Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5366 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5366 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26859/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato
NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE (SS), rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna – sezione staccata di SASSARI n. 266/2022 depositata il 05/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia ha origine dall’ impugnazione di n. 6 avvisi di accertamento emessi dal Comune di RAGIONE_SOCIALE (SS), Ufficio Tributi, nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, concernenti la Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani per gli anni dal 2004 al 2009, relativamente a locali ed aree posti in INDIRIZZO a RAGIONE_SOCIALE (SS).
1.1. Il Comune di RAGIONE_SOCIALE (SS), prendendo atto della documentazione prodotta nel frattempo dalla società, ha provveduto in parte allo sgravio degli importi iscritti a ruolo, ritenendo che nella fattispecie non sussistessero i presupposti per la tassabilità dell’area operativa.
Il giudice di prime cure, con la sentenza n. 169/03/13, ha parzialmente accolto i ricorsi e rideterminato le somme dovute.
La società contribuente ha interposto appello e il giudice del gravame, con la sentenza in epigrafe indicata, lo ha respinto, ritenendo che gli avvisi di accertamento e i successivi sgravi parziali fossero stati emessi legittimamente e adeguatamente motivati, consentendo alla società di conoscere la pretesa impositiva e che la superficie tassabile fosse stata correttamente rideterminata, anche tramite sopralluoghi svolti in contraddittorio, senza che la contribuente fornisse elementi idonei a dimostrare misurazioni diverse. Ha inoltre rilevato come fosse stata applicata una riduzione del 30% per l’impossibilità di individuare aree esclusivamente produttive di rifiuti tossici, che il regolamento comunale fosse valido e non impugnato nei termini.
Avverso la suddetta sentenza di gravame la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso il comune.
Il P.G. ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte controcorrente ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso sostenendo che, in primo luogo, ricorre l’ipotesi di ‘doppia conforme’ ex art. 348ter , comma 5, c.p.c., in particolare con riferimento al quarto motivo, poiché sia il giudice di primo grado sia quello di appello hanno deciso in modo identico, ritenendo legittimi e motivati gli atti impugnati e congrue le superfici accertate. La ricorrente non avrebbe indicato alcuna divergenza tra le
due decisioni di merito né le differenti ragioni di fatto poste a loro fondamento, con conseguente inammissibilità del motivo.
È stata, inoltre, dedotta l’inammissibilità dei motivi per difetto di specificità, poiché le norme richiamate sarebbero solo indicate in epigrafe senza essere adeguatamente argomentate né correlate a specifiche affermazioni della sentenza impugnata. La ricorrente non avrebbe neppure indicato la giurisprudenza di legittimità con cui la decisione sarebbe in contrasto, né fornito ragioni per un mutamento di orientamento ai sensi dell’art. 360 -bis c.p.c.
Infine, è stato rilevato che sotto la formale deduzione di violazioni di legge la ricorrente mira in realtà a un nuovo esame del merito e delle valutazioni di fatto e di prova, attività preclusa al giudizio di cassazione.
1.1. Le eccezioni sono generiche e inammissibili, in quanto riferite al ricorso nella sua interezza e non ai singoli motivi. Con riferimento, invece, alla contestazione della doppia conformità, la eccezione è palesemente infondata, atteso che il motivo è formulato in relazione al n. 4 dell’art. 360 , comma 1, e non invece con riferimento al n. 5, unica ipotesi per cui la doppia conformità preclude la proposizione di ricorso.
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 comma 2, n. 4 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La motivazione della sentenza oggetto di impugnazione sarebbe da ritenersi meramente apparente nella parte in cui i giudici di secondo grado non hanno illustrato le ragioni per le quali hanno ritenuto motivati gli avvisi di accertamento.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 recepito per la materia tributaria dall’art. 7, della legge 21 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver
i giudici di secondo grado ritenuto gli avvisi di accertamento da cui ha avuto origine il presente giudizio congruamente motivati.
I due motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
4.1. La censura di motivazione apparente non coglie nel segno, poiché la sentenza impugnata dà conto, in modo sintetico, delle ragioni poste a fondamento della decisione.
La motivazione del provvedimento risulta, infatti, consequenziale all’individuazione della norma ritenuta applicabile e alla valutazione del compendio probatorio acquisito, ritenuto sufficiente a giustificare la pretesa impositiva e la legittimità degli avvisi di accertamento.
4.2. Il giudice di appello ha assolto all’onere motivazionale una volta verificata la congruità degli atti impositivi, esplicitando che essi consentivano al contribuente di conoscere l’ an e il quantum della pretesa tributaria e di approntare un’adeguata difesa. Ciò è sufficiente a escludere sia la violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, sia quella degli artt. 3 della legge n. 241 del 1990 e 7 della legge n. 212 del 2000.
Va inoltre ricordato che, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., non è più consentito censurare in sede di legittimità la mera insufficienza o inadeguatezza della motivazione, essendo sindacabile soltanto l’assenza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, perplessa o incomprensibile. Nel caso di specie, la motivazione supera il c.d. ‘minimo costituzionale’, risultando idonea a rendere intellegibile l’ iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito.
4.3. Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od
obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^- 5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354). Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘motivazione apparente’, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^- 5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. 6^-2, 20 luglio 2023 n. 2023).
4.4. Le doglianze della ricorrente, quindi, si risolvono sostanzialmente in una critica al merito delle valutazioni probatorie e all’apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di appello, profili non scrutinabili in sede di legittimità. Ne consegue il rigetto di entrambi i motivi di ricorso.
Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 5 , del d.lgs. n. 546/1992 e degli articoli 65, 68 e 69 del d.lgs . n. 507/1993, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per la mancata disapplicazione da parte dei giudici tributari del Regolamento del Comune di RAGIONE_SOCIALE (SS) concernente la TARSU per l’evidente illogicità ed ingiustificata sproporzione delle misure tariffarie approvate in riferimento alle diverse categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti.
5.1. La censura merita accoglimento.
5.2. Il giudice del gravame ha motivato la reiezione della richiesta disapplicazione della tariffa basandosi sulla esclusiva considerazione che il regolamento che le prevedeva stessa non era stato impugnato in sede giudiziaria amministrativa.
Tale affermazione non può essere condivisa, atteso che il giudice tributario, a prescindere dall’annullamento in sede giudiziaria amministrativa (che assume valore vincolante per la totalità dei casi), ben può procedere a disapplicazione dell’atto amminis trativo, ove ne sia contestata l’illegittimità, da accertarsi in via incidentale . Del resto, l’interesse concreto alla impugnazione è sorto solo con la contestazione tributaria.
5.3. Il motivo va, quindi, accolto.
Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 62 del d.lgs. 507/1993, ai sens i dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto nella rideterminazione della superficie da assoggettare a tassazione la CTR non ha tenuto conto che nel caso di specie operano le cause di esclusione di cui al comma 3 del citato articolo.
6.1. La censura non è fondata.
6.2. La CTR ha sinteticamente dato atto della circostanza che le superficie erano state rideterminate a seguito dello sgravio ed ha ritenuto che l’impianto probatorio offerto dalla contribuente non fosse sufficiente a rimettere in discussione la quantificazione delle aree.
Si tratta inoltre di una valutazione di merito delle prove non sindacabile da questa Corte di Cassazione: “Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello
di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass., Sez. 5^, 22 novembre 2023, n. 32505).
6.3. Il motivo va, conseguentemente, rigettato.
Con il quinto motivo di ricorso, si contesta la nullità della sentenza e/o del procedimento per omessa pronuncia su un motivo di appello in violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. I giudici di seconde cure avrebbero omesso di pronunciarsi sull’eccezione sollevata in subordine da OBS circa l’applicazione alle aree coperte della tariffa prevista per i parcheggi.
7.1. Il motivo va accolto.
7.2. Nel proprio atto di appello la Società aveva eccepito che ‘ non essendo espressamente prevista alcuna categoria o sottocategoria per ‘l’attività di manutenzione e riparazione di imbarcazioni’ svolta dalla RAGIONE_SOCIALE, la stessa sia più assimilabile alla categoria ‘parcheggi’ che alla categoria ‘Laboratori artigianali -Magazzini’ ovvero alla categoria ‘Carrozzeria, autofficina, elettrauto, laboratori di informatica ‘, con la conseguente quantificazione della tassa dovuta sulla scorta della tariffa prevista per detta categoria’ (cfr. pag. 21 dell’atto di appello) , concludendo, sulla base di tale premessa, con la richiesta di ‘ in ordine ai locali, ritenere insussistenti i presupposti per la tassazione delle relative superfici stante la produzione di rifiuti speciali smaltiti a cura della contribuente ovvero, in via di stretto subordine, ritenere applicabili alle superfici indicate la tariffa prevista per i parcheggi’.
7.3. Nulla è stato offerto in risposta (per quanto in forma implicita) a tale censura da parte del giudice del gravame.
Sussiste, quindi, il vizio di omessa pronuncia contestato nel quinto motivo, che va conseguentemente ritenuto fondato. Ad ogni modo, la decisione della questione involge un accertamento fattuale, che non può essere svolto dal giudice di legittimità. Tanto in coerenza col principio ormai consolidato, per cui nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass., Sez. 5^, 28 ottobre 2015, n. 21968; Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2016, n. 14878; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n. 16171; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2018, n. 10217; Cass., Sez. 5^, 16 maggio 2019, nn. 13128 e 13136; Cass., Sez. 1^, 17 dicembre 2020, n. 28903; Cass., Sez. 6^-5, 24 maggio 2021, n. 14208; Cass., Sez. 6^-5, 19 luglio 2022, n. 22605; Cass., Sez. 3^, 16 giugno 2023, n. 17416; Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2023, n. 28794; Cass., Sez. 5^, 7 marzo 2024, nn. 6128, 6138 e 6186; Cass., Sez. 5^, 4 ottobre 2024, nn. 26047 e 26055; Cass., Sez. Trib., 19 dicembre 2025, n. 33298; Cass., Sez. Trib., 17 febbraio 2026, n. 3488).
8. In conclusione, il ricorso va accolto con riferimento al terzo motivo e al quinto motivo, rigettati i restanti, e la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo e il quinto motivo, rigetta i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della
Sardegna in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/02/2026.
Il Presidente NOME COGNOME