Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2348 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2348 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 24/01/2024
Tarsu Tia Tares Accertamento
Ordinanza interlocutoria
sul ricorso iscritto al n. 8680/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE legale RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dal prof. AVV_NOTAIO NOME COGNOME e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 6050/2016, depositata il 21 novembre 2016, e notificata il 14 marzo 2017, RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Lombardia;
Udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 22 novembre 2023, dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito l’ AVV_NOTAIO, per la ricorrente; udito il AVV_NOTAIO, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l ‘accoglimento del primo motivo ed il rigetto dei residui motivi di ricorso e, in subordine, l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘istanza congiunta di rinvio.
Rilevato che:
1. -con sentenza n. 6050/2016, depositata il 21 novembre 2016, e notificata il 14 marzo 2017, la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Lombardia ha accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione di prime cure che -pronunciando sull’impugnazione di un avviso di accertamento emesso dal concessionario del RAGIONE_SOCIALE di accertamento del Comune di Segrate per il recupero a tassazione RAGIONE_SOCIALEa Tarsu dovuta dalla contribuente per l’anno 2008 -aveva accolto il ricorso statuendo che il tributo poteva trovare applicazione (solo) con riferimento alla superficie (di mq. 308) destinata ad uffici, e con la riduzione tariffaria prevista per l’omessa predisposizione del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 59);
1.1 -il giudice del gravame ha ritenuto che:
-l’omessa presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione Tarsu, da parte RAGIONE_SOCIALEa contribuente, rilevava (esclusivamente) ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione del termine prefissato per l’esercizio del potere impositivo, e sul piano del riparto degli oneri probatori, non anche in punto di imposizione, e atteso che la tassazione presuppone, ad ogni modo, l’ idoneit à del bene a produrre RAGIONE_SOCIALE e che, in difetto di dichiarazione, l’amministrazione avrebbe potuto procedere ad un accertamento di ufficio (d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 70);
in difetto di dichiarazione, pertanto, gravava sulla contribuente l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova in ordine alla individuazione RAGIONE_SOCIALEe aree che « non siano idonee alla produzione di RAGIONE_SOCIALE.»;
seppur doveva ritenersi condivisibile, così come accertato dal giudice di prime cure, che sulle superfici diverse da quelle destinate ad uffici, si producevano «solo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE», ciò non di meno detto rilievo non escludeva, nella fattispecie, la ricorrenza del presupposto impositivo in quanto «l’avvenuta equiparazione nel regolamento del comune di Segrate tra RAGIONE_SOCIALE urbani e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai fini RAGIONE_SOCIALEa TARSU, anche in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 68 e 69 d.lgs. 507/93 e RAGIONE_SOCIALEa legge Ronchi, rende legittim l’avviso di accertamento»;
-a fronte, poi, RAGIONE_SOCIALEe allegazioni svolte dall’Ente impositore in ordine allo svolgimento del RAGIONE_SOCIALE di «RAGIONE_SOCIALE sia dei RAGIONE_SOCIALE urbani che quelli RAGIONE_SOCIALE», la contribuente non aveva provato «che tale RAGIONE_SOCIALE non fosse effettivamente svolto dal comune con la conseguenza che non rileva lo RAGIONE_SOCIALE in proprio effettuato dall’azienda»;
diversamente, poi, da quanto ritenuto dalla impugnata sentenza, – e così come previsto dal regolamento del Comune di Segrate che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa territorialità del tributo, aveva riguardo al criterio RAGIONE_SOCIALEa prevalenza territoriale RAGIONE_SOCIALEe superfici sottoposte a tassazione – il tributo andava interamente corrisposto al Comune di Segrate, seppur una parte RAGIONE_SOCIALEe superfici tassate (per mq 5.742) ricadente nel territorio del Comune di Pioltello, atteso che dette superfici costituivano «parte di un unico complesso aziendale» – non anche una «autonoma articolazione» RAGIONE_SOCIALEo stesso -e che «la restante area aziendale sita nel territorio del comune di Segrate è assolutamente prevalente quanto all’aspetto dimensionale e anche funzionale»;
– RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza sulla base di sette motivi; RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Considerato che:
1. -il ricorso è articolato sui seguenti motivi:
1.1 -il primo motivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 58, 59 e 62, ed all’art. 2697 cod. civ., assumendo la ricorrente, per un verso, che -secondo il principio di territorialità del tributo, desumibile dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 507 del 1993, cit., in relazione all’area (di mq. 5.742), ricadente nel territorio del (diverso) Comune di Pioltello, doveva escludersi il legittimo esercizio del potere impositivo da parte del Comune di Segrate, ed atteso che la stessa disposizione regolamentare evocata (art. 5) aveva riguardo alla identificazione RAGIONE_SOCIALEa parte prevalente di un medesimo immobile -rispetto alla quale fattispecie avrebbe potuto (al più) giustificarsene l’applicazione stante la necessità di correlare l’esercizio del potere impositivo allo svolgimento del RAGIONE_SOCIALE pubblico di RAGIONE_SOCIALE da parte di un solo soggetto attivo -e non anche ad aree e superfici distintamente identificabili; e, per il restante, che la stessa citata disposizione regolamentare aveva formato oggetto (solo) di allegazione nell’atto di parte e non anche di produzione in giudizio;
1.2 -il secondo motivo, sempre ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 58, 59 e 62, ed al d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, esponendo, in sintesi, la ricorrente che:
le superfici sottoposte a tassazione -eccezion fatta per quelle interessate dall’attraversamento di binari o destinate a parcheggio, improduttive di ogni genere di rifiuto -erano destinate allo svolgimento di attività produttive (movimentazione di containers, loro
manutenzione e riparazione all’interno di una scalo ferroviario) con conseguente produzione («peraltro minima, continuativa e prevalente») di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non assimilati a quelli urbani (quali olii esausti, filtri gomme, legnami, acciaio, latte di pittura);
contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del gravame, detti RAGIONE_SOCIALE non avevano formato oggetto di assimilazione per il periodo di imposta in contestazione (2008), le prime determinazioni del Comune di Segrate ascendendo ad una delibera n. 5, del 18 gennaio 2010, ed a quella successiva adottata il 27 febbraio 2014;
il giudice del gravame, pertanto, avrebbe dovuto rilevare che ricorreva la fattispecie di esclusione del tributo tipizzata dall’art. 62, comma 3, cit., a fronte di «fatti mai contestati e pacifici tra le parti»;
1.3 -col terzo motivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ. deducendo che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sull’eccezione svolta in grado di appello che involgeva «l’omessa prova e deposito» RAGIONE_SOCIALEa delibera di (dedotta) assimilazione dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prodotti da essa esponente;
1.4 -col quarto motivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla deduzione svolta in giudizio che involgeva «la mancanza in concreto, di una delibera da parte del Comune di Segrate che avesse assimilato i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, come quelli prodotti nel Terminal di Segrate, a quelli urbani e … … RAGIONE_SOCIALE», delibera RAGIONE_SOCIALEa quale, pertanto, non era stata offerta prova;
1.5 -il quinto motivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ., assumendo la ricorrente che, nella fattispecie, il giudice del gravame aveva erroneamente invertito gli oneri probatori
RAGIONE_SOCIALEe parti ritenendo che non fosse onere «del Comune dimostrare che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE venisse svolto dall’ente locale e che il regolamento prevedesse l’assimilazione tra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE urbani» ;
soggiunge la ricorrente che -una volta data prova RAGIONE_SOCIALEa produzione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, così come accertato dalla pronuncia di prime cure e dalla stessa gravata sentenza -l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALEe condizioni di imponibilità RAGIONE_SOCIALEe superfici sottoposte a tassazione gravava su controparte che non aveva offerto alcun riscontro probatorio in ordine allo svolgimento del RAGIONE_SOCIALE ed all’avvenuta assimilazione dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
1.6 -col sesto motivo, e sempre ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 2, deducendo che erroneamente il giudice del gravame aveva ritenuto suscettibili di tassazione le aree operative (destinate alla movimentazione, su binari, di containers) nonché quelle destinate a parcheggi o, trattandosi di superfici con «presenza umana … minima» e, ad ogni modo, insuscettibili di produrre RAGIONE_SOCIALE;
assume, altresì, la ricorrente che, quanto alle aree operative esterne, il riscontro di quanto dedotto in giudizio rinveniva (anche) dallo stesso avviso di accertamento -che aveva escluso da imposizione le «aree esterne attraversate da binari», e identificate con le sigle V1, V2, V3 e V4, aree che, peraltro, avevano la medesima connotazione strutturale ed operativa (siccome anch’ess a attraversate da binari) RAGIONE_SOCIALE‘area V5 (che , però, era stata sottoposta a tassazione) -oltrechè dal regolamento adottato dal Comune di Segrate con deliberazione del 27 febbraio 2014 che (all’art. 7) aveva escluso da tassazione le «Aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli», così come analoga esclusione era stata prospettata nel prototipo di
regolamento Tares (art. 8) predisposto dal RAGIONE_SOCIALE;
1.7 -il settimo motivo, formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ripropone la denuncia di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento (questa volta) alla «mancanza in concreto, nelle aree oggetto di accertamento, del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE urbani», circostanza, questa, che, dedotta col ricorso introduttivo del giudizio e riproposta nelle controdeduzioni depositate in appello, se esaminata av rebbe condotto all’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘eccezione svolta d a essa esponente, quanto alla superficie (di mq. 308) destinata ad uffici, in ordine alla non debenza del tributo ovvero alla sua riduzione (ai sensi del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 59);
-occorre premettere che -per quanto esposta (in epigrafe) l’indicazione di «CONTRORICORSO E RICORSO INCIDENTALE» -l’atto depositato dalla controricorrente non reca alcun motivo di censura nei confronti RAGIONE_SOCIALEa sentenza che, pertanto, risulta impugnata dalla (sola) ricorrente;
– in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘udienza, le parti hanno depositato istanza congiunta di rinvio dando atto RAGIONE_SOCIALEa pendenza di trattative conciliative di prossima definizione;
l ‘istanza è stata , quindi, ribadita dal difensore di parte ricorrente nel corso RAGIONE_SOCIALE‘udienza odierna, con la precisazione che un accordo transattivo era già stato raggiunto dalle parti a riguardo di pregresse annualità di imposta;
tenuto conto di quanto (così) congiuntamente rappresentato e richiesto, la causa va rinviata a nuovo ruolo per consentire alle parti di perfezionare l’accordo transattivo in questione.
P.Q.M.
La Corte, rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 novembre 2023.