Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1012 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 1012 Anno 2023
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 16098/2020 R.G., proposto
DA
la “RAGIONE_SOCIALE“, con sede in Lecco, in persona del direttore generale pro tempore, nella qualità di affidataria del servizio di accertamento e riscossione della TARSU per il Comune di Segrate (MI), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
la “RAGIONE_SOCIALE” (già “RAGIONE_SOCIALE“), con sede in Genova, in persona del pro tempore, rappresentata e difesa dal AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRICORRENTE/RICORRENTE INCIDENTALE
AVVERSO
la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 13 dicembre 2019 n. 5075/16/2019; dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall’art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 dicembre 2022 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
La “RAGIONE_SOCIALE“, nella qualità di affidataria del servizio di accertamento e riscossione della TARSU per il Comune di Segrate (MI), ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 13 dicembre 2019 n. 5075/16/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento per omessa denuncia ed omesso versamento della TARSU relativa all’anno 2011, per l’importo complessivo di C 170.077,01, con riferimento ad un’area ubicata, per la maggior parte, in Segrate (MI) e, per la minima parte in Pioltello (MI), del quale essa era detentrice a titolo di locazione per concessione della “RAGIONE_SOCIALE” al fine della movimentazione, della manutenzione e della riparazione di containers all’interno dello scalo ferroviario di Milano, ha parzialmente accolto gli appelli proposti in via principale dalla “RAGIONE_SOCIALE” (già “RAGIONE_SOCIALE“) ed in via incidentale dalla medesima
avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano il 28 aprile 2018 n. 1777/07/2018, con compensazione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha parzialmente riformato la decisione di prime cure nel senso di confermare l’annullamento dell’atto impositivo nei limiti dell’area ricadente nel Comune di Pioltello (MI). Il ricorso è affidato ad un unico motivo. La “RAGIONE_SOCIALE” (già “RAGIONE_SOCIALE“) si è costituita con controricorso, proponendo ricorso incidentale avverso la medesima sentenza. Il ricorso incidentale è affidato a tre motivi. Con conclusioni scritte, il AVV_NOTAIO.M. si è espresso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale. Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DI RICORSO
A) PRINCIPALE
Con unico motivo, si denuncia violazione dell’art. 14, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, nonché dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado, in dissonanza con le prove raccolte, che la superficie ricadente nel territorio del Comune di Pioltello (MI) doveva essere esclusa dall’applicazione della TARSU da parte del Comune di Segrate (MI) per mancanza del presupposto della territorialità, ancorché la maggiore consistenza dell’area aziendale era ricompresa nel territorio di quest’ultimo.
B) INCIDENTALE
Con il primo motivo, si eccepisce l’efficacia espansiva del giudicato formatosi tra le medesime parti con riguardo alla TARSU relativa all’anno 2010 sulla sentenza depositata dalla
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 24 gennaio 2019 n. 369/22/2019, la quale aveva riconosciuto alla contribuente l’esenzione da TARSU in relazione all’intera superficie dell’area aziendale.
Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 62 e 70 del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, nonché dell’art. 97 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che le cause di esenzione dal tributo non operano in modo automatico, ma abbisognano di dichiarazione e documentazione da parte del contribuente.
Con il terzo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 58, 59 e 62 del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, nonché dell’art. 21 del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il contribuente ha l’onere di indicare nella denuncia originaria o nella denuncia di variazione le condizioni obiettive per usufruire delle esenzioni relative alle aree improduttive di rifiuti o alle aree produttive di rifiuti speciali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso principale è infondato.
1.1 A tale proposito, la censura attinge la sentenza impugnata per aver contravvenuto al principio della c.d. “prevalenza territoriale”, che sarebbe stato consacrato dal legislatore nell’art. 14, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.
Più precisamente, in sede di istituzione del «tributo comunale sui rifiuti e sui servizi», con decorrenza dall’I. gennaio 2013, la predetta disposizione stabilisce che: «Soggetto attivo
dell’obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo». Per cui, il tributo in questione deve essere applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
1.2 Tuttavia, ragioni di diritto intertemporale ostano all’applicazione del citato art. 14, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con riguardo alla TARSU relativa all’anno 2011, essendone stata espressamente differita l’entrata in vigore con decorrenza dall’i gennaio 2013 in correlazione all’istituzione della TARES.
Difatti, con riguardo alla TARSU, l’art. 62, comma 1, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507 non contiene una previsione speciale per il caso di ubicazione dell’immobile nel territorio di Comuni limitrofi, limitandosi a stabilire in linea generale che: «1. La tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto stabilito dall’art. 59, comma 4».
Dunque, tanto lascia ritenere che, ancorché si tratti di un unico immobile sul piano strutturale e funzionale, ciascun Comune è competente all’accertamento ed alla riscossione del tributo per la porzione compresa nel proprio territorio, essendo irrilevante la prevalente estensione dell’una rispetto all’altra.
1.3 Ne discende che la sentenza impugnata si è uniformata a tale principio, avendo ritenuto che il Comune di Segrate (MI)
non avesse potestà impositiva per la TARSU sull’area compresa nel territorio del Comune di Pioltello (MI), sebbene la stessa costituisse parte integrante del complesso aziendale ricadente per la maggior consistenza nel proprio territorio. Secondo la corretta valutazione del giudice di appello: «La sentenza impugnata va confermata limitatamente alla statuizione relativa alla declaratoria di nullità dell’accertamento in questione per carenza di potestà impositiva del Comune di Segrate sull’area di mq. 5742, non facente parte del suo territorio (…). Ostativa in particolare all’accoglimento della tesi secondo la quale costituirebbe titolo per l’applicazione dell’imposta il criterio della prevalenza dell’area comunale occupata dal complesso aziendale rispetto alla parte di superficie insistente sul territorio di altro comune, è la considerazione della rilevanza esclusiva attribuita dalla legge (art. 62 DLGS 507/93) al criterio della territorialità, trattandosi di tributo dovuto per la detenzione o l’occupazione di locali o aree esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa; mentre nessun riferimento al criterio della prevalenza è rinvenibile nella legge o nel Regolamento del Comune di Se grate».
Il primo motivo di ricorso incidentale è infondato.
2.1 Secondo il tenore dell’eccezione di (efficacia espansiva del) giudicato esterno, la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 24 gennaio 2019 n. 369/22/2019 (il cui passaggio in giudicato è attestato dalla certificazione apposta in calce dalla competente Segreteria, come si evince dalla copia prodotta in questa sede) aveva accertato, in relazione alla TARSU relativa all’anno 2010 (cioè, l’anno antecedente a quello sub iudice) con riguardo alle stesse parti ed allo stesso immobile, che « (…) le aree
interessate dal raccordo ferroviario, parte delle quali sono scoperte e parte coperte. Le prime sono state riconosciute anche dai Giudici di prime cure quali aree da non assoggettare d’imposta, ma non si comprende perché non sia stata considerata anche la restante parte che seppure “coperta”, evidenzia al suolo la posa dei binari, che evidentemente assorbono ogni altra materia del contendere. La presenza dei binari e dove essi sono posizionati determina, a parere di questa Commissione, l’assoluta esclusione di area produttiva di rifiuti ed ancor di più dal momento che l’attività della società si limita alla rimozione, al sollevamento, al posizionamento dei container sia sui treni che sugli autoarticolati. Sul punto la sentenza di prime cure deve, pertanto, essere riformata. La società effettua anche attività di piccola manutenzione dei container stessi, per i quali vi possono occorrere delle rimozioni di lamiera/ferro deteriorato, qualche saldatura, qualche sostituzione di olii esausti, ecc.: tutta attività produce rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e che devono essere – a cura e spesa del produttore – smaltiti. Pertanto anche quella piccola parte di superficie dedicata a questa attività deve essere esclusa da tassazione».
2.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’efficacia espansiva del giudicato esterno, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a
periodo (ad esempio, la capacità contributiva), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2011, n. 20029; Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2014, n. 1837; Cass., Sez. 5″, 4 ottobre 2018, n. 24293; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2019, n. 8138; Cass., Sez. 5^, 3 marzo 2021, n. 5766; Cass., Sez. 5^, 22 novembre 2021, n. 36021; Cass., Sez. 6^-5, 2 dicembre 2021, n. 37936).
Il giudicato in materia tributaria fa stato soltanto in relazione a quei fatti che, per legge, hanno efficacia tendenzialmente permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi d’imposta o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata (Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2018, n. 32254; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2019, n. 7417; Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2020, n. 29079; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8407).
Dunque, il giudicato esterno incentra la sua potenziale capacità espansiva in funzione regolamentare solo su quegli elementi che abbiano un valore “condizionante” inderogabile sulla disciplina degli altri elementi della fattispecie esaminata, con la conseguenza che la sentenza che risolva la controversia sotto il profilo formale dell’atto opposto non può precludere l’esame del merito delle controversie che attengono alla medesima questione, riferita ad annualità di imposta diverse. Ciò in quanto solo l’accertamento su questioni di fatto e di diritto definito con sentenza passata in giudicato può precludere il riesame dell’identico punto di diritto accertato e risolto, anche
se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (da ultime, in materia di ICI: Cass., Sez. 5^, 3 marzo 2021, n. 5766; Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. 34499).
Peraltro, con specifica attinenza al thema decidendum, questa Corte ha evidenziato che l’accertamento relativo allo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali integra, così come del resto la stessa produzione di detti rifiuti, elemento di fattispecie che non ha connotazione di durevolezza in quanto suscettibile di modifiche, e variazioni, dall’uno all’altro periodo di imposta (in termini: Cass., Sez. 5^, 12 dicembre 2019, n. 32741; Cass., Sez. 6^-5, 1 ottobre 2020, n. 20969; Cass., Sez. 5^, 7 luglio 2022, n. NUMERO_DOCUMENTO).
2.3 Ciò non di meno, l’eccezione in questione è inammissibile per tardiva proposizione.
Invero, è pacifico che il giudicato esterno, utilizzabile nel processo tributario per la sua capacità espansiva anche nei casi in cui può incidere su elementi riguardanti più periodi di imposta, può essere dedotto e provato anche per la prima volta in sede di legittimità, purché, però, esso si sia formato dopo la conclusione del giudizio di merito o dopo il deposito del ricorso per cassazione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 7 maggio 2008, n. 11112; Cass., Sez. 5^, 18 ottobre 2017, n. 24531; Cass., Sez. 5^, 28 marzo 2018, n. 7633; Cass., Sez. 5^, 14 febbraio 2019, n. 4420; Cass., Sez. 5^, Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31950; Cass., Sez. 5^, 22 novembre 2021, n. 35920; Cass., Sez. 5^, 11 agosto 2022, n. 24731; Cass., Sez. 5^, 1 settembre 2022, n. 25758).
Peraltro, un recentissimo arresto di questa Corte ha precisato – con condivisibile affermazione di principio, a cui il collegio ritiene di dare continuità in questa sede – che nel giudizio di
legittimità COGNOME è COGNOME opponibile COGNOME il giudicato esterno riferito COGNOME alla decisione divenuta definitiva dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello che, nel rito ordinario, coincide con il termine di scadenza delle memorie di replica e, nel processo tributario, va individuato nella data dell’udienza di discussione in cui la decisione viene deliberata e non in quella successiva di pubblicazione della sentenza (in termini: Cass., Sez. 5^, 2 settembre 2022, n. 25863).
A sostegno di tale esegesi, si è argomentato che: «È pur vero che, in ragione del richiamo all’art. 276 cod. proc. civ., l’esistenza della sentenza è determinata dalla sua pubblicazione mediante deposito nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata e che tale principio discende dal rilievo secondo cui ogni adempimento anteriore alla pubblicazione della sentenza non ha rilevanza giuridica esterna ai fini del venire ad esistenza della sentenza civile, la quale è determinata, come regola generale, vigente nella specie, dalla sua pubblicazione mediante deposito nella Cancelleria del giudice che l’ha pronunciata, quel che rileva, tuttavia, al fine di individuare il mezzo di gravame cui affidare l’eccezione di giudicato esterno nelle more formatosi, è che alla data della deliberazione il quadro fattuale sul quale la decisione di secondo grado deve fondarsi debba o meno considerarsi chiuso. (…) La soluzione accolta trova conforto nella ulteriore disposizione di cui al secondo comma dell’art. 35 d.lgs. n. 546 del 1992 il quale prevede che il rinvio della deliberazione «quando ne ricorrano i motivi» debba comunque avvenire in quella sede, così restando implicitamente la possibilità di una rinnovazione della deliberazione in epoca successiva. Se pure con riferimento al giudizio ordinario questa Corte ha già
affermato che, riservata la causa per la decisione, ha inizio la fase della deliberazione, retrattabile solo a seguito di provvedimento decisorio del giudice collegiale. Rispetto a simile eventuale statuizione, che può anche essere fondata sul rilievo di ufficio di circostanze rilevanti ai fini della decisione, non esiste alcun diritto delle parti, dopo che le stesse nell’udienza collegiale hanno presentato le proprie conclusioni e svolto le proprie difese (Cass. 27/05/2013, n. 13163). La tesi qui sostenuta, inoltre, è in linea con la giurisprudenza di questa Corte che, se pure con riferimento al giudizio di cassazione, individua nella udienza di discussione, e precisamente prima dell’inizio della relazione, l’ultimo termine utile per far valere il giudicato esterno in caso di formazione successiva alla notifica del ricorso (Cass., Sez. U., 16/06/2006, n. 13916, Cass. 31/05/2019 n. 14883). La data della deliberazione segna, pertanto, il confine di ogni possibile attività difensiva endoprocessuale della parte».
2.4 Nella specie, considerando la data di pubblicazione della sentenza richiamata (24 gennaio 2019) ed il decorso del termine lungo di impugnazione (sei mesi) (in carenza di notifica), la formazione del giudicato esterno risaliva al 24 giugno 2019, allorquando, cioè, la sentenza impugnata non era stata ancora pronunciata ed il giudizio di appello non era ancora pervenuto all’udienza di discussione. Per cui, l’eccezione di giudicato esterno poteva (e doveva) essere proposta dalla contribuente nel corso del giudizio di appello, al più tardi, durante l’udienza di discussione del 25 settembre 2019.
Il secondo motivo ed il terzo motivo – la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta – sono infondati.
3.1 La censura attinge la sentenza impugnata nella parte in cui si afferma che il contribuente può beneficiare dell’esenzione dalla TARSU o della riduzione della TARSU per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree, ma soltanto a condizione che l’inidoneità (per caratteristiche strutturali o funzionali) alla produzione di rifiuti urbani ovvero la vocazione (per caratteristiche strutturali o funzionali) alla formazione di rifiuti speciali smaltiti a proprie cure e spese risultino dalla denuncia originaria o di variazione, nella quale occorre riportare l’ubicazione, la superficie, la ripartizione e la destinazione dei locali e delle aree denunciati.
3.2 Per costante orientamento di questa Corte, in tema di TARSU, grava sul contribuente l’onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dall’art. 62, commi 2 e 3, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, per quelle aree detenute od occupate, che, in ragione di specifiche caratteristiche strutturali o di destinazione, non producono rifiuti o producono rifiuti speciali (smaltiti dallo stesso produttore a proprie spese), in quanto il principio secondo cui spetta all’amministrazione comunale provare la fonte dell’obbligazione tributaria non si estende alla dimostrazione della spettanza o meno delle esenzioni, le quali costituiscono eccezioni alla regola generale della debenza del tributo da parte di tutti coloro che occupano, o detengono, immobili nel territorio comunale (tra le tante: Cass., Sez. 6″5, 5 settembre 2016, n. 17622; Cass., Sez. 6″-5, 16 aprile 2019, n. 10634; Cass., Sez. 5″, 13 agosto 2020, n. 16993; Cass., Sez. 6″-5, 1 ottobre 2020, nn. 20969 e 20970; Cass., Sez. 5″, 11 febbraio 2021, n. 3437; Cass., Sez. 5″, 17 agosto 2021, nn. 22964 e 22965; Cass., Sez. 6A-5, 2 novembre 2021, n. 31218; Cass., Sez. 5″, 14 marzo 2022, nn. 8205 e 8222;
Cass., Sez. 6^-5, 8 novembre 2022, n. 32490; Cass., Sez. 6″5, 17 novembre 2022, n. 33863).
Si è, altresì, affermato che la TARSU è dovuta, a norma dell’art. 62 del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte (a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni) e dei locali e delle aree che, per la loro natura o il particolare uso cui sono stabilmente destinate, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti: tali esclusioni non sono, tuttavia, automatiche, perché ponendo la norma una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria dell’occupante o del detentore dell’area, dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano dedotte «nella denuncia originaria» o in quella «di variazione», e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2019, n. 31460; Cass., Sez. 5^, Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 16993; Cass., Sez. 5^, 17 gennaio 2022, n. 1212).
In particolare, è stato affermato che spetta al contribuente l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell’art. 62, comma 3, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all’amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell’obbligazione tributaria (nella specie,
l’occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull’interessato (oltre all’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 70 del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507) un onere d’informazione, al fine di ottenere l’esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass., Sez. 5^, 31 luglio 2015, n. 16235; Cass., Sez. 5^, 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 16993; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 21011; Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2022, n. 2373). Invero, operando in conseguenza di specifiche condizioni non altrimenti conoscibili dall’ente impositore, in quanto collegate alle posizioni peculiari dei singoli utenti che si vengono a trovare nella situazione per poterne fruire, il riconoscimento del diritto a tale riduzione è subordinato alla condizione della presentazione di una preventiva domanda del contribuente, corredata naturalmente della documentazione necessaria per giustificarne l’attribuzione (Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2021, n. 11130; Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2022, n. 2373).
Difatti, l’art. 62, comma 1, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507 pone a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti (con conseguente soggezione a tassazione), che può essere vinta soltanto dall’espressa indicazione da parte del contribuente, nella denunzia originaria o nella denunzia di variazione, delle condizioni indispensabili per beneficiare della riduzione o della esenzione (Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2015, n. 3173; Cass., Sez. 6^-5, 23 gennaio 2017, n. 1711; Cass., Sez. 6^-5, 26
ottobre 2021, n. 30120). Ne deriva che l’ente impositore – al pari del giudice tributario (Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2015, n. 3173; Cass., Sez. 6^- 5, 23 gennaio 2017, n. 1711) – non può ritenere in modo presunto la spettanza della riduzione o dell’esenzione, nel caso in cui l’inidoneità dei locali o delle aree a produrre rifiuti, rispettivamente, per la loro intrinseca natura, per la loro stabile destinazione o per le loro obiettive condizioni di inutilizzabilità (ex art. 62, comma 2, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507), pur risultando aliunde, non sia stata oggetto di una volontà manifestata dal contribuente mediante la denunzia originaria o la denunzia di variazione (Cass., Sez. 6^-5, 26 ottobre 2021, n. 30120).
3.3 Nella specie, la sentenza impugnata si è uniformata al principio enunciato, avendo evidenziato che: «Rileva sul punto il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dalla contribuente, le cause di esenzione del tributo previste dall’art. 62 Dlgs cit. secondo e terzo comma non operano automaticamente, ma per assumere rilevanza devono essere dichiarate e documentate mediante la denuncia dei locali e aree tassabili siti nel territorio del comune prevista dall’art. 70 a carico dei soggetti che detengono od occupano tali superfici. Il presupposto impositivo è infatti costituito ai sensi dell’art. 62 DLvo 50/93 dal solo fatto oggettivo dell’occupazione o della detenzione del locale o dell’area scoperta, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni, operando la presunzione ex lege che dette superfici producano effettivamente rifiuti; presunzione che è onere del contribuente superare con la prova della sussistenza dei presupposti per le deroghe alla previsione di carattere generale di cui al primo comma dell’art. 62, indicate nei successivi secondo comma – inidoneità dell’area o locale
alla produzione di rifiuti per la loro natura, il loro uso o le condizioni di utilizzabilità – e terzo comma – produzione di rifiuti speciali smaltiti direttamente dal produttore».
In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la infondatezza o l’inammissibilità dei motivi rispettivamente dedotti, non resta che rigettare sia il ricorso principale che il ricorso incidentale.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese giudiziali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale ed il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale; compensa tra le parti le spese giudiziali; dà atto dell’obbligo, a carico della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022.