Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17763 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17763 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 26456/2017 proposti da:
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), nata a Piazza Armerina il DATA_NASCITA e residente in Enna, alla INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del Foro di Enna (C.F.: CODICE_FISCALE; PEC: EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO) ed elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, come da procura in calce al ricorso;
-ricorrente – contro
Comune di Enna;
-intimato –
-avverso la sentenza n. 1265/7/2017 emessa dalla CTR della Sicilia in data 03/04/2017 e non notificata;
Avviso pagamento Tarsu -Approvazione nuove tariffe con delibera della Giunta Municipale
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
NOME impugnava un avviso di pagamento Tarsu per l’anno di imposta 2009 emesso dal Comune di Enna, eccependo la illegittimità della delibera della Giunta Municipale n. 126 del 25.5.2010 con la quale era stata determinata la relativa tariffa, per incompetenza funzionale del detto organo.
La CTP di Enna accoglieva il ricorso, previa disapplicazione della delibera della Giunta Municipale n. 126/2010, e, per l’effetto, annullava l’avviso di pagamento impugnato, affermando che, ai sensi dell’art. 32, lett. g), l. n. 142/1990, competente in via esclusiva ad adottare i provvedimenti relativi sia alla determinazione del tributo che all’adeguamento delle aliquote era il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Sull’impugnazione del Comune, la CTR Sicilia accoglieva il gravame, evidenziando che, sebbene competente ad adottare le tariffe in tema di Tarsu fosse il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quest’ultimo aveva ratificato in un termine ragionevole (delibera n. 40 del 2011) la delibera n. 126 adottata dalla Giunta RAGIONE_SOCIALE in data 25.5.2010 e che, rientrando senz’altro il Comune di Enna tra gli enti territoriali in dissesto, era possibile, in base all’art. 69, comma 3, d.lgs. n. 507/1993, approvare le nuove aliquote Tarsu anche oltre il termine di legge.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME NOME sulla base di un unico articolato motivo. Il Comune di Enna non ha svolto difese.
Considerato che
Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 l. n. 212/2000, 69, commi 1 e 3, d.lgs. n. 507/1993, 1, comma 169, l. n. 296/2006 e 251, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto la tempestività temporale della determinazione tariffaria operata con delibera GC n. 126/2010 in quanto posta in essere da un ente dissestato.
1.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione.
In più occasioni questa Sezione ha avuto modo di ribadire (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28675 del 09/11/2018; Cass, Sez. 5, Sentenza n. 28050 del 31/10/2019; Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15619 del 22/07/2020) che, in base all’art. 42, lett. f), d.lgs. 267/00 (TUEL), spetta al consiglio comunale (…) “f) l’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”, dal che si evince, a contrario , che la fissazione delle aliquote tributarie spetta invece alla RAGIONE_SOCIALE comunale in quanto organo di competenza residuale.
Tuttavia, in Sicilia (Regione in cui, tra l’altro, l’organo di competenza residuale non è la RAGIONE_SOCIALE ex art. 48 TUEL, bensì il sindaco ex art. 13 l.r. n. 7/1992) il TUEL non si applica, in quanto Regione a statuto speciale che non lo ha recepito (art. 1, comma 2, TUEL). In Sicilia continua, pertanto, ad applicarsi la legge sull’ordinamento delle autonomie locali n. 142/90, come recepita con legge regionale 48/1991 (art. 1, lett.a)). In base allo statuto speciale della Regione Siciliana (approvato con r.d.lgs. n. 455/1946, conv. in l. Cost. 2/1948), tale materia è infatti demandata alla potestà legislativa esclusiva della Regione, con la conseguenza che le norme statuali hanno efficacia solo se richiamate con apposita legge regionale.
Ciò precisato, va evidenziato che – pur nella vigenza della legge 142/90 cit. (art. 32, comma 2, lett. g)) – <> (così, tra le altre, Cass. n. 18/1979,
Cass. n. 360/2014, Cass. n. 8336/2015, Cass. n. 28675/2018 cit., Cass. n. 1977/2018, Cass. n. 14039/2019).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, non era necessario che il RAGIONE_SOCIALE intervenisse con una propria delibera per ratificare quella precedentemente adottata dalla Giunta RAGIONE_SOCIALE per l’approvazione delle tariffe in tema di Tarsu.
1.1. Coglie nel segno, invece, la censura concernente la non retroattività della delibera di approvazione delle nuove tariffe anche se adottata da un ente territoriale in dissesto.
L’art. 69, comma 3, del d.lgs. n. 507/1993, dettato anche in tema di Tarsu, prevede che <>.
Tuttavia, l’art. 251, comma 5, seconda parte, d.lgs. n. 267/2000, stabilisce che <>.
La TARSU è un tributo erariale, istituito, nell’ambito della competenza legislativa esclusiva statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., dalla legge dello Stato (art. 58 del d.lgs. n. 507/93) e da questa disciplinato, salvo quanto espressamente rimesso dalla stessa legge statale all’autonomia dei Comuni. La norma fondamentale dalla quale trae origine la TARSU è quindi rappresentata dal citato d.lgs. n. 507 del 15/11/1993. Con riferimento alla potestà regolamentare dei Comuni, l’art. 52 della L. n. 446/97 prevede: “I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio
di previsione e non hanno effetto prima del 10 gennaio dell’anno successivo”. L’art. 54 della medesima legge, come integrato dall’art. 54 della L. n. 388/2000, prevede che: “Le provincie e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell’esercizio finanziario. L’incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo”; L’art. 3, comma 1, della l. n. 212/2000 (Statuto del contribuente) dispone che: “Salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono”. L’art. 27, comma 8, della l. n. 448/2001 dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. L’art. 1, comma 169, della l. n. 296/2006 dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. In conformità al principio di legalità, il provvedimento amministrativo il quale incida negativamente
nella sfera giuridica ed economica del destinatario, non può ordinariamente avere effetti retroattivi, salvo che in casi specifici. Con riferimento ai Comuni in stato di disseto finanziario, l’art. 69, comma 3, del d.lgs. n. 507/93, dispone: “Nei casi di dissesto dichiarato, ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell’art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, ovvero di deliberazione adottata quale atto dovuto a seguito di rilievi di legittimità o in ottemperanza a decisione definitiva, è confermato il potere di apportare aumenti e diminuzioni tariffarie oltre il termine di cui al comma 1”.
È evidente che la deroga concerne solamente il termine; in pratica, la deroga in questione consente l’approvazione di tariffe TARSU oltre il termine del 31 ottobre (oggi da intendersi “mobile” in quanto coincidente con l’approvazione del bilancio di previsione ex l. n. 296/2006) da applicare l’anno successivo o, eventualmente nell’anno in corso, ma non certo per gli anni precedenti (in questi termini, in una fattispecie esattamente sovrapponibile a quella in esame, Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23435 del 2019). Proprio in relazione al Comune di Enna le Sezioni Riunite, in sede consultiva, della Corte dei Conti, proprio su specifico quesito posto dal Comune di Enna (Ente dissestato fino al 31/12/2010), si sono così espresse: ” il Comune di Enna, ente dissestato, non può rideterminare le aliquote inerenti la tassa rifiuti successivamente al termine previsto dal primo comma dell’art. 69 del decreto legislativo n. 507/1993″.
Il Comune di Enna, non poteva, dunque, rideterminare, nell’anno 2010 le tariffe Tarsu del 2009 e ciò a prescindere dalla ratifica del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della delibera di G.C. che aveva adottato le modifiche.
Ne consegue altresì, come logico corollario, che il pagamento dell’imposta dovuta dovrà avvenire sulla base delle tariffe approvate per l’anno 2009.
2. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, la quale si atterrà al principio di diritto sopra affermato e liquiderà le spese del
presente giudizio di legittimità.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 11.6.2024.