Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2042 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 2042 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 4701/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME
-controricorrente-
nonchè contro RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENEZIA n. 899/2021 depositata il 14/07/2021;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori delle parti presenti.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, società esercente l’attività di imbarco e sbarco, gestione di aree e terminals , nell’area RAGIONE_SOCIALE Val da Rio di Chioggia, impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia la cartella di pagamento con la quale RAGIONE_SOCIALE le aveva intimato il pagamento RAGIONE_SOCIALE complessiva somma di euro 49.169,33 per il mancato pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE (società subentrata ad RAGIONE_SOCIALE gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani del Comune di Chioggia) RAGIONE_SOCIALE “tariffa di smaltimento rifiuti ed oneri accessori” relativi alla fornitura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, pulizia delle strade e dei piazzali siti in Chioggia Porto.
La società ricorrente esponeva che l’attività di raccolta e gestione dei rifiuti era stata gestita, in proprio, mediante incarico allo smaltimento a ditte specializzate come previsto dal Piano di
raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico predisposto dalla capitaneria del Porto di Chioggia.
2. Il ricorso veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale con sentenza confermata dalla Commissione Tributaria Regionale che respingeva il gravame proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE sul presupposto che risultava operativa la normativa contenuta nel D.M. RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 14 novembre 1994, con conseguente obbligo allo smaltimento dei rifiuti da parte RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE e operatività RAGIONE_SOCIALE normativa di esclusione di cui all’art. 62, comma 5, d.lgs. n.507/1993.
3. A seguito del ricorso per cassazione proposto da RAGIONE_SOCIALE questa Suprema Corte, con ordinanza n. 31058/2018, riteneva fondati i motivi di ricorso con cui era stata lamentata l’ erroneità RAGIONE_SOCIALE decisione RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria Regionale la quale aveva ritenuto applicabile la disciplina contenuta nel D.M. del 14.11.1994 ed operante l’ipotesi di esclusione dall’onere tariffario di cui all’art. 62, comma 5, del d.lvo 507/1993, nonostante nel porto di Chioggia non fosse stata, all’ epoca, istituita alcuna RAGIONE_SOCIALE.
I giudici di legittimità, nella detta pronunzia, hanno osservato che: «L’art. 62, comma 5, d.lgs. n. 507 del 1993 esclude” dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri”. L’art. 21, comma 8, d.lgs. n. 22 del 1997, nel disciplinare le competenze dei comuni in materia di rifiuti statuisce che: “sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 6, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi”. L’art. 6, comma 1, lett. c) legge n. 84 del 1994 istituisce le RAGIONE_SOCIALE portuali in determinati porti con il compito, tra l’altro, di
“affidamento e controllo dell’attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all’articolo 16, individuati con decreto del RAGIONE_SOCIALE“. Il decreto del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE navigazione 14.11.1994 all’art. 1 precisa che “i servizi di interesse generale nei porti, di cui all’art. 6, comma 1, lett. c) RAGIONE_SOCIALE legge 28 gennaio 1994, n. 84, da fornire a titolo oneroso all’utenza RAGIONE_SOCIALE“…vanno identificati anche nei “servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti”», rilevando che dall’esame di tale quadro normativo emergeva univocamente che l’attività di gestione dei rifiuti nell’ambito dell’area RAGIONE_SOCIALE -da intendersi come spazio territoriale in cui svolge i suoi compiti la singola RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rientrava nella competenza di quest’ultima, la quale per legge è tenuta ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica, derivandone per esclusione, che la relativa attività era sottratta alla competenza in materia dei Comuni, che invece normalmente agiscono in questo ambito in regime di privativa, i quali, sono di conseguenza privi anche di ogni potere impositivo, atteso che, essendo quella dei rifiuti una tassa, esso non può evidentemente configurarsi in favore di un soggetto diverso da quello che espleta il servizio (Cass.23583/2009)’.
Nell’ evidenziare che presupposto di tale affermazione era, tuttavia, la intervenuta istituzione dell’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE osservavano che alla luce RAGIONE_SOCIALE normativa vigente in tema di ‘Riordino RAGIONE_SOCIALE legislazione in materia RAGIONE_SOCIALE‘ non era contemplato il porto di Chioggia con la conseguenza che, al momento dei fatti oggetto di causa, non essendo stata istituita l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del comune di Chioggia non si era verificata la condizione tale da escludere il potere impositivo del comune di Chioggia e che non sussisteva alcuna illegittimità del regolamento comunale istitutivo RAGIONE_SOCIALE TIA nella parte in cui non escludeva dalla tassazione sui rifiuti le aree
portuali, non sussistendo la contestata carenza di potere impositivo in carico al comune in mancanza dell’istituzione dell’RAGIONE_SOCIALE.
La Commissione Regionale, pronunziando in sede di rinvio con sentenza n. 899/2021, ha accolto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE, confermando ‘… la competenza generale alla riscossione in capo al Comune il quale legittimamente ha disciplinato la materia col regolamento istitutivo RAGIONE_SOCIALE TIA che, per quel che in questa sede rileva, non escludeva dalla tassazione sui rifiuti le aree portuali’. I giudici di appello hanno, altresì, precisato che il servizio gestito dal comune di Chioggia (e per esso da RAGIONE_SOCIALE) in tutto il territorio comunale, ‘… comprende oltre ad attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti anche costi fissi per la gestione del servizio medesimo remunerati attraverso la parte fissa di tariffa. La Tia si compone, infatti, di una parte fissa (che copre i costi per i servizi ‘comuni’, gli investimenti per gli impianti e i relativi ammortamenti, il costo del personale, ecc.) e di una parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e al servizio fornito. Le fatture di pagamento emesse da RAGIONE_SOCIALE erano tutte parte fissa RAGIONE_SOCIALE tariffa, il cui onere spetta all’utente del servizio a prescindere dall’eventuale conferimento dei rifiuti prodotti a soggetti terzi che, ove ammissibile in relazione alla riduzione
relative solo alla natura del rifiuto, consente esclusivamente una proporzionale RAGIONE_SOCIALE parte variabile RAGIONE_SOCIALE tariffa’.
Avverso tale pronuncia RAGIONE_SOCIALE ha proposto, sulla base di tre motivi, ricorso per cassazione cui ha resistito la società RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell’ art. 360 primo comma, n. 4 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112 e 384, secondo comma, cod. proc. civ., per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso di pronunciarsi sulla
domanda secondo cui posto che le aree detenute da RAGIONE_SOCIALE, producono solo ed esclusivamente rifiuti speciali che vengono interamente auto smaltiti dette aree sono esenti da tassazione nonchè ai sensi dell’ art. 360 primo comma, n. 5, cod. proc. civ. omesso esame delle prove documentali prodotte comprovanti che la società produceva solo rifiuti speciali che provvedeva ad auto smaltire.
Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’ art. 360 primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 384, secondo comma, cod. proc. civ. e art. 12 preleggi nonché ai sensi dell’ art. 360 primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la violazione di legge per non avere applicato correttamente l’art. 62, terzo comma, d.lgs. 597/93.
2.1. Deduce che i giudici del rinvio avevano disatteso ed omesso di prendere in considerazione i rilievi sollevati dalla Suprema Corte la quale aveva evidenziato in modo chiaro al punto 6) RAGIONE_SOCIALE pronunzia il tema a cui si sarebbe dovuto attenere il giudice di appello, specificando che la legge riserva un diverso trattamento ai rifiuti urbani, agli assimilati ed ai rifiuti speciali sicchè una volta considerato il fatto provato in causa e cioè che RAGIONE_SOCIALE, come impresa RAGIONE_SOCIALE, produceva solo rifiuti speciali che provvedeva ad auto smaltire, ai giudici del merito non restava, che applicare la norma di legge prevista dall’art. 62 comma 3° del d.lgs. 507/93 e non anche il primo comma che riguarda i rifiuti urbani.
Con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell’ art. 360 primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’ art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., non essendosi i giudici del rinvio uniformati al decisum RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte nonché violazione dell’ art. 12 preleggi per errata interpretazione RAGIONE_SOCIALE sentenza ed ancora ai sensi dell’ art. 360 primo comma, nn. 4 e 5., cod. proc. civ., omesso esame e valutazione di un elemento di fatto decisivo per il giudizio provato documentalmente ed ammesso dalla stessa controparte circa la
esclusiva produzione di solo rifiuti speciali RAGIONE_SOCIALE aree detenute smaltiti autonomamente.
Lamenta che la Commissione Tributaria Regionale disattendendo, di fatto, il principio di diritto enunciato dalla Corte ed interpretando la sentenza RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte in modo non corretto aveva erroneamente affermato che la legge non contiene alcuna ‘esenzione’ dell’imposta e che la stessa trovi sempre e comunque applicazione godendo il contribuente, al più, di una sola riduzione RAGIONE_SOCIALE tariffa, non considerando la comprovata tipologia di rifiuti prodotti dalla contribuente.
3.1. Parte ricorrente ha, infine dichiarato di riproporre tutte le ragioni non decise dai giudici di merito in quanto ritenute assorbite.
Le censure formulate con tutti e tre i motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro strettamente connessi, sono da ritenere prive di fondamento per le ragioni appresso specificate.
4.1. Osserva il Collegio che l’ impugnazione si fonda su di una non condivisibile lettura dell’ordinanza n. 31058/2018 dalla quale emerge chiaramente che la Suprema Corte ha statuito un diverso principio di diritto riconoscendo la competenza del comune di Chioggia a regolamentare il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti RAGIONE_SOCIALE aree portuali, stante la mancata costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e la conseguente legittimità RAGIONE_SOCIALE pretesa tariffaria de qua avente pacificamente ad oggetto la corresponsione RAGIONE_SOCIALE parte fissa RAGIONE_SOCIALE tariffa, oggetto RAGIONE_SOCIALE cartella di RAGIONE_SOCIALE, inequivocabilmente precisando che oggetto del contendere erano le fatture relative alla parte fissa RAGIONE_SOCIALE tariffa il cui onere ricade anche su coloro che producano solo rifiuti speciali, per i quali, la disciplina di settore contempla esclusivamente una incidenza sulla sola parte variabile RAGIONE_SOCIALE tariffa medesima.
4.2. Nessuna omissione o violazione di legge, dunque, può essere imputata al giudice del rinvio che si è, invece, perfettamente uniformato al principio di diritto affermato dalla Suprema Corte
ribadendo, peraltro, la specificità RAGIONE_SOCIALE fattispecie oggetto di giudizio e, cioè, la doverosità RAGIONE_SOCIALE corresponsione RAGIONE_SOCIALE parte fissa RAGIONE_SOCIALE tariffa, oggetto RAGIONE_SOCIALE cartella di RAGIONE_SOCIALE.
4.3. Del resto una simile impostazione è perfettamente in linea l’indirizzo ormai consolidato RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte in materia.
Va osservato, invero, che questione controversa attiene ai presupposti impositivi RAGIONE_SOCIALE quota fissa RAGIONE_SOCIALE tariffa di igiene ambientale, c.d. TIA, disciplinata dall’art. 49 del c.d. “decreto Ronchi” (il d.lgs. n. 22 del 1997, successivamente modificato dall’art. 1, comma 28, RAGIONE_SOCIALE legge 9 dicembre 1998, n. 426, e dall’art. 33 RAGIONE_SOCIALE legge 23 dicembre 1999, n. 488). In dichiarata attuazione delle direttive 91/156/CEE, 91/689/CEE e 94/62/CE, tale norma ha stabilito l’obbligo dei comuni di effettuare, in regime di privativa, la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e, in particolare, ha previsto l’istituzione, da parte dei comuni medesimi, di una «tariffa» per la copertura integrale dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, RAGIONE_SOCIALE zone del territorio comunale, «composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio» (comma 4). Con successivo regolamento del Ministro dell’ambiente e RAGIONE_SOCIALE tutela del territorio, approvato con il d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato elaborato il metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, di cui al comma 5 RAGIONE_SOCIALE stessa norma. Ai sensi del comma 3 è tenuto al pagamento RAGIONE_SOCIALE tariffa «chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei
medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti RAGIONE_SOCIALE zone del territorio comunale»; il comma 14 ne prevede poi una riduzione nei casi in cui il produttore di rifiuti assimilati dimostri (mediante attestazione rilasciata da chi effettui il recupero) di aver avviato detti rifiuti al recupero. A differenza RAGIONE_SOCIALE normativa sulla TARSU, l’art. 49 del “decreto Ronchi” stabilisce, pertanto, che la TIA deve sempre coprire l’intero costo del servizio di gestione dei rifiuti e che detta tariffa è dovuta anche per la gestione dei rifiuti “esterni” (come già statuiva l’abrogato art. 268 del r.d. n. 1175 del 1931, sostituito dall’art. 21 del d.P.R. n. 915 del 1982, in relazione all’art. 9 del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989).
Secondo i criteri di commisurazione del prelievo, di cui al comma 4 del citato art. 49, la TIA è suddivisa ‘in una parte fissa (concernente le componenti essenziali del costo del servizio – ivi compreso quello dello spazzamento delle strade -, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti) ed in una parte variabile (rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione). I criteri di determinazione di tali due parti RAGIONE_SOCIALE TIA sono contenuti nel citato d.P.R. n. 158 del 1999, che prevede indici costruiti, tra l’altro, sulla quantità totale dei rifiuti prodotti nel Comune, sulla superficie delle utenze, sul numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche, su coefficienti di potenziale produzione di rifiuti secondo le varie attività esercitate nell’ambito delle utenze non domestiche. Ai sensi dell’art. 49, comma 14, del d.lgs. n. 22 del 1997 l’autonomo avviamento a recupero dei rifiuti, da parte del produttore di essi, non comporta l’esclusione dal pagamento dell’imposta, ma determina una riduzione proporzionale RAGIONE_SOCIALE sola parte variabile di tale tariffa, con una disposizione analoga al comma 2 dell’art. 67 del d.lgs. n. 507 del 1993 in tema di TARSU.
Come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 238 del 2009, la TIA, a differenza RAGIONE_SOCIALE TARSU, ha la funzione di coprire il costo dei servizi di smaltimento concernenti i rifiuti non solo “interni”, cioè prodotti o producibili dal singolo soggetto passivo che può avvalersi del servizio, ma anche “esterni”, quali i «rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico», e quindi di coprire anche le pubbliche spese afferenti ad un servizio indivisibile, reso a favore RAGIONE_SOCIALE collettività e non riconducibile a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente. Tale differenza si ripercuote anche sull’entità del prelievo: mentre per la TARSU il gettito deve corrispondere ad un ammontare compreso tra l’intero costo del servizio ed un minimo costituito da una percentuale di tale costo, determinata in funzione RAGIONE_SOCIALE situazione finanziaria del Comune (art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993), per la TIA il gettito deve, invece, assicurare sempre l’integrale copertura del costo dei servizi. Tenuto conto RAGIONE_SOCIALE funzione innanzi indicata, va affermato che la quota fissa RAGIONE_SOCIALE TIA è dovuta sempre per intero, sul mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, in quanto destinata a finanziare i costi essenziali del servizio nell’interesse dell’intera collettività, mentre ogni valutazione in ordine alla quantità di rifiuti concretamente prodotti dal singolo, ed al servizio effettivamente erogato in suo favore, potrà incidere solo ed esclusivamente sulla parte variabile RAGIONE_SOCIALE tariffa.
4.3. Nessun errore di interpretazione né alcuna violazione dei principi di diritto affermati in sede di annullamento e tampoco alcuna omessa valutazione di fatti decisivi possono essere fondatamente contestati al giudice del rinvio che, con la decisione oggetto del presente giudizio, preso atto RAGIONE_SOCIALE fattispecie di causa (l’omesso pagamento da parte di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE quota fissa RAGIONE_SOCIALE tariffa di igiene ambientale) ha correttamente fatto applicazione
delle disposizioni di legge che la disciplinano e dei principi affermati dall’ordinanza di rinvio e dalla pacifica giurisprudenza di legittimità.
5. La Commissione Tributaria Regionale non solo non ha in alcun modo omesso di considerare un fatto documentalmente provato in giudizio (la produzione di soli rifiuti speciali) ma ne ha esplicitamente dato conto affermando e ribadendo che tale circostanza fosse, ai fini del decidere, del tutto inconferente, non consentendo di escludere la doverosità del pagamento di quella parte di tariffa che, come affermato anche dalla Suprema Corte nell’ordinanza di rinvio, deve in ogni caso coprire i costi fissi di gestione del servizio.
5.1. Da ciò discende la infondatezza di tutte le censure proposte ed il conseguente rigetto del ricorso.
5.2. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore RAGIONE_SOCIALE parte controricorrente, liquidandole nella misura di euro 6.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge se dovuti; ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE sezione tributaria, in