Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24337 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24337 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 01/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
TARIFFA PER CONTROLLI SANITARI SU MANGIMI, ALIMENTI E BENESSERE ANIMALE – APPLICABILITA ‘ AD IMPRESE DI COMMERCIALIZZAZIONE
Ud. 26/06/2025
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27624/2018 del ruolo generale, proposto
DA
NOME COGNOME in qualità di amministratore unico pro-tempore della RAGIONE_SOCIALEcodice fiscale CODICE_FISCALE
NOME COGNOME in qualità di amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della RAGIONE_SOCIALEcodice fiscale CODICE_FISCALE
NOME COGNOME in qualità di Amministratore delegato e legale RAGIONE_SOCIALEcodice fiscale CODICE_FISCALE
NOME COGNOME in qualità di Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della RAGIONE_SOCIALEcodice fiscale CODICE_FISCALE
NOME COGNOME in qualità di Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE; Numero di raccolta generale 24337/2025 Data pubblicazione 01/09/2025
NOME COGNOME quale legale rappresentante pro tempore della RAGIONE_SOCIALEcodice fiscale CODICE_FISCALE
NOME COGNOME in qualità di Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della RAGIONE_SOCIALEcodice fiscale CODICE_FISCALE
NOME COGNOME in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore della RAGIONE_SOCIALEcodice fiscale CODICE_FISCALE
NOME COGNOME in qualità di Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della RAGIONE_SOCIALE codice fiscale CODICE_FISCALE
NOME COGNOME in qualità del Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore della RAGIONE_SOCIALEcodice fiscale CODICE_FISCALE
NOME COGNOME quale Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della RAGIONE_SOCIALEcodice fiscale CODICE_FISCALE
NOME COGNOME in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore della RAGIONE_SOCIALEcodice fiscale CODICE_FISCALE
NOME COGNOME in qualità di Consigliere delegato e legale rappresentante pro tempore della RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE;
NOME COGNOME in qualità di Socio e legale rappresentante pro tempore della SOCIETÀ RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE; Numero di raccolta generale 24337/2025 Data pubblicazione 01/09/2025
NOME COGNOME in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore della RAGIONE_SOCIALEcodice fiscale CODICE_FISCALE
NOME COGNOME in qualità di Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della RAGIONE_SOCIALEcodice fiscale CODICE_FISCALE
NOME COGNOME in qualità di Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della RAGIONE_SOCIALEcodice fiscale CODICE_FISCALE
NOME COGNOME in qualità di Socio amministratore e legale rappresentante pro tempore della RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE
NOME COGNOME in qualità di Co-amministratore e legale rappresentante pro tempore della RAGIONE_SOCIALEcodice fiscale CODICE_FISCALE;
NOME COGNOME in qualità di Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della RAGIONE_SOCIALEcodice fiscale CODICE_FISCALE
NOME COGNOME in qualità di Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della RAGIONE_SOCIALEcodice fiscale CODICE_FISCALE
NOME COGNOME quale legale rappresentante pro tempore della RAGIONE_SOCIALEcodice fiscale CODICE_FISCALE
(23) NOME COGNOME in qualità di Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE; Numero sezionale 5541/2025 Numero di raccolta generale 24337/2025 Data pubblicazione 01/09/2025
tutti rappresentati e difesi, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
l’ AZIENDA RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore , dr. NOME COGNOME rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv. NOME COGNOME ( codice fiscale CODICE_FISCALE).
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 356/2/2018 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata in data 19 febbraio 2018, non notificata.
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio tenutasi in data 26 giugno 2025.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia sono le pretese di cui agli inviti di pagamento indicati in atti notificati ai ricorrenti dall’ Azienda Sanitaria Locale Toscana Centro (da ora ASL) a titolo di tariffa per controlli sanitari su ‘mangimi, alimenti e benessere animale’ relativi all’anno 2012, ai sensi dell’art. 2 d.lgs. 194/2008.
Numero sezionale 5541/2025
Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva l’appello proposto dall’ASL, assumendo che: Numero di raccolta generale 24337/2025 Data pubblicazione 01/09/2025
-la lettera della legge è nel senso di consentire l’effettuazione dei controlli sanitari anche sulle attività di commercio all’ingrosso, in linea con quanto previsto dal 6° considerando del regolamento europeo, che si proponeva per l’appunto lo scopo di garantire la sicurezza degli alimenti in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, per cui i grossisti, essendo parte della filiera alimentare, dovevano essere sottoposte ai medesimi controlli;
-ai sensi dell’art. 2 comma 1, num. 3, della direttiva n. 89/662/CE deve intendersi per stabilimento qualsiasi azienda autorizzata che effettui la produzione lo stoccaggio o la lavorazione dei prodotti, di guisa che in tale ampia dicitura possono essere compresi anche i magazzini all’ingrosso dei contribuenti;
l’utilizzo di una tariffa forfettaria rientra nella discrezionalità del legislatore nazionale, che non risulta irragionevole, il che rendeva superflua la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia;
gli atti dovevano considerarsi motivati, tenuto conto che si trattava di una mera richiesta di pagamento, senza modifica di precedenti atti e senza che la richiesta seguisse specifici accertamenti in ragione dei quali il contribuente doveva essere posto in grado di conoscere le specifiche motivazioni dell’atto, giacchè i predetti inviti di pagamento contenevano il calcolo della tariffa in base alla autocertificazione prodotta dalla società, la richiesta di pagamento e le modalità per procedere al ricorso, assicurando in tal modo la conoscenza di tutti gli elementi necessari per effettuare il versamento.
Avverso tale pronuncia le suindicate società proponevano ricorso per cassazione, notificandolo in data 18/21 settembre 2018, formulando due motivi di impugnazione.
Numero sezionale 5541/2025
L’ASL resisteva con controricorso notificato il 29 ottobre 2018, depositando in data 13 giugno 2025 memoria ex art. 360bis. 1. c.p.c. Numero di raccolta generale 24337/2025 Data pubblicazione 01/09/2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso gli istanti hanno dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 23 Cost., 1 d.lgs. n. 194/2008, 26 e 27 del regolamento CE n. 882/2004.
Nello specifico, hanno ritenuto che la sentenza impugnata fosse errata e fondata su di una falsa applicazione dell’allegato A) d.lgs. n. 194/2008, in quanto, diversamente da quando opinato dalla Commissione regionale, le imprese ricorrenti non sono assoggettabili alla tariffa, come aveva osservato il primo Giudice e tante altre pronunce di merito, poiché non costituiscono stabilimenti ai sensi per gli effetti del citato decreto legislativo e del regolamento CE, limitandosi a svolgere attività di mera commercializzazione e non, quindi, di produzione di prodotti ortofrutticoli ed alimentari in genere.
A dire delle contribuenti l’interpretazione dal Giudice regionale e, quindi, l’estensione dell’applicazione della contestata tariffa alle imprese che svolgono mera attività di commercializzazione nel settore agroalimentare contrasta con la previsione dell’articolo 23 Cost. e con il diritto dell’Unione europea, con conseguente obbligo di disapplicazione da parte del giudice ordinario di tale normativa, ponendo in rilievo che il novero dei soggetti passivi della tassa in questione è già stato individuato chiaramente dal legislatore comunitario con riferimento esclusivo a qualsiasi azienda autorizzata che effettui la produzione allo stoccaggio o la lavorazione dei prodotti, il che esclude le ricorrenti dalla soggettività passiva, in quanto società che operano nella fase di commercializzazione dei beni.
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Del resto – hanno aggiunto le istanti – il versamento della tassa è svincolato dalla effettuazione da qualsiasi controllo sanitario, dovendo essere corrisposta entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, diversamente da quanto previsto per gli effettivi soggetti passivi della tariffa, i quali devono versarla prima dell’effettuazione della prestazione. Data pubblicazione 01/09/2025
Sotto altro profilo, le ricorrenti hanno denunciato un’evidente eccesso di delega nell’ipotesi in cui si ravvisasse la debenza della tariffa anche da parte delle imprese che svolgono attività di mera commercializzazione, segnalando sul punto che il considerando n. 32 del regolamento CE 882/CE prevede che gli Stati membri hanno facoltà di stabilire le tasse ed i diritti con importi forfettari basati sui costi sostenuti, tenendo conto della situazione specifica degli stabilimenti, laddove nella specie la normativa nazionale non solo non prevede alcun concreto riferimento ai parametri disposti dal regolamento, ma contrasta con i superiori principi di adeguatezza ragionevolezza e proporzionalità della tariffa.
Per tale via, le contribuenti hanno rinnovato la richiesta di sollecitare la questione di legittimità dell’art. 1 e ss d.lgs. n. 194/2008 in relazione all’art. 76 Cost. e di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia perché chiarisse se i principi comunitari di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità ostino ad una normativa nazionale che comprende nel novero dei soggetti sottoposti a tariffa anche le imprese che svolgono attività di mera commercializzazione di prodotti alimentari già lavorati e trasformati, che non tiene conto della situazione specifica degli stabilimenti e che nulla dispone in ordine modalità e tempistiche di pubblicazione e comunicazione del metodo di calcolo delle tasse.
Con la seconda censura le ricorrenti hanno eccepito, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1 e ss d.lgs. n. 198/2008, 27 della
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legge n. 34/2008, 6 e 7 della legge n. 212/2000 e 1 della legge n. 296/2006, contestando la valutazione del giudice regionale in ordine alla ritenuta compiutezza motivazionale degli atti impugnati, in quanto gli stessi non evidenziavano il controllo effettuato, non indicavano l’ufficio al quale rivolgersi per ottenere informazioni, non indicavano il responsabile del procedimento ed era del tutto omesso ogni riferimento alle modalità di impugnazione ed ai termini e alle organi giurisdizionale da adire. Numero di raccolta generale 24337/2025 Data pubblicazione 01/09/2025
Il ricorso non può essere accolto per le seguenti ragioni, che muovono, per criteri di ordine logico e giuridico, prima dall’esame della seconda doglianza.
Detto motivo di ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stato illustrato il contenuto rilevante degli atti impugnati.
Va, quindi, ribadito il consolidato e generale principio espresso da questa Corte secondo cui « qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento -il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell’atto stesso – è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente (ndr. o quantomeno riassuma) i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo», occorrendo assolvere al duplice onere imposto dall’art. 366, primo comma, num. 6., c.p.c. di produrre agli atti il documento contestato e di indicarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso (così, tra le tante, Cass., Sez. T, 27 giugno 2023, n.
18387; Cass., Sez. T, 21 giugno 2023, n. 17840, che richiama cfr. Cass., Sez. V, 28 giugno 2017, n. 16147, Cass. Sez. V, 13 febbraio 2015, n. 2928, Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., Sez. V, 19 dicembre 2022, n. 37170; Cass., Sez. 5 civ., 13 novembre 2018, n. 29093, che richiama Cass. Sez. VI/III, 28 settembre 2016, n. 19048 e, sul piano generale, Cass., Sez. U. civ., 27 dicembre 2019, n. 34469; Cass., Sez. T., 25 ottobre 2022, n. 31554, che richiama Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8312, Cass., Sez. V, 19 aprile 2013, n. 9536, Cass., Sez. V, 10 dicembre 2021, n. 39283, Cass., Sez. V, 6 novembre 2019, n. 28570, Cass., Sez. V, 14 marzo 2022, n. 8156, Cass., Sez. VI/V, 11 maggio 2022, n. 14905 ed ancora Cass., Sez. I, 19 aprile 2022, n. 12481; ancora, più recentemente, Cass., Sez. T. 10 giugno 2024, n. 16096). Numero sezionale 5541/2025 Numero di raccolta generale 24337/2025 Data pubblicazione 01/09/2025
4.1. Può aggiungersi, sul piano dei principi, che l’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell’Amministrazione finanziaria non è richiesta dall’art. 7 della legge n. 212/2000, a pena di nullità, in quanto tale sanzione è stata introdotta per le cartelle di pagamento dall’art. 36, comma 4 -ter d.l. 248/2007, applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008″ (cfr., tra le tante, Cass.; Sez. V., 5 luglio 2018, n. 17637, che richiama Cass. n. 11856/2017, Cass, n. 332/2016 e Cass. 4516/2012; v., altresì, , tra le tante, Cass., Sez. V, 8 giugno 2018, n. 14983; Cass., Sez. V, 11 maggio 2018, n. 11512; Cass., Sez. V, 24 maggio 2017, n. 13085; Cass., Sez. V, 9 luglio 2014, n. 15661).
Del pari, l’eventuale mancata indicazione della commissione tributaria competente a decidere sull’eventuale ricorso, non determina l’invalidità dell’atto, trattandosi di omissione sprovvista di sanzione ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992″ (cfr. Cass., Sez. T., 9 marzo 2018, n. 5732., che richiama Cass. Sez. VI/V, 8 novembre 2013, n. 25227; Cass., Sez. V, 24 luglio 2018, n. 19591), appena aggiungendo
sul punto che l’asserita omissione non ha avuto alcuna conseguenza sulla corretta individuazione del giudice competente. Numero sezionale 5541/2025 Numero di raccolta generale 24337/2025 Data pubblicazione 01/09/2025
Il primo motivo di ricorso coinvolge temi che questa Corte ha affrontato innumerevoli volte, che le ragioni dell’impugnazione non inducono a rimeditare, rivelandosi piuttosto la doglianza inammissibile ai sensi dell’art. 360 -bis . c.p.c.
5.1. Si richiamano, in particolare, gli ampi contenuti espressi con l’ordinanza n. 4962 del 16 febbraio 2023, con cui si è dapprima ricapitolato il quadro normativo di riferimento, osservando, in relazione alla normativa comunitaria, che:
alla luce del regolamento n. 882 del 2004 (considerando primo, quarto e sesto; art. 3, paragrafo 3), i controlli ufficiali sanitari «sono eseguiti in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione dei mangimi o degli alimenti e degli animali e dei prodotti di origine animale» (art. 3, paragrafo 3, cit.);
-l’art. 2, paragrafo 1, del predetto regolamento, rinvia, ai fini della sua applicazione, alle definizioni poste dagli artt. 2 e 3 del regolamento n. 178/2002, che estende la sua applicazione a «tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi»” (art. 1, paragrafo 3), prevedendo (all’art. 17, paragrafo 2) che «Gli Stati membri applicano la legislazione alimentare e controllano e verificano il rispetto delle pertinenti disposizioni della medesima da parte degli operatori del settore alimentare e dei mangimi, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione» (sulla portata generale, e complementare, del regolamento n. 178/2002, v. CGUE, 9 giugno 2005, procedimenti riuniti C211/03, C299/03 e C316/03 – C318/03, RAGIONE_SOCIALE e a.);
il regolamento n. 178/2002, all’art. 3, paragrafo 2, offre, quindi, le pertinenti definizioni, oggetto del cennato rinvio, identificando, per
quanto ora interessa, la nozione di «fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione», in «qualsiasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore finale inclusi e, ove pertinente, l’importazione, la produzione, la lavorazione, il magazzinaggio, il trasporto, la distribuzione, la vendita e l’erogazione dei mangimi»; Numero sezionale 5541/2025 Numero di raccolta generale 24337/2025 Data pubblicazione 01/09/2025
il regolamento n. 882/2004 non fornisce un’autonoma nozione di “stabilimento”, ma espressamente richiama (anche) il regolamento n. 852/2004, secondo il quale per “stabilimento” deve intendersi “ogni unità di un’impresa del settore alimentare” (art. 2, paragrafo 1, lett. c);
il regolamento n. 882/2004, art. 27, paragrafi 1, 2 e 3, dispone, ancora, che “1. Gli Stati membri possono riscuotere tasse o diritti a copertura dei costi sostenuti per i controlli ufficiali. 2. Tuttavia, per quanto riguarda le attività di cui all’allegato IV, sezione A, e all’allegato V, sezione A, gli Stati membri assicurano la riscossione di una tassa. 3. Fatti salvi i paragrafi 4 e 6, le tasse riscosse per quanto riguarda le attività specifiche di cui all’allegato IV, sezione A, e all’allegato V, sezione A, non sono inferiori agli importi minimi specificati nell’allegato IV, sezione B, e nell’allegato V, sezione B.”;
Dunque -come chiarito dal citato arresto -le menzionate disposizioni regolamentari vanno lette sulla base (anche) del considerando n. 32 dello stesso regolamento e rendono, esplicito che il rinvio (contenuto nell’allegato IV, sezione A, cit.) alla direttiva 89/662/CE, avente ad oggetto la disciplina dei “controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari”, e, dunque, alla definizione di “stabilimento” ivi contenuta (art. 2, n. 3), non riveste alcuna valenza definitoria ai fini dell’identificazione dell’ambito generale dei controlli ufficiali sanitari disciplinati dal regolamento n. 882/2004, essendo, piuttosto, funzionale (solo) alla predeterminazione degli àmbiti di detti
Numero sezionale 5541/2025
contro
lli rispetto ai quali è stato ritenuto opportuno qualificare (in termini di tassa) la natura giuridica del prelievo nonché quantificarne (anche) gli “importi minimi”. Numero di raccolta generale 24337/2025 Data pubblicazione 01/09/2025
5.2. Il d.lgs. n. 194/2008 – per quel che qui rileva – dispone, poi, che:
«Le tariffe dovute ai sensi del presente decreto devono essere versate dagli operatori prima dell’effettuazione della prestazione. Gli importi relativi ai pagamenti di cui alla sezione 6 dell’allegato A sono versati entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento» (art. 10, commi 3 e 4);
«I proventi riscossi ai sensi del presente decreto sono vincolati al finanziamento dei costi derivanti dagli adempimenti di cui al regolamento (CE) n. 882/2004.
Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali comunica alla Commissione Europea:
i dati relativi alla ripartizione ed all’utilizzazione dei contributi;
il metodo di calcolo delle tariffe.
Le autorità competenti assicurano l’assistenza e la collaborazione agli esperti incaricati dalla Commissione Europea di effettuare controlli sul posto al fine di verificare l’osservanza delle disposizioni previste dal presente decreto» (art. 13).
Per tale via, la pronuncia n. 4962/2023 di questa Corte ha chiarito sul punto che l’imprescindibile collegamento delineato dall’intero testo normativo tra esecuzione dei controlli e versamento degli importi corrispondentemente dovuti, secondo tariffa, le disposizioni in questione vanno lette nel senso che le tariffe di cui all’Allegato A, sezione 6 [che, «al fine di uniformare le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali attraverso una ripartizione dei costi a livello
nazionale» sono state determinate «su base annua», e «differenziate secondo una categorizzazione, calcolata in base all’entità produttiva degli stabilimenti e per fasce produttive (intese in rapporto al prodotto finito e/o alla commercializzazione)]» usufruiscono di modalità semplificate e di miglior favore, essendosene previsto il versamento, piuttosto che in via anticipata (art. 10, c. 3), «entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento» degli eseguiti controlli. Numero sezionale 5541/2025 Numero di raccolta generale 24337/2025 Data pubblicazione 01/09/2025
5.3. Dal predetto contesto normativo questa Corte ha, quindi, desunto il seguente principio: la tariffa contenuta nella sezione 6 dell’allegato A al d.lgs. n. 194 del 2008, quantificata in modo forfetario sulla base dei costi complessivi sostenuti dall’Amministrazione per lo svolgimento delle visite di vigilanza sanitaria, con adeguamento del relativo carico alle concrete caratteristiche del singolo operatore agroalimentare, è rispettosa del parametro della tipologia di stabilimento e prodotto commercializzato previsto dall’art. 27, comma 5, del Regolamento CE n. 882 del 2004, essendo peraltro sempre consentito al soggetto passivo contestare l’importo richiestogli, sotto il profilo del diverso atteggiarsi o del sopravvenuto mutamento, nella concretezza della realtà imprenditoriale, dei parametri considerati dall’ente impositore (così Cass., 14 maggio 2019, n. 12759, ripresa da Cass, Sez. T., 16 febbraio 2023, n., 4962 cit.).
5.4. È stato, altresì, precisato che:
la disciplina comunitaria dei controlli di mangimi e di alimenti ha ad oggetto «l’intera filiera agroalimentare, anche oltre la fase d’origine e provenienza dei prodotti», così come reso esplicito dalle stesse disposizioni di cui al regolamento n. 882, cit.;
la nozione di «stabilimenti produttivi» involge non i soli produttori ma anche tutti gli altri «operatori del settore», ivi inclusi distributori e commercianti;
Numero di raccolta generale 24337/2025
la disciplina nazionale dei controlli sanitari, incentrata su di una differenziazione tabellare per tipologia di stabilimento, per fascia produttiva annua e per quantità di prodotto in tonnellate, deve ritenersi conforme a quella unionale in quanto il Regolamento in questione prevede che la tariffa possa «essere fissate forfettariamente sulla base dei costi sostenuti dalle autorità competenti in un determinato arco di tempo», come avvenuto nella fattispecie, e, dall’altro, che il tariffario nazionale tiene conto o della specificità imprenditoriale dell’operatore agroalimentare interessato, attribuendo rilevanza ai parametri sia della tipologia di stabilimento e prodotto commercializzato (carne, latte e derivati, uova, acque minerali, ortofrutta ecc…) sia della dimensione quantitativa dell’attività svolta all’ingrosso (“fasce produttive” in tonnellate annue)»; Data pubblicazione 01/09/2025
così operando, il legislatore nazionale ha, dunque, attuato il principio di tendenziale adeguamento del carico tariffario – pur sempre nell’ambito di una legittima imposizione forfettizzata – alle concrete caratteristiche del singolo operatore destinatario dell’attività di vigilanza sanitaria;
la censura di violazione dei criteri di commisurazione del prelievo tributario, quali in particolare delineati dal regolamento n. 882/2004, art. 27, comma 5, cit., ne implica la specifica deduzione, nella fattispecie insussistente, “sotto il profilo del diverso atteggiarsi o del sopravvenuto mutamento, nella concretezza della realtà imprenditoriale, dei parametri considerati dall’ente impositore (così Cass., Sez. T., 16 febbraio 2023, n. 4962, che richiama Cass., 7 giugno 2022, n. 18184; nonché Cass., 7 giugno 2022, n. 18184; Cass., 24 febbraio 2021, n. 4960; Cass., 14 maggio 2019, n. 12759; Cass., 15 marzo 2019, n. 7452; nello stesso senso; Cass. Sez. T., 14 marzo 2023, n. 7428);
Numero sezionale 5541/2025
Quanto precede dà, conclusivamente, conto dell’insussistenza dei presupposti del rinvio pregiudiziale della questione interpretativa comunitaria alla Corte di Giustizia. Numero di raccolta generale 24337/2025 Data pubblicazione 01/09/2025
Come, difatti, ripetutamente osservato dalla Corte, il rinvio pregiudiziale non costituisce un rimedio giuridico esperibile automaticamente a sola richiesta delle parti, spettando solo al giudice stabilirne la necessità (Cass., 24 marzo 2014, n. 6862; Cass. Sez. U., 10 settembre 2013, n. 20701; v., altresì, CGUE, 6 ottobre 2021, causa C-561/19, RAGIONE_SOCIALE e a., punto 54).
Esso presuppone poi il dubbio interpretativo su una norma comunitaria, così che il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all’obbligo di rimettere alla Corte di giustizia la questione interpretativa quando, così come nella fattispecie, ritenga di essere in presenza di un acte claire che, in ragione dell’evidenza dell’interpretazione, rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale (v. Cass., Sez. T., 16 febbraio 2023, n. 4962 che richiama Cass., 7 giugno 2018, n. 14828; Cass., 16 giugno 2017, n. 15041; Cass. Sez. U., 24 maggio 2007, n. 12067).
Alla stregua delle riflessioni svolte il ricorso va respinto.
In ragione del consolidarsi, in corso di causa, del pertinente indirizzo interpretativo di legittimità, le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
Nondimeno, va dato atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte delle ricorrenti, in solido tra loro, di una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Numero registro generale 27624/2018
Numero sezionale 5541/2025
la Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio. Numero di raccolta generale 24337/2025 Data pubblicazione 01/09/2025
Dà atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte delle ricorrenti, in solido tra loro, di una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 giugno 2025 .
IL PRESIDENTE NOME COGNOME