Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6764 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6764 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso e sul controricorso incidentale iscritti al n. 13681/2020 R.G. rispettivamente proposti da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME
-ricorrente e controricorrente avverso il ricorso incidentale- contro
proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sede distaccata di SALERNO n. 7528/2019 depositata il 04/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE ha impugnato l’avviso di accertamento n. 5904/2016, relativo alla TARSU per l’anno 2012, emesso dal Comune di Nocera Inferiore per l’omessa denuncia ex art. 70 d.lgs. 507/1993, con applicazione dell’imposta sulle aree scoperte dell’opificio e delle relative sanzioni. La contribuente ha dedotto di svolgere attività industriale di smaltimento rifiuti, anche propri, mediante impianti interni di termovalorizzazione e trattamento, e ha sostenuto che le aree scoperte tassate fossero pertinenziali alle attività produttive di rifiuti speciali, totalmente smaltiti in proprio, nonché che difettasse il presupposto impositivo. Ha inoltre eccepito la non debenza della sanzione per omessa denuncia, l’illegittimità dell’addizionale ‘ ex ECA’ e la prescrizione del tributo.
La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, con sentenza n. 3868/2017, ha rigettato il ricorso, ad eccezione del motivo concernente l’applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni ex art. 12, co. 5, d.lgs. 472/1997: il giudice di primo grado ha ritenuto che la mancata denuncia ex art. 70 rendesse dovuta l’imposta sull’intera superficie tassabile e che le eventuali esclusioni dovessero essere previamente indicate dal contribuente nella denuncia stessa, non operando in via automatica.
La società ha proposto appello deducendo che il primo giudice non si fosse pronunciato sull’eccezione di prescrizione, insistendo inoltre sull’esenzione delle superfici produttive di rifiuti speciali, sull’assenza dell’obbligo di denuncia e sull’applica zione di un giudicato esterno derivante dalla sentenza n. 3882/2017 della CTP di Salerno, favorevole alla contribuente per altre annualità e per superfici analoghe dell’opificio.
Il Comune si è costituito resistendo e ha proposto appello incidentale, censurando l’accoglimento sul cumulo giuridico delle sanzioni.
La Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 7528/2019 ha rigettato l’appello principale della contribuente
dichiarandolo inammissibile per difetto di specificità, rilevando che esso si limitava a riproporre i motivi già dedotti in primo grado senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. La CTR ha escluso l’applicabilità del giudicato esterno invocato dalla società sul rilievo che le vicende poste a raffronto non fossero perfettamente sovrapponibili, essendo nella sentenza richiamata intervenuti pagamenti parziali dell’imposta per le superfici adibite a uffici, mentre nella presente controversia mancavano elementi corrispondenti. Quanto al merito, la CTR ha confermato che l’omessa denuncia ex art. 70 d.lgs. 507/1993 integrasse un’omissione ingiustificata e che, in ragione di tale omissione, dovesse applicarsi la presunzione legale di produttivit à dei rifiuti prevista dall’art. 62 del medesimo decreto; ha inoltre ritenuto dovuta l’addizionale ‘ ex ECA’, in quanto ancora vigente ai sensi della legge n. 102/2013. La CTR non ha quindi esaminato l’appello incidentale del Comune relativo alle sanzioni p er omesso versamento.
Avverso la suddetta sentenza di gravame la società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso incidentale l’amministrazione comu nale.
Il ricorrente ha depositato altresì controricorso avverso il ricorso incidentale.
Successivamente il ricorrente principale ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione di legge , ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 2909 c.c. e 324 c.p.c.
1.1. La ricorrente lamenta che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe erroneamente escluso l’operatività del giudicato esterno formatosi tra le stesse parti con la sentenza n. 3882/2017 della CTP Salerno. Tale precedente, avente ad oggetto la medesima attività produttiva e le stesse
annualità, aveva accertato che la società provvede in proprio allo smaltimento dei rifiuti prodotti, con conseguente insussistenza del presupposto impositivo della TARSU. Secondo la ricorrente, la CTR ha vanificato gli effetti del giudicato pur in presenza dell’identità del rapporto giuridico e della decisività del punto accertato nel precedente giudizio.
1.2. Il Comune contesta la ricostruzione della contribuente affermando che la sentenza richiamata non ha affatto riconosciuto l’esenzione dalla TARSU, ma si è limitata a prendere atto del pagamento effettuato per alcune superfici, senza alcun accertamento generale sull’attività di smaltimento rifiuti. Richiama , in proposito, il contenuto integrale della sentenza, che non attribuirebbe alla contribuente alcuna qualità tale da escludere l’obbligo dichiarativo e impositivo.
1.3. Il motivo non è fondato.
1.4. Come questa Corte ha anche di recente ribadito in relazione a fattispecie analoga (vedi Cass. n. 578/2025), in materia tributaria, l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, con la conseguenza che lo stesso è escluso nelle fattispecie “tendenzialmente permanenti”, in quanto suscettibili di variazione annuale (Cass. 17760/2018; Cass. n. 31084 del 28/11/2019; Cass. n. 25516 del 10/10/2019). L’oggetto del giudicato tributario ha, dunque, una estensione limitata alla mera statuizione relativa all’esistenza del diritto all’annullamento dell’atto impugnato: quindi, resta estraneo alla res iudicata ogni antecedente logico della decisione, quale la ricostruzione dei fatti posti a fondamento dell’atto impugnato, la fondatezza dei motivi di ricorso e l’apparato motivazionale addotto dal giudice a sostegno della sentenza.
Nel caso di specie, inoltre, le decisioni sono focalizzate sull’avvenuto pagamento del tributo, e non entrano nel merito del fatto.
1.5. Ne consegue che la censura di giudicato esterno proposta dalla parte ricorrente va rigettata.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 62 comma 2 d.lgs. 507/1993 e all’art. 70 d.lgs. 507/ 1993.
2.1. La ricorrente sostiene che, esercitando attività di smaltimento rifiuti mediante impianto interno, non sussisteva alcun obbligo di denuncia TARSU ai sensi dell’art. 70 d.lgs. 507/ 1993, poiché non usufruiva di alcun servizio comunale. Invoca il comma 3 dell’art. 62 d.lgs. 507/ 1993, che esclude l’obbligo dichiarativo per le aree ove si producono rifiuti speciali smaltiti in proprio. La CTR -secondo la ricorrente -ha falsamente applicato la normativa equiparando la sua posizione a quella di un qualunque utente del servizio TARSU, senza considerare che l’attività di smaltimento costituisce un ciclo integralmente autonomo e documentato.19
2.2. Il Comune controricorrente incidental e ribadisce che l’art. 70 d.lgs. 507/93 impone la denuncia a tutti i detentori di aree tassabili, senza eccezioni automatiche. Richiama giurisprudenza di legittimità secondo la quale l’esenzione per rifiuti speciali richiede sempre preventiva denuncia e prova specifica delle condizioni esimenti. Afferma, infine, che la contribuente non ha né richiesto, né documentato alcuna esenzione per le superfici contestate e che l’obbligo dichiarativo permane anche se il contribuente smaltisce in proprio i rifiuti speciali.
2.3. La censura non merita accoglimento.
2.4. L’invocato art. 62 c. 2 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 recita testualmente: <>.
2.5. Non trova quindi corrispondenza la tesi della ricorrente.
Come già chiarito da questa Corte, il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, secondo l’art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, è l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti: l’esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perché ivi si producono rifiuti speciali, come pure l’esclusione di parti di aree perché inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all’adeguata delimitazione di tali spazi ed alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell’esclusione o dell’esenzione; il relativo onere della prova incombe al contribuente (Cass. 06/07/2012, n. 11351 (Rv. 623228 – 01)) e, anche, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), spetta al contribuente l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell’art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all’amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell’obbligazione tributaria (nella specie, l’occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull’interessato (oltre all’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993) un onere d’informazione, al fine di ottenere l’esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente
tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. 27/01/2023, n. 2623 (Rv. 666760 – 01)).
2.6. Alla luce di quanto sopra, deriva il rigetto del motivo, stante la mancanza della prescritta dichiarazione.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 53 d.lgs. 546/1992, 342 c.p.c. e 112 c.p.c.
3.1. La ricorrente sostiene che la CTR ha ritenuto l’appello inammissibile per difetto di specificità dei motivi, assumendo che esso costituisse una mera riproposizione delle censure formulate in primo grado. Afferma che l’atto di appello conteneva una dettagliata critica alle ragioni poste dalla CTP a fondamento della decisione, come emergerebbe dal corpo dell’atto stesso e dal relativo indice. La sentenza d’appello secondo la ricorrente -avrebbe così omesso di pronunciarsi su motivi rilevanti e specifi ci, violando l’art. 112 c.p.c. e incorrendo in vizio di motivazione.
3.2. Il Comune difende l’operato della CTR, sostenendo che l’appello era effettivamente privo di specificità e si limitava a riprodurre i motivi originari senza contrastare in modo puntuale la motivazione della sentenza di primo grado. Ribadisce che la CTR ha correttamente valutato l’inammissibilità dell’appello e la mancanza di critiche circostanziate alla decisione impugnata.
3.3. La censura è infondata.
3.4. Come già chiarito da questa Corte «nel processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dall’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” e non già
“nuovi motivi”, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito» (Cass. n. 3064 del 2012; conf. Cass. n. 1200 del 2016, n. 25553 del 2017; Cass. 06/06/2018, n. 17971).
3.5. La CTR ha dunque erroneamente richiamato il principio, ma, in realtà, si è espressa rispetto allo stesso in termini solo ipotetici (testualmente affermando : ‘dovrebbe dichiararsi addirittura inammissibile’), senza di fatto provvedere in tal senso, ma entrando, non senza contraddizione (che tuttavia non assume rilievo nella sostanza), nel merito. Dalla lettura del dispositivo -il quale è di rigetto, e non di inammissibilità -resta poi confermato che il giudice del gravame non ha fatto applicazione di tale (errato) principio, pur avendone fatta menzione.
3.6. Il motivo va dunque dichiarato inammissibile.
Deve quindi essere analizzato il motivo di ricorso incidentale avanzato dal Comune, con il quale ha lamentato la violazione degli art. 112 e 343 c.p.c. e dell’art. 54 comma 2 del D.Lgs. 546/92 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., con violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e l’omessa pronuncia sull’appello incidentale .
4.1. Il Comune deduce che la CTR ha completamente omesso di esaminare l’appello incidentale con cui aveva chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui era stato accolto il motivo relativo all’applicazione del cumulo giuridico delle sanzio ni ex art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997. Secondo il Comune, la violazione per omesso versamento è autonoma per ciascuna annualità e non soggetta a continuazione; pertanto, la CTP avrebbe illegittimamente ridotto le sanzioni. L’omessa pronuncia integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, oltre che vizio di ultrapetizione e omesso esame di domanda ritualmente proposta.
4.2. La censura non può essere accolta.
4.3. Pur in presenza di omessa pronuncia, la doglianza, essendo infondata, deve essere rigettata.
Questa Corte si è già espressa -con riferimento a diversa imposta locale di natura periodica (nella fattispecie ICI, TASI ed IMU) -sul tema specifico della continuazione, pervenendo alla conclusione che in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell’imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di cui all’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, che consente di irrogare un’unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo (Cass. 08/04/2022, n. 11433 (Rv. 664351 – 01)), e che In tema di TASI ed IMU, l’Amministrazione deve procedere, in sede di notifica dell’atto di irrogazione delle sanzioni per effetto dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997 ed in ipotesi di violazioni riguardanti periodi di imposta diversi, alla ricostruzione di un’unica serie progressiva, che comprende anche le violazioni precedentemente considerate e contestate, ed è tenuto a considerare, nel determinare l’importo della sanzione, quanto già indicato nell’originario atto notificato, non potendosi applicare il comma 3 dello stesso art. 12, poiché, pur riferendosi alla violazione di disposizioni anche relative a tributi diversi, presuppone l’unicità dell’azione o dell’omissione (Cass. 23/04/2024, n. 10971(Rv. 671311 – 01)).
In questa prospettiva, dunque, la omessa risposta si palesa come priva di rilevanza ai fini del diverso decidere.
4.4. Il motivo non va dunque accolto.
Alla luce di quanto sopra, consegue il rigetto sia del ricorso principale che del ricorso incidentale.
Le spese vanno compensate, stante la reciproca soccombenza.
In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare , sia nei confronti del ricorrete principale che di quello incidentale, la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una
somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/03/2026.
Il Presidente NOME COGNOME