Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 863 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 863 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32125/2021 R.G., proposto
DA
la ‘ RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del procuratore speciale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Roma , ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
la Regione Lazio, con sede in Roma, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv . NOME COGNOME con studio in Roma (presso gli uffici dell’Avvocatura Regionale ), ove elettivamente domiciliata, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio il 25 ottobre 2021, n. 4783/08/2021;
TASSE AUTOMOBILISTICHE CONCESSIONE IN LEASING RESPONSABILITÀ DELL’ UTILIZZATORE
Rep .
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19 dicembre 2023 dal Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
la ‘ RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio il 25 ottobre 2021, n. 4783/08/2021, che, in controversia su impugnazione di molteplici cartelle di pagamento della tassa automobilistica regionale per l’anno 2012 in relazione a vari autoveicoli concessi in leasing a terzi, per un importo complessivo di € 150.918,18, ha accolto l’appello proposto dalla Regione Lazio nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 28 marzo 2018, n. 7104/28/2018, con compensazione delle spese giudiziali;
la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di prime cure -che aveva accolto il ricorso originario -sul presupposto che l’art. 7, comma 2, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 (nel testo antecedente all ‘introduzione del comma 2bis nel corpo di tale disposizione da parte de ll’art. 10, comma 7, del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160), avesse previsto, per il caso di concessione in leasing di autoveicolo, la solidarietà del concedente e dell’utilizzatore per il pagamento della tassa automobilistica;
la Regione Lazio ha resistito con controricorso;
con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO CHE:
il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia violazione dell’art. 5, comma 29, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, nel testo novellato dall’art. 7, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, secondo l’interpretazione autentica datane dall’art. 9, comma 9 -bis , del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e dall’art. 10, comma 7, del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che, in caso di concessione in leasing di autoveicolo, il concedente fosse solidalmente obbligato con l’utilizzatore al pagamento della tassa automobilistica sulla base della disciplina vigente ratione temporis ;
2. Il motivo è fondato;
2.1 secondo la motivazione della sentenza impugnata, l’assetto normativo applicabile ratione temporis alla fattispecie controversa, che riguarda la tassa automobilistica dovuta nell’anno 2012 per veicoli concessi dal proprietario in locazione finanziaria ( leasing ) a terzi, individuerebbe quali soggetti passivi dell’obbligazione tributaria tanto il concedente (nel caso di specie, la ricorrente), che l’utilizzatore del mezzo, essendo entrambi obbligati in solido.
2.2 come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, in tema di tassa automobilistica, l’art. 10 del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, abrogando la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 9bis del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 – che, per il passato, individuava, quale soggetto passivo, esclusivamente
l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, salva l’ipotesi di responsabilità solidale della società di leasing , la quale, in sua vece, avesse provveduto al pagamento cumulativo per i periodi compresi nella durata del contratto – ha reintrodotto, pro futuro , la medesima regola impositiva già ricavata dall’art. 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, da ritenersi applicabile anche ai rapporti d’imposta sorti tra il 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della legge 23 luglio 2009, n. 99) ed il 15 giugno 2016 (data di entrata in vigore del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160) (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 16 maggio 2019, nn. 13131, 13132, 13133 e 13135; Cass., Sez. 6^, 4 novembre 2021, n. 31787; Cass., Sez. 6^-5, 5 novembre 2021, nn. 32049 e 32050; Cass., Sez. 6^-5, 9 febbraio 2022, n. 4168);
2.3 tale ricostruzione ed interpretazione del complesso quadro normativo in materia, relativamente ai rapporti d’imposta sorti tra il 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della legge 23 luglio 2009, n. 99) ed il 15 giugno 2016 (data di entrata in vigore del d.l 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160), ha trovato ulteriore conforto nella sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 26 febbraio 2020, n. 33, la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, commi 6 e 7, del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;
2.4 nella motivazione di tale decisione, infatti, il giudice delle leggi ha, per quanto qui rileva, così argomentato: « (…) non è dubbio che, quantomeno a decorrere dal 10 gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica. La
sollevata questione, nei termini in cui è stata posta, riguarda però soltanto le norme applicabili nel periodo dal 15 agosto al 31 dicembre 2015, in tema di soggetti passivi d’imposta nel caso di veicoli concessi in locazione finanziaria. In proposito deve ritenersi che, a partire dal 15 agosto 2009 e fino al 31 dicembre 2015 (quindi, anche nel periodo preso in considerazione dal rimettente) è rimasta efficace la norma interpretativa di cui all’art. 9, comma 9-bis, del d.l. n. 78 del 2015, che stabilisce la responsabilità esclusiva dell’utilizzatore del veicolo; responsabilità coincidente con quella disposta per il periodo successivo dal comma 7 del medesimo art. 10. (…) la formulazione dei censurati commi 6 e 7 dell’art. 10 non è idonea a inibire, per il periodo anteriore al 10 gennaio 2016, l’applicazione della norma di interpretazione autentica recata dal comma 9-bis dell’art. 9 del d.l. n. 78 del 2015, in forza della quale, in caso di locazione finanziaria del veicolo, l’utilizzatore è l’unico soggetto passivo della tassa automobilistica. (…) Le norme censurate non sono idonee a inibire, per il periodo anteriore alla data della loro efficacia, l’applicazione del comma 9-bis dell’art. 9 del d.l. n. 78 del 2015, in forza del quale, in caso di locazione finanziaria del veicolo, l’utilizzatore è l’unico soggetto passivo della tassa automobilistica »;
2.5 questa interpretazione appare, del resto, sostanzialmente in linea con le conclusioni cui è giunta, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica, questa Corte (Cass., Sez. 5^, 16 maggio 2019, nn. 13131, 13132, 13133 e 13135), secondo la quale la responsabilità esclusiva dell’utilizzatore resta ferma dal 15 agosto 2009;
2.6 pertanto, nel caso di specie, nel quale l’annualità d’imposizione (2012) si colloca nell’ intervallo compreso tra il
15 agosto 2009 ed il 15 giugno 2016, sussisteva la responsabilità esclusiva dell’utilizzatore;
2.7 nella specie, pertanto, il giudice di appello non si è conformato a tale principio, avendo erroneamente ritenuto che la responsabilità per il pagamento della tassa di circolazione automobilistica per l’anno di riferimento (201 2) gravasse in via solidale sul proprietario concedente dell’autoveicolo in locazione finanziaria.
alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con l’accoglimento del ricorso originario della contribuente ed il conseguente annullamento delle cartelle di pagamento;
la formazione ed il consolidamento di un orientamento giurisprudenziale sulla questione controversa nel corso del procedimento costituisce giusto motivo per disporre la compensazione tra le parti delle spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo le merito, accoglie il ricorso originario della contribuente ; compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 19 dicembre