Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6765 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6765 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 37858/2019 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE, sede distaccata di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 3000/2019 depositata il 16/09/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha notificato al contribuente l’avviso di pagamento n. NUMERO_DOCUMENTO-T22008171568, con cui ha richiesto il versamento della
TARSU per gli anni dal 2003 al 2008, in relazione all’immobile sito in INDIRIZZO, per un importo di circa euro 21.194,46.
Il contribuente ha proposto tempestivo ricorso avanti alla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, deducendo la mancata notifica del presupposto avviso di accertamento, la violazione degli artt. 6, 7 e 12 dello Statuto del contribuente, l ‘inesistenza o erroneità del presupposto impositivo e la non debenza del tributo in quanto l’attività svolta nell’immobile a vrebbe prodotto rifiuti speciali, esclusi dall’imposizione ai sensi dell’art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507/1993. Il RAGIONE_SOCIALE si è costituito sostenendo la correttezza del proprio operato e affermando di avere già disposto lo sgravio relativo alla porzione di superficie erroneamente tassata.
La Commissione tributaria provinciale ha deciso la controversia con sentenza n. 86/08/11, depositata l’11 aprile 2011, accogliendo parzialmente il ricorso del contribuente, dichiarando dovuto il tributo solo a decorrere da luglio 2007 e limitatamente alla superficie di 712 mq, come risultante dal provvedimento di sgravio; ha compensato le spese.
Avverso tale pronuncia il contribuente ha proposto appello, insistendo sull’inesistenza del presupposto impositivo, sulla mancata motivazione dell’atto e sull’applicabilità dell’esenzione per rifiuti speciali. Il RAGIONE_SOCIALE si è nuovamente costituito, resistendo. Nel corso del giudizio l’appellante ha depositato la sentenza n. 12/04/13 della CTP di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, divenuta definitiva, che aveva annullato un avviso di pagamento relativo ad annualità successive.
La controversia è stata definita dalla Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE con sentenza n. 3000/05/19, depositata il 30 agosto 2019, che ha rigettato l’appello del contribuente e ha confermato integralmente la sentenza di primo grado. La CTR ha ritenuto, in particolare, che l’attività svolta nell’immobile non potesse considerarsi esclusa dalla TARSU, poiché qualificabile come attività di ‘lavorazione rifiuti’, produttiva
di rifiuti assimilabili agli urbani; ha rilevato che solo da luglio 2007 l’immobile era divenuto pienamente fruibile, come ammesso dallo stesso RAGIONE_SOCIALE nel verbale di verifica; e ha considerato adeguatamente motivato l’avviso opposto, ritenendo che il contr ibuente fosse stato posto in condizione di conoscere i presupposti della pretesa tributaria. Ha infine ritenuto assorbite le ulteriori censure.
Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso il comune.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la omessa e insufficiente motivazione della mancata motivazione su un punto fondamentale del ricorso e la violazione ed errata applicazione delle norme di diritto
1.1. Il ricorrente lamenta che la Commissione Tributaria Regionale non avrebbe motivato sull’eccezione relativa alla mancata notifica dell’avviso di accertamento. Secondo parte ricorrente, nessun avviso di accertamento sarebbe stato notificato, e ciò renderebbe nullo l’avviso di pagamento, in violazione degli artt. 7 e 10 dello Statuto del Contribuente. Sostiene pertanto che tale omissione determina la nullità dell’intero procedimento impositivo, trattandosi di un atto presupposto obbligatorio nella sequenza procedimentale.
1.2. Il RAGIONE_SOCIALE replica che l’avviso di accertamento fu invece ritualmente notificato tramite raccomandata A/R in data 22.08.2008, con perfezionamento per compiuta giacenza. Afferma che l’avviso di ricevimento prodotto in giudizio riporta gli estremi di spedizione anche della CAD (comunicazione di avvenuto deposito), e che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione è sufficiente la prova della spedizione della CAD affinché la notifica sia valida, senza necessità che la CAD stessa sia materialmente prodotta. Richiama giurisprudenza, secondo cui la
notificazione a mezzo posta è perfezionata con la spedizione della raccomandata informativa
1.3. La censura è inammissibile.
1.4. Invero, per giurisprudenza pacifica di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa; i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., Sez. 2^, 18 settembre 2020, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2020, n. 28036; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2021, n. 8125; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n. 11708; Cass., Sez. 6^-5, 18 ottobre 2021, n. 28714; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30863; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2021, n. 36393; Cass., Sez. 2^, 21 dicembre 2021, n. 40984; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez. 5^, 6 dicembre 2022, n. 35885) (Cass. 28/05/2024, n. 14846, punto 3.2.).
1.5. Nel ricorso non vi è alcuna menzione, con riferimento alla doglianza inerente la notifica, al giudizio di appello. Allo stato appare dunque come una questione rinunciata ai sensi dell’art. 56 d.lgs. 546/1992 e, in mancanza di specifica indicazione del l’atto, del motivo di appello e della localizzazione dello stesso, il motivo va dichiarato inammissibile, per come formulato.
Il motivo va quindi rigettato.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la errata applicazione delle norme di diritto, ed in particolare la violazione dell’art. 62, comma 3, d.lgs. 507/1993.
2.1. Il ricorrente contesta l’affermazione del giudice d’appello secondo cui l’attività svolta nell’immobile sarebbe soggetta a TARSU in quanto produttiva di rifiuti urbani e assimilati. Secondo il ricorrente, l’immobile è sede dell’attività della società RAGIONE_SOCIALE, che si occupa di trattamento e smaltimento di rifiuti speciali, i quali non rientrerebbero tra quelli assoggettabili a TARSU. L’art. 62, comma 3, D.Lgs 507/ 1993 escluderebbe infatti dalla tassazione le superfici in cui si generano rifiuti speciali smaltiti a cura del produttore, come confermato da costante giurisprudenza. A ciò si aggiunge l’esistenza di precedenti sentenze della Commissione Tributaria Provinciale, divenute definitive, che avevano riconosciuto l’esenzione per le annualità successive.
2.2. Il RAGIONE_SOCIALE eccepisce innanzitutto la inammissibilità del motivo: si tratterebbe di un vizio dell’avviso di accertamento, che avrebbe dovuto essere impugnato a suo tempo, mentre tale atto è divenuto definitivo. Rileva poi che l’esenzione per produzione di rifiuti speciali non è automatica, ma deve essere dichiarata nella denuncia originaria, con onere di prova a carico del contribuente. Tale dichiarazione non sarebbe mai stata resa dalla società né dal ricorrente, impedendo ogni valutazione istruttoria. Il RAGIONE_SOCIALE aggiunge che la presunzione di produzione di rifiuti urbani (art. 62 D.Lgs 507/93) vale fino a prova contraria, che non è viceversa stata fornita. Precisa infine che, a seguito di sopralluogo, la superficie tassabile fu ridotta da 976 mq a 712 mq, escludendo già la parte destinata ai macchinari produttivi di rifiuti speciali. Il motivo sarebbe dunque infondato e comunque non ammissibile.
2.3. Il motivo è inammissibile.
2.4. La censura non coglie la ratio decidendi della motivazione, la quale ha sottolineato anche la mancanza della prescritta dichiarazione, che
si pone in termini preclusivi per il trattamento più favorevole richiesto dalla contribuente.
2.5. La giurisprudenza di questa Corte ha difatti ritenuto, con principio ormai consolidato, che «Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa» (Cass. 26/02/2024, n. 5102).
La mancata contestazione di una ratio decidendi di per sé idonea a sorreggere la motivazione rende quindi inammissibili gli altri motivi, per difetto di interesse, atteso che l’accoglimento eventuale dei motivi non determinerebbe una modifica della statuizione d’appello.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la omessa e insufficiente motivazione della mancata motivazione su un punto fondamentale del ricorso.
3.1. Nello specifico, i l ricorrente lamenta l’assenza di motivazione della sentenza impugnata sul profilo relativo al presupposto soggettivo dell’obbligazione tributaria. Sostiene che l’immobile oggetto della pretesa fosse occupato e utilizzato dalla società ‘RAGIONE_SOCIALE, soggetto distinto dalla persona fisica COGNOME NOME, destinatario dell’avviso di pagamento. Tale rilievo non sarebbe stato in alcun modo esaminato o contestato dal RAGIONE_SOCIALE e tuttavia sarebbe decisivo ai fini della legittimazione passiva.
3.2. Il RAGIONE_SOCIALE afferma che il motivo è nuovo e quindi inammissibile, poiché non sarebbe stato dedotto nell’atto di appello avverso la sentenza di primo grado. Inoltre, secondo il RAGIONE_SOCIALE, non sarebbe neppure provata la distinzione soggettiva tra il ricorrente e la società, non essendo stata
prodotta alcuna visura camerale o documentazione atta a dimostrare che la società fosse effettiva e distinta dal soggetto fisico. Il motivo sarebbe dunque inammissibile e comunque infondato.
3.3. L’eccezione del comune controricorrente è fondata.
3.4. Non vi invero è alcun riferimento, nella decisione e nel motivo di ricorso, al sollevamento della questione -nell’ambito dei giudizi di merito -della legittimazione passiva nei termini indicati nel presente motivo, sicché si palesa quale motivo nuovo, affetto da conseguente inammissibilità.
Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione del principio del ne bis in idem.
4.1. Il ricorrente sostiene che nelle annualità successive, relative allo stesso immobile e allo stesso rapporto tributario, la Commissione Tributaria Provinciale avrebbe annullato avvisi di pagamento analoghi, con sentenze n. 12/04/2013 e n. 4120/04/2014, divenute definitive. Tali decisioni, non appellate dal RAGIONE_SOCIALE, avrebbero accertato circostanze decisive (in particolare l’esenzione per produzione di rifiuti speciali) e costituirebbero giudicato esterno rilevabile d’ufficio, con conseguente preclusione a una diversa decisione nei giudizi riguardanti anni precedenti.
4.2. Il RAGIONE_SOCIALE riconosce l’esistenza delle sentenze invocate ma ne contesta l’efficacia preclusiva. Precisa che in quei giudizi le difese dell’Ente non furono esaminate: nel primo caso per contumacia, nel secondo perché la costituzione fu tardiva. Pertanto, secondo il RAGIONE_SOCIALE, quelle decisioni non contengono accertamenti oggettivi e incontestati idonei a spiegare effetti nel diverso giudizio per annualità pregresse. Sostiene che il giudicato esterno non opera quando manchi un accertamento pieno sul punto controverso e che le sentenze in questione non possono costituire premessa logica vincolante nel presente procedimento
4.3. La censura non merita accoglimento.
4.4. Va premesso che in tema di giudicato esterno, l’interpretazione delle norme giuridiche compiuta dal giudice non può mai
costituire limite all’attività esegetica esercitata da altro giudice, la quale, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può incontrare vincoli, non trovando riconoscimento, nell’ordinamento processuale italiano, il principio dello stare decisis (Cass. 05/03/2024, n. 5822 (Rv. 670813 – 01)).
Nel caso di specie, oltretutto, si tratta di annualità distinte, che insistono su presupposto impositivo (la quantificazione della superficie destinata ad una specifica attività) che è variabile nel tempo.
Come questa Corte ha anche di recente ribadito in relazione a fattispecie analoga (vedi Cass. n. 578/25), in materia tributaria, l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, con la conseguenza che lo stesso è escluso nelle fattispecie “tendenzialmente permanenti”, in quanto suscettibili di variazione annuale (Cass. 17760/2018; Cass. n. 31084 del 28/11/2019; Cass. n. 25516 del 10/10/2019). L’oggetto del giudicato tributario ha, dunque, una estensione limitata alla mera statuizione relativa all’esistenza del diritto all’annullamento dell’atto impugnato: quindi, resta estraneo alla res iudicata ogni antecedente logico della decisione, quale la ricostruzione dei fatti posti a fondamento dell’atto impugnato, la fondatezza dei motivi di ricorso e l’apparato motivazionale addotto dal giudice a sostegno della sentenza.
4.5. Ne consegue il rigetto del motivo.
In conclusione, alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento
di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.410,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/03/2026.
Il Presidente NOME COGNOME