Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6201 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6201 Anno 2026
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
Liberato COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO– rel.
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME Libri
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
Ud. 03/12/2005
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27043/2021 del ruolo generale, proposto
INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA – RESPONSABILE PROCEDIMENTO – PRESCRIZIONE – MOTIVI
AGGIUNTI –
DA
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, giusta procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), nonché dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
la RAGIONE_SOCIALE ABRUZZO (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– CONTRORICORRENTE –
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore.
– INTIMATA – per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 217/3/2021 RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, depositata il 23 marzo 2021.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 3 dicembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto del contendere è la pretesa di cui all’ingiunzione di pagamento in atti, avente ad oggetto la somma di 801,61 € per l’omesso versamento RAGIONE_SOCIALEa tassa automobilistica in relazione all’anno di imposta 2012.
RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza impugnata, rigettava l’appello proposto dal contribuente contro la sentenza n. 408/3/2019 RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, assumendo per quanto ora rileva in relazione ai motivi di impugnazione -che:
il nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALEa tassa ingiunta era già stato indicato nell’avviso di accertamento prodromico ricevuto dal ricorrente, precisando che il responsabile del procedimento doveva essere indicato dall’ente impositore che procede all’iscrizione a ruolo, laddove la trascrizione RAGIONE_SOCIALEo stesso nominativo nella successiva ingiunzione era stata soddisfatta attraverso l’indicazione nell’ingiunzione medesima RAGIONE_SOCIALE‘estratto di ruolo reso esecutivo e che nella specie il responsabile RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione a ruolo del procedimento era stato indicato nell’avviso
Numero registro generale 27043/2021 Numero sezionale 8377/2025 Numero di raccolta generale 6201/2026 Data pubblicazione 17/03/2026
prodromico di accertamento e nell’estratto di ruolo allegato all’ingiunzione impugnata;
costituiva eccezione nuova, perché non sollevata nel ricorso introduttivo, quella concernente la prescrizione maturata nel periodo intermedio tra le notifiche RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento e RAGIONE_SOCIALE‘ingiunzione.
Il suindicato contribuente proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con atto notificato il 22 ottobre 2021 , formulando tre motivi di impugnazione, depositando in data 20 novembre 2025 memoria ex art. 380bis. 1. c.p.c.
La Regione RAGIONE_SOCIALE resisteva con controdeduzioni notificate il 1° dicembre 2021.
RAGIONE_SOCIALE è restata intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha eccepito, con riferimento al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 36 comma 4ter, d.l. n. 248/2007 e 7 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 212/2000, nonchè la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 25 d.P.R. n.602/1973, reputando non corretta la valutazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in ragione RAGIONE_SOCIALEa necessità di indicare nell’ingiunzione non solo il nominativo del responsabile RAGIONE_SOCIALE’emissione e RAGIONE_SOCIALEa notificazione RAGIONE_SOCIALEa stessa, ma anche del soggetto responsabile l’iscrizione a ruolo, anche alla luce di quanto chiarito dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 377/2007.
L’istante ha aggiunto che l’avviso di accertamento non era stato allegato all’ingiunzione e che non era poi vero, essendo smentito per
tabulas , che nell’atto impugnato fosse indicato il nominativo del responsabile RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione a ruolo, il cui adempimento non poteva essere sostituito dalla dicitura «funzionario e/o dirigente RAGIONE_SOCIALE‘ufficio».
1.1. La censura non può essere accolta.
L’art. 36, comma 4 -ter , d.l. 248/2007 prevede che «La cartella di pagamento di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione RAGIONE_SOCIALEa stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti RAGIONE_SOCIALEa riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità RAGIONE_SOCIALEe stesse».
La norma è chiara nel prevedere, laddove l’attività accertativa e riscossiva non siano unitarie (come avviene negli atti impoesattivi, v. Cass. n. 1321/2022 e Cass. n. 5517/2022), l’indicazione (nella cartella) di due distinti nominativi, l’uno relativo al soggetto responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e, l’altro, di quello di emissione e di notificazione RAGIONE_SOCIALEa stessa cartella.
Il nucleo centrale RAGIONE_SOCIALEa censura in esame risiede nel rilievo che l’ingiunzione impugnata si limitava ad indicare (nella persona del presidente RAGIONE_SOCIALEa società concessionaria) il nominativo del soggetto responsabile RAGIONE_SOCIALE’emissione e RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto riscossivo (fatto non contestato), mentre non era indicato il nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, menzionato nell’allegato all’ingiunzione di pagamento, «sotto il paragrafo titolato
‘responsabile del procedimento», solo con la dicitura «Funzionario Responsabile RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio RAGIONE_SOCIALE‘Ente creditore» (v. pagina n. 17 del ricorso).
Senonchè, tale assunto difensivo si contrappone apertamente all’accertamento fattuale compiuto dal Giudice RAGIONE_SOCIALE, il quale, al netto RAGIONE_SOCIALEe valutazioni giuridiche espresse, ha, alla fine, stabilito che «Nel caso di specie, si ripete, il nominativo RAGIONE_SOCIALEa persona responsabile RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione a ruolo del procedimento è indicato nell’estratto di ruolo allegato all’ingiunzione impugnata» (così nella sentenza impugnata).
Consegue a tale rilievo che la censura, articolata per il tramite del canone censorio RAGIONE_SOCIALEa violazione di legge, riposa, nel suo snodo essenziale, su di una diversa lettura del fatto, sulla rappresentazione cioè di una realtà materiale (la presenza o meno del nominativo RAGIONE_SOCIALEa persona responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo) diversa da quella considerata dal Giudice RAGIONE_SOCIALE, il che avrebbe, tuttavia, legittimato il ricorso all’impugnazione per travisamento del fatto attraverso il parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., che però non è stato proposto.
Per tali ragioni, l’uso improprio RAGIONE_SOCIALEa diversa prospettiva coltivata, fondata sulla violazione di legge, vale a rendere il motivo inammissibile, siccome diretto, alla fine, a conseguire una diversa decisione sulla base di una differente valutazione del relativo fatto materiale.
Vanno aggiunte solo due notazioni, a fronte RAGIONE_SOCIALEe osservazioni mosse dalla difesa del ricorrente nella memoria difensiva.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha espressamente affermato e ripetuto che « il nominativo RAGIONE_SOCIALEa persona responsabile RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione a
ruolo del procedimento è indicato nell’estratto di ruolo allegato all’ingiunzione impugnata» (così nella sentenza impugnata).
Il riferimento all’estratto di ruolo allegato va inteso – come correttamente considerato dalla difesa del ricorrente -avendo riguardo «all’allegato n. 4 pag. 4, righi 9 -11 RAGIONE_SOCIALEa ingiunzione di pagamento » (v. pagina n. 17 del ricorso), in cui è riportata la dicitura sopra indicata, che costituisce, quindi, parte integrante RAGIONE_SOCIALE‘ingiunzione.
L’errore percettivo, alla fine considerato dall’istante nella memoria difensiva, non può, con ogni evidenza, essere rilevato di ufficio dalla Corte, non essendo giudice del fatto, né il motivo può essere riqualificato, non venendo in gioco un’erronea intitolazione del motivo e perchè dalla sua articolazione è chiaramente individuabile un altro tipo vizio prospettato (cfr., ex plurimis , Cass. n. 759/2025, Cass, n. 17842/2024, Cass. n. 5435/2024, Cass. n. 5195/2024, Cass. n. 3033/2024), ossia la violazione di legge e non il travisamento del fatto.
Con la seconda doglianza l’istante ha dedotto, con riferimento al parametro RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 57 d.lgs. n. 546/1992 e 121 c.p.c., contestando la valutazione del Giudice RAGIONE_SOCIALE per aver ritenuto nuova, perchè non proposta nel ricorso introduttivo, l’eccezione di prescrizione.
Di contro, il contribuente ha posto in rilievo che nel ricorso introduttivo di primo grado era stata espressamente sollevata l’eccezione di prescrizione, sia facendo ripetutamente, quanto inutilmente, espresso richiamo alla richiesta stragiudiziale di esibizione RAGIONE_SOCIALEa documentazione relativa alla notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto
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interruttivo, sia proponendo più volte nello stesso ricorso in termini espliciti l’eccezione medesima.
Nello specifico, l’istante ha ricordato che nel ricorso originario aveva rappresentato:
-«Che, a fronte RAGIONE_SOCIALEe inusuali mancanze RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato e dei conseguenti vizi da cui è affetto, il sig. COGNOME è stato privato RAGIONE_SOCIALEa possibilità, fra l’altro, di valutare l’eventuale intervenuta prescrizione del primo termine di riscossione del tributo vantato dalla Regione RAGIONE_SOCIALE, con riguardo alla presunta ricezione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento richiamato»;
«Che, allo stesso modo, non risulta possibile neanche valutare l’intervenuta prescrizione del secondo termine triennale con riguardo all’invio RAGIONE_SOCIALE‘ingiunzione di pagamento in oggetto; (cit. ricorso introduttivo di I° del sig. COGNOME, pag. 3 righi 12-19, all. C del fascicoletto)»;
-«Che, pertanto, seppure l’ingente arco di tempo trascorso lascia adito alla supposizione per cui il credito preteso sia prescritto, allo stato attuale non risulta possibile valutare questa o altre evenienze; (cit. ricorso introduttivo di I° del sig. COGNOME, pag. 3 righi 28-30, all. C del fascicoletto)».
-che « proprio sotto l’aspetto RAGIONE_SOCIALEa lesione del diritto di difesa, nell’ingiunzione di pagamento impugnata non si chiarisce in quale data il sig. COGNOME avrebbe ricevuto il presunto avviso di accertamento del 2015, posto che all’allegato n. 1 si indica la medesima data sia per l’emissione che per la notifica. In assenza di questa fondamentale informazione, cioè la data di ricevimento di un atto recettizio, è preclusa al ricorrente la facoltà di valutare la possibile intervenuta decorrenza del primo termine di prescrizione,
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nonché la più che probabile tardività degli atti di riscossione rispetto al secondo termine triennale (cit. ricorso introduttivo di I° grado di parte ricorrente, pag. 8 righi 5-12, all. C del fascicoletto)»;
– che «In conclusione si rileva, per tutti i motivi sopra esposti, l’impossibilità, in questa sede, di svolgere con pienezza il diritto alla difesa del ricorrente con particolare, e non esaustivo, riguardo alla probabile intervenuta prescrizione dei crediti in oggetto all’ingiunzione impugnata’ (cit. ricorso introduttivo di I° grado di parte ricorrente, pag. 8 righi 26-29, all. C del fascicoletto)» (v. pagine nn. 20/22 del ricorso).
Il ricorrente ha poi aggiunto che « a seguito del deposito in giudizio RAGIONE_SOCIALEa documentazione relativa alla notifica RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento interruttivo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione (cit. depositata dalla Regione RAGIONE_SOCIALE con le controdeduzioni al all. 1), il sig. COGNOME ha definitivamente ribadito nella propria memoria illustrativa in primo grado l’eccezione di prescrizione con termini inequivocabili: ‘Sopravvenuta prescrizione RAGIONE_SOCIALEa tassa automobilistica per decorrenza del termine triennale fra la data di notifica RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento e quella RAGIONE_SOCIALE‘ingiunzione di pagamento impugnata’ (memoria illustrativa di primo grado del sig. COGNOME, pag. 6 righi 9-12, all. F del fascicoletto)», chiedendo « nel merito, voler dichiarare la prescrizione dei crediti vantati dalla Regione RAGIONE_SOCIALE di cui all’atto impugnato con tutte le successive ragioni di credito sanzioni ed interessi (cit. memoria illustrativa di primo grado del sig. COGNOME, pag. 14 righi 4-6, all. F del fascicoletto)» (v. pagina n. 22 del ricorso).
2.1. La censura non ha fondamento.
Si è avuto cura di riportare il contenuto del ricorso originario perché meglio di qualsiasi argomentazione rende evidente che con esso il contribuente non aveva eccepito la prescrizione del diritto, lamentando, invece, che il citato comportamento RAGIONE_SOCIALEe controparti aveva « precluso al ricorrente la facoltà di valutare la possibile intervenuta prescrizione», con ciò chiaramente rappresentando non solo di non averla eccepita, ma di non aver avuto, a monte, la stessa possibilità di valutare la proposizione RAGIONE_SOCIALE‘eccezione.
Vero è, piuttosto, che l’eccezione di prescrizione è stata sollevata con la «memoria illustrativa», dopo che la Regione Campania aveva depositato la notifica RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento.
Nel delineato contesto risulta, allora, corretta la valutazione del Giudice RAGIONE_SOCIALE, dovendo la relativa motivazione essere integrata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, quarto comma, c.p.c., osservando che il deposito RAGIONE_SOCIALEa predetta documentazione da parte RAGIONE_SOCIALEa Regione facultava la parte a proporre motivi aggiunti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 d.lgs. n. 546/1992, in assenza dei quali l’eccezione di prescrizione non poteva che intercettare il limite preclusivo RAGIONE_SOCIALEa novità.
Va difatti, ribadito il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui nel processo tributario, caratterizzato dall’introduzione RAGIONE_SOCIALEa domanda nella forma RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘atto fiscale, l’indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto RAGIONE_SOCIALEa pretesa RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado. Ne consegue che il giudice deve attenersi all’esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibili, a mente RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 d.lgs. n. 546/1992, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera RAGIONE_SOCIALEe altre
parti o per ordine RAGIONE_SOCIALEa commissione (così Cass. n. 9637/2017, che richiama Cass. n. 15051/2014, Cass. n. 23326/2013, e, nello stesso senso, Cass. n. 8398/2013; Cass. n. 5369/2017 e Cass. n. 19616/2018, che richiama Cass. 9754/2003, Cass. n. 13934/2011; Cass. n. 22662/2014, da ultimo, Cass. n. 25668/2024; Cass. n. 23856/2024 e Cass. 14455/2025).
Ciò posto sul piano dei principi, nella specie, non risulta per non essere stato nemmeno allegato, che l’istante abbia presentato motivi aggiunti.
Né rileva la circostanza che la predetta eccezione sia stata sollevata nella memoria prevista dall’art. 32 del citato d.lgs., in quanto essa ha natura meramente illustrativa circa le domande ed eccezioni formulate con l’atto introduttivo o con i motivi aggiunti, ma non può introdurre altri profili di illegittimità degli atti contestati (cfr., implicitamente, in motivazione, tra le tante, Cass. n. 1161/2019 e Cass. n. 19616/2018 cit., che richiama Cass. n. 9754/2003; Cass. n. 13934/2011 e Cass. n. 22662/2014 citt.).
Resta assorbito nella valutazione sopra svolta il terzo motivo di impugnazione concernente il tema RAGIONE_SOCIALEa prescrizione e RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 d.l. n. 953/1982,
Alla stregua di quanto precede, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Va, inoltre, dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente grado di giudizio, che liquida a favore RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE nella misura di 700,00 € per competenze, oltre accessori ed al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese prenotate a debito.
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE
Liberato COGNOME