Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6217 Anno 2026
RAGIONE_SOCIALE Ord. Sez. 5 Num. 6217 Anno 2026
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
Liberato COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO– rel.
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME Libri
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
ACCERTAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA – MASSA RIMORCHIABILE – RIDUZIONE VEICOLO TRASPORTO MERCE
Ud. 03/12/2005
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13742/2024 del ruolo generale, proposto
DALLA
REGIONE RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Presidente della Giunta RAGIONE_SOCIALE pro tempore, AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) dell’RAGIONE_SOCIALE .
– RICORRENTE –
CONTRO
Numero registro generale 13742/2024 Numero sezionale 8381/2025 Numero di raccolta generale 6217/2026 Data pubblicazione 17/03/2026
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore .
– INTIMATA – per la cassazione della sentenza n. 354/4/2024 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del RAGIONE_SOCIALE, depositata il 12 aprile 2024 e notificata in pari data.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 3 dicembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto del contendere è la pretesa di cui agli avvisi di accertamento in atti, con cui la Regione RAGIONE_SOCIALE chiedeva il pagamento della tassa automobilistica per l’anno 2012 nella maggior misura derivante dal mancato versamento della tassa per la massa rimorchiabile di due veicoli di proprietà della contribuente, nonché la differenza di tassa per altro veicolo destinato a trasposto di specifiche merci.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza impugnata, decidendo in sede di rinvio all’esito dell’ordinanza di questa Corte n. 14693/2022, accoglieva l’appello proposto dalla società contribuente contro la sentenza n. 285/6/2017 della Commissione tributaria provinciale di Venezia, assumendo che:
-« la tassa è dovuta sulla base delle caratteristiche tecniche indicate nella carta di circolazione dell’automotrice (dalla quale risulta la capacità di traino dell’automezzo);
-l’RAGIONE_SOCIALE si è limitata a calcolare il bollo, secondo i dati comunicati dalla società riassumente; è peraltro vero (perché provato documentalmente) che la responsabilità di questa situazione,
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 8381/2025
Numero di raccolta generale 6217/2026
Data pubblicazione 17/03/2026
oggettivamente pasticciata, è totalmente della RAGIONE_SOCIALE, alla quale la contribuente si era rivolta per ottenere il duplicato della carta di circolazione, poi emesso con qualche errore;
la RAGIONE_SOCIALE non ha però consentito l’accesso della Società agli atti, per permetterle di dimostrare che gli automezzi non erano mai stati idonei al rimorchio e che solo a causa di un errore della RAGIONE_SOCIALE stessa, nei duplicati richiesti nel 2011 e nel 2014 era stata indicata nuovamente la massa rimorchiabile, pur essendo la stessa stata espunta fin dall’immatricolazione;
non si può dunque pretendere dalla RAGIONE_SOCIALE di dimostrare l’impossibile e la Regione ha violato il principio della collaborazione col contribuente, non avendo fatto alcunché, sotto il profilo istruttorio, per acquisire tutti i passaggi storici della carta di circolazione, che avrebbero probabilmente permesso alla stessa di dimostrare il suo assunto».
La Regione RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con atto notificato l’11 giugno 2024, formulando due motivi di impugnazione.
RAGIONE_SOCIALE è restata intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha eccepito, con riferimento al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2697 c.c. e 10 della legge n. 212/2000, rimproverando al Giudice RAGIONE_SOCIALE di aver sovvertito l’onere probatorio, ricordando che è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui incombe sul contribuente l’onere di dimostrare le condizioni per l’applicazione dell’agevolazione e/o esenzione fiscale,
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
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laddove nella specie la decisione della Corte di secondo grado aveva basato la pronuncia sulla scorta di mere e non provate affermazioni circa l’interlocuzione tra la contribuente e la RAGIONE_SOCIALE ed il mancato accesso agli atti, fondando alla fine la decisione sull’inesigibile pretesa «di dimostrare l’impossibile» (così nella sentenza impugnata), peraltro in contraddizione con il successivo assunto secondo cui l’acquisizione «di tutti i passaggi storici della carta di circolazione avrebbero probabilmente permesso alla stessa (ndr. Regione) di dimostrare il suo assunto» (così nella sentenza impugnata) .
1.1. Il motivo è fondato.
È consolidato nella riflessione della Corte il principio secondo cui è onere del contribuente dedurre e provare l’eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell’imposta (così, anche da ultimo, Cass., Sez. T, 8 agosto 2024, n. 22031 cit., che richiama Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 24 gennaio 2018, 1694; Cass., 11 giugno 2010, n. 14094; ed anche Cass., Sez. T, 9 dicembre 2024, n. 31640).
La Regione, con gli atti impugnati, non ha negato un beneficio (che non risulta essere stato richiesto), ma ha piuttosto applicato la tassa sulla base delle risultanze dei libretti di circolazione, che lo stesso Giudice d’appello ha ritenuto costituire il riferimento documentale riproducente le caratteristiche tecniche del veicolo ed in base al quale la tassa è dovuta.
Va osservato che la divergenza tra i contenuti delle predette evidenze documentali (che indicavano la massa rimorchiabile) e la dedotta realtà fattuale (l’assenza di massa rimorchiabile) era circostanza che incombeva alla contribuente dimostrare, integrando un fatto impeditivo/estintivo della pretesa fiscale, i cui elementi
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costitutivi era stati comprovati dall’ente impositore tramite i citati elementi delle carte di circolazione.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte ricorre la violazione dell’art. 2697 c.c. allorquando il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (cfr., anche da ultimo, tra le tante Cass., Sez. I, 18 aprile 2025 n. 10254).
In tale direzione, risulta, allora, evidente, nella specie, la violazione dell’art. 2697 c.c. nella parte in cui la Corte territoriale, in ragione di una ritenuta impossibilità di prova dell’assunto della contribuente, tutta interna al rapporto intrattenuto con altro ente, ha finito con il far gravare, attraverso la decisione assunta, alla Regione il deficit probatorio di un fatto che incombenza alla parte privata dimostrare.
In tal senso, la ravvisata impossibilità di una prova volta a far valere un fatto impeditivo dell’altrui pretesa, peraltro considerata anche solo probabile, non poteva che ricadere, secondo i principi di cui all’art. 2967 c.c. sulla contribuente, di certo non potendo essere posta a danno dell’ente impositore, che aveva già assolto, dal suo versante, l’onere di dimostrare i presupposti fondati la ripresa fiscale
Con la seconda doglianza la Regione ha eccepito, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per la violazione dell’art. 112 c.p.c. in ragione dell’omessa pronuncia sull’accertamento relativo al veicolo TARGA_VEICOLO.
2.1. Anche tale censura è fondata.
Il primo Giudice aveva rigettato il motivo di impugnazione concernente tale veicolo, ritenendo che la contribuente aveva prodotto solo una generica licenza per trasporto merci, ma non l’autorizzazione al trasporto di specifiche merci, necessaria per ottenere la riduzione del 50% della tassa, per cui correttamente la Regione aveva preteso il recupero di quanto non versato.
Con il motivo di appello (doc. 13 prodotto dalla Regione) la società si riservava di produrre la documentazione riguardante il trasporto di beni per il quale sarebbe stata riconosciuta la riduzione della tassa e secondo la tesi della Regione detta prova non sarebbe mai stata fornita.
Sta di fatto che, come dedotto dalla ricorrente, la pronuncia in esame è totalmente silente sul punto, avendo focalizzato l’attenzione e la relativa valutazione solo sugli altri due avvisi, così dimenticando che l’accertamento relativo a tale veicolo non riguardava il tema della massa rimorchiabile (oggetto degli altri accertamenti su altri veicoli), ma la riduzione della tassa per il trasporto di specifiche merci, il che consente di ritenere come sia precluso qualsiasi tentativo di considerare sussistente un’implicita statuizione sul punto, laddove ciò che risulta è l’assenza di ogni giustificazione dell’annullamento dell’avviso n. n. 063060052015 concernente il veicolo tg. TARGA_VEICOLO.
3. Alla stregua di quanto precede, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rimessa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del RAGIONE_SOCIALE -in altra composizione -anche per regolare le spese del presente grado di giudizio.
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Numero sezionale 8381/2025
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P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del RAGIONE_SOCIALE -in altra composizione -anche per regolare le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE
Liberato COGNOME