Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11478 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11478 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29971/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
CONTRO
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente- avverso SENTENZA RAGIONE_SOCIALE C.T.R. RAGIONE_SOCIALE TOSCANA n. 182/2020 depositata il 13/02/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Comune RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE impugna la sentenza RAGIONE_SOCIALE C.T.R. RAGIONE_SOCIALE Toscana che, in accoglimento dell’appello proposto dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), ha riformato la sentenza RAGIONE_SOCIALE C.T.P. di Firenze di rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda per l’annullamento dell’avviso di accertamento relativo alla debenza di maggiori somme a titolo di TARES, oltre a sanzioni per omessa dichiarazione, per l’anno 2013.
La RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha dato atto che con l’avviso di accertamento, era stato attribuito al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il codice relativo alla categoria 11 degli ‘ studi professionali ‘ e che con la censura formulata in appello il medesimo si era doluto dell’errata determinazione RAGIONE_SOCIALE categoria di appartenenza dell’attività. Indi, da un lato, ha osservato che l’amministrazione comunale, nell’anno 2003, aveva attribuito ai locali interessati -conferiti in comodato gratuito dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Servizi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE -la categoria 1, relativa alle ‘ associazioni ‘ (provvedimento prot.14655/2003), e che successivamente non era stata documentata formale modifica di tale categoria con valutazione ‘ora per allora’. Dall’altro, ha ritenuto che l’attività del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avesse quelle stesse caratteristiche di solidarietà che connotavano l’attività ivi svolta precedentemente, come dimostravano le tariffe calmierate praticate all’utenza ed il reinvestimento degli utili, sicché il Comune avrebbe dovuto inquadrare l’attività del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE fra le attività delle associazioni, in quanto settore più affine rispetto agli studi professionali.
Il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Comune RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE formula due motivi di impugnazione.
Con il primo fa valere, ex art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del d.l. 201 del 2011 covn. in l. 284 del 2011, dell’art 6 d.P.R. 158 del 1999 -Allegato 1, del d.lgs. 22 del 1997, nonché la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE sentenza in relazione al principio ‘chi inquina paga’. Sostiene che le disposizioni sul calcolo del tributo, così come il Regolamento del Comune di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, stabiliscono che la tariffa si determini in base all’attività effettivamente svolta. In forza di detta regola il Comune ha inserito il RAGIONE_SOCIALE nella categoria degli studi professionali, risultando, peraltro, dalla visura camerale che al RAGIONE_SOCIALE corrispondeva il codice degli studi medici specialistici (ATECO 86.22). Assume essere pacifico fra le parti che il RAGIONE_SOCIALE metta a disposizione di medici professionisti -per lo più operanti presso gli ospedali di Firenze- i propri ambulatori e che ai pazienti sia rilasciata regolare fattura. Sottolinea che la sentenza ha, invece, ritenuto determinante per attribuire la categoria su cui si calcola il tributo elementi inconferenti rispetto alla capacità di produrre rifiuti, in contrasto con il principio ‘chi inquina paga’. Rileva che le attività svolte dalle associazioni sono diverse da quelle svolte dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE -che ospita ben sessantacinque medici e riceve giornalmente decine di clienti- e non hanno la stessa attitudine alla produzione d rifiuti.
Con il secondo motivo deduce, ex art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ., la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di contraddittorio fra le
parti. Lamenta che la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nell’assumere quale presupposto RAGIONE_SOCIALE decisione l’attribuzione, al fine del calcolo RAGIONE_SOCIALE tassa sui rifiuti, da parte del Comune, nell’anno 2003, RAGIONE_SOCIALE categoria tipologica 1, relative alle ‘Associazioni’, non abbia tenuto in considerazione la documentazione prodotta, dalla quale risultava che quella categoria era stata assegnata alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, associazione di volontariato. Successivamente, tuttavia, la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, proprietaria dell’immobile, aveva provveduto a lavori di frazionamento ed ampliamento, da cui erano risultate tre unità immobiliari, senza che alcuno provvedesse a presentare nuova denuncia per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE tassa sui rifiuti. Solo nel 2017 il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, all’uopo sollecitato, aveva presentato la dichiarazione ai fini TARI, denunciando una superficie pari a mq. 2.570, di cui mq. 1185 tassabili. A ciò era seguito l’avviso di accertamento sulla base dell’attività effettivamente svolta nei locali. Benché siffatte circostanze fossero state rappresentate in giudizio, egualmente la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto di poter avallare l’appartenenza del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla categoria delle Associazioni, nonostante non solo il codice attribuito si riferisse ad un immobile sostanzialmente diverso, ma soprattutto a soggetto del tutto diverso, essendosi il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE costituito quale società a responsabilità limitata solo nel 2011, non esistendo, dunque, all’epoca dell’attribuzione RAGIONE_SOCIALE categoria 1, nell’anno 2003.
Va, preliminarmente, affrontata l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per difetto dell’indicazione del percorso logico-giuridico sulla base del quale si pretende la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, essendo state meramente e disorganicamente indicate le fonti normative.
L’eccezione è infondata. E’ sufficiente richiamare quanto recentemente affermato dalla Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui ‘Il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall’art. 360, comma 1 c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa. (Nella specie, a fronte di un motivo caratterizzato da scarsa tassatività e specificità nonché dalla esposizione di una congerie di argomenti, la S.C. lo ha ritenuto comunque ammissibile poiché la complessiva lettura dell’insieme censuratorio permetteva di enucleare e perimetrare le critiche alla stregua dei parametri di cui all’art. 360 c.p.c.). (Sez. U, Ordinanza n. 32415 del 08/11/2021).
Nel caso di specie, il ricorso proposto dal Comune di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non solo articola i motivi secondo la previsione di cui all’art. 360 comma 1 c.p.c., ma rende chiaramente intelleggibili le censure svolte.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
La normativa applicabile è quella dettata dal d.l. 201 del 2011 conv. con mod. dalla l. 214 del 2011 -istitutiva RAGIONE_SOCIALE TARESed in particolare, per quanto qui interessa, dall’art. 14, comma 9, a mente del quale ‘La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12’, che rinvia, in attesa dell’approvazione del nuovo regolamento ministeriale, ai criteri determinati con il
regolamento di cui al decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE Repubblica 17 aprile 1999 n. 158.
Questa Corte, nondimeno, ha più volte già ritenuto che alla TARES sono estensibili gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che l’hanno preceduta, quali la TARSU e la TIA (cfr. in Cass. del 18/04/2019, n. 12979; Cass del 26/01/2018, n. 1963; Cass. 15/03/2017, n. 22130, tutte in motivazione). Sicché possono agevolmente richiamarsi alcuni principi già enunciati da questa Corte, in relazione alla classificazione, a fini impositivi, di locali ed aree con omogenea potenzialità alla produzione di rifiuti.
Il primo, più generale, è quello secondo cui ‘La classificazione delle categorie di beni con omogenea potenzialità di rifiuti, di cui all’art. 68 del d.lgs. n. 507 del 1993, postula una verifica in astratto, rimanendo salva, tuttavia, la possibilità per il contribuente di dimostrare in concreto che l’imposizione non è manifestamente commisurata ai volumi o alla natura dei rifiuti prodotti, posto che le deroghe indicate dall’art. 62, comma 2, e le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 dello stesso d.lgs. non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti ‘ . (Cass. Sez. 5, 12/06/2024, n. 16287).
Il secondo, che affronta una questione speculare a quella posta con la doglianza, è quello con cui si afferma che ‘In materia di tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (Tarsu), ai fini del riferimento alle categorie di immobili previste dal regolamento comunale ai sensi dell’art. 68, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, non rileva la mera considerazione RAGIONE_SOCIALE veste soggettiva assunta dall’ente che usa le superfici, in quanto la tariffa suppone la considerazione del tipo di uso desunto dalla destinazione dei locali e/o delle aree tassabili, ai
sensi dell’art. 65, comma 1, del d.lgs. citato. (Nella specie, la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto illegittima, ai fini RAGIONE_SOCIALE Tarsu, la classificazione operata dall’ente accertatore, riguardo a RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – nella categoria delle imprese commerciali, piuttosto che in quella riservata agli enti pubblici ed alle istituzioni pubbliche non esercitate in forma d’impresa -perché basata sulla mera constatazione RAGIONE_SOCIALE variazione RAGIONE_SOCIALE natura giuridica soggettiva RAGIONE_SOCIALE contribuente, benché fosse rimasta immutata l’attività da quest’ultima concretamente svolta ed indimostrata l’incidenza di una tale modificazione sulla destinazione dei locali e sulla correlata capacità di produzione di rifiuti). ‘ (Cass. Sez. 5, 06/06/2014, n. 12776).
Ciò che conta, infatti, è la tipologia dell’attività svolta nei locali assoggettati a tributo, in quanto ad essa è commisurata dalla legge l’idoneità astratta alla produzione di rifiuti, e non la forma giuridica assunta dal soggetto che quell’attività svolge, né la finalità per cui essa è svolta.
Appare, allora, evidente l’errore commesso dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che si sofferma solo sulla ridotta economicità delle prestazioni rese dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, manifestata dall’applicazione di tariffe calmierate, che assimilerebbe la sua attività a quelle connotate da scopo solidaristico, senza, tuttavia, tenerne in considerazione la tipologia in rapporto alla produttività di rifiuti. Siffatto ultimo parametro oggettivo non è stato vagliato dal giudice di appello, ai fini dell’inquadramento nella categorie previste dal regolamento comunale, secondo il disposto dell’art. 68, comma 2 del d. lgs. 507 del 1993.
All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado RAGIONE_SOCIALE Toscana, in diversa composizione, cui
va demandata anche la liquidazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado RAGIONE_SOCIALE Toscana, in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2025.