Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35870 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35870 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34617/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro RAGIONE_SOCIALE -RISCOSSIONE, RAGIONE_SOCIALE -intimati-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 2264/2019, depositata il 11/04/2019, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO
NOME COGNOME ha impugnato la cartella di pagamento relativa ad avviso di accertamento del 2010 per smaltimento rifiuti (più precisamente per gli oneri relativi al servizio di gestione dei rifiuti per gli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009), deducendo la mancata ricezione dell’avviso di accertamento, la tardività della notifica della cartella di pagamento, l’estinzione del credito tributario.
Previa integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ARAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE, rimasta intimata, il ricorso è stato rigettato con sentenza confermata in appello.
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione la contribuente.
Sono rimaste intimate l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE.
La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 6 dicembre 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha dedotto: 1) la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., per omessa motivazione in ordine alla censura di appello riguardante l’omessa notificazione dell’avviso di accertamento; 2) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., degli artt. 71 del d.lgs. n. 507 del 1993, 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006 e 2967 cod.civ., nella parte in cui si è ritenuta valida la cartella di pagamento in difetto di ogni prova dell’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento -notifica semplicemente annotata nella cartella di pagamento; 3) la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., in considerazione della contraddittorietà della motivazione della sentenza in ordine al rispetto del termine annuale di decadenza previsto per la consegna del ruolo Tarsu all’agente della riscossione, già scaduto nel 2013;
la violazione dell’art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006 e 2948 cod.civ., nonché la carenza di motivazione in ordine alla eccepita decadenza del credito tributario per l’anno 2005, non essendo stato rispettato il termine quinquennale per la notifica dell’avviso di accertamento, in ipotesi avvenuta solo il 5 gennaio 2011 (e, cioè, nella data della asserita ma contestata ricezione di un successivo invito di pagamento annotato in cartella).
I primi due motivi, con cui si è dedotta la carenza di motivazione e la violazione di legge relativamente alla mancata prova della notifica dell’avviso di accertamento, vanno trattati congiuntamente in quanto connessi.
Il giudice di appello ha richiamato la motivazione di quello di primo grado, limitandosi a formulare RAGIONE_SOCIALE argomentazioni aggiuntive, senza soffermarsi sull’adozione e sulla notificazione dell’avviso di accertamento prima della cartella di pagamento in esame.
Va, tuttavia, ricordato che, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l’art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993 attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo secondo i ruoli dell’anno precedente, purché sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, sicché, salvo il caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento; rimane salva la possibilità per i Comuni di emanare un avviso di accertamento, anziché iscrivere a ruolo il tributo, ma qualora il Comune scelga di notificare l’avviso, deve farlo alle medesime condizioni, ovvero senza applicare le sanzioni che in caso di diretta iscrizione a ruolo sono escluse dall’art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 471 del 1997, la
cui previsione sarebbe altrimenti vanificata irrogando sanzioni al contribuente anche ove la norma non lo preveda (Cass. 6-5, 26/11/2021, n. 37006).
Tale orientamento è richiamato anche nel ricorso che, però, non specifica affatto che, nel caso di specie, la tassa è stata liquidata ed iscritta a ruolo in base ad elementi nuovi e diversi da quelli già acquisiti e, dunque, con la necessità della previa notifica di un avviso di accertamento.
A ciò si aggiunga che dalla sentenza di primo grado si evince chiaramente che alla contribuente è stato notificato non un avviso di accertamento, ma un invito di pagamento, precisandosi che ciò è avvenuto successivamente alla tempestiva consegna al concessionario della riscossione del ruolo relativo alla Tarsu (consegna avvenuta l’anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto).
Da tali premesse deriva che le censure in esame sono infondate, atteso che, come risulta dalla sentenza di primo grado, la cui motivazione è richiamata dal giudice di appello, il caso in esame è riconducibile a quelli in cui non è necessaria la previa notifica dell’avviso di accertamento, la cui omissione non può, pertanto, ripercuotersi sulla validità della cartella di pagamento.
Il terzo motivo è inammissibile, atteso che, pur apparentemente denunciando una violazione di legge e la carenza assoluta di motivazione, in sostanza contesta l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito e propone una doglianza al più riconducibile all’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., che è precluso in caso di ‘doppia conforme’ (in particolare v. p. 1 della sentenza di primo grado in cui si legge che l’adempimento di cui all’art. 72 del d.lgs. n. 507 del 1993 è stato compiuto dal Comune in termini: accertamento di fatto confermato nella sentenza di appello).
Parimenti è inammissibile l’ultimo motivo, in quanto si fonda su presupposti di diritto erronei (cioè, sull’asserita necessità, nel caso di specie, dell’emissione e della notifica dell’avviso di accertamento), senza prendere in considerazione l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, che hanno verificato la tempestiva consegna dei ruoli al concessionario della riscossione, con l’avvio della procedura di riscossione mediante, prima, l’avviso bonario e, successivamente, la cartella di pagamento. In particolare nella sentenza di primo grado si è precisato che l’invito di versamento è stato notificato in data 5 gennaio 2011, con evidente effetto interruttivo della prescrizione relativamente all’annualità del 2005: accertamento confermato dal giudice di appello, che non può essere contestato in questa sede.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione RAGIONE_SOCIALE controparti.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6/12/2023