Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6206 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6206 Anno 2026
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
Liberato COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO– rel.
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME Libri
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
Ud. 03/12/2005
TASSA AUTOMOBILISTICA – AUTO STORICHE – INTERESSI E SANZIONI
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29761/2021 del ruolo generale, proposto
DALLA
REGIONE VENETO (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Presidente della Giunta RAGIONE_SOCIALE pro tempore, AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) dell’RAGIONE_SOCIALE .
– RICORRENTE –
CONTRO
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– INTIMATO – per la cassazione della sentenza n. 581/5/2021 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del RAGIONE_SOCIALE, depositata il 19 aprile 2021, non notificata.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 3 dicembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto del contendere è la pretesa di cui all’avviso di accertamento in atti, con cui la Regione RAGIONE_SOCIALE chiedeva il pagamento delle sanzioni e degli interessi per il ritardato versamento della tassa automobilistica per l’anno 2015 relativamente al veicolo del contribuente immatricolato nell’anno 1995.
La Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza impugnata, respingeva l’appello proposto dalla Regione contro la sentenza n. 552/2019 Commissione tributaria provinciale di Venezia, considerando, in linea con la valutazione offerta dal primo Giudice, che:
alla scadenza del pagamento della tassa (1° giugno 2015) sussistevano, di fatto, le condizioni di valore RAGIONE_SOCIALE del veicolo, tenuto conto del certificato ASI del 17 giugno 2015 e nonostante il pagamento tardivo della tassa;
-potevano, quindi, essere applicate « le Disposizioni Operative della Giunta Regionale RAGIONE_SOCIALE n. 2010 del 23.12.2016, che consentivano ai contribuenti il versamento della tassa per l’intero, ma senza sanzioni e gli interessi di mora» (così nella pronuncia impugnata).
La Regione RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con atto notificato il 17 novembre 2021, formulando un unico motivo di impugnazione.
4. NOME COGNOME è restato intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il motivo di ricorso la ricorrente ha eccepito, con riferimento al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 63 e della legge n. 342/2000 e 2 della legge reg. RAGIONE_SOCIALE n. 6/2015, oltre che degli artt. 13 d.lgs. n. 472/1997 e 1 della legge n. 29/1961.
La ricorrente ha premesso che la vertenza concerne solo il pagamento delle sanzioni e degli interessi e che alla data del pagamento della tassa (1° giugno 2015) era già intervenuta (a partire dal 1° gennaio 2015) l’abrogazione dell’art. 63, commi 2 e 3, della legge n. 342/2000 (per effetto dell’art. 1, comma 666, lett. b ), della legge 190/2014), che riconosceva l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ai veicoli di interesse RAGIONE_SOCIALE e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti ed i ventinove anni, per cui l’esenzione operava solo per i veicoli di immatricolazione trentennale, non potendo ricevere applicazione nemmeno la legge reg. RAGIONE_SOCIALE n. 6/2015, che prevedeva l’esenzione per i veicoli ultraventennali muniti di apposito certificato dell’RAGIONE_SOCIALE; in acronimo ASI), perchè dichiarata incostituzionale dalla pronuncia n. 242/2016.
L’istante ha, quindi, censurato la pronuncia impugnata per aver ritenuto integrato il presupposto della sussistenza del requisito della vetustà del veicolo, in assenza, alla data di scadenza della tassa,
dell’accertamento dell’ASI , avente valore costitutivo, non valendo, per disposto normativo (art. 2 della predetta legge reg.), l’autocertificazione per dimostrare il diritto all’esenzione.
Infine, la Regione ha posto in evidenza che il contribuente, non avendo soddisfatto i requisiti di cui alla menzionata legge RAGIONE_SOCIALE, non poteva maturare alcun legittimo affidamento sull’esenzione, per cui non potevano essergli riconosciuti i benefici previsti dalle Disposizioni Operative della Giunta Regionale n. 2120/2016, che limitava gli effetti retroattivi della sentenza della Corte costituzionale, prevedendo il versamento della sola tassa al netto degli accessori (sanzioni ed interessi) solo per i contribuenti che potevano godere del trattamento privilegiato previsto dall’abrogata legge RAGIONE_SOCIALE e, quindi, solo se muniti della certificazione ASI al momento della scadenza dell’obbligazione, laddove, nella specie, detta attestazione era successiva (17 giugno 1995), per cui, non essendo stata la tassa pagata nei termini, risultavano dovuti gli interessi e le sanzioni.
2. Il ricorso va respinto.
I dati fattuali rilevanti della presente controversia risultano pacifici e vanno così riepilogati.
Il veicolo del contribuente, immatricolato nell’anno DATA_NASCITA, aveva ottenuto in data 17 giugno 2015 la certificazione ASI, mentre il termine per il pagamento scadeva il 1° giugno 2015 ed il versamento veniva eseguito in ritardo.
La ragione fondante la decisione impugnata riposa sul rilievo di natura fattuale, secondo cui dai citati elementi era agevole desumere che, al momento della scadenza del termine del pagamento della tassa, il veicolo avesse giù i requisiti di storicità, a cui si è aggiunta la
valutazione giuridica dell’applicabilità della deliberazione della Giunta RAGIONE_SOCIALE n. 2120 del 23 dicembre 2016.
Conta, allora, ricordare che detta delibera (opportunamente prodotta dalla ricorrente) ha previsto di « accettare, con riferimento ai veicoli dai venti ai ventinove anni di età con ultimo giorno di pagamento del bollo (U.G.U.P.) ricadente nel periodo 28.04.2015 -22.11.2016, pagamenti senza sanzioni né interessi moratori per ritardato versamento, in applicazione dell’art. 10 L. 27.07.2000 n. 212 ‘Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente’».
Tale deliberazione venne adottata dalla Giunta RAGIONE_SOCIALE per disciplinare gli effetti retroattivi della pronuncia della Corte costituzionale n. 242/2016 che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge reg. RAGIONE_SOCIALE n. 6/2015 , la quale prevedeva l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli di interesse RAGIONE_SOCIALE e collezionistici di anzianità dai venti ed i ventinove anni, purchè muniti di certificazione ASI.
Ciò, al dichiarato fine di tutelare il legittimo affidamento e la buona dei contribuenti che non avevano versato la tassa o l’avevano versata in misura ridotta nella vigenza del predetto art. 2 della citata legge reg., il tutto in applicazione dell’art. 10 della legge n. 212/2000, espressamente richiamato.
Tanto chiarito, il punto nodale della controversia sta nello stabilire se la citata disposizione della Giunta possa trovare applicazione nella fattispecie in esame, in cui il contribuente ha ottenuto la certificazione ASI (il 17 giugno 2015) dopo la scadenza del termine di pagamento della tassa (1° giugno 2015).
La tesi della Regione nega l’applicazione della predetta disciplina, facendo leva sul carattere costitutivo della certificazione ASI, per cui, non potendo il contribuente rientrare nei benefici di cui all’abrogata legge reg., non potrebbe rivendicare alcun legittimo affidamento, venendo così meno le ragioni del trattamento di favore previsto dalla menzionata delibera.
5. Tale ordine di idee non può essere condiviso.
Questa Corte ha chiarito, sul piano dei principi, che l’esenzione dal pagamento della tassa di possesso automobilistica prevista dall’art. 63, comma 2, della legge n. 342/2000 in favore dei veicoli ritenuti di particolare interesse RAGIONE_SOCIALE e collezionistico dipende dall’accertamento costitutivo dell’RAGIONE_SOCIALE, delegata all’adempimento di tale compito dall’art. 47 d.P.R. n. 445/2000, che però non ha effetto “ad rem “, è limitato ad un elenco analitico di modelli e marche ed ha portata generale e astratta, riferita, cioè, a categorie complessive di veicoli, con la conseguenza che è illegittimo l’avviso di accertamento per il pagamento della tassa se il veicolo rientra nel detto elenco e non è contestata, da parte dell’Ufficio, la corrispondenza delle caratteristiche dello stesso ad una delle relative categorie (cfr. Cass. n. 21042/2022, che richiama Cass. n. 319/2014; Cass. n. 15899/2017; Cass. 19421/2018; Cass. 26394/2019; nello stesso senso Cass. 3837/2013).
Alla luce di tali ribaditi principi, si comprende come la tesi della Regione non possa essere seguita.
Essa si fonda sulla natura costitutiva della certificazione ASI per ritenere che solo da tale momento il veicolo può considerarsi di interesse RAGIONE_SOCIALE e collezionistico, così finendo per attribuire alla predetta attestazione un’efficacia ad rem, vale a dire sul singolo
veicolo oggetto d tassazione, in termini contrari al suindicato principio.
Non solo. La contestazione della Regione si ferma al predetto, non dirimente, profilo di natura temporale (certificazione ASI successiva alla scadenza della tassa), omettendo, tuttavia, di porre in discussione le caratteristiche di interesse RAGIONE_SOCIALE e collezionistico del veicolo oggetto di tassazione, come invece richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte.
Per tali complessive ragioni, dunque, il ricorso va respinto, avendo il Giudice RAGIONE_SOCIALE accertato la sussistenza del relativo certificato ASI, attinente alla riconducibilità del veicolo all’elenco analitico di modelli e marche di interesse RAGIONE_SOCIALE e collezionistico, avente portata generale e astratta, e ritenuto poi, con accertamento fattuale, l’anzianità ultraventennale del mezzo al momento della scadenza della tassa, così da ricomprendere il contribuente nella categoria dei soggetti il cui affidamento sul diritto di non pagare (o di pagare in termini ridotti) la tassa doveva essere tutelato, a mente delle determinazione di Giunta n. 2120/2016, senza richiedere il pagamento delle sanzioni e degli interessi per il ritardato pagamento.
Non vi è luogo a statuizione sula spese di giudizio, stante la mancata costituzione del contribuente.
Va, nondimeno, dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 8378/2025
Numero di raccolta generale 6206/2026
Data pubblicazione 17/03/2026
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE
Liberato COGNOME