Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12501 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12501 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
Oggetto:
tassa di ancoraggio
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27067/2018 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO ed NOME AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dei difensori;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , RAGIONE_SOCIALE, in persona del ministro pro tempore , RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che li rappresenta e difende;
-controricorrenti –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 658/3/18, depositata il 24 maggio 2018.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi estinto il giudizio;
uditi gli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Liguria respingeva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE a socio unico avverso la sentenza n. 1094/2/15 della Commissione tributaria provinciale di La RAGIONE_SOCIALE che ne aveva respinto il ricorso contro il diniego di rimborso della differenza pagata sulla tassa di ancoraggio per imbarcazioni viaggianti da/verso Paesi extra UE.
La CTR osservava in particolare:
-in rito, che, diversamente da quanto opinato dai primi giudici, l’atto impugnato doveva considerarsi impugnabile, trattandosi di un diniego di rimborso e quindi rientrante nelle previsioni di cui all’art. 19, d.lgs. 546/1992; che sussisteva la legittimazione passiva dell’RAGIONE_SOCIALE in quanto soggetto percettore del tributo de quo ;
-che non vi era alcun contrasto tra la disciplina italiana del tributo e quella unionale, posto che la maggior tassazione in base al tonnellaggio della nave ed alla sua provenienza fuori dell’ambito territoriale della UE giustificavano la prima in relazione alla seconda, tenuto conto dei maggiori oneri inerenti all’ancoraggio di dette navi.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso la società contribuente deducendo tre motivi e formulando richiesta di rinvio pregiudiziale
alla Corte di giustizia dell’UE subordinata al loro mancato accoglimento.
Resistono con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE.
Considerato che:
Nelle more del giudizio la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e dai difensori, con il quale dà atto dell’avvenuta conciliazione extraprocessuale della controversia.
Il giudizio deve pertanto dichiararsi estinto, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese, tenuto conto della ragione che ha provocato tale evento processuale.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese.
Così deciso in Roma 13 marzo 2024