Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18464 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18464 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7680/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di VENEZIA n. 1923/2016 depositata il 25/07/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE) ha convenuto in giudizio innanzi al Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE) chiedendo l’accertamento della regolarità e correttezza della tariffazione ai fini T.I.A. applicata ai locali dello stabilimento alberghiero da essa gestito e contestando, in particolare, gli addebiti effettuati da RAGIONE_SOCIALE con la fattura n. 8508755 dell’1.9.2011, basata sulle disposizioni del ‘Regolamento T.I.A. 2011’ del Comune di RAGIONE_SOCIALE, emanate asseritamente in violazione della superiore normativa statale (art. 238 d.lgs n. 152/2006 e DPR n. 158/1999).
Il Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 23/2013 del 21.1.2013, in parziale accoglimento della predetta domanda, ha disposto che RAGIONE_SOCIALE, sulla somma contestata di cui all’opposta fattura n. 8607881 del 20.10.2011, operasse la riduzione del 50% in relazione ai 65 mq. di area scoperta.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, pronunciando sugli appelli di entrambe le parti, con sentenza n. 1923/2016, depositata il 25.7.2016, in riforma della sentenza di primo grado, ha accertato come non dovuta da parte di RAGIONE_SOCIALE la riduzione disposta dal giudice di Pace con la sentenza n. 23/2013 del 21.1.2013.
In particolare, il Tribunale ha rigettato il primo motivo dell’appello principale della RAGIONE_SOCIALE, che aveva lamentato che RAGIONE_SOCIALE avesse provveduto alla tariffazione sulla base di una errata metratura della superficie dei propri locali, rilevando che il giudice di Pace aveva correttamente valorizzato la circostanza che la comunicazione dell’estensione della superficie aziendale era stata sottoscritta dal ‘responsabile della Società’.
Quanto al secondo motivo del medesimo appello, con cui COGNOME aveva lamentato la mancata declaratoria di illegittimità del regolamento del Comune di RAGIONE_SOCIALE relativo all’applicazione della TIA (nella parte in cui prevede che per l’applicazione della TIA venga considerata la destinazione d’uso dei singoli locali che compongono l’unità aziendale), il Tribunale ha osservato che il giudice di Pace aveva correttamente rilevato il difetto di giurisdizione, avuto riguardo alle conclusioni formulate da COGNOME nell’atto introduttivo di primo grado, in cui aveva chiesto non tanto la ‘mera disapplicazione incidentale del Regolamento’ , quanto lo ‘accertamento in via principale della sua illegittimità’.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito in giudizio con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380-bis1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 238 commi 1,2,3,6,11 d.lgs 152/2006, nonché dell’art. 6 punti 4.3 e 4.4. dell’allegato 1 DPR 158/1999, per avere la sentenza impugnata escluso che debba essere applicata un’unica categoria tariffaria all’intera superficie del la RAGIONE_SOCIALE considerabile ai fini dell’addebito della Tariffa Integrata Ambientale ex art. 238 d.gs n. 152/06 del Comune di RAGIONE_SOCIALE, corrispondente alla categoria Alberghi senza ristorante’, nonché violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 comma 1 Disposizioni Generali sulla legge in generale.
Lamenta, la ricorrente, che il giudice d’appello ha snaturato il dettato dell’art. 6 comma 1 DPR 158/1999, secondo cui per attribuire alla singola utenza la tariffa rifiuti si applica un unico coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti.
Il giudice d’appello aveva erroneamente riformato la sentenza del giudice di Pace che aveva dichiarato assoggettabile ad un’unica tariffa per l’attività principale svolta la superficie totale dell’immobile adibito ad hotel, statuendo la correttezza della fattura di RAGIONE_SOCIALE che aveva applicato diverse tariffe di svariate attività a superfici parziali dell’immobile.
Il motivo è inammissibile in quanto non coglie, sul punto, la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La ricorrente afferma che il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE avrebbe riformato erroneamente la sentenza del Giudice di Pace, statuendo la correttezza della fattura di RAGIONE_SOCIALE, che aveva applicato diverse tariffe di svariate attività a superfici parziali dell’immobile, ma non considera che la sentenza nei cui confronti svolge le proprie critiche non è quella impugnata, ma altra sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, segnatamente, la n. 2689/2015, assolutamente estranea alla presente causa.
La ricorrente, anche nella memoria ex art. 380-bis1 c.p.c, ha del tutto ignorato che la sentenza impugnata non si è affatto pronunciata sul merito della tariffa applicata da RAGIONE_SOCIALE in relazione alla destinazione dei singoli locali, ma, avuto riguardo alle conclusioni della ricorrente nell’atto di citazione di primo grado, con cui era stata richiesta non la mera disapplicazione incidentale del Regolamento comunale, ma lo ‘accertamento in via principale della sua illegittimità’, non ha fatto altro che condividere l’impostazione del Giudice di Pace in ordine al difetto di giurisdizione del giudice adito.
Ne consegue che è del tutto inconferente, con riferimento al primo motivo, il richiamo alla sentenza n. 33755/2019 di questa Corte, che si è pronunciata sull’interpretazione del D.P.R. n. 158 del 1999.
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. per avere la sentenza impugnata addossato a RAGIONE_SOCIALE l’onere della prova in relazione all’esatta
misurazione delle superfici tariffabili ai fini TIA 2, in relazione alla sola asserita, da parte di RAGIONE_SOCIALE, operatività dell’area scoperta pertinenziale di mq. 65 non utilizzata da RAGIONE_SOCIALE, nonché in relazione all’eccepita mancata produzione di rifiuti nei locali adibiti a magazzini e depositi nella struttura alberghiera.
Ad avviso della ricorrente, a fronte della propria contestazione dell’errato addebito in eccesso di superfici sottoposte a tariffazione, RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto provare la reale consistenza delle superfici tariffabili.
Quanto agli altri aspetti, la ricorrente lamenta che il Tribunale, ritenendo che RAGIONE_SOCIALE avesse correttamente applicato la tariffa su mq. 65 di superfice di area scoperta non operativa, è incorso in errore ritenendo come presupposto giuridico per l’addebito della TIA la mera potenzialità di produzione dei rifiuti, così confondendo la tassa rifiuti o TIA1 previgente con l’attuale corrispettivo richiesto per il servizio (TIA2).
4. Il motivo presenta concomitanti profili di inammissibilità ed infondatezza.
Con riferimento alla prima censura, va osservato che la ricorrente, con l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge (art. 2697 c.c.), intende, in realtà, sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti ed un’inammissibile rivalutazione del materiale probatorio rispetto a quella operata dal giudice d’appello.
In particolare, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, sulla questione dell’esatta misurazione delle superfici su cui applicare la tariffa, ha pienamente condiviso l’impostazione del Giudice di Pace di valorizzare la comunicazione in tal senso sottoscritta dal ‘responsabile della Società’, valutazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione nei circoscritti limiti di cui all’art. 360 , comma 1°, n. 5, c.p.c. secondo i criteri di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053/2014.
Con riferimento all’altro aspetto, la ricorrente, in primo luogo, non si è minimamente confrontata con la precisa affermazione della sentenza impugnata secondo cui, ai sensi dell’art. 5 del regolamento comunale, ai fini dell’assoggettamento a TIA, è sufficiente la mera potenzialità di produzione di rifiuti, la quale non può a priori escludersi nei magazzini e nei depositi, essendo l’esenzione di cui all’art. 13 del regolamento prevista per locali ed aree inidonei a produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente adibiti.
Orbene, la ricorrente non aveva offerto di provare che neppure potenzialmente, nei luoghi per cui è stata applicata la tariffa, non si producevano rifiuti. La ricorrente si è limitata genericamente a richiamare la differenza tra il presupposto giuridico dell’applicazione della tassa rifiuti (TIA1) rispetto a quello della TIA2, ignorando le precise disposizioni del regolamento comunale valorizzate dalla sentenza impugnata.
Inoltre, le censure della ricorrente si pongono, comunque, in contrasto con quanto affermato da questa Corte nella sopra citata Cass. n. 33755/2019, secondo cui ‘il presupposto del prelievo è il possesso o la detenzione di aree o locali che producano rifiuti urbani; non è necessario per l’insorgenza dell’obbligo del pagamento l’effettiva produzione di rifiuti, ma per l’appunto la sola disponibilità delle aree…’.
Con il terzo motivo (erroneamente indicato con il n. 2 per un evidente errore materiale) è stata dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c. , in relazione all’art. 360 , comma 1°, n. 5 c.p.c., per essersi omesso nella sentenza impugnata l’esame dello specifico punto decisivo per il giudizio, che era stato oggetto di discussione tra le parti, riguardante l’esatta misur azione delle superfici dei locali di RAGIONE_SOCIALE effettivamente tariffabili ai fini TIA2 sulla base delle planimetrie quotate prodotte nel giudizio di primo grado.
In sostanza, il decidente non aveva detto alcunché sulla base delle planimetrie quotate depositate nel giudizio di primo grado.
Il motivo è palesemente inammissibile.
In primo luogo, la ricorrente ha dedotto che la questione riguardante le superfici dei locali risultanti dalle planimetrie prodotte nel giudizio di primo grado avrebbe formato oggetto di discussione tra le parti, ma senza neppure indicare ‘dove’ e ‘come’ tale questione sarebbe stata sottoposta all’esame dei giudici di merito.
In ogni caso, è costante orientamento di questa Corte (cfr. 28184/2020; conf. 5478/2018) quello secondo cui <>.
Il ricorso va dunque respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 2.400,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I Sezione civile