Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31707 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 31707 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/12/2025
Pertanto, pur potendosi convenire con la ricorrente che a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 46 del 1999 non sia più necessaria, nell’ambito delle azioni di recupero dei diritti doganali, l’emissione dell’ingiunzione di pagamento di cui all’art. 82 d.P.R. n. 43/1973, l’«avviso di pagamento» per cui è controversia assolve pienamente la funzione sua propria di atto di accertamento ed è pienamente rispettoso dei vincoli contenutistici sanciti dal ridetto comma 5bis , contenendo esso tutti gli elementi necessari al contribuente per conoscere l ‘ ammontare del tributo, comprendere le ragioni della pretesa erariale e quindi consentirgli di esperire gli opportuni strumenti di tutela messi a sua disposizione dall ‘ ordinamento.
L’atto in esame è del resto inquadrabile nel novero delle decisioni doganali che, in prospettiva unionale, ricomprendono qualsiasi determinazione che intervenga su un caso particolare in funzione ‘ impositiva ‘ o ‘ provvedimentale ‘. Tale interpretazione è in armonia col RAGIONE_SOCIALE del
Codice doganale comunitario (Reg. CEE n. 2913 del 1992) il cui art. 4, n. 5 contiene per l ‘ appunto la nozione generale di ‘ decisione ‘ , definita come « qualsiasi atto amministrativo relativo alla normativa doganale, che deliberi su un caso particolare avente effetti giuridici per una o più persone determinate o determinabili » (in termini, Cass. n. 19193/2006). Ciò che dunque rileva ai fini dell’identificazione del provvedimento impositivo non è il nomen iuris utilizzato, purch é l’atto, nel suo contenuto sostanziale, sia idoneo a portare a conoscenza la pretesa dell ‘ amministrazione e a rendere possibile l ‘ esercizio del diritto di difesa (Cass. n. 13889/2008 nonché Cass. n. 5215/2013 che, sebbene riferite all’istituto dell’invito al pagamento di cui all’art. 93 del Regolamento doganale di cui al R.D. n. 65 del 1896, enunciano un principio di portata generale, senz’altro valevole nel caso di specie in cui viene appunto messo in dubbio che la forma con cui l’Amministrazione finanziaria ha esercitato la propria pretesa impositiva sia idonea a fondare un valido atto impositivo).
È peraltro irrilevante che l’atto impugnato possieda una struttura schematica e rechi alcune diciture che sembrerebbero ricondurlo alla vecchia ingiunzione fiscale, non essendo sufficiente la mera presenza di tali elementi a dar luogo alla nullità dell’atto, invero non contemplata da alcuna disposizione di legge, e dovendo piuttosto affermarsi che per l’espletamento della fase impositiva in materia doganale è sufficiente un qualsiasi specifico atto di accertamento del tributo, atto che può rivestire una qualsiasi forma purché idonea allo scopo.
A chiosa di quanto suesposto e a conferma dell’infondatezza del motivo in esame, non può non rilevarsi come la stessa ricorrente, pur sostenendo che l’impugnato avviso di pagamento sarebbe nullo (o, ancor più radicalmente, inesistente e inidoneo a far valere la pretesa della Dogana) perché non conforme al modello legale di atto impositivo che,
a seguito dell’entrata in vigore del citato d.l gs. n. 46 del 1999, l’amministrazione finanziaria dovrebbe adottare per esercitare le pretese attinenti alle tasse portuali di sbarco e imbarco merci, non indica quali sarebbero le norme di legge che delineano, sotto il profilo formale e contenutistico, il modello legale cui l’Ufficio dovrebbe attenersi nell’emissione degli atti impositivi in materia . La ricorrente si limita, infatti, ad affermare che, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 46 del 1999, il recupero dei diritti doganali dovrebbe avvenire mediante notifica al debitore di apposito «avviso di accertamento» suppletivo o di rettifica, secondo quanto previsto da una circolare del Ministero delle finanze (la circolare del Dipartimento delle dogane 19 aprile 2000, n. 79/D/2076). Ma, a prescindere da ogni considerazione sulla valenza di tale amministrativo e sulla sua idoneità a costituire la base giuridica giustificativa di un atto impositivo, la circolare testé citata, lungi dal prescrivere una f orma e un contenuto vincolati dell’avviso, chiarisce , come del resto già sopra illustrato, che l’atto di accertamento può rivestire una qualsiasi forma idonea allo scopo ed è sufficiente che contenga tutti gli elementi necessari al contribuente per conoscere l’ammontare del tributo e comprendere le ragioni della pretesa erariale: elementi, questi, che la ricorrente non nega siano presenti nell’avviso di pagamento per cui è controversia.
3. Con il secondo mezzo la ricorrente deduce, riconducendola al paradigma di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., l’illegittima applicazione retroattiva delle Legge n. 296 del 2006. Secondo la RAGIONE_SOCIALE la sentenza impugnata avrebbe erroneamente qualificato come norma di interpretazione autentica, conseguentemente riconnettendovi portata retroattiva, la disposizione di cui al comma 986 dell’art. 1 della Legge n. 296 del 2006, che chiarisce come il tributo per cui si controverte si applichi alle operazioni di imbarco e sbarco merci eseguite non solo in un porto inte so in senso stretto, ma anche in un’area
RAGIONE_SOCIALE ovvero in un approdo o scalo compreso nell’area soggetta all’RAGIONE_SOCIALE marittima. La disposizione in esame avrebbe invece carattere innovativo e troverebbe applicazione soltanto a partire dal 1° gennaio 2007, data della sua entrata in vigore: circostanza, questa, di particolare rilievo ai fini del giudizio ove si consideri che la maggior parte delle importazioni oggetto dell’avviso di pagamento impugnato erano avvenute prima della menzionata data.
Il motivo è infondato.
4.1. Esso si scontra con un chiaro indirizzo ermeneutico già espresso da questa Corte, e a cui va data continuità.
La tassa in oggetto è stata istituita con la legge 9 febbraio 1963, n. 82 ed originariamente trovava applicazione alle operazioni di sbarco, imbarco e transito di merci che interessavano solo alcuni porti, nominativamente individuati. Con l ‘ art. 28, comma 6, della Legge n. 84 del 1994, di riordino della legislazione in materia RAGIONE_SOCIALE, la tassa è stata estesa a tutti i porti, a decorrere dal 10 luglio 1994, e il suo gettito devoluto all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ovvero, per i porti dove l ‘ RAGIONE_SOCIALE non è istituita, al bilancio dello Stato.
Al fine di assicurare l ‘ autonomia finanziaria alle autorità portuali nazionali e promuovere l ‘ autofinanziamento delle attività e la razionalizzazione della spesa, la legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) ha previsto, all ‘ art. 1, comma 982, che « sono attribuiti a ciascuna autorità RAGIONE_SOCIALE, a decorrere dall ‘ anno 2007, per la circoscrizione territoriale di competenza: a) il gettito della diversa tassa erariale di cui all’art. 2, primo comma, d.l. 28 febbraio 1974, n. 47, conv., con modif., dalla I. 16 aprile 1974, n. 117 ; b) il gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I, titolo I, I. 9 febbraio 1963, n. 82 ». Ha, inoltre, mantenuto ferma, al successivo comma 985, l ‘ attribuzione a ciascuna autorità RAGIONE_SOCIALE del gettito della tassa RAGIONE_SOCIALE sulle merci
sbarcate e imbarcate prevista dalla menzionata Legge n. 82 del 1963. Il medesimo provvedimento legislativo ha, inoltre, stabilito, all ‘ art. 1, comma 986, che « Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 982, nonché quelle di cui al comma 985 si interpretano nel senso che le navi che compiono operazioni commerciali e le merci imbarcate e sbarcate nell’ambito di porti, rade o spiagge dello Stato, in zone o presso strutture di ormeggio, quali banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzati, sono soggette alla tassa di ancoraggio e alle tasse sulle merci ». Tale ultima previsione di legge si riferisce, dunque, non solo alla tassa erariale e alla tassa di ancoraggio (lettere a e b del comma 982), ma anche alla tassa RAGIONE_SOCIALE atteso l ‘ esplicito rinvio al comma 985 e, al fine dell ‘ applicazione di tali tributi, attribuisce rilevanza a qualunque operazione di imbarco e sbarco di merci che sia stata posta in essere in « porti, rade o spiagge dello Stato, in zone o presso strutture di ormeggio, quali banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzati ».
Come già evidenziato da questa Corte (Cass. n. 20018/2017), l ‘ indicazione, che ha una evidente connotazione esemplificativa (come si ricava dalla locuzione «in qualsiasi modo realizzati»), mira ad includere qualunque tipo di approdo, non importa se l ‘ infrastruttura sia pubblica o privata, né se essa sia posta sulla costa (moli, pontili) o in mezzo al mare (boe, piattaforme): l ‘ esistenza di un approdo, comunque sorto, integra il presupposto per l ‘ applicazione del tributo.
Una siffatta tesi interpretativa si era affermata già in epoca precedente al l’ entrata in vigore della norma in esame, avendo questa Corte sostenuto che la tassa RAGIONE_SOCIALE si applica nello scalo che, indipendentemente dalla titolarità del diritto di proprietà e dall ‘ utilizzazione dei servizi portuali resi dalle società in cui si sono trasformate le compagnie e i gruppi portuali, è collocato all ‘ interno della circoscrizione di un ‘ area RAGIONE_SOCIALE
che è determinata con il D.M. previsto dagli artt. 4, quarto comma, e 6, settimo comma, della legge n. 84 del 1994, e che segna i confini spaziali in cui sono esercitati i poteri autoritativi della relativa autorità RAGIONE_SOCIALE (così, Cass. n. 3528 del 2012; Cass. n. 7651 del 2006). Ne deriva che, già dall ‘ esame degli orientamenti pregressi, la tassa RAGIONE_SOCIALE non era limitata alle operazioni di sbarco e imbarco presso i porti ma si estendeva pacificamente a quelli posti in essere presso tutti gli scali od ormeggi comunque esistenti presso l ‘ area RAGIONE_SOCIALE. La riferita tesi ermeneutica trova, dunque, riscontro nell ‘ art. 1, comma 986, legge n. 296 del 2006, e nel regolamento di cui al d.P.R. 28 maggio 2009, n. 107, in cui si ribadisce la soggezione delle navi a tutte le tasse connesse alle operazioni che si svolgono in quelle aree portuali, sebbene non siano «porti» in senso stretto.
Emerge, quindi, che nella prospettiva della legge il tributo non è funzionalmente o necessariamente collegato all ‘ avvenuta istituzione dell ‘ autorità RAGIONE_SOCIALE ed è dovuto per le operazioni di sbarco ed imbarco non solo se svolte nei porti in senso stretto o nell ‘ area RAGIONE_SOCIALE, ma anche con riguardo agli approdi o scali non (ancora) inclusi in una specifica circoscrizione, purché compresi, nei limiti del mare territoriale, nell ‘ area soggetta all ‘ RAGIONE_SOCIALE marittima (così, Cass. n. 20018 del 2017). Da ciò deriva che la definizione dell ‘ ambito geografico a presupposto dell ‘ applicazione della tassa RAGIONE_SOCIALE, così come precisato dall ‘ art. 1, comma 986, Legge n. 296 del 2006, costituiva già una possibile soluzione interpretativa della disciplina originariamente introdotta con la legge n. 84 del 1994.
Deve, dunque, concludersi nel senso che la tassa RAGIONE_SOCIALE per le operazioni di sbarco e imbarco delle navi, di cui all ‘ art. 28, comma 6, della legge n. 84 del 1994, si applica a qualsiasi scalo, approdo o struttura di ormeggio comunque realizzata, ivi compresi i terminali marittimi at-
traverso cui avviene la movimentazione dei prodotti petroliferi, a condizione che rientri in una area RAGIONE_SOCIALE istituita con il d.m. previsto dagli art. 4, comma 4, e 6, comma 7, della legge medesima, ovvero, in assenza di tale istituzione, sia incluso nell ‘ ambito territoriale di competenza dell ‘ RAGIONE_SOCIALE marittima (Cass. n. 24252 del 2009; in termini anche Cass. n. 8273 del 2018).
4.2. Gli argomenti ermeneutici sopra illustrati non risultano in alcun modo scalfiti dai rilievi critici formulati dalla ricorrente la quale, per tentare di dimostrare il carattere innovativo della disposizione di cui al citato comma 986, fa leva su un dato letterale, ovverosia sul fatto che il detto comma assume come oggetto di interpretazione non già la disciplina della tassa RAGIONE_SOCIALE di cui alla Legge n. 84 del 1994, bensì le disposizioni di cui ai precedenti commi 982 e 985, la cui entrata in vigore è s enz’altro fissata per il 1° gennaio 2007 . Secondo la tesi della ricorrente, quindi, il comma 986 avrebbe il significato di stabilire che nel gettito della tassa erariale e della tassa RAGIONE_SOCIALE da destinare a ciascuna autorità RAGIONE_SOCIALE , a decorrere dall’anno 2007, per la circoscrizione territoriale di competenza, va ricompreso quello generato assumendo come presupposto del tributo le operazioni rilevanti compiute nell’area RAGIONE_SOCIALE intesa in senso esteso. Lo spettro di operatività del comma 986 sarebbe dunque circoscritto al periodo successivo al 1° gennaio 2007 e tale conclusione ermeneutica eviterebbe il paradosso di una legge di interpretazione autentica che, invece di interpretare una disciplina normativa precedente, interpreti sé stessa, ossia alcune delle disposizioni in essa contenute.
4.3. L’argomento letterale impiegato dalla ricorrente risulta però sconfessato proprio da un dato testuale.
Il comma 986 dell’art. 1 della Legge n. 296 del 2006 richiama in primo luogo, come oggetto di interpretazione, non già la disposizione di cui al comma 982 nella sua interezza, ma soltanto le disposizioni cui alle
lettere a) e b) del medesimo comma 982. L’interpretazione offerta dal comma 986 riguarda, dunque, le sole tasse erariali e di ancoraggio ( rectius , le rispettive discipline normative richiamate nelle citate lettere a) e b), cioè l’ articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, quanto alla tassa erariale, e il complesso di norme racchiuso nel capo I del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, quanto alla tassa di ancoraggio) ed è dunque legata a normative preesistenti, non certo alla nuova norma che devolve alle autorità portuali, a decorrere dall’anno 20 07, il gettito di tali tributi.
Analogamente deve dirsi con riguardo all’interpretazione del comma 985 -anch’esso, come visto, richiamato dal comma 986 il quale, lungi dall’avere natura innovativa, si limita a confermare l’attribuzione a ciascuna autorità RAGIONE_SOCIALE del gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82. Anche in questo caso, quindi, oggetto di interpretazione non è una nuova disposizione, bensì la già vigente disciplina in materia di tassa RAGIONE_SOCIALE.
4.4. Alla luce di quanto precede è privo di qualsiasi rilievo il richiamo compiuto in pubblica udienza dalla difesa della ricorrente all’ordinanza della Corte costituzionale n. 84 del 2010 (con cui è stata dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità dell’art. 1, comma 986, I. n. 296 del 2006), che, anzi, offre argomenti di segno contrario, ponendo in evidenza, quale possibile indizio della natura interpretativa della norma in esame, la « ulteriore previsione generalizzante, di cui all’art. 28, comma 6, della legge n. 84 del 1994, che adotta quale presupposto dell’imposizione l’appartenenza ad un ambito RAGIONE_SOCIALE ».
La considerazione testé svolta consente quindi di escludere qualsiasi dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 986, della Legge
n. 296 del 2006, ponendosi l’intervento interpretativo del legislatore pienamente in linea con le coordinate da tempo tracciate in materia dalla giurisprudenza costituzionale, che ha avuto più occasioni di chiare che l’adozione di norme di interpretazione autentica è senz’altro consentita e non contrasta con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore (Corte cost. n. 167/2018, Corte cost. n. 271/2011; Corte cost. 4/2024).
5. L’infondatezza del secondo motivo di ricorso conduce al travolgimento del quinto, con il quale la ricorrente lamenta la violazione della Legge n. 84 del 1994 per avere la sentenza impugnata omesso di considerare che la tassa RAGIONE_SOCIALE, fino all’entrata in vigore della Legge n. 296 del 2006, e quindi per la maggior parte dei periodi di imposta oggetto di contestazione, risultava dovuta esclusivamente per le operazioni di imbarco e sbarco effettuate in un porto inteso in senso stretto ai sensi della legge n. 84 del 1994, ambito territoriale nel quale non è compreso il pontile di Sarroch facente parte del complesso industriale della RAGIONE_SOCIALE
5.1. La censura si sviluppa infatti sulla base di un presupposto -l’applicabilità del tributo alle sole movimentazioni di merci compiute in un porto in senso stretto e la natura non retroattiva del disposto di cui al comma 986 dell’art. 1 della Legge n. 296 del 2006 -la cui erroneità è già stata dianzi illustrata.
5.2. Ma, anche a prescindere dal detto rilievo, va sottolineato che la sentenza impugnata ha chiaramente affermato (pag. 15) che l ‘ approdo di Sarroch è situato nell’ area RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE come definita da apposita determinazione ministeriale, ciò che è di per sé sufficiente affinché tutte le merci movimentate in quell ‘ approdo debbano ritenersi soggette al pagamento della tassa RAGIONE_SOCIALE in questione; ciò che è in linea
con la giurisprudenza di questa Corte che, in precedenti contenziosi tra le stesse parti, ha già accertato che lo scalo di Sarroch è compreso nella citata area RAGIONE_SOCIALE (Cass. n. 3528/2012).
5.3. Non può peraltro mancarsi di rilevare che è la stessa ricorrente a cadere in contraddizione quando, da un lato, lamenta che la sentenza impugnata non avrebbe fornito alcuna dimostrazione dell’inclusione del terminale petrolifero di Sarroch nell ‘area RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE , dall’altro, richiama precedenti sentenze rese in giudizi tra le stesse parti (di cui invoca l’autorità di giudicato, come subito oltre si vedrà) nella quali si afferma che il terminale in questione è situato nell’ambito della circoscrizione territoriale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (App. RAGIONE_SOCIALE 199/2001).
5.4. È peraltro irrilevante ai fini della presente causa quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 11717 del 2023, pure richiamata dalla ricorrente in sede di pubblica udienza. Quella pronuncia, resa in materia di TARSU, stabilisce che per le aree portuali per le quali non sia stata istituita l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell ‘ art. 6, commi 1 e 8, della legge n. 84 del 1994, l ‘at tività di gestione dei rifiuti ivi prodotti, normalmente affidata all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rientra nella competenza dei Comuni, ai quali, pertanto, è riservato il potere impositivo ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Trattasi, come si vede, di pronuncia che regola un profilo soggettivo di un tributo (la titolarità del potere impositivo) e che non è di alcuna utilità per la ricorrente nel caso che occupa, in cui non vi è alcun dubbio circa il soggetto cui spetti il potere di imposizione e in cui, come già osservato, il tributo esiste a prescindere dall ‘ istituzione dell ‘ autorità RAGIONE_SOCIALE e dalla determinazione della sua circoscrizione territoriale.
È stato infatti già chiarito da questo Corte che il tributo in questione esiste ed è dovuto senza essere funzionalmente o necessariamente
collegato all ‘ avvenuta istituzione dell ‘ autorità RAGIONE_SOCIALE: la disciplina riconnetteva già nella sua formulazione originaria il tributo all ‘ esistenza oggettiva di un ambito RAGIONE_SOCIALE e, dunque, in via generale, la tassa poteva ritenersi dovuta per le operazioni di sbarco ed imbarco non solo se svolte nei porti in senso stretto o nell ‘ area RAGIONE_SOCIALE ma anche con riguardo agli approdi o scali non (ancora) inclusi in una specifica circoscrizione, purché compresi, nei limiti del mare territoriale, nell ‘ area soggetta all ‘ RAGIONE_SOCIALE marittima (v. la già citata Cass. n. 20018 del 2017).
Con il quarto motivo la ricorrente deduce la «violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa valutazione delle sentenze passate in giudicato che escludono il terminale di Sarroch dall’area del Porto di RAGIONE_SOCIALE -violazione di norma procedimentale ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.». Secondo la ricorrente i giudici del secondo grado, omettendo di esaminare uno dei motivi di appello, non avrebbero considerato che precedenti pronunce passate in giudicato, rese tra le stesse parti, hanno escluso che il terminale di Sarroch, ove è ubicata la raffineria petrolifera di cui la RAGIONE_SOCIALE è titolare, sia compreso nell’ambito territoriale del Port o di RAGIONE_SOCIALE. L’esistenza di tale giudicato esterno precluderebbe un nuovo esame giudiziale di questo punto, di per sé sufficiente ad escludere la fondatezza della pretesa impositiva per difetto di uno dei presupposti di legge.
Il motivo va rigettato.
7.1. Pur essendovi effettivamente omissione di pronuncia in ordine al motivo di impugnazione, deve osservarsi che nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all ‘ art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l ‘ omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la
causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass. n. 21968 del 2015; Cass. n. 21257 del 2014).
7.2. Orbene, a sostegno della sua doglianza la ricorrente aveva invocato sia l’autorità di una sentenza di annullamento di questa Corte -Cass. n. 13245 del 1999 -che, in un giudizio tra le stesse parti vertente sulla debenza della tassa RAGIONE_SOCIALE di sbarco e imbarco merci, aveva sancito il principio secondo cui la tassa RAGIONE_SOCIALE si estende al porto di RAGIONE_SOCIALE solo se si tratti di movimento di merci nell’ambito territoriale del porto stesso, ove sia autorizzata ad operare l’apposita azienda dei mezzi meccanici e dei mag azzini, sia l’autorità della successiva sentenza della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE 1.6.2001 (divenuta definitiva a seguito di declaratoria di inammissibilità del successivo ricorso per cassazione promosso dall’amministrazione finanziaria) la quale, nell’ambito della medesima controversia e in sede di giudizio di rinvio, aveva escluso che il terminale di Sarroch si trovasse nell’ambito territoriale del porto di RAGIONE_SOCIALE, pur riconoscendo che esso ricadeva nel più ampio ambito territoriale di competenza dell ‘RAGIONE_SOCIALE.
7.3. Tali pronunce non sono tuttavia idonee a precludere una nuova e diversa valutazione giudiziale del punto controverso nell’ambito del presente processo, pacificamente vertente su tributi relativi ad annualità successive: basti richiamare sul punto le considerazioni già spese da questa Corte in relazione alle medesime parti e ad analoga censura (cfr. ancora Cass. n. 3528/2012, cit.).
7.4. Sotto altro profilo deve rilevarsi che, come pure affermato più volte da questa Corte, in materia tributaria, l ‘ effetto vincolante del giudicato esterno opera nel caso di giudizi identici -per soggetti, causa petendi e petitum -ma nei soli limiti dell ‘ accertamento delle questioni di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche ( ex multis , Cass. n. 11328/2022; Cass. n. 6405/2025). La sentenza di appello del
1° giugno 2001, la cui autorità di giudicato è stata invocata dalla ricorrente, reca innanzitutto un accertamento di fatto che non può considerarsi favorevole alla RAGIONE_SOCIALE in quanto riconosce che il terminale petrolifero della società, pur non situato nell’ambito del porto di RAGIONE_SOCIALE stricto sensu inteso, si colloca pur sempre all’interno dell’area di competenza territoriale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, circostanza fattuale che, alla luce dei riferiti sviluppi della giurisprudenza della Corte e della norma di interpretazione autentica di cui al ridetto comma 986 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, integra uno dei presupposti per l’applicazione della tassa RAGIONE_SOCIALE sulle merci sbarcate e imbarcate presso quel terminale. L’affermazione della sentenza di appello (e prima ancora della sentenza della Corte di cassazione n. 13245 del 1999) secondo cui la tassa RAGIONE_SOCIALE si estende al porto di RAGIONE_SOCIALE solo se si tratti di movimento di merci nell’ambito territoriale del porto st esso cade, invece, non già su una questione di fatto, bensì su una questione di diritto (ovverosia sull’interpretazione delle norme disciplinanti i presupposti della tassa RAGIONE_SOCIALE di sbarco e imbarco merci), sì da non potersi ritenere coperta da giudicato, tanto meno con effetto estensivo a periodi d’imposta diversi da quello oggetto di quello scrutinio.
7.5. Da ultimo va pure evidenziato che l’ efficacia preclusiva di nuovi accertamenti, propria del giudicato esterno tra le stesse parti, presuppone che si tratti dei medesimi accertamenti di fatto posti in essere nello stesso quadro normativo di riferimento (Cass. n. 20257/2015 del 2015), mentre nel caso di specie le pronunce invocate dalla ricorrente come preclusive di un diverso accertamento sono state rese prima dell’entrata in vigore della Legge n. 296 del 2006 che, come si è già più volte detto, ha introdotto una norma di interpretazione autentica che impone all’interprete di assegnare alle norme disciplinanti le tasse portuali un significato diverso da quello fatto proprio dalle pronunce del 1999 e del 2001.
7.6. L’esito quindi della decisione di appello doveva comunque essere, ove scrutinato il motivo, di rigetto dell’impugnazione.
Concludendo, il ricorso va rigettato anche in relazione ai motivi non già scrutinati dalla Sezioni unite e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso quanto al primo, al secondo, al quarto e al quinto motivo; condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 51.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dell ‘ art. 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Roma, così deciso in data 29 ottobre 2025
Il Relatore est. NOME COGNOME
La Presidente NOME COGNOME