Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2024 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2024 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 17697/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 5399/2019 depositata il 24/12/2019.
sentite le conclusioni del Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, l’accoglimento del secondo, con assorbimento dell’esame del terzo motivo.
RILEVATO CHE
la “RAGIONE_SOCIALE“, nella qualità di affidataria del servizio di accertamento e riscossione della TARSU per il Comune di Segrate (MI), ha proposto ricorso per la cassazione avverso sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 5399/11/2019, depositata il 24 dicembre 2019 e non notificata la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento per omessa denuncia ed omesso versamento della TARSU relativa all’anno 2012, per l’importo complessivo di euro 152.914,49, con riferimento ad un’area ubicata, per la maggior parte, in Segrate (MI) e, per la minima parte in Pioltello (MI), del quale essa era detentrice a titolo di locazione per concessione della “RAGIONE_SOCIALE” al fine della movimentazione, della manutenzione e della riparazione di containers all’interno dello scalo ferroviario di Milano, ha rigettato l’ appello di primo grado che aveva parzialmente annullato l’ avviso impugnato fatta eccezione per l’ area di mq. 308 adibiti ad uffici;
il ricorso è affidato a tre motivi motivo. La “RAGIONE_SOCIALE” (già “RAGIONE_SOCIALE“) si è costituita con controricorso;
la società ricorrente ha depositato memoria;
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 14, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado, in dissonanza con le prove raccolte, che la superficie ricadente nel territorio del Comune di Pioltello (MI) doveva essere esclusa
dall’applicazione della TARSU da parte del Comune di Segrate (MI) per mancanza del presupposto della territorialità, ancorché la maggiore consistenza dell’area aziendale era ricompresa nel territorio di quest’ultimo;
con il secondo motivo, si denuncia in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 62, 66 e 70 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che le cause di esenzione dal tributo operavano in modo automatico, non abbisognando di una apposita dichiarazione e di documentazione da parte del contribuente;
con il terzo motivo, si denuncia in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 115 cod. proc. civ. nonchè dell’ art. 198, secondo comma, d. lgs. n. 152/2006 e della Tabella A Regolamento Unico Entrate di Segrate nel testo modificato dal Comune di Segrate con delibera 18 Dicembre 2008 anche in ragione delle prove raccolte non avendo i giudici di appello valutato che avendo il Comune suddetto provveduto con propria delibera ad assimilare i rifiuti speciali ai rifiuti urbani la Tarsu era, comunque, dovuta;
la “RAGIONE_SOCIALE“, con il proprio controricorso, in via preliminare eccepisce l’efficacia espansiva del giudicato formatosi tra le medesime parti con riguardo alla TARSU relativa all’anno 2010 sulla scorta sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 24 gennaio 2019 n. 369/22/2019, la quale aveva riconosciuto alla società contribuente l’esenzione da TARSU in relazione all’intera superficie dell’area aziendale;
5. in prossimità dell’udienza le parti hanno depositato istanza congiunta di rinvio, dando atto della pendenza di trattative conciliative di prossima definizione. L’istanza è stata ribadita dal difensore di parte resistente nel corso dell’udienza odierna, con la
precisazione che analogo accordo transattivo era già stato raggiunto dalle parti con riguardo a pregresse annualità di imposta; 6. visto quanto così congiuntamente rappresentato e richiesto, si ritiene di rinviare la causa a nuovo ruolo per dar modo alle parti di perfezionare l’accordo transattivo in questione;
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria in data