Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6756 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6756 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso e sul controricorso iscritti al n. 13742/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME
-ricorrente-
COMUNE RAGIONE_SOCIALE NOCERA INFERIORE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente incidentale-
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sede distaccata di SALERNO n. 7526/2019 depositata il 04/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE ha impugnato l’avviso di accertamento n. 5903/2016, emesso dal Comune di Nocera Inferiore, relativo alla TARSU 2011 e riferito alle aree scoperte dell’opificio industriale
destinato allo smaltimento di rifiuti speciali. L’Ente impositore ha contestato alla contribuente l’omessa denuncia ex art. 70 d.lgs. 507/1993, procedendo a liquidare l’imposta, gli interessi e la sanzione per l’omissione dichiarativa. La società ha sostenuto di avere smaltito in proprio tutti i rifiuti prodotti, ordinari e speciali, mediante impianti interni (termovalorizzatori, impianti chimico -fisici, impianti biologici, trituratori e area di stoccaggio), rilevando che nessun rifiuto urbano era stato conferito al servizio comunale e che le aree scoperte erano pertinenziali al ciclo produttivo e quindi non soggette a TARSU. Ha inoltre eccepito la prescrizione quinquennale, l ‘ inapplicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa e la non debenza dell’addizionale ex -ECA.
La Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza n. 3889/2017, ha accolto soltanto il motivo concernente il cumulo giuridico delle sanzioni ex art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997, ritenendo illegittima l’irrogazione plurima, rigettando nel resto, atteso che la contribuente non aveva presentato la denuncia obbligatoria prevista dall’art. 70 d.lgs. 507/1993; l’esenzione/riduzione per aree produttive di rifiuti speciali non opera automaticamente, ma richiede puntuale indicazione nella denuncia originaria o in quella di variazione; l’addizionale ex -ECA è ancora dovuta in forza dell ‘ art. 5, l. 102/2013.
La società ha proposto appello ribadendo tutte le doglianze di primo grado, insistendo in particolare sulla prescrizione quinquennale, sull’ inidoneità delle aree scoperte alla produzione di rifiuti urbani, sull’inapplicabilità dell’obbligo dichiarativo, sull’esimente di cui all’art. 10, comma 3, Statuto del contribuente, e sulla esistenza di un giudicato esterno derivante dalla sentenza CTP Salerno n. 3882/2017, che aveva riconosciuto l’autosmaltimento dei rifiuti.
Il Comune di Nocera Inferiore, costituitosi in secondo grado, ha resistito eccependo l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità e ha proposto appello incidentale avverso la parte della sentenza che aveva
riconosciuto il cumulo giuridico, sostenendo invece la legittimità di sanzioni autonome per omesso pagamento.
La Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza meglio in epigrafe indicata, ha rigettato l’appello della contribuente, affermando che l ‘appello era privo di specificità, poiché la società si era limitata a riproporre le stesse deduzioni del primo grado senza censurare specificamente la motivazione della sentenza impugnata. Ha ritenuto che la prescrizione non fosse maturata, non essendo decorso l’intero quinquennio calcolato secondo l’art. 1, comma 161, l. 296/2006 e che la contribuente era comunque tenuta alla denuncia ex art. 70 d.lgs. 507/1993, considerato ch e l’omissione era ostativa alla deducibilità delle esenzioni o riduzioni. Infine ha detto che l ‘addizionale ex -ECA era legittimamente applicata, essendo stata mantenuta in vigore dalla legislazione successiva. La Commissione regionale ha omesso di pronunciarsi sull’appello incidentale del Comune, con cui l’Ente aveva chiesto di riformare la decisione nella parte relativa al cumulo giuridico delle sanzioni.
Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso incidentale contenente unico motivo il comune.
Successivamente parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 62 comma 2 d.lgs. 507/1993 e all’art. 70 d.lgs. 507/ 1993.
1.1. La ricorrente sostiene che, esercitando attività di smaltimento rifiuti mediante impianto interno, non sussisteva alcun obbligo di denuncia TARSU ai sensi dell’art. 70 d.lgs. 507/93, poiché non usufruiva di alcun servizio comunale. Invoca il comma 3 de ll’art. 62 d.lgs. 507/93, che esclude l’obbligo dichiarativo per le aree ove si producono rifiuti speciali smaltiti in
proprio. La CTR -secondo la ricorrente -ha falsamente applicato la normativa equiparando la sua posizione a quella di un qualunque utente del servizio TARSU, senza considerare che l’attività di smaltimento costituisce un ciclo integralmente autonomo e documentato.
1 .2. Il Comune controricorrente incidentale ribadisce che l’art. 70 d.lgs. 507/93 impone la denuncia a tutti i detentori di aree tassabili, senza eccezioni automatiche. Richiama ampia giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l’esenzione per rifiuti s peciali richiede sempre preventiva denuncia e prova specifica delle condizioni esimenti. Afferma che la contribuente non ha né richiesto né documentato alcuna esenzione per le superfici contestate e che l’obbligo dichiarativo permane anche se il contribuente smaltisce in proprio i rifiuti speciali.
1.3. La censura non merita accoglimento.
1 .4. L’invocato art. 62 c. 2 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 recita testualmente: <>.
Non trova quindi corrispondenza la tesi della ricorrente.
1.5. Come già chiarito da questa Corte, il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, secondo l’art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, è l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti: l’esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perché ivi si producono rifiuti speciali, come pure l’esclusione di parti di aree perché inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all’adeguata delimitazione di tali spazi ed alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell’esclusione o
dell’esenzione; il relativo onere della prova incombe al contribuente (Cass. 06/07/2012, n. 11351 (Rv. 623228 – 01)) e, anche, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), spetta al contribuente l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell’art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all’amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell’obbligazione tributaria (nella specie, l’occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull’interessato (oltre all’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993) un onere d’informazione, al fine di ottenere l’esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. 27/01/2023, n. 2623 (Rv. 666760 – 01)).
1.6. Alla luce di quanto sopra, deriva la reiezione del motivo, stante la mancanza della prescritta dichiarazione.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 53 d.lgs. 546/92, 342 c.p.c. e 112 c.p.c.
2 .1. La ricorrente sostiene che la CTR ha ritenuto l’appello inammissibile per difetto di specificità dei motivi, assumendo che esso fosse mera riproposizione delle censure formulate in primo grado. La contribuente afferma, invece, che l’atto di appello con teneva una dettagliata critica alle ragioni poste dalla CTP a fondamento della decisione, come emergerebbe dal corpo dell’atto stesso e dal relativo indice. La sentenza d’appello –
secondo la ricorrente -avrebbe così omesso di pronunciarsi su motivi rilevanti e specifici, violando l’art. 112 c.p.c. e incorrendo in vizio di motivazione.
2 .2. Il Comune difende l’operato della CTR, sostenendo che l’appello era effettivamente privo di specificità e si limitava a riprodurre i motivi originari senza contrastare in modo puntuale la motivazione della sentenza di primo grado. Ribadisce che la CTR ha correttamente valutato l’inammissibilità dell’appello e la mancanza di critiche circostanziate alla decisione impugnata.
2.3. La censura è infondata.
2.4. Come già chiarito da questa Corte «nel processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dall’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” e non già “nuovi motivi”, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito» (Cass. n. 3064 del 2012; conf. Cass. n. 1200 del 2016, n. 25553 del 2017; Cass. 06/06/2018, n. 17971).
2.5. La CTR ha dunque erroneamente richiamato il principio, ma, in realtà, si è espressa rispetto allo stesso in termini solo ipotetici (testualmente affermando : ‘dovrebbe dichiararsi addirittura inammissibile’), senza di fatto provvedere in tal senso, ma entrando, non senza contraddizione, nel merito. Dalla lettura del dispositivo -il quale è di rigetto, e non di inammissibilità -resta poi confermato che il giudice del
gravame non ha fatto applicazione di tale (errato) principio, pur avendone fatta menzione.
2.6. Il motivo va dunque rigettato.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 ed all’art. 2948 c.c.
La ricorrente censura la sentenza d’appello per aver ritenuto non maturata la prescrizione quinquennale del credito TARSU 2011, applicando erroneamente la disciplina della decadenza prevista dall’art. 1, comma 161, legge n. 296/2006.
Osserva in proposito che l’ultima rata del tributo 2011 era esigibile al 31 ottobre 2011, mentre l’avviso è stato notificato solo il 28 novembre 2016, dunque oltre il quinquennio, contestando che i l giudice d’appello si sia limitato a richiamare la norma sulla decadenza, senza verificare il decorso effettivo del termine prescrizionale né confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive svolte nei precedenti gradi di giudizio. secondo la ricorrente , l’avviso sarebbe pertanto tardivo e la pretesa impositiva estinta per prescrizione.
3.1. Il motivo non è fondato.
3.2. Il comma 161 dell’art. 1 recita testualmente: <>.
3.3. Tale motivo non può essere accolto.
La norma dispone che gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Nel caso di specie, la stessa ricorrente riconosce che fosse esigibile al 2011. Pertanto, il quinquennio di decadenza, decorrente dal 1 gennaio dell’anno successivo, non era ancora maturato alla data del 28 novembre 2016.
La notifica dunque va considerata tempestiva anche per l’anno 2011.
3.4. Conseguentemente, il motivo del ricorrente deve essere rigettato.
Con il quarto motivo di ricorso, si deduce l’messo esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all’ omessa pronuncia sull’ intervenuto giudicato sul presupposto soggettivo della tassabilità
4.1. La ricorrente lamenta che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe erroneamente escluso ogni pronuncia in merito all’operatività del giudicato esterno formatosi tra le stesse parti con la sentenza n. 3882/2017 della CTP Salerno. Tale precedente, avente ad oggetto la medesima attività produttiva e le stesse annualità, aveva accertato che la società provvede in proprio allo smaltimento dei rifiuti prodotti, con conseguente insussistenza del presupposto impositivo della TARSU. Secondo la ricorrente, la CTR ha vanificato gli effetti del giudicato pur in presenza dell’identità del rapporto giuridico e della decisività del punto accertato nel precedente giudizio.
4.2. Il Comune contesta la ricostruzione della contribuente affermando che la sentenza richiamata non ha affatto riconosciuto l’esenzione dalla TARSU, ma si è limitata a prendere atto del pagamento effettuato per alcune superfici, senza alcun accertamento generale
sull’attività di smaltimento rifiuti. Richiama il contenuto integrale della sentenza, che non attribuirebbe alla contribuente alcuna qualità tale da escludere l’obbligo dichiarativo e impositivo.
4.3. Il motivo non è fondato.
4.4. Anche in assenza di specifica risposta della CTR, la censura non assume rilevanza.
4.5. Come questa Corte ha anche di recente ribadito in relazione a fattispecie analoga (vedi Cass. n. 578/2025), in materia tributaria, l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, con la conseguenza che lo stesso è escluso nelle fattispecie “tendenzialmente permanenti”, in quanto suscettibili di variazione annuale (Cass. 17760/2018; Cass. n. 31084 del 28/11/2019; Cass. n. 25516 del 10/10/2019). L’oggetto del giudicato tributario ha, dunque, una estensione limitata alla mera statuizione relativa all’esistenza del diritto all’annullamento dell’atto impugnato: quindi, resta estraneo alla res iudicata ogni antecedente logico della decisione, quale la ricostruzione dei fatti posti a fondamento dell’atto impugnato, la fondatezza dei motivi di ricorso e l’apparato motivazionale addotto dal giudice a sostegno della sentenza.
Nel caso di specie, inoltre, le decisioni sono focalizzate sull’avvenuto pagamento del tributo, e non entrano nel merito del fatto.
4.6. Ne consegue che la censura di giudicato esterno proposta dalla parte ricorrente è infondata, e dunque, anche sotto il profilo della omessa pronuncia, va rigettata in quanto irrilevante.
Deve quindi essere analizzato il motivo di ricorso incidentale avanzato dal Comune, con il quale ha lamentato la violazione degli art. 112 e 343 c.p.c. e dell’art. 54, comma 2, del D.Lgs. 546/92, in relazione all’art.
360 comma 1 n. 3 c.p.c., per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e omessa esame.
Il Comune deduce che la CTR ha completamente omesso di esaminare l’appello incidentale con cui aveva chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui era stato accolto il motivo relativo all’applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni ex art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997. Secondo il Comune, la violazione per omesso versamento è autonoma per ciascuna annualità e non soggetta a continuazione; pertanto, la CTP avrebbe illegittimamente ridotto le sanzioni. L’omessa pronuncia integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, oltre che vizio di ultrapetizione e omesso esame di domanda ritualmente proposta.
5.1. La censura non può essere accolta.
Pur in presenza di omessa pronuncia, la doglianza, essendo infondata, deve essere rigettata.
5.2. Questa Corte si è già espressa -con riferimento a diversa imposta locale di natura periodica (nella fattispecie ICI, TASI ed IMU) -sul tema specifico della continuazione, pervenendo alla conclusione che in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell’imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di cui all’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, che consente di irrogare un’unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo (Cass. 08/04/2022, n. 11433 (Rv. 664351 – 01)), e che In tema di TASI ed IMU, l’Amministrazione deve procedere, in sede di notifica dell’atto di irrogazione delle sanzioni per effetto dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997 ed in ipotesi di violazioni riguardanti periodi di imposta diversi, alla ricostruzione di un’unica serie progressiva, che comprende anche le violazioni precedentemente considerate e contestate, ed è tenuto a considerare, nel determinare l’importo della sanzione, quanto già indicato
nell’originario atto notificato, non potendosi applicare il comma 3 dello stesso art. 12, poiché, pur riferendosi alla violazione di disposizioni anche relative a tributi diversi, presuppone l’unicità dell’azione o dell’omissione (Cass. 23/04/2024, n. 10971(Rv. 671311 – 01)).
In questa prospettiva, dunque, la omessa risposta si palesa come priva di rilevanza ai fini del diverso decidere.
5.3. Il motivo non va dunque accolto
Alla luce di quanto sopra, consegue il rigetto sia del ricorso principale che del ricorso incidentale.
Le spese vanno compensate, stante la reciproca soccombenza.
In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare, sia nei confronti del ricorrete principale che di quello incidentale, la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/03/2026.
Il Presidente NOME COGNOME