Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6212 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6212 Anno 2026
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
Liberato COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO– rel.
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME Libri
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
Ud. 03/12/2005
ACCERTAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA MASSA RIMORCHIABILE
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24653/2022 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dal AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
la RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Presidente della Giunta RAGIONE_SOCIALE pro tempore, AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE
CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) dell’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE .
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 373/7/2022 della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, depositata il 10 marzo 2022.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 3 dicembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto del contendere è la pretesa di cui agli avvisi di accertamento in atti, con cui la Regione RAGIONE_SOCIALE chiedeva il pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2013 e 2014, nella maggior misura rispettiva di 1.733,06 € e di 2.045,08 € in relazione alla massa rimorchiabile di veicoli di proprietà della contribuente.
RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza impugnata, rigettava l’appello proposto dalla società contro la sentenza n. 1162/4/2019 della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provinciale di Venezia, assumendo -per quanto ora rileva in relazione ai motivi di impugnazione -che:
gli avvisi erano motivati, non essendo «possibile indicare nel dettaglio tutte le norme in questione» (così nella sentenza impugnata);
la potenzialità di traino era indicata nella carta di circolazione, trattandosi di veicoli per trasporto di cose, il che bastava per la debenza della tassa di circolazione, sulla base dell’art. 2 comma 1 d ter) del D.P.R. 39/1953, come modificato dall’art. 6 comma 22 -bis della Legge 23.12.1999, n. 488; il presupposto impositivo era la presenza di una massa rimorchiabile teorica (rispettivamente 18 e 26
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Data pubblicazione 17/03/2026
tonnellate) riportata nella carta di circolazione, per cui i pagamenti eseguiti non potevano considerarsi corretti;
il contenuto della documentazione prodotta dalla Regione non era contestato e non sussistevano le dedotte violazioni di legge;
era il contribuente ad essere responsabile per le indicazioni fornite ai fini del pagamento della tassa, impregiudicato ogni azione risarcitoria nei confronti della mandataria.
La suindicata società proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con atto notificato il 10 ottobre 2022, formulando tre motivi di impugnazione.
La Regione RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso notificato il 18 novembre 2022.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha eccepito, con riferimento al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 24, 97 e 11 Cost. nonché degli artt.7 e 12 della legge n. 212/2000, 3 della legge n. 241/1990 e 42 d.P.R. n. 600/1973, lamentando il difetto di motivazione degli avvisi, siccome limitatisi ad indicare la differenza tra quanto versato e quanto dovuto senza nulla spiegare sul mancato riconoscimento dell’agevolazione prevista per le masse non rimorchiabili, censurando altresì la sentenza impugnata nella parte in cui aveva sul punto affermato che non era sul punto possibile indicare nel dettaglio tutte le norme applicabili.
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1.2. La doglienza non può essere accolta, sebbene vada corretta la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c.
Questa Corte ha ripetutamente affermato, sul piano dei principi, che l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa RAGIONE_SOCIALE nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’ an ed il quantum dell’imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (così, Cass., Sez. T., 14 aprile 2024, n. 11128; Cass., Sez. T, 5 agosto 2024, n. 22031, che richiama Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571; nello stesso senso, Cass., Sez. T, 2 maggio 2023, n, 11449 e 11443, nello stesso senso, Cass., Sez. T., 27 luglio 2023, n. 22702; da ultimo, in tema di IMU/ICI, ma con affermazione di principi valevole anche per la tassa in esame, Cass. Sez. T., 8 ottobre 2025, n. 27020, che richiama Cass., Sez. Trib., 20 novembre 2024, n. 29485; Cass., Sez. Trib., 28 febbraio 2025, nn. 5350, 5352 e 5356).
Né – si è aggiunto detto onere di motivazione comporta l’obbligo di indicare anche l’esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di esenzioni poiché è onere del contribuente dedurre e provare l’eventuale ricorrenza di una causa di esclusione
dell’imposta (così, tra le tante, Cass., Sez. T, 8 agosto 2024, n. 22031 cit., che richiama Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 24 gennaio 2018, 1694; Cass., 11 giugno 2010, n. 14094; ed anche Cass., Sez. T, 9 dicembre 2024, n. 31640).
1.3. Alla luce di tali principi, non essendo stata richiesta alcuna agevolazione dalla contribuente, correttamente la Regione ha rivendicato le differenze di imposta sul presupposto della titolarità dei beni, non essendo a conoscenza delle circostanze fattuali (assenza di masse rimorchiabili) in tesi legittimanti il beneficio fiscale o meglio una diversa tassazione.
In tale direzione va osservato che l’ente impositore, con gli atti impugnati, non ha negato un beneficio (mai richiesto), ma ha piuttosto applicato la tassa sulla base delle risultanze dei libretti di circolazione che (come si vedrà) riportavano la presenza di masse rimorchiabili.
Con la seconda doglianza l’istante ha dedotto, con riferimento al parametro dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. e 116 c.p.c., contestando al Giudice RAGIONE_SOCIALE la violazione dei criteri del ragionamento inferenziale, invertendo l’onere della prova e senza considerare le contestazioni mosse alla documentazione prodotta dall’ente (i duplicati dei libretti di circolazione riportanti errori nella indicazione della massa rimorchiabile e non esistenti al mome4nto del pagamento) e senza valutare gli elementi addotti dalla società in ordine all’errore informatico nella fase di duplicazione dei libretti (commesso dalla RAGIONE_SOCIALE Civile nell’emissione dei nuovi libretti, avvenuta nell’anno 2017) per aver riportato masse rimorchiabili non presenti nei precedenti libretti e negli anni di imposta che interessano.
2.1. Anche tale censura non può essere accolta.
Come sopra, si ripetono principio consolidati nella riflessione della Corte nel ritenere che la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (cfr., anche da ultimo, tra le tante, Cass., Sez. I., 18 aprile 2025, n. 10254; nonché Cass., Sez. III, 22 marzo 2022, n. 9225, che richiama Cass., Sez. Un., 5 agosto 2016, n. 16598 e Cass., Sez. VI-II, 23 ottobre 2018, n. 26769 del 2018 e nello stesso senso Cass., Sez. II, 7 gennaio 2019, n. 1229 cit. ed anche Cass., Sez. VI/T, 25 gennaio 2022, n. 2242, che richiama pure Cass., Sez. 6^-5, 19 ottobre 2021, n. 28894; Cass., Sez. 6^-5, 28 ottobre 2021, n. 30535).
Non assume rilievo, invece, sotto il profilo in esame, che il giudice , « nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c. » (così Cass., Sez. III, 22 marzo 2022, n. 9225, che richiama Cass., Sez. Un., 5 agosto 2016, n. 16598 e Cass., Sez. VI-II, 23 ottobre 2018, n. 26769 del 2018 e nello stesso senso Cass., Sez. II, 7 gennaio 2019, n. 1229 cit. ed anche Cass., Sez. VI/T, 25 gennaio 2022, n. 2242, che richiama pure Cass., Sez. 6^-5, 19 ottobre 2021, n. 28894; Cass., Sez. 6^-5, 28 ottobre 2021, n. 30535).
Con riferimento alla previsione dell’art. 116 c.p.c., è stato ulteriormente precisato che, secondo la lezione delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, 30 settembre 2020, n. 20867), la relativa doglianza è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova non abbia esercitato – in assenza di una diversa
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indicazione normativa -il suo “prudente apprezzamento”, attribuendo, invece, al risultato di prova il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, quelle aventi valore di prova legale), oppure quando il giudice abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, laddove la prova sia, invece, soggetta ad una specifica regola di valutazione. Diversamente, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (cfr. sul punto Cass., Sez. VI/I, 23 novembre 2022, n. 34472; nonché, tra le tante, da ultimo, Cass., Sez. III, 1° aprile 2025, n. 8546).
2.2. Nella specie, il Giudice RAGIONE_SOCIALE ha basato la propria decisione sulle evidenze dei libretti di circolazione, reputate non contestate sul piano formale, considerandole pertanto, al netto degli errori sostanziali dedotti (reputate rilevanti sotto il diverso profilo risarcitorio verso terzi), idonee a giustificare la pretesa fiscale, il che non si pone in contrasto con i criteri di riparto dell’onere della prova o con il ragionamento presuntivo (artt. 2727 e 2729 c.c.) e meno che mai con la regola di cui all’art. 116 c.p.c. del libero convincimento secondo il prudente apprezzamento delle risultanze probatorie.
Con il terzo motivo di impugnazione la contribuente ha lamentato, secondo il parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 5 e 6 d.lgs. n. 472/1997, rimproverando al Giudice RAGIONE_SOCIALE di non aver valutato la colpa della contribuente, attribuendole una sorta di responsabilità oggettiva per il solo fatto di aver fornito le indicazioni necessarie del pagamento,
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senza considerare che gli archivi informatici dell’ente convenzionato (RAGIONE_SOCIALE) cui si era affidata per il pagamento non avevano rappresentato alcuna anomalia in relazione alle informazioni fornite dalla società ed imputate al sistema.
3.1. Nemmeno tale motivo può essere accolto.
Questa Corte ha chiarito che il principio posto dall’art. 3 della legge m. 689/1981, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a quest’ultimo l’onere di provare di aver agito incolpevolmente.
Si è così precisato che in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell’esclusione di responsabilità per difetto dell’elemento soggettivo, grava sul contribuente, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 472/1997, la prova dell’assenza assoluta di colpa, con conseguente esclusione della rilevabilità d’ufficio, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza. Conseguentemente, non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente,
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solo se l’agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l’ignoranza dei presupposti dell’illecito e dunque non superabile con l’uso della normale diligenza (cfr, Cass. Sez. T, 21 dicembre 2024, n. 33839, che richiama Cass., Sez. 5, 11 maggio 2021, n. 12409.
In tale direzione è stato affermato il seguente principio di diritto: « a fronte della sufficienza della colpa quale coefficiente di ascrizione soggettiva dell’illecito all’autore, colpa che può consistere anche in mera negligenza e che si presume, la prova contraria che il predetto è chiamato ad offrire per esimersi da responsabilità consiste nella dimostrazione del difetto assoluto di colpa, in funzione dell’adozione, secondo i canoni della diligenza professionale qualificata, di tutti gli accertamenti necessari -previe, se del caso, opportune verifiche anche sostanziali, pur nei limiti della ragionevolezza -per evitare di commettere (o comunque di cadere nel)l’illecito» (così Cass. Sez. T, 21 dicembre 2024, n. 33839 cit.).
3.2. Nella specie, il Giudice RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto la società quale unica responsabile per aver offerto le indicazioni necessarie per il pagamento, ravvisando in tale comportamento una condotta negligente che aveva dato causa al parziale pagamento e quindi alla ripresa fiscale da parte dell’ente.
Detta valutazione di merito, come tale non sindacabile attraverso il canone censorio prescelto, si pone in linea con i suindicati principi.
Alla stregua di quanto precede, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Va, inoltre, dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte
della ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida a favore della Regione RAGIONE_SOCIALE nella misura di 1.800,00 € per competenze, oltre accessori, nonché di 200,00 € per spese vive.
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE
Liberato COGNOME