Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25736 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25736 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 21/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26654/2018 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (PRCMCL60D64G113A)
-ricorrente-
contro
COMUNE DI ARBOREA
-intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna, sede in CAGLIARI n. 128/2018 depositata il 14/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La controversia riguarda una cartella di pagamento per la TARSU/TIA relativa all’anno 2007, dell’importo di 22.332 euro.
La Commissione Tributaria Provinciale di Oristano, con sentenza del 28 dicembre 2011, ha accolto parzialmente il ricorso della società RAGIONE_SOCIALE, annullando la cartella. La decisione si è basata sull’applicazione, alle superfici utilizzate come camere d’albergo, della tariffa prevista per le abitazioni private, ritenendo discriminatoria la diversa tariffazione applicata.
Il comune ha interposto appello e la CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, lo ha accolto, condividendo la posizione secondo cui l’attività alberghiera non può essere assimilata a un’abitazione comune in termini di produzione di rifiuti. Ha riconosciut o che l’art. 68 del D.Lgs. 507/93 ha solo valore indicativo e non vincolante, e ha ritenuto che gli alberghi abbiano una maggiore capacità produttiva di rifiuti. Ha quindi confermato la legittimità delle tariffe TARSU più elevate per le strutture alberghiere.
Avverso la suddetta sentenza di gravame la parte contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 4 motivi.
Il Comune non ha depositato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va premesso che si tratta di albergo per il quale era stata rilasciata la licenza annuale, ancorché la contribuente abbia dichiarato un utilizzo solo limitato alla stagione estiva, e che la Corte ha già chiarito che la limitazione temporale dell’imposta sui rifiuti è questione rimessa alla discrezionalità dell’ente impositore: in tema di TARSU, la riduzione tariffaria per la c.d. natura stagionale dell’attività esercitata dal contribuente richiede un’esplicita previsione regolamentare, poiché l’art. 66, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 è una disposizione derogatoria, la cui applicazione è rimessa ad una facoltà discrezionale dell’ente locale (Cass. 08/08/2024, n. 22420 (Rv. 672308 – 01)).
Nello specifico, con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge ai sensi dell’articolo 2909 del codice civile, in particolare per la violazione del giudicato esterno.
2.1. La società RAGIONE_SOCIALE sostiene, in particolare, che la questione relativa alla TARSU e alla determinazione delle tariffe per le attività alberghiere era già stata decisa con sentenza definitiva dalla Commissione Tributaria Provinciale di Oristano (n. 1/2/2014), relativa all’annualità 2009, e dunque pas sata in giudicato, con la quale era stato stabilito che la tariffa applicata alle camere destinate agli ospiti doveva essere disapplicata e, in ossequio alla classificazione prevista dall’articolo 68 del D.Lgs. 507/93, doveva essere applicata la tariffa prevista per le abitazioni private.
2.2. Pur non essendo ricondotto ad alcuno dei vizi tipici di cui all’art. 360 c. I c.p.c., il motivo va evidentemente ricondotto alla ipotesi di violazione di legge di cui al n. 3.
2.3. Il motivo è privo di pregio.
2.4. La affermazione di cui si eccepisce la rilevanza di giudicato attiene difatti a questione di diritto.
2.5. Questa Corte ha da tempo chiarito che in tema di giudicato esterno, l’interpretazione delle norme giuridiche compiuta dal giudice non può mai costituire limite all’attività esegetica esercitata da altro giudice, la quale, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può incontrare vincoli, non trovando riconoscimento, nell’ordinamento processuale italiano, il principio dello stare decisis (Cass. 05/03/2024, n. 5822 (Rv. 670813 – 01)).
2.6. Ne consegue che quanto accertato, in diritto, in riferimento ad altro anno di imposta non assume qui rilievo, vertendosi di elemento normativo della fattispecie impositiva, per giunta assistito da un provvedimento giudiziale esterno di disapplicazione meramente incidentale.
2.7. La censura va dunque rigettata.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 68 del D.Lgs. 507/93, in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c.. In particolare, la contribuente mette in discussione la legittimità del Regolamento comunale di Arborea e della delibera che ha applicato tariffe TARSU più elevate per le attività alberghiere, ritenendo violato l’art. 68 del D.Lgs. 507/1993. Secondo la società, non vi è ragione per applicare tariffe più gravose alle camere d’albergo, in quant o esse producono rifiuti analoghi, se non inferiori, a quelli delle abitazioni civili. La maggiore produzione di rifiuti deriva solo da aree comuni come cucine o ristoranti. Il Comune, secondo il ricorso, non ha motivato adeguatamente la differenza tariffaria e ha agito in modo arbitrario, senza dati concreti o istruttorie a sostegno. Si invoca la necessità, prevista dalla legge, di motivare e documentare ogni differenziazione tariffaria per evitare disparità ingiustificate, come dimostrato anche dall’equiparazione adottata da altri Comuni.
Con il quarto motivo di ricorso (rubricato come tale nella sintesi iniziale, ma riportato erroneamente come 3 nel corpo del testo successivo), parte ricorrente contesta la decisione della CTR che ha giustificato tariffe TARSU più elevate per gli alberghi, sostenendo che Arborea avrebbe una vocazione turistica con strutture ricettive non occupate per gran parte dell’anno. Sottolinea dunque che Arborea è un Comune agricolo, con scarsa presenza turistica e abitazioni permanentemente occupate, mentre la sua struttura alberghiera è aperta solo alcuni mesi all’anno. Inoltre, la normativa sulla TARSU non distingue tra Comuni turistici e non, rendendo illogico e privo di base giuridica il criterio adottato dalla CTR, in violazione dell’art. 68 del D.Lgs. 507/93.
I motivi nn. 2 e 4 possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
5.1. Le doglianza non meritano accoglimento.
5.2. L’art. 68 d.lgs. 507/1993, quanto alle categoria omogenee soggette all’imposta sui rifiuti, dispone testualmente che ‘2. L’articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione: (…) c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri’.
La norma non dispone alcun ulteriore vincolo per l’amministrazione comunale, chiamata ad emanare un relativo regolamento ai sensi del successivo comma 3.
L’esercizio del potere da parte dell’amministrazione è dunque, sotto tale profilo, ampiamente discrezionale, e non può certamente ritenersi sussistente la violazione di legge invocata dalla contribuente.
5.3. Ciò premesso, questa Corte ha già chiarito da tempo -con orientamento ribadito anche di recente -che in tema di TARSU, è legittima la delibera comunale che preveda una tariffa per la categoria degli esercizi alberghieri notevolmente superiore a quella applicata alle civili abitazioni, in quanto costituisce un dato di comune esperienza la maggiore capacità produttiva di rifiuti propria di tali esercizi (Cass. 04/04/2018, n. 8308 (Rv. 647687 – 01) ed altre), e che in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce, infatti, un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal d.lgs. n. 22 del 1997, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell’attività, il quale può
eventualmente dar luogo all’applicazione di speciali riduzioni d’imposta, rimesse alla discrezionalità dell’ente impositore, mentre i rapporti tra le tariffe, indicati dall’art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993, tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica (Cass. 21/07/2025, n. 20464 (Rv. 675398 – 01) ed altre).
5.4. I motivi nn. 2 e 4 vanno dunque rigettati.
Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo. Pur non essendo ricondotto ad alcuno dei vizi tipici di cui all’art. 360 c. 1 c.p.c., il motivo va evidentemente ricondotto alla ipotesi di cui al n. 5.
6.1. La ricorrente contesta la sentenza della CTR per aver giustificato l’elevata tariffa TARSU applicata agli alberghi basandosi su considerazioni generiche, come la “comune esperienza” e un confronto tra regolamenti comunali, senza valutare le caratteristiche specifiche dell’attività stagionale svolta da NOME COGNOME né i costi effettivi sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti. Evidenzia che la struttura è operativa solo pochi mesi all’anno e sostiene direttamente spese aggiuntive per la gestione dei rifiuti, a differenza delle abitazioni civili. Inoltre, si contesta la mancata applicazione dell’art. 62 del D.Lgs. 507/1993, che consente, nei piccoli Comuni, di calcolare la tassa sulla base della quantità effettiva di rifiuti prodotti e dei relativi costi, ignorati sia dalla CTR che dall’amministrazione comunale.
6.2. La censura è infondata.
6.3. La sentenza si è pronunciata sulla questione della applicabilità (e sulla legittimità) di tariffe differenziate per le strutture alberghiere, sicché non vi è omissione dell’esame di un fatto decisivo.
6.4. La questione della stagionalità è sostanzialmente contenuta (ancorché non se ne faccia espresso riferimento) nella parte della
motivazione (pag. 3) in cui la CTR prende espressamente in considerazione la possibilità per l’amministrazione di considerare una ‘graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni d’uso’, rispetto a cui afferma che ‘Nell’ambito del potere regolamentare possono essere individuate anche le fattispecie agevolative, con relative condizioni, modalità di richiesta e eventuali cause di decadenza. Le amministrazioni locali hanno la facoltà di deliberare le tariffe tenendo conto dei locali e delle aree con omogenea potenzialità di rifiuti’. Tuttav ia, sulla scorta della giurisprudenza amministrativa, la CTR trae la conclusione che va ritenuto legittimo il regolamento comunale per l’a pplicazione della tassa sui rifiuti con il quale il comune suddivide locali e aree in classi e categorie, inserendo in due categorie diverse alberghi e abitazioni.
6.5. Non sussiste quindi l’omesso esame di un fatto decisivo, essendo l’elemento della stagionalità ricomprendibile nel ragionamento, di tenore più ampio, che ha portato il giudice del gravame a giustificare l’esercizio del potere discrezionale e a ritenerlo legittimo (v. anche Cass. n. 31460/19 ed altre).
6.6. Il motivo va rigettato.
Alla luce delle argomentazioni che precedono il ricorso va rigettato.
Nulla va disposto quanto alle spese stante la mancata costituzione dell’intimato.
In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i requisiti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dov uto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 10/09/2025 .
Il Presidente NOME COGNOME