Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7682 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 7682 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 1609/2016 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO TEL.NUMERO_TELEFONO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. L’AQUILA n. 416/2015 depositata il 23/04/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
udito il Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso. Uditi i difensori RAGIONE_SOCIALE parti presenti.
Fatti rilevanti di causa.
§ 1. NOME COGNOME propone quattro motivi di ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello principale del Comune ed in rigetto di quello incidentale del contribuente, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento notificatogli dal Comune di Giulianova in recupero RAGIONE_SOCIALEa Tarsu 2008-2010.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che:
-contrariamente a quanto affermato dai primi giudici, la Tarsu poteva essere applicata dai Comuni (in alternativa alla Tia e fino all’adozione a pieno regime di quest’ultima) anche nell’anno 2010, come evincibile dalla interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 238 co. 6 d.lgs 152/06, e come correttamente esplicitato dal RAGIONE_SOCIALE con la Circolare 3/DF RAGIONE_SOCIALE’11 novembre 2010;
-contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente, l’avviso di accertamento in questione era stato emanato il 18 ottobre 2012 e notificato il 7 novembre 2012, allorquando era già stata emessa, ex art.87 co. 1^ legge 549/95, la delibera dirigenziale interna di delega 7 giugno 2012 n. 896;
-l’avviso era sufficientemente motivato perché basato su atti che, per quanto non allegati, erano comunque pubblici e noti al contribuente, tra cui le planimetrie catastali RAGIONE_SOCIALE aree produttive di rifiuti, da quest’ultimo depositate;
-facoltativa, e non obbligatoria, era la riduzione del 20% RAGIONE_SOCIALE superfici tassabili;
-le riduzioni conseguenti alla asserita non produttività di rifiuti presupponevano il superamento RAGIONE_SOCIALEa presunzione legale, a sua volta consentito nei soli casi di cui al secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 62 d.lvo 507/93;
-non spettava la riduzione relativa alla distanza degli immobili dai cassonetti pubblici, dovendosi conferRAGIONE_SOCIALE quanto affermato dal Comune in ordine al fatto che i punti di raccolta si trovavano nel perimetro di 500 metri.
Resiste con controricorso il Comune di Giulianova.
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Motivi RAGIONE_SOCIALEa decisione.
§ 2.1 Con il primo motivo di ricorso il COGNOME lamenta -ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. -violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 238, 6^ co., decreto legislativo 152/06. Infatti la Tarsu, entrata in vigore con il decreto legislativo n.507/93, era stata abrogata dall’articolo 49 del decreto legislativo n. 22/97, poi prorogata per tre anni, venendo quindi definitivamente soppressa dal 1^ gennaio 2010 per essere sostituita dalla Tia. La previsione di cui all’articolo 14, 7^ co., del decreto legislativo n. 23/11 (secondo cui la Tarsu poteva continuare ad essere applicata, come da regolamenti comunali, sino alla revisione RAGIONE_SOCIALEa disciplina dei rifiuti solidi urbani e l’adozione RAGIONE_SOCIALEa Tia) peraltro successivamente abrogata, si poneva in contrasto con l’articolo 23 RAGIONE_SOCIALEa Cost., attribuendo un’efficacia impositiva diretta a norme giuridiche secondarie, quali quelle regolamentari dei comuni. Ne conseguiva la non debenza RAGIONE_SOCIALEa Tarsu per l’anno 2010, come già affermato dai primi giudici.
§ 2.2 Il motivo è infondato.
Come più volte osservato da questa Corte di legittimità (tra le altre, Cass.n. 703/19 e n. 10029/22 con ulteriori richiami), i termini del regime
transitorio per la soppressione RAGIONE_SOCIALEa TARSU e l’operatività RAGIONE_SOCIALEa TIA regime introdotto dal D.P.R. n. 158 del 1999, modificato dalla L. n. 488 del 1999, art. 33, salva la possibilità per i Comuni di introdurre in via sperimentale la TIA – hanno subito varie proroghe e, infine, il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238 (recante “Norme in materia ambientale”) ha soppresso tale tariffa, sostituendola con una nuova “tariffa integrata ambientale”, come definita dal D.L. n. 208 del 2008, convertito nella L. n. 13 del 2009 (cd. TIA 2); l’art. 264 d.lgs cit. ha abrogato l’intero D.Lgs. n. 22 del 1997 (sia pur prevedendo anche in questo caso una disciplina transitoria: v. Cass. nn. 17488, 17487, 22981, 22890, 226637, 22545 del 2017; Cass. n. 10812 del 2016 e n. 41291 del 2016).
L’art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, che ha istituito la nuova “tariffa” sui rifiuti (TIA 2), destinata a sostituire quella di cui al d.lgs. n. 22 del 1997, ha previsto al comma 1, che : <>, il quale recita che sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6^ e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa tariffa, <>. Invero, il regolamento ministeriale di cui sopra non è stato adottato (entro il prorogato termine del 30 giugno 2010), pertanto sono rimaste in vigore, e legittimamente applicate dai Comuni nei rispettivi territori, per quanto qui d’interesse, sia la TARSU sia la TIA 1 alla quale sono stati estesi i criteri di determinazione RAGIONE_SOCIALEa TARSU.
Va poi ricordato che il d.l. n. 208 del 2008, art. 5, comma 2 quater, convertito dalla l. n. 13 del 2009, ha altresì disposto che: <>. Dunque è stata prevista la ‘facoltà’ per gli Enti locali, inutilmente decorso il termine del 30 giugno 2010, di adottare delibere di passaggio dalla TARSU alla TIA 2, con effetto dal 10 gennaio 2011.
Corretta risulta dunque la decisione resa sul punto dalla Commissione Tributaria Regionale circa la effettiva vigenza transitoria, per l’anno 2010, RAGIONE_SOCIALEa Tarsu, così come recepita dal Comune di Giulianova.
§ 3.1 Con il secondo motivo si deduce <> perché dagli atti depositati dallo stesso Comune di Giulianova in primo grado (questionario e lo stesso avviso di accertamento n. 418/1 del 23 maggio 2012), e trascritti in ricorso, risultava che <>, con la conseguenza che l’avviso di accertamento opposto era stato firmato il 23 maggio 2012 da un dirigente che, all’epoca, non aveva alcun potere di firma.
§ 3.2 Il motivo è inammissibile per almeno due dirimenti ragioni.
In primo luogo, esso è formulato ex art.360, co. 1^ n.5, cod.proc.civ., ma non indica specificamente il <>, limitandosi a denunciare un errore, di natura sostanzialmente percettiva, nel quale sarebbe incorso il giudice regionale circa la successione RAGIONE_SOCIALE date, rispettivamente, di adozione RAGIONE_SOCIALEa delibera dirigenziale di delega e di emanazione-notificazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento opposto. Si tratta dunque di una doglianza non rispondente al moRAGIONE_SOCIALEo legale invocato, e rivolta in pratica ad una globale rivisitazione in fatto (segnatamente nella suddetta successione temporale) di questo aspetto di causa (per nulla omesso dal giudice di merito), certamente non consentita in sede di legittimità.
In secondo luogo il motivo si basa su una parziale e generica trascrizione di alcune risultanze di causa (non indicate, ex art.366 n.6 cod.proc.civ., nella sede processuale di loro immediata accessibilità e consultabilità) dalle quali dovrebbe evincersi il riempimento postumo RAGIONE_SOCIALEa data di sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento, asseritamente emesso il 23 maggio 2012 da un dirigente all’epoca ancora privo RAGIONE_SOCIALEa potestà di firma, con ciò limitandosi a semplicemente contrapporre una diversa ricostruzione fattuale a quella puntualmente operata dalla Commissione Tributaria Regionale (la quale ha invece appurato che l’avviso di accertamento era stato emesso, nella pienezza di delega, il 18 ottobre 2012), per giunta invocando una delibera (n. 428 del 13.8.2012) diversa da quella presa a riferimento nella sentenza impugnata (n.896 del 7.6.2012) ed in quest’ultima individuata quale fonte RAGIONE_SOCIALEa legittimazione del dirigente sottoscrittore.
Per il resto, la Commissione Tributaria Regionale ha correttamente applicato, nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa sua potestà di valutazione probatoria, il principio per cui: <> (Cass.n. 19190/19 ed altre).
§ 4.1 Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione degli articoli 33 e 34 d.lgs. 546/92, nonché 101 cod.proc.civ.; per avere la Commissione Tributaria Regionale deciso la causa in camera di consiglio, nonostante che il precedente difensore del contribuente avesse chiesto la trattazione RAGIONE_SOCIALEa causa in pubblica udienza, così da non aver avuto la possibilità di esporre le proprie ragioni.
§ 4.2 Il motivo è inammissibile.
Va premesso che, in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, riferito alla specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 366, n. 6, c.p.c. – anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11 – non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso faccia rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte senza riassumerne il contenuto al fine di soddisfare il requisito ineludibile RAGIONE_SOCIALE‘autonomia del ricorso per cassazione, fondato sulla idoneità del contenuto RAGIONE_SOCIALE censure a consentire la decisione (tra le molte, Cass.n. 6769/22).
Va poi richiamato il correlato principio per cui il requisito di autosufficienza deve essere soddisfatto pur quando il motivo di ricorso involga l’affermata violazione di norme processuali, posto che (Cass.n. 29495/20 e molte altre): <>.
Orbene, nel caso in esame la doglianza si limita a genericamente afferRAGIONE_SOCIALE che la Commissione Tributaria Regionale non si sarebbe fatta carico di un’istanza di udienza pubblica presentata dal precedente difensore del contribuente, senza tuttavia specificare in quale momento e sede processuale questa istanza sarebbe stata depositata nel giudizio avanti al RAGIONE_SOCIALE regionale. Il motivo si risolve dunque nella apodittica ed indimostrata affermazione di una violazione procedurale (decisione in camera di consiglio nonostante l’istanza di udienza pubblica) senza
minimamente farsi carico di illustrare i presupposti fattuali che tale violazione avrebbero ingenerato, a fronte di un’istanza tempestivamente e ritualmente presentata e risultante in atti. Lacuna tanto più grave ed incolmabile in considerazione del fatto che di una simile istanza di trattazione in udienza pubblica non viene fatta menzione alcuna nella parte dedicata alla rievocazione degli eventi di causa contenuta in sentenza, così come nel controricorso ovvero nello stesso ricorso del COGNOME.
§ 5.1 Con il quarto motivo di ricorso si deduce nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per assenza di motivazione in ordine alle affermazioni RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale secondo cui la riduzione del 20% RAGIONE_SOCIALE superfici tassabili era meramente facoltativa, e secondo cui i cassonetti di raccolta si trovavano nel perimetro di 500 metri dagli immobili in questione, come affermato -ma non dimostrato – dal comune.
§ 5.2 Analoghe considerazioni di inammissibilità per evidente ed insanabile genericità vanno svolte anche con riguardo a questa doglianza.
La Commissione Tributaria Regionale ha motivato in termini inequivoci (e giuridicamente corretti) in ordine al fatto che: – in base agli articoli 62 e 63 d.lvo 507/93, dalla sola detenzione dei locali derivasse una presunzione legale di produttività di rifiuti superabile, con prova a carico del contribuente, solo in presenza di una RAGIONE_SOCIALE tassative fattispecie di cui al secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 62 medesimo; – la causa di riduzione correlata alla distanza RAGIONE_SOCIALE‘immobile dai cassonetti di raccolta dovesse anch’essa essere dimostrata dal contribuente che tale causa aveva eccepito, là dove nel caso in esame il requisito RAGIONE_SOCIALEa eccessiva distanza non sussisteva, posto che: <>.
In definitiva, la Commissione Tributaria Regionale ha affrontato le eccezioni mosse sul punto dal contribuente e le ha risolte nel senso RAGIONE_SOCIALEa mancata dimostrazione, a suo onere, dei presupposti di riduzione RAGIONE_SOCIALEa tassa; così da recepire l’analoga decisione di merito dei primi giudici i quali
avevano respinto il ricorso del contribuente anche sotto questo profilo, salvo accoglierlo per la ritenuta non vigenza Tarsu nel 2010. Così facendo, il RAGIONE_SOCIALE di appello si è allineato all’indirizzo costante di questa Corte (tra le molte, Cass.n. 31460/19) secondo cui: <>.
Per il resto, la doglianza omette di specificare in quali modalità e con quali contenuti le relative eccezioni vennero dal contribuente opposte nel ricorso originario e poi in sede di gravame; così come nulla la doglianza riporta in ordine agli specifici elementi RAGIONE_SOCIALEa fattispecie di riduzione (di superficie o tariffa) che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe omesso di esaminare al punto da incorrere in totale mancanza di motivazione ingenerante nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza.
Anche in tal caso, alla genericità RAGIONE_SOCIALEa formulazione RAGIONE_SOCIALEa censura si associa l’indiretta sollecitazione ad una globale e neppure circostanziata revisione di aspetti prettamente fattuali RAGIONE_SOCIALEa lite (le affermate cause di riduzione), sennonchè si è in proposito stabilito (Cass.SSUU n. 34476/19) che: <>.
§ 6. Ne segue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
-rigetta il ricorso;
-condanna parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge;
-v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;
-dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Tributaria,