Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12502 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12502 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
Oggetto:
tassa di ancoraggio
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3064/2019 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO ed NOME AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dei difensori;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , il RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che li rappresenta e difende;
-controricorrenti –
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, n. 5757/4/2018, depositata il 13 giugno 2018.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi estinto il giudizio;
uditi gli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, respingeva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE a socio unico avverso la sentenza n. 1247/10/16 della Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE che ne aveva respinto il ricorso contro il diniego di rimborso della tassa di ancoraggio per il periodo 26 maggio 2009/29 maggio 2014.
La CTR osservava in particolare:
-che l’ RAGIONE_SOCIALE non poteva considerarsi legittimata passiva, avendo una competenza limitata alla riscossione del tributo de quo ;
-che ugualmente era carente la legittimazione passiva dell’autorità RAGIONE_SOCIALE, essendo mera beneficiaria di detto tributo;
-che il ricorso introduttivo della lite doveva considerarsi inammissibile, come affermato dai primi giudici, essendosi impugnato un atto equiparabile ad un diniego di autotutela, non, come affermato dalla società contribuente, da qualificarsi come
diniego di rimborso del tributo in oggetto, che invece rientrerebbe negli atti impugnabili ex art. 19, d.lgs. 546/1992;
-che nel merito non doveva comunque ravvisarsi alcun contrasto tra la normativa interna disciplinante la contestata maggiorazione della tassa di ancoraggio per le navi oltre le 350 tonnellate dirette a/provenienti da Paesi extra UE, tenuto conto dell’archiviazione della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea e della pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione sul rinvio pregiudiziale della Commissione tributaria provinciale di Genova, che inibiva comunque un rinvio pregiudiziale ulteriore.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso la società contribuente deducendo cinque motivi, con subordinata richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte UE.
Resistono con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE.
L’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Considerato che:
Nelle more del giudizio la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e dai difensori, con il quale dà atto dell’avvenuta conciliazione extraprocessuale della controversia.
Il giudizio deve pertanto dichiararsi estinto, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese, tenuto conto della ragione che ha provocato tale evento processuale.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese.
Cosi deciso in Roma, 13 marzo 2024