Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6767 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6767 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33437/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME -ricorrente- contro
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME COGNOME -controricorrente- nonché contro
COMUNE DI NAPOLI
-intimato- avverso la SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, sede in NAPOLI n. 3173/2019 depositata il 09/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE ha svolto, sin dagli anni antecedenti al 2010, la propria attività nell’immobile sito in Napoli, INDIRIZZO, destinato a officina meccanica specializzata, deposito ricambi, aree uffici e zone di deposito e movimentazione di veicoli commerciali ed industriali.
Il RAGIONE_SOCIALE concessionario per il servizio di accertamento e riscossione della TARSU per il Comune di Napoli, ha effettuato in data 26 maggio 2016 una rilevazione diretta delle superfici, accertando la presenza di aree non dichiarate ai fini impositivi. Sulla base di tale verifica, il 16 novembre 2016 ha emesso l’avviso di accertamento n. 25720/56, riferito alle annualità 2010, 2011 e 2012, contestando l’omessa denuncia e applicando le relative sanzioni.
La società contribuente ha proposto ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, deducendo, tra l’altro, la decadenza dal potere impositivo per l’annualità 2010, la non tassabilità delle superfici produttive di rifiuti speciali, l’illegittimità dell’avviso per difetto di sottoscrizione e l’erroneità delle superfici considerate.
La CTP, con sentenza n. 13624/2017, depositata il 26 settembre 2017, ha accolto parzialmente il ricorso, annullando l’accertamento per 303 mq relativi ad uffici occupati da diversa società locataria; escludendo la tassazione per 289 mq destinati a deposito, ritenendoli non tassabili; confermando invece la pretesa per le restanti superfici, in particolare per l’area di 587 mq qualificata come zona di esposizione/vendita, nonché per gli ulteriori mq destinati a officina e uffici.
Avverso detta pronuncia la società contribuente ha interposto appello, insistendo sulla decadenza dell’annualità 2010, sulla non tassabilità delle superfici destinate a rifiuti speciali, sull’assenza del servizio pubblico di raccolta e sulla natura servente delle aree di deposito e ricovero veicoli. Il RTI si è costituito resistendo e proponendo appello incidentale in relazione alla detassazione dei 289 mq destinati a deposito.
La Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 3173/01/2019 depositata il 9 aprile 2019, ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale del RTI per mancata regolarizzazione della costituzione in giudizio e ha rigettato l’appello principale della contribuente.
In particolare, la CTR ha ritenuto tempestiva la notifica dell’avviso di accertamento per il 2010, affermando che, in mancanza di prova della data di inizio dell’occupazione antecedente al 20 gennaio 2010, il termine per la denuncia decorreva dal 20 gennaio 2011, con conseguente scadenza del quinquennio al 31 dicembre 2016, data entro la quale l’avviso è stato notificato. Ha altresì condiviso integralmente le motivazioni della CTP circa la tassabilità dell’area di 587 mq, ritenuta zona di esposizione e non deposito, nonché la corretta applicazione delle riduzioni e delle esclusioni per le altre aree; ha infine escluso la fondatezza delle ulteriori eccezioni relative all’asserita assenza del servizio comunale e alla natura dei rifiuti prodotti.
Avverso la suddetta sentenza di gravame la società concessionaria ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso il RTI.
L’intimata amministrazione comunale non ha depositato controricorso.
Successivamente il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il motivo di ricorso n. 1 si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 70, comma 1 del d.lgs. 507/1993 e 1, comma 161 della legge 296/2006 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
1.1. La società ricorrente sostiene che la CTR abbia erroneamente escluso la decadenza del Comune dal potere impositivo in relazione all’anno 2010: afferma che l’occupazione dell’immobile era in corso sin dal 1993 come risulterebbe dalla visura camerale prodotta -e che quindi il termine per la presentazione della denuncia ai fini TARSU doveva essere individuato
nel 20 gennaio 2010, con conseguente scadenza del termine quinquennale il 31 dicembre 2015. Poiché l’avviso è stato notificato il 29 dicembre 2016, la pretesa doveva ritenersi decaduta.
1.2. Il RTI controricorrente eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del motivo per violazione dell’art. 366 c.p.c., non essendo stati trascritti integralmente gli atti processuali. Nel merito sostiene l’infondatezza della censura, poiché la ricorrente non ha fornito prova dell’effettiva occupazione delle superfici contestate prima del 2010, essendo la visura camerale inidonea a dimostrare superfici e destinazioni. Rileva inoltre che la doglianza, in realtà, mira a rivalutare il merito, attività preclusa in sede di legittimità.
Con il motivo di ricorso numero 2 si eccepisce l’omesso esame di fatti decisivi del giudizio in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
2.1. La ricorrente lamenta che la CTR abbia omesso di esaminare la documentazione comprovante l’inizio dell’occupazione sin dal 1993 (visura camerale, relazione tecnica).
Sostiene che tali prove, se considerate, avrebbero imposto di ritenere l’occupazione antecedente al 2010 e quindi la decadenza della pretesa, con conseguente annullamento dell’accertamento per quell’anno. Contesta inoltre che la CTR abbia erroneamente posto a suo carico un onere probatorio ritenuto eccessivo, nonostante la presenza agli atti di plurimi elementi documentali.
2.2. Il controricorrente osserva, con riferimento a tale motivo, che lo stesso è inammissibile perché la ricorrente tenta di ottenere una rivalutazione del materiale probatorio. Nel merito, evidenzia che la visura camerale non dimostra quali superfici fossero effettivamente occupate né le loro destinazioni; che la relazione tecnica è successiva all’accertamento e non indica da quando le superfici risultassero utilizzate; che l’ome ssa denuncia della ricorrente era pacifica e costituiva elemento dirimente.
I primi due motivi sono strettamente congiunti e possono essere analizzati unitamente.
Si lamenta, sotto il duplice profilo della violazione di legge e dell’omesso esame di un fatto decisivo, che l’occupazione sarebbe anteriore al 2010 (risalendo al 1993), sicché il termine quinquennale sarebbe decorso il 31 dicembre 2015 e, poiché l’avviso è stato notificato il 29 dicembre 2016, ne conseguirebbe la decadenza dal potere impositivo per l’anno 2010.
3.1. Le censura non meritano accoglimento.
3.2. Trattasi innanzitutto di un accertamento di fatto, che è precluso in questa sede. In ogni caso, la omissione della denuncia ha impedito la verifica del dato fattuale che, a livello probatorio, non può certamente essere supplito da una visura camerale (la quale non contiene gli elementi utili a provare l’effettiva occupazione e la destinazione), Né tantomeno da una successiva perizia di parte.
3.2. Ciò premesso, va rilevato che il comma 161 dell’art. 1 recita testualmente: <>.
Non essendo in discussione le date della notifica, considerato che la norma dispone che gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o
il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati e che, nel caso di specie, il termine dichiarativo per il tributo 2010 va fissato al successivo gennaio 2011, consegue che la notifica del 2016 va considerata tempestiva.
3.3. I motivi vanno dunque rigettati.
Con il motivo di ricorso n. 3 si rileva la violazione e falsa applicazione dell’art. 62, comma 3, del d.lgs. 507/1993, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
4.1. La società ricorrente contesta la tassazione dell’area di 587 mq, qualificata dalla CTR come superficie destinata ad esposizione e vendita di autoveicoli.
Sostiene invece che si tratti di deposito di prodotti finiti, funzionalmente asservito all’attività industriale di officina meccanica, e produttivo esclusivamente di rifiuti speciali smaltiti a spese dell’azienda. Deduce che tali superfici non sono tassabili ai sensi dell’art. 62 d.lgs. 507/93, e richiama normativa e prassi (anche relativa alla TARI) per sostenere che anche i magazzini di prodotti finiti collegati al ciclo produttivo vanno esclusi dalla tassazione.
4.2. Il controricorrente eccepisce che la censura è inammissibile perché mira a sostituire le valutazioni di merito. Nel merito afferma che l’area in questione è aperta al pubblico e usata per l’esposizione dei veicoli, come rilevato dalle fotografie prodotte dalla stessa contribuente; che non è provata l’esistenza di un’attività produttiva di rifiuti speciali stabile e prevalente; che anche nelle aree produttive di rifiuti speciali si generano comunque rifiuti urbani, la cui totale assenza deve essere rigorosamente dimostrata dal contribuente (Cass. 9613/2019), concludendo che la tesi della ricorrente è contraddetta dal dato funzionale dell’area, che non costituisce deposito stabile ma area aperta alla clientela e quindi tassabile.
4.3. Il motivo è inammissibile perché, sotto la veste di una violazione di legge, tende in realtà ad un diverso accertamento del fatto (precluso in
questa sede) , che ne costituisce il presupposto, e cioè che l’area che i giudici di merito hanno ritenuto destinata a esposizione sarebbe in realtà un deposito.
Come ripetutamente rimarcato dalla Corte, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità
Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass., 27 luglio 2023, n. 22938; Cass., 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., 11 gennaio 2016, n. 195; Cass., 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. Sez. U., 5 maggio 2006, n. 10313; Cass., 11 agosto 2004, n. 15499).
4.4. La doglianza è pertanto inammissibile.
Con il motivo di ricorso numero 4 si contesta la nullità della sentenza per omessa motivazione in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
5.1. La ricorrente deduce che la CTR avrebbe omesso di motivare circa la tassabilità dell’area di 587 mq, limitandosi ad affermare che si tratta di area di esposizione e quindi tassabile, senza confutare le argomentazioni e la documentazione fornita. Contesta la motivazione ‘apparente’, rilevando che la CTR si sarebbe limitata a un generico rinvio alla decisione di primo grado, anch’essa priva di un adeguato iter logico.
5.2. Il controricorrente replica che la motivazione è pienamente sufficiente e che la CTR ha esaminato complessivamente gli atti, rilevando che le fotografie confermavano l’utilizzo dell’area come zona aperta al pubblico per l’esposizione di veicoli . Inoltre rileva che la doppia conforme impedisce la censura ai sensi dell’art. 348 -ter c.p.c..
5.3. Il motivo è infondato.
5.4. In primo luogo va rilevata una sostanziale contraddittorietà con il motivo che precede, laddove si contesta la decisione del giudice del gravame, sullo specifico punto, in relazione ad ipotetica violazione di legge: tale contestazione presuppone dunque che una motivazione comprensibile vi sia.
Ciò premesso, va rilevato che per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^- 5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354).
Tra l’altro, si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘motivazione apparente’, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^- 5, 7 aprile 2021, n. 9288;
Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354)
(Cass. 21/12/2025, n. 33417; Cass. 20/07/2023 n. 2023)
5.5. Il motivo va quindi rigettato.
Con il motivo di ricorso n. 5 di contesta la v iolazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
6.1. La ricorrente deduce, nello specifico, che la CTR non si è pronunciata sull’eccezione relativa alla illegittima assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani operata dal Comune di Napoli nella delibera n. 12/2006. Sostiene che l’assimilazione è carente sia sotto il profilo qualitativo (i rifiuti da essa prodotti non rientrano nelle categorie elencate) sia sotto il profilo quantitativo (mancata indicazione dei limiti di produzione), in violazione dell’art. 21 d.lgs. 22/1997. La CTR avrebbe dunque o messo di pronunciarsi su un’eccezione decisiva che, se accolta, avrebbe comportato l’illegittimità dell’imposizione.
6.2. Il controricorrente osserva che la questione è inconferente, poiché le aree oggetto di accertamento non erano destinate alla produzione di rifiuti speciali, essendo stati già esclusi dalla tassazione tutti i locali produttivi di tali rifiuti. Richiama inoltre la giurisprudenza secondo cui solo le aree di lavorazione strettamente industriale, ove si producono rifiuti speciali in via prevalente, sono esenti dall’imposizione; tutti gli altri locali (uffici, magazzini di prodotti finiti, aree espositive) restano invece tassabili. Sostiene quindi che la CTR non era tenuta a pronunciarsi su un punto irrilevante ai fini della decisione.
6.3. La censura merita accoglimento.
6.4. Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la CTR non ha analizzato l’eccezione concernente l’illegittima assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani operata dal Comune di Napoli con la delibera n. 12/2006, eccezione che la contribuente aveva ritualmente sollevato e coltivato sia nel giudizio di primo grado sia in quello di appello.
In particolare, il giudice regionale ha del tutto omesso di esaminare le dedotte carenze dell’atto regolamentare sotto il profilo qualitativo, in relazione alla tipologia dei rifiuti prodotti, e sotto il profilo quantitativo, per la mancata indicazione dei limiti di produzione, in asserita violazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 22 del 1997. Del pari ha omesso di valutare se tale questione – alla luce dei rilievi in fatto sollevati dalla controricorrente (che ne costituiscono la premessa logica) – abbia carattere decisivo nella controversia, e, quindi, se la sua eventuale fondatezza avrebbe comportato l’illegittimità dell’assoggettamento a imposizione.
6.5. Ciò imponeva, pertanto, una specifica presa di posizione da parte della CTR e l’omessa pronuncia integra violazione dell’art. 112 c.p.c. Si tratta di questione che presuppone un accertamento di fatto, come emerge anche dalle contestazioni di parte controricorrente, sicché deve essere disposto il rinvio al giudice del gravame.
Ne consegue l’accoglimento del motivo, con cassazione della sentenza impugnata sul punto e rinvio al giudice di merito di appello – che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità -in diversa composizione, affinché esamini e si pronunci espressamente sull’eccezione dedotta.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto motivo ricorso, rigetta gli altri, e cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/03/2026.
Il Presidente NOME COGNOME