Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11717 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 11717 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/05/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 12601/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp.te p.t., elett.te domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio degli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che lo rapp.tano e difendono come da procura in calce al ricorso
-ricorrente – contro
Comune di RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco p.t,
-intimato – avverso la sentenza n. 1156/1/18 della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, depositata il 14 novembre 2018;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere AVV_NOTAIOssa COGNOME nella pubblica udienza del 6/4/2023;
lette le conclusioni scritte depositate dal P.M., in persona del AVV_NOTAIO, motivate nel senso del rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1156/1/18, depositata in data 14 novembre 2018, la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna accoglieva l’appello proposto dal Comune di RAGIONE_SOCIALE avverso la
sentenza n. 349/6/15, emessa della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, con condanna al pagamento delle spese di lite;
il giudizio aveva ad oggetto l’ impugnazione di un avviso di accertamento relativo alla TARSU anno 2008 , per l’importo di euro 78.152,40, in relazione a d un’area oggetto di concessione demaniale per la gestione del porto turistico del medesimo Comune, che veniva sottoposta a tassazione sul presupposto che fosse produttiva, oltre che dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui di carico, anche di rifiuti urbani e assimilati;
la Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo che l’area fosse soggetta all’Autorità portuale e che la società si fosse comunque fatta carico del servizio di gestione dei rifiuti, come accertato in precedente giudizio;
la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, premessa l’irrilev anza del precedente in quanto non ancora passato in giudicato, aveva riformato la decisione di prime cure sul presupposto che il porto di RAGIONE_SOCIALE non rientrava fra quelli soggetti all’Autorità portuale, che il provvedimento impugnato non aveva tassato la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico, bensì gli stabili e le aree scoperte adibite a rimessaggio, servizi accessori e servizi per il porto, da ritenersi astrattamente idonei alla produzione di rifiuti urbani e quindi soggetti alla imposizione TARSU, che fosse irrilevante la natura demaniale del bene, che quanto alla produzione di rifiuti speciali la contribuente, su cui incombeva il relativo onere probatorio, non aveva mai presentato richiesta di esenzione né provato la presenza di aree in cui venivano prodotti soli rifiuti speciali o non assimilabili, né di provvedere in via autonoma al loro smaltimento.
Avverso la sentenza di appello, la società proponeva ricorso per cassazione, notificato il 18 aprile 2019, affidato a cinque
motivi, e depositava memoria ex art. 378 c.p.c.; il Comune rimaneva intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, la società contribuente denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., eccependo la nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione alla eccepita non tassabilità dei rifiuti speciali prodotti all’interno dell’area portuale, in ogni caso smaltiti in proprio;
con il second o motivo deduceva l’ illegittimità della sentenza impugnata per violazione del principio di ‘non contestazione’ ex art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., applicabile anche al processo tributario, con riferimento a circostanze pacifiche quali la natura speciale dei rifiuti prodotti e l’avvenuto auto smaltimento degli stessi da parte della società;
con il terzo motivo eccepiva la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. nella parte in cui, omettendo di valutare i documenti depositati in giudizio, aveva ritenuto che la contribuente non avesse dimostrato la natura speciale dei rifiuti e l’avvenuto autosmaltimento degli stessi, ed in particolare non aveva esaminato il contratto di appalto, prodotto in giudizio, con il quale era stato affidato al RAGIONE_SOCIALE il servizio di smaltimento dei rifiuti situati all’interno dell’area portuale;
con il quarto motivo denunciava la violazione degli art. 58, comma 1, 60 e 62, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, dell’art. 7, commi 2, 3, e 4 del d.lgs. n. 22 del 1997 e dell’art. 184, commi 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ, nella parte in cui aveva negato la natura di rifiuti speciali sulla base dei criteri della rilevante presenza umana nell’area port uale e della mancanza di un’autorità
portuale nel porto di RAGIONE_SOCIALE, dovendo invece essere considerati tali quelli prodotti dall’attività economica in generale, anche in considerazione del fatto che il Comune di RAGIONE_SOCIALE non aveva mai operato l’assimilazione dei rifiuti prodotti all’interno dell’area portuale a quelli urbani e che la società, proprio in ragione della natura speciale dei rifiuti, aveva provveduto autonomamente allo smaltimento degli stessi;
con il quinto motivo di ricorso deduceva la violazione dell’art. 15 della Direttiva 2008/98/CE e dell’art. 188 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché del principio UE del ‘chi inquina paga’ , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., rilevando che la specifica tipol ogia dei rifiuti derivanti dall’attività di gestione del porto di RAGIONE_SOCIALE sono contemplati dall’art. 184, comma 3, lett. f), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come rifiuti speciali, il cui trattamento da parte dei comuni in regime di privativa è subordi nato, a mente dell’art. 198, comma 2, lett. e) del citato decreto, alla loro assimilazione ai rifiuti urbani mediante apposita disposizione regolamentare nel rispetto dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione stabiliti dai competenti organi statali (art. 195, comma 2, lett. e); che, ai sensi della normativa nazionale, i rifiuti speciali smaltiti secondo la normativa vigente non integrano la base imponibile della tassa in oggetto (art. 14, comma 10, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201), sussistendo in capo ai produttori e detentori la possibilità di smaltirli con oneri a proprio carico e con conseguente esenzione dal pagamento della tassa; che andava esclusa la necessità della presentazione della domanda di esenzione dal pagamento e/o ridu zione dell’ammontare della tassa in questione, costituendo circostanza ben nota al Comune l’avvenuto smaltimento dei rifiuti ad opera della società e la mancata fruizione del servizio comunale di raccolta.
Preliminarmente va evidenziato che non può assumere alcuna influenza, ai fini della decisione del presente giudizio,
l’ordinanza del 22 gennaio 2022, n. 2242 resa da questa Corte tra le medesime parti, segnalata dalla difesa della ricorrente nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., in quanto quella pronuncia, peraltro relativa a diversa annualità, è basata sulla soluzione di questioni di natura meramente processuale, attinenti al dedotto omesso esame di un fatto storico ed al riparto dell’onere probatorio, che consumano la loro efficacia all’interno dell ‘unica e specifica vicenda processuale a cui ineriscono.
7. Il primo motivo di ricorso risulta infondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero – e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Sez. 1 , 18 giugno 2018 n. 16057; Sez. 6-5, 7 aprile 2017 n. 9097; Sez. U 3 novembre 2016 n. 22232; Sez. U 5 agosto 2016 n. 16599; Sez. U 7 aprile 2014, n. 8053 ed ancora Cass. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009).
Si è così precisato che ‘ Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento
ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento ‘ (Vedi Cass. n. 9105 del 2017; n. 20921 del 2019) ed ancora che ‘ La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. ‘ (Vedi Cass. 13248 del 2020).
7.1 Si è anche chiarito che ‘In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma , n. 4, c.p.c.’ ( Vedi Cass. n. 22598 del 2018).
7.2 Tale vizio, pur correttamente dedotto, non ricorre nel caso in esame, laddove la C.T.R., come si evince dalle stesse parti motive riportate in ricorso ad illustrazione del motivo, ha ritenuto, con analitiche ed articolate argomentazioni, corredate da puntuali
richiami normativi, di riformare quanto statuito dai giudici di primo grado, in ordine all’esclusione dalla tassazione delle aree portuali oggetto di concessione, sul presupposto che le stesse fossero idonee alla produzione, oltre che di rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico , di competenza dell’autorità marittime, anche di rifiuti urbani o assimilati il cui smaltimento è attribuito ai Comuni in regime di privativa, e che quanto ai rifiuti speciali la società contribuente non ne avesse provato la produzione, né tantomeno di aver effettuato la relativa dichiarazione e richiesto l’esenzione.
Si tratta di una motivazione che non può considerarsi meramente apparente, in quanto esplicita, in termini quanto mai chiari ed esaustivi, le ragioni della decisione, nei passaggi logici ed argomentativi innanzi descritti, sicché la stessa non può ritenersi viziata in modo così radicale da renderla meramente apparente, escludendone l’idoneità ad assolvere alla funzione cui all’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. Cass. n. 5315 del 2015), non potendosi certo configurare tale vizio nei casi in cui il giudice addivenga al suo convincimento sulla base di una valutazione di risultanze istruttorie o di argomentazioni giuridiche diverse da quelle prodotte dalla parte.
8. Inammissibile invece il secondo motivo.
Risulta pacifico che ‘a nche nel processo tributario – in quanto caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità della difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, nonché dal rinvio alle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili – è applicabile il principio generale di non contestazione che informa il processo civile e che trova fondamento non solo nell’art. 115 c.p.c., ma anche nel carattere dispositivo di tale processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nonché nel dovere di lealtà e di probità previsto dall’art. 88 c.p.c., che impone alle parti di
collaborare fin dall’inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., senza che assumano rilevanza, in senso contrario, le peculiarità del processo tributario, quali il carattere eminentemente documentale dell’istruttoria e l’inapplicabilità della disciplina dell’equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo. ‘ (Sez. 5, n. 23710 del 01/10/2018 Rv. 650522 -01; Sez. 5, n. 1540 del 24/01/2007 Rv. 594550 – 01)
Rileva anche che ‘ nell’ipotesi di ricorso contro l’avviso di accertamento, il principio di non contestazione non implica a carico dell’Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti dal contribuente, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato mediante l’atto impositivo, in quanto detto atto costituisce nel suo complesso, nei limiti delle censure del ricorrente, l’oggetto del giudizio. ‘ (Sez. 5, n. 19806 del 23/07/2019 Rv. 654953 – 01)
8.1 Ebbene il motivo risulta inammissibilmente formulato nella parte in cui non censura il riparto dell’onere probatorio applicato dalla CTR, ma contesta l’applicazione in fatto della regola della non contestazione operata dalla stessa
Sul punto, va ribadito il principio di diritto, secondo cui l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione, quale contenuto della posizione processuale della parte, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, è funzione del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, ed esclusivamente nei limiti del “nuovo” art. 360 n. 5 c.p.c. (Sez. 2 n. 27490 del 28/10/2019; Sez. L, n. 10182 del 03/05/2007; Sez. L, n. 27833 del 16/12/2005); spetta, infatti, solo al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non
contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Sez. 6 1, n. 3680 del 07/02/2019).
8.2 Si aggiunga che, nella specie, tale violazione risulta in ogni caso insussistente in quanto il Comune, sin dal giudizio di primo grado, ha insistito sulla sussistenza del presupposto impositivo, e quindi ha ampiamente contestato in fatto la sussistenza di condizioni di esonero; inoltre nello storico di lite della sentenza impugnata viene chiaramente indicato che il Comune aveva dedotto che l’area rie ntrava nel servizio comunale di raccolta e che il mancato utilizzo dello stesso non costituiva esonero del tributo, ed ancora che nell’atto di appello veniva eccepita l’insussistenza di situazioni di esclusione e riduzione ed escluso che le stesse fossero state richieste.
9. Anche il terzo motivo va ritenuto inammissibile.
In tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. (Sez. 6 – L, n. 27000 del 27/12/2016 Rv. 642299 -01; Sez. 3, n. 9356 del 12/04/2017 Rv. 644001 – 01)
In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme
processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012. (Sez. 3, n. 23940 del 12/10/2017 Rv. 645828 -02; Sez. 3, n. 3572 del 11/02/2021 Rv. 660548 – 01)
Ne consegue che per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. ovvero dalla stessa norma di cui si denuncia la violazione (tra le tante: Cass. n. 28894 del 2021; Cass. n. 30535 del 2021).
9.1 Nel motivo in esame invece la contribuente si duole, inammissibilmente, del fatto che la CTR nell’esercizio del suo potere, insindacabile in sede di legittimità, di individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare le prove, controllarne l’attendibilit à e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, non abbia valutato e dato prevalenza ai documenti dalla stessa prodotti.
10 Il quarto motivo risulta infondato.
Per costante giurisprudenza di questa Corte, l’attività di gestione dei rifiuti solidi urbani nell’ambito delle aree portuali rientra nelle competenze dell’Autorità portuale. Ne consegue che, in relazione a tale attività, deve escludersi la competenza dei Comuni e, quindi, il potere impositivo degli stessi ai fini della
TARSU; né alcun rilievo può attribuirsi, ai fini della sussistenza dell’obbligazione tributaria, alla circostanza che l’ente territoriale abbia svolto di fatto il servizio, giacché il potere impositivo deve trovare la sua fonte necessariamente nella legge e non può pertanto rinvenirsi in ragione dello svolgimento di una mera attività di fatto da parte di soggetto a cui la legge stessa non assegna la relativa competenza funzionale (Cass., Sez. 5^, 25 settembre 2009, n. Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2009, n. 23583; Cass., Sez. 6^-5, 19 giugno 2012, n. 10104; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2018, n. 31058; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17030; Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n. 17092; Cass., Sez. 6^-5, 15 novembre 2021, n. 34251; Cass., Sez. 6^-5, 26 gennaio 2022, n. 2242).
Diversamente, nelle aree portuali per le quali non sia stata istituita l’Autorità portuale ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 8, della l. n. 84 del 1994, l’attività di gestione dei rifiuti ivi prodotti rientra nella competenza dei Comuni, ai quali, pertanto, è riservato il potere impositivo ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; ne consegue che nessuna competenza al riguardo (neppure in via suppletiva) può riconoscersi all’Autorità marittima, alla quale è riservato soltanto il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui dei carichi navali, a norma degli artt. 8 e 10 del d.lgs. n. 182 del 2003. (Sez. 5, Ordinanza n. 5667 del 23/02/2023 Rv. 666919 – 01)
10.1 Nella specie, pacifica la mancata istituzione dell’Autorità portuale, la CTR ha fatto corretta applicazione di tali principi laddove da un lato ha ritenuto che un’area portuale sia id onea alla produzione anche di rifiuti urbani o assimilati il cui smaltimento, oggetto di privativa, rientra nelle competenze dei Comuni, e dall’altro che risultasse priva di fondamento normativo la deduzione della contribuente che in un’area portuale si pr oducano soli rifiuti speciali.
10.2 Non controversa poi tra le parti l’ estraneità d all’ambito del presente giudizio del diverso servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui dei carichi navali che invece rientra nella competenza dell’Autorità portuale o, in mancanza, dell’Autorità marittima e per il quale il Comune non ha alcuna potestà impositiva a norma degli artt. 8 e 10 del d.lgs. 24 giugno 2003 n. 182 (in attuazione della Direttiva n. 2000/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 27 novembre 2000 in materia di impianti portuali di raccolta per i rifiuti delle navi e residui del carico).
10.3 Quanto alla doglianza relativa al fatto che la presenza umana all’interno dell’area non potrebbe costituire un criterio discretivo per definire la natura dei rifiuti, si osserva che quella affermazione costituisce solo una incidentale ed accessoria (non a caso resa in parentesi) riflessione del Giudice regionale all’interno di una più ampia ratio decisoria , fondata sulla considerazione dell’assoggettamento a tassazione, a mente dell’art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, di tutte le aree scoperte utilizzate da una comunità umana che produce rifiuti urbani da smaltire e, soprattutto, caratterizzata dal fatto che la segnalata presenza umana è stata valutata al solo fine di escludere che nell’area venissero prodotti «solo rifiuti speciali», e quindi per negare l ‘assunto della ricorrente circa una produzione esclusiva di detti rifiuti.
10.4. Ebbene, tale valutazione, non solo corrisponde alla stessa rappresentazione fornita dalla società nella parte in cui ha ricordato, richiamando l’art. 2 del contratto di appalto, che il servizio di gestione e di smaltimento dei rifiuti prevedeva lo svuotamento dei cassonetti stradali, in linea coerente con il genere (urbani) di rifiuti considerati dalla sentenza impugnata, ma si è uniformata al consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte secondo cui «Il presupposto impositivo della TARSU, ai sensi
dell’art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993 si identifica nell”occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto disposto dall’art. 59, comma 4″» (così, tra le tante e da ultimo, Cass., Sez. V, 23 febbraio 2023, n. 5580).
Nello stesso tempo l’affermazione della Commissione risulta in linea con il reiterato orientamento giurisprudenziale, che ha ritenuto (in relazione ad area adibita a parcheggio, ma con affermazione di principio esportabile anche nella fattispecie in rassegna) che le aree frequentate da persone sono presuntivamente produttive di rifiuti (cfr. Cass. Sez. 5, 18 luglio 2019, n. 19328, che richiama Cass., Sez. 5 13 marzo 2015, n. 5047 e Cass., Sez. 5, 17 luglio 2017, n. 17311).
10.5 Quanto infine alla dedotta produzione di rifiuti speciali ulteriori va rilevato che, come correttamente rilevato dalla CTR, per orientamento consolidato di questa Corte spetta al contribuente l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all’amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell’obbligazione tributaria (nella specie, l’occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull’interessato (oltre all’obbligo di denuncia ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 70)
un onere d’informazione, al fine di ottenere l’esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 16858 del 24/07/2014 Rv. 632210 -01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9790 del 19/04/2018 Rv. 647738 -01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 17622 del 05/09/2016 Rv. 640781 -01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10634 del 16/04/2019 Rv. 653952 – 01). Sez. 5 – , Ordinanza n. 21250 del 13/09/2017 (Rv. 645459 – 01) Sez. 5 – , Ordinanza n. 21011 del 22/07/2021 (Rv. 662045 – 02) Sez. 5 – , Sentenza n. 2623 del 27/01/2023 (Rv. 666760 – 01)
Ne consegue che tanto le deroghe alla tassazione, quanto le riduzioni delle superfici e tariffarie, non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione (cfr., tra le tante, Cass., Sez. V, 7 luglio 2022, n. 21490, che richiama Cass., 13 agosto 2004, n. 15867, cui adde Cass., 17 settembre 2019, n. 23059; Cass., 3 marzo 2010, n. 5036; Cass., 15 aprile 2005, n. 7915; v., altresì, Cass., 23 febbraio 2018, n. 4602; Cass., 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., 31 luglio 2015, n. 16235; nonché Cass., 12 dicembre 2019, n. 32741, cit. ed anche Cass., Sez. T., 13 febbraio 2023 n. 4397e Cass. 20 febbraio 2023, n. 5293 ed i riferimenti giurisprudenziali ivi contenuti).
11. Da rigettare infine anche il quinto motivo.
In tema di TARSU, la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 507 del 1993 sull’individuazione dei presupposti della tassa e sui criteri per la sua quantificazione, non contrasta con il principio comunitario del “chi inquina paga”, sia perché è consentita la quantificazione del costo di smaltimento sulla base della superficie dell’immobile posseduto, sia perché detta disciplina non fa applicazione di regimi
presuntivi che non consentano un’ampia prova contraria, ma contiene previsioni (v. artt. 65 e 66) che commisurano la tassa ad una serie di presupposti variabili o a particolari condizioni. (Sez. 5 Sentenza n. 31461 del 03/12/2019 Rv. 656024 -01; Sez. 5, Sentenza n. 2202 del 31/01/2011 Rv. 616604 – 01)
11.1 In merito alla prima parte del motivo si osserva che quanto alla generale esclusione della violazione del principio eurounitario del ‘chi inquina pag a’ e dell’art. 15 della direttiva 2006/12/CE da parte della disciplina nazionale in tema di TARSU, le sentenze CGUE 24.6.08 in causa C-188/07 e 16.7.09 in causa C254/08 hanno avuto già modo di chiarire che le autorità nazionali dispongono di un’ampia discrezionalità per quanto riguarda le modalità di calcolo della tasse e che è ammessa la differenziazione tra categorie di detentori, purché non venga fatto carico ad alcuni di costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili, rischio che viene adeguatamente scongiurato consentendo al contribuente di richiedere una riduzione del tributo provando la produzione di rifiuti speciali e di provvedere in modo autonomo al loro smaltimento.
11.2 Quanto alla seconda parte del motivo, secondo cui si dovrebbe far prevalere «la sostanza fattuale ed economica sulla forma» e quindi il dato, conosciuto dal Comune, dell’auto -smaltimento dei rifiuti e, con esso, l’applicazione del principio comunitario del «chi inquina paga», è sufficiente rilevare che la pretesa viene fatta valere non rispetto a rifiuti speciali, di cui in ogni caso non è stata provata la produzione neanche in giudizio, quanto a qualità, rispondenza alle tipologie e ai requisiti legali, o quantità, ma genericamente ed indifferentemente rispetto a tutti i rifiuti prodott i nell’area.
In effetti la contribuente, se avesse tempestivamente assolto al suo onere di informazione, previa regolare e preventiva denuncia, avrebbe potuto far valere il suo diritto ad ottenere una riduzione
delle superfici tassabili per quelle aree in cui avesse provato di produrre rifiuti speciali o non assimilabili a quelli urbani, e quindi esclusi dal normale circuito di raccolta, in applicazione dell’art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, perché smaltiti direttamente nel rispetto delle prescrizioni specifiche dettate per ciascuna tipologia di rifiuto speciale.
La società ricorrente, invece, come ampiamente motivato nella sentenza impugnata, non ha né dedotto né provato né individuato l’esistenza di aree di produzione di rifiuti speciali autos maltiti, fondando le sue doglianze sul presupposto errato che in un’area portuale vengano prodotti solo rifiuti speciali, circostanza smentita in fatto dallo stesso contratto di appalto di cui invoca il valore probatorio, avente ad oggetto, per quanto si evince dalle parti trascritte in ricorso, lo svuotamento di rifiuti versati in cassonetti stradali, e pertanto solo per questo non qualificabili come speciali.
Per le suesposte considerazioni, il ricorso va integralmente rigettato.
12.1 Nulla sulle spese stante la mancata costituzione del Comune intimato.
12.2 Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi dell’art.1 , comma 17 della l. n. 228 del 2012 ( che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002) -della sussistenza dell’ob bligo di versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto
Così deciso, in Roma, il 6 aprile 2023.