Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3711 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 3711 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 09/02/2024
Tributi Regionali
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 17658/2015 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’ avvocato NOME COGNOME, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio legale RAGIONE_SOCIALE;
-ricorrente –
contro
Regione Toscana, in persona del Presidente p.t. , con domicilio eletto in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato profAVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME dell’ Avvocatura regionale;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 544/5/15, depositata il 23 marzo 2015, della Commissione tributaria regionale della Toscana;
Udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 6 ottobre 2023, dal AVV_NOTAIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
– Con sentenza n. 544/5/15, depositata il 23 marzo 2015, la Commissione tributaria regionale della Toscana ha rigettato l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, così confermando il decisum di prime cure che aveva parzialmente accolto -con riferimento alle sanzioni applicate l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso in relazione all’imposta regionale sulle concessioni statali (l. 16 maggio 1970, n. 281, art. 2) dovuta dalla stessa appellante per l’anno 2006.
Il giudice del gravame -nel condividere l’interpretazione della pertinente normativa, qual fatta propria dalla pronuncia del primo giudice – ha rilevato che, ai fini del presupposto impositivo, rilevava (solo) il rilascio di una concessione demaniale marittima su bene del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, insistente sul territorio della Regione -indipendentemente, dunque, dall’RAGIONE_SOCIALE concedente -e che «il canone, i soggetti passivi, i presupposti dell’imposta, la base imponibile l’aliquota e le sanzioni» risultavano tutti predeterminati dalla legge (l’aliquota del 15% stabilita con legge regionale n. 85 del 1995).
– RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di cinque motivi, ed ha depositato memoria.
La Regione Toscana resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Il ricorso è articolato sui seguenti motivi:
1.1 -il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata
sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., avendo il giudice del gravame omesso di pronunciare su sei motivi di ricorso oltreché sulla sollevata questione di legittimità costituzionale;
1.2 -il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., reca la denuncia di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione ai documenti di prassi che esponevano indirizzi interpretativi volti ad escludere la legittimità dell’imposizione regionale su canoni con cessori determinati discrezionalmente dall’amministrazione (RAGIONE_SOCIALE);
1.3 -col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla l. 16 maggio 1970, n. 281, art. 2, alla legge reg. Toscana, 30 dicembre 1971, n. 2, art. 1, alla legge reg. Toscana, 11 agosto 1995, n. 85, articolo unico, agli indirizzi applicativi ministeriali ed agli artt. 3, 23 e 53 Cost.;
si assume, in sintesi, che l’imposizione regionale non avrebbe potuto trovare applicazione con riferimento alle concessioni demaniali marittime rilasciate dalle RAGIONE_SOCIALE portuali per finalità diverse da quelle turistico-ricreative o diportistiche, venendo così in rilievo -come rimarcato dagli atti di prassi adottati dai ministeri competenti -concessioni demaniali il cui canone non risultava predeterminato per legge e, dunque, rimesso alle determinazioni discrezionali di dette RAGIONE_SOCIALE; laddove il canone concessorio, in siffatte fattispecie, costituiva corrispettivo per l’utilizzazione del bene pubblico né poteva integrare il presupposto impositivo di un tributo regionale;
1.4 -col quarto motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 1 del cod. nav., ed alla l. 28 gennaio 1994, n. 84, artt. 9, comma 3, lett. g), e 13, lett. a), deducendo che la legislazione della Regione Toscana -nel disciplinare
il tributo previsto per le concessioni demaniali marittime rilasciate dalle RAGIONE_SOCIALE portuali per finalità diverse da quelle turistico-ricreative o diportistiche -aveva finito per incidere sull’ordinamento marittimo, disciplinato da fonti proprie, così innovando il relativo règime regolatorio con riferimento a canoni concessori non predeterminati per legge e rimessi alle determinazioni discrezionali delle RAGIONE_SOCIALE portuali;
1.5 -il quinto motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla legge reg. Toscana, 6 agosto 1998, n. 57, art. 6, alla legge reg. Toscana, 30 dicembre 1971, n. 2, art. 2, agli artt. 117 e 119 Cost., alla l. 5 maggio 2009, n. 52, art. 70, ed al d.lgs. 6 maggio 2011 n. 68, art. 8;
– assume, in sintesi, la ricorrente che -riformulato l’articolo unico della l. reg. n. 85 del 1995, ad opera della l. reg. n. 57 del 1998, cit., nel senso che veniva (così) soppresso il previgente riferimento alla commisurazione dell’aliquota (del 15 per cento) da applicare sul « canone statale di concessione determinato ai sensi dell’articolo 3 del DL 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modifiche, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 », disposizione quest’ultima che aveva riguardo, per l’appunto, alle con cessioni rilasciate per finalità turistico-ricreative -l’imposizione regionale si era così estesa ad introdurre illegittimamente un tributo proprio (non più derivato), tributo applicato a concessioni il cui canone non risultava specificamente predeterminato per legge.
2. -La ricorrente ripropone, poi, la questione di legittimità costituzionale della legge reg. Toscana, 6 agosto 1998, n. 57, art. 6 per violazione dell’art. 117, secondo comma lett. e), terzo e sesto comma, e dell’art. 119 Cost., sull’assunto che la disposizione di legge regionale avrebbe esteso l’àmbito applicativo del tributo (derivato) così come previsto dalla legislazione nazionale (l. 16 maggio 1970, n. 281,
art. 2 ), andando ad incidere sull’ordinamento di settore compiutamente disciplinato dalla l. 28 gennaio 1994, n. 84, e, così, su concessioni demaniali marittime connotate da canoni discrezionalmente determinati dalle RAGIONE_SOCIALE portuali.
-Il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento, e va senz’altro disatteso.
3.1 -Come, difatti, reso esplicito dai (riprodotti) motivi di appello in relazione ai quali si assume (ora) l’omessa pronuncia, vengono in considerazione -così come, del resto, quei motivi dedotti quali censure di violazione di legge (secondo il parametro del sindacato di legittimità riconducibile all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) -argomenti, e profili, di puro diritto che (tutti) si incentrano sulla ricognizione della fattispecie astratta di regolazione della potestà impositiva regionale (nel dialogo che qui deve riconoscersi tra la fonte statuale e quella regionale nella regolazione di un tributo derivato) e, più specificamente, sul presupposto impositivo del tributo in questione.
In disparte, allora, che l’omesso esame di prospettazioni ed allegazioni incentrate sulla qualificazione giuridica di fattispecie non può integrare ex se l’omesso esame di domande proposte in giudizio, rimane, al fondo, che il giudice del gravame -sia pur sintetim -ha escluso profili di illegittimità nell’esercizio della potestà impositiva rimarcando la predeterminazione per legge di «canone, … soggetti passivi, … presupposti dell’imposta, … base imponibile …. aliquota e … sanzioni» e individuando detto presupposto di imposizione nel rilascio di una concessione demaniale marittima su bene del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, insistente sul territorio della Regione (e indipendentemente, dunque, dall’RAGIONE_SOCIALE concedente ).
3.2 -Ne consegue che, come ripetutamente rilevato dalla Corte, non sussiste il vizio di omessa pronuncia nel caso in cui il giudice d’appello fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica
incompatibile con la domanda o con l’eccezione di parte, nel qual caso può parlarsi di statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte (Cass., 11 gennaio 2022, n. 531; Cass., 13 agosto 2018, n. 20718; Cass., 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass., 14 gennaio 2015, n. 452; Cass., 25 settembre 2012, n. 16254; Cass., 17 luglio 2007, n. 15882; Cass., 19 maggio 2006, n. 11756).
3.3 -Va, da ultimo rimarcato -venendo in considerazione (anche qui) una questione di puro diritto che non necessita di ulteriori accertamenti di fatto -che già la sentenza di prime cure, condivisa dal giudice del gravame, aveva escluso il difetto di mot ivazione dell’avviso di accertamento del quale aveva rilevato la compiutezza motivazionale con riferimento ai presupposti normativi dell’imposizione, all’aliquota applicata ed alla relativa base imponibile.
E, come la Corte ha già rilevato in fattispecie omologa, le indicazioni in discorso senz’altro concorrevano, in termini esaustivi, all’assolvimento dell’obbligo motivazionale, dovendosi, in particolare, escludere la necessità di allegazione di atti richiam ati (quali l’atto concessorio o il provvedimento di determinazione del canone) che dovevano ritenersi già in possesso della contribuente (destinataria di quegli stessi atti; così Cass., 24 luglio 2023, n. 22197).
-Anche i residui motivi di ricorso -che vanno congiuntamente trattati perché, come anticipato, si risolvono in distinti profili di censura di una comune quaestio iuris di fondo -sono destituiti di fondamento.
Il quadro normativo di riferimento della lite contestata va ricostruito nei seguenti termini.
4.1 – La l. 16 maggio 1970, n. 281, – dopo aver previsto l’attribuzione alle Regioni dell’imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile – ha disposto nei seguenti termini:
«L’imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l’occupazione e l’uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.
Le Regioni determinano l’ammontare dell’imposta in misura non superiore al triplo del canone di concessione.
L’imposta è dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione ed è riscossa, per conto delle Regioni, dagli uffici competenti alla riscossione del canone stesso.» (art. 2).
4.2 – La Regione Toscana ha, quindi, dato attuazione alla normativa statale con la legge reg. Toscana, 30 dicembre 1971, n. 2, artt. 1 e 2, -e, quanto all’aliquota applicata alle concessioni demaniali marittime, con la legge reg. Toscana, 11 agosto 1995, n. 85, articolo unico – che ( ratione temporis ) hanno così disposto:
« Dall’1 gennaio 1972 è istituita, ai sensi dell’art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell’ambito territoriale della Regione.
Sono escluse dall’imposta le concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.
L’imposta è commisurata al 100 per cento del canone di concessione statale. Ai sensi dell’art. 18, comma 4, della L. 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, l’imposta di cui al precedente comma, non si applica alle concessioni di acque pubbliche.» (art. 1, cit.);
«1. L’imposta è corrisposta dal concessionario entro il 31 dicembre dell’anno di pagamento del canone di concessione mediante versamento diretto su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Toscana.
La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dall’anno d’imposta 2004» (art. 2, cit.);
« 1. A decorrere dal 1 gennaio 1994 l’imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16 maggio 1970 n. 281 e successive modificazioni, è commisurata, limitatamente alle concessioni demaniali marittime, al quindici per cento del canone statale di concessione.» (legge reg. Toscana, 11 agosto 1995, n. 85, articolo unico, cit., come modificato dalla legge reg. Toscana, 6 agosto 1998, n. 57, art. 6).
4.3 -La legge reg. Toscana, 27 dicembre 2012, n. 77, art. 11, comma 1, ha, quindi, riformulato (l’art. 1 della l. n. 2 del 1971, cit., e dunque) l’àmbito soggettivo di riferimento del presupposto impositivo del tributo, escludendone l’applicazione (a decorrere dal 1° gennaio 2013) nei riguardi delle « concessioni rilasciate dall’RAGIONE_SOCIALE di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1996 (Istituzione dell’autorità RAGIONE_SOCIALE nel RAGIONE_SOCIALE) e dalle Auto rità portuali di RAGIONE_SOCIALE e Marina di Carrara di cui all’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia RAGIONE_SOCIALE)».
-La Corte ha già avuto modo di affrontare, sotto diversi profili, -anche involgenti la legittimità costituzionale delle pertinenti disposizioni normative – le tematiche poste dal ricorso in trattazione, così statuendo che:
ai sensi dell’art. 2, primo comma, della l. n. 281 del 1970, presupposto dell’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato, inclusi nel territorio della Regione, sono l’occupazione e l’uso assentiti degli stessi, indipendentemente dall’RAGIONE_SOCIALE cui compete il rilascio della concessione, e non, invece, l’esistenza di una concessione rilasciata dallo Stato (Cass., 10 maggio
2021, n. 12296; Cass., 10 marzo 2020, n. 6714; Cass., 5 giugno 2015, n. 11655);
è conforme al principio della riserva relativa di legge, di cui all’art. 23 Cost., l’art. 4 del d.l. n. 400 del 1993, convertito in l. n. 494 del 1993, che demanda all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la determinazione, con normativa secondaria, dell’ammontare della base imponibile, purché ciò non comporti l’applicazione di canoni inferiori a quelli che deriverebbero dall’applicazione del decreto stesso, atteso che, in sede di normativa primaria, ex art. 2 della l. n. 281 del 1970, sono fissati presupposto impositivo, soggetti passivi, base imponibile, aliquota e sanzioni (Cass., 10 giugno 2021, n. 16279; Cass., 19 ottobre 2016, n. 21136).
5.1 -Detti approdi – che vanno qui ribaditi – hanno, in particolare, evidenziato che:
– l’attribuzione alle Regioni (d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 59; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 105), ed alle RAGIONE_SOCIALE portuali (l. 28 gennaio 1994, n. 84) di funzioni amministrative (anche) in materia di rilascio delle concessioni, e la conseguente devoluzione dei relativi canoni, non è di per sè idonea a far venire meno il presupposto dell’imposta in contestazione, individuato dal combinato disposto della l. n. 281 del 1970, art. 2 e della l. reg. Toscana n. 2 del 1971, art. 1, in quanto, come anticipato, il presupposto impositivo deve essere identificato nel fatto oggettivo dell’occupazione e dell’uso assentiti dei beni demaniali o del patrimonio indisponibile, indipendentemente dall’RAGIONE_SOCIALE cui competa per legge il rilascio della relativa concessione;
-il rispetto della riserva relativa di legge posta dall’art. 23 Cost. consegue dalla identificazione degli elementi costitutivi di fattispecie ad opera della stessa legge statale – cui, nella fattispecie, la legislazione regionale si è conformata – che, p er l’appunto, individua il presupposto impositivo del tributo, i soggetti passivi d’imposta (concessionari di
beni del demanio e del patrimonio indisponibile), la base imponibile (costituita dallo stesso canone di concessione), e la stessa aliquota massima (l. n. 281 del 1970, art. 2, cit.); e la medesima legislazione statale (d.l. n. 400 del 1993, artt. 1 e 7, conv. in l. n. 494 del 1993) detta (anche) i criteri di determinazione dei canoni, e, dunque, della base imponibile del tributo, in particolare disponendo che «Gli enti portuali potranno adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto, che comunque non comportino l’applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall’applicazione del decreto stesso» (art. 7);
– va, del resto, considerato che il Giudice del Leggi – nel rilevare che la ratio della disposizione di cui all’art. 23 Cost. è volta « alla tutela della libertà e della proprietà individuale» e nemmeno esige «che la legge, che conferisce il potere di imporre una prestazione, debba necessariamente contenere l’indicazione del limite massimo della prestazione imponibile» (Corte Cost., 26 gennaio 1957, n. 4) – ha ripetutamente statuito che detta disposizione presuppone che la fonte primaria stabilisca «sufficienti criteri direttivi e linee generali di disciplina, richiedendosi in particolare che la concreta entità della prestazione imposta sia desumibile chiaramente dai pertinenti precetti legislativi», e non esclude « l’intervento complementare ed integrativo da parte della pubblica amministrazione … circoscritto alla specificazione quantitativa (e qualche volta, anche qualitativa) della prestazione medesima: senza che residui la possibilità di scelte del tutto libere e perciò eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione, ma sussistano nella previsione legislativa -considerata nella complessiva disciplina della materia -razionali ed adeguati criteri p er la concreta individuazione dell’onere imposto al soggetto nell’interesse AVV_NOTAIO» (Corte Cost., 7 aprile 2017, n. 69; v.,
altresì, Corte Cost., 15 maggio 2015, n. 83; Corte Cost., 7 aprile 2011, n. 115; Corte Cost., 26 ottobre 2007, n. 350; Corte Cost., 14 giugno 2007, n. 190; Corte Cost., 1° aprile 2003, n. 105; Corte Cost., 27 luglio 2001, n. 323);
– le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi e, pertanto, qualora il contribuente si sia conformato ad un’interpretazione erronea fornita dall’Amministrazione finanziaria, è esclusa soltanto l’irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi, senza alcun esonero dall’adempimento dell’obbligazione tributaria, in base al principio di tutela dell’affidamento, espressamente sancito dalla L. 27 luglio RAGIONE_SOCIALE, n. 212, art. 10, comma 2 (c.d. statuto del contribuente; Cass., 10 giugno 2021, n. 16279, cit.).
5.2 -Va, quindi, rimarcato che – così come reso esplicito dal relativo contenuto regolatorio – alla legge reg. Toscana, n. 77 del 2012, art. 11, cit., non può affatto riconoscersi efficacia retroattiva – e natura di interpretazione autentica della previgente disciplina – risultando (del tutto) evidente che – così come ritenuto dalla Corte in fattispecie connotate dalla medesima disciplina regionale (v. Cass., 24 luglio 2023, n. 22098; Cass., 10 maggio 2021, n. 12296, cit.; Cass., 9 marzo 2017, n. 6061) – la disposizione in discorso è stata adottata in attuazione del d.lgs. 6 maggio 2011 n. 68, art. 8, comma 1, – alla cui stregua («Ferma la facoltà per le regioni di sopprimerli») una serie tributi (inclusa l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo) sono stati trasformati in tributi propri regionali (a decorrere dal 1° gennaio 2013) – laddove la previgente natura di tributo proprio derivato (l. n. 281 del 1970, artt. 1 e 2, cit.) imponeva alle Regioni di non modificarne le aliquote ovvero di disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni se non nei limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria (l. 5 maggio 2009, n. 42, art. 7).
6. -Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti, avuto riguardo al consolidarsi, in corso di giudizio, del pertinente orientamento della giurisprudenza di legittimità, mentre nei confronti di parte ricorrente sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore imRAGIONE_SOCIALE a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1quater ).
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso; compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore imRAGIONE_SOCIALE a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2023.