata dalla sua formulazione tecnica avente i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sic ché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito (Cass. Sez. 6, 14/05/2018, n. 11603, Rv. 648533 -01).
2.3 Non è a tal fine necessario utilizzare formule sacramentali o indicazioni numeriche esatte ma occorre pur sempre che il vizio sia chiaramente individuabile, al di là dell’errata intitolazione del motivo.
Nel caso specifico le censure, genericamente formulate, sembrano ascriversi al più a una presunta violazione di legge e a vizi di motivazione della sentenza, atteso che è del tutto fuori luogo il riferimento al n. 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c. e alla presunta omessa pronuncia sulla reale estensione dei terreni, atteso che la pronuncia è stata tutt’altro che omessa. 3.1 Sotto il primo profilo deve rilevarsi come vada condivisa la tesi di parte controricorrente secondo cui l’appartenenza alla contribuente delle aree site nel territorio comunale comporta una presunzione iuris tantum in relazione alla produzione di rifiuti, sicché, ai fini dell’esenzione dalla tassazione prevista dal comma 2 del citato art. 62 per le aree inidonee alla produzione medesima per loro natura o per il particolare uso, è onere della contribuente medesima d’i ndicare nella denuncia originaria o in quella di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità e provarle in giudizio in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. (Cass. Sez. 6, 15/09/2014, n. 19469, Rv. 632445 -01).
3.2 Nel caso specifico la contribuente ha cercato di provare il fondamento di tale esenzione e il giudice del merito non ha ritenuto che gli elementi forniti fossero idonei a tale prova.
3.3 Ne deriva che l’ulteriore censura non investe una presunta omessa pronuncia o un omesso esame ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. -né sul punto delle contestazioni né su quello del calcolo delle aree, che sono invece entrambe oggetto espresso della pronuncia – ma in realtà prospetta un difetto di motivazione che andrebbe pertanto riqualificato ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c..
3.4 Ciò non rende di per sé inammissibile il motivo atteso che, nel caso specifico, la ricorrente ha comunque censurato la ‘ motivazione carente, illogica e apodittica ‘. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, anche in caso di omessa pronuncia, non è indispensabile indicare espressamente l’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., purché il motivo contenga univoco riferimento alla nullità della decisione. In caso contrario, se si deduce solo la mancanza di motivazione o la violazione di legge, il motivo è inammissibile. Conformi sono molte pronunce successive, che ribadiscono la possibilità di riqualificare il motivo in presenza di una chiara indicazione del vizio, anche se rubricato erroneamente (Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013, Rv. 627268-01).
3.5 Gli ambiti nei quali il sindacato di questa Corte può estendersi alla motivazione del provvedimento impugnato sono però limitati dalla natura del giudizio stesso di legittimità, che non può essere tramutato in un terzo grado di merito per la mera non condivisione della decisione gravata.
3.6 Questa Corte ha chiarito che sussiste l’apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sulla correttezza del suo ragionamento (Sez. U, 3 novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio 2019, n. 13977; 1 marzo 2022, n. 6758). La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione è apparente anche quando, ancorché graficamente esistente
ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del ‘minimo costituzionale’, richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., 01 marzo 2022, n. 6758; 30 giugno 2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n. 20921). È altrettanto apparente ogni qual volta l’obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento si concretizzi nell’assenza di esplicitazione del quadro probatorio (Cass., 14 febbraio 2020, n. 3819), oppure quando sia carente nel giudizio di fatto, così che la motivazione sia basata su una valutazione generale e astratta (Cass., 15 febbraio 2024, n. 4166).
3.7 Nel caso specifico non ricorre alcuna di tali situazioni, avendo il giudice del merito espresso, sia pure sinteticamente come peraltro oggi doveroso ex art. 121 c.p.c. (come modificato dal d.lgs. 149/22), il suo convincimento su tutti i punti richiamando le prove in atti ed esplicitando il suo ragionamento che non presenta, a tal fine, errori logici o giuridici.
3.8 Con particolare riferimento ai posti auto vi è il richiamo alla costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 5, 02/03/2018, n. 4961, Rv. 647215 – 01) in ordine alla idoneità alla produzione di rifiuti.
La presunta omissione di pronuncia, invece e come si è detto, è in realtà un’esplicita decisione che ha logicamente evidenziato come l’area riconducibile alla contribuente non possa essere rapportata alla sua astratta quota condominiale ma a quella di effettiva disponibilità della specifica area, ottenuta mediante il calcolo basato sull’area medesima in relazione alle unità immobiliari e non a tutto il condominio.
3.8 Alla stregua delle previsioni legislative e degli orientamenti ormai consolidati in materia, deve pertanto ritenersi che l’art. 8 del citato Regolamento comunale vada interpretato come riferito esclusivamente agli immobili abitativi, non abitati perché non abitabili come attestato dalla
mancanza di utenze e quindi inidonei alla produzione di rifiuti, esponendosi altrimenti la disposizione regolamentare a una censura d’illegittimità e all’obbligo per il giudice di disapplicarla ( contra legem ).
3.9 Il motivo di ricorso complessivamente valutato rivela pertanto la sua effettiva finalità, che è quella di sollecitare una diversa valutazione delle prove in atti, come emerge dalle censure proposte avverso la documentazione depositata dall’ente locale, ciò che non solo è precluso in questa sede, ma nei casi più gravi potrebbe addirittura dare adito a una responsabilità ex art. 96 c.p.c. (Cass. Sez. 2, 06/12/2021, n. 38528, Rv. 663164 -01).
4.0 Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente condannata alla rifusione, a favore del Comune controricorrente, delle spese della presente fase che liquida come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
respinge il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/02/2026 .
Il Presidente NOME COGNOME