Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24339 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24339 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 01/09/2025
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
TARIFFA PER CONTROLLI SANITARI SU MANGIMI, ALIMENTI E BENESSERE ANIMALE – APPLICABILITA ‘ AD IMPRESE DI COMMERCIALIZZAZIONE
Ud. 26/06/2025
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9392/2019 del ruolo generale, proposto
DA
NOME COGNOME in qualità di amministratore unico pro-tempore della RAGIONE_SOCIALEcodice fiscale CODICE_FISCALE
NOME COGNOME in qualità di amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della RAGIONE_SOCIALEcodice fiscale CODICE_FISCALE
NOME COGNOME in qualità di Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE;
NOME COGNOME quale legale rappresentante pro tempore della RAGIONE_SOCIALEcodice fiscale CODICE_FISCALE
NOME COGNOME in qualità di Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della RAGIONE_SOCIALEcodice fiscale CODICE_FISCALE; Numero di raccolta generale 24339/2025 Data pubblicazione 01/09/2025
NOME COGNOME in qualità di Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della RAGIONE_SOCIALE codice fiscale CODICE_FISCALE
NOME COGNOME in qualità del Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore della RAGIONE_SOCIALEcodice fiscale CODICE_FISCALE
NOME COGNOME quale Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della RAGIONE_SOCIALEcodice fiscale CODICE_FISCALE
NOME COGNOME in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore della RAGIONE_SOCIALEcodice fiscale CODICE_FISCALE
NOME COGNOME in qualità di Consigliere delegato e legale rappresentante pro tempore della RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE;
NOME COGNOME in qualità di Socio e legale rappresentante pro tempore della SOCIETÀ RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE;
NOME COGNOME in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore della RAGIONE_SOCIALEcodice fiscale CODICE_FISCALE
NOME COGNOME in qualità di Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della RAGIONE_SOCIALEcodice fiscale CODICE_FISCALE
(14) NOME COGNOME in qualità di Amministratore delegato e legale DELL società RAGIONE_SOCIALE -già RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE; Numero di raccolta generale 24339/2025 Data pubblicazione 01/09/2025
NOME COGNOME in qualità di Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della RAGIONE_SOCIALEcodice fiscale CODICE_FISCALE
NOME COGNOME in qualità di Socio amministratore e legale rappresentante pro tempore della RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE
NOME COGNOME in qualità di Co-amministratore e legale rappresentante pro tempore della RAGIONE_SOCIALEcodice fiscale CODICE_FISCALE;
NOME COGNOME in qualità di Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della RAGIONE_SOCIALEcodice fiscale CODICE_FISCALE
NOME COGNOME in qualità di Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della RAGIONE_SOCIALEcodice fiscale CODICE_FISCALE
NOME COGNOME quale legale rappresentante pro tempore della RAGIONE_SOCIALEcodice fiscale CODICE_FISCALE
NOME COGNOME in qualità di legale rappresentante pro tempore della società RAGIONE_SOCIALEcodice fiscale CODICE_FISCALE
NOME COGNOME in qualità di Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della RAGIONE_SOCIALEcodice fiscale CODICE_FISCALE;
tutti rappresentati e difesi, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE. Numero sezionale 5543/2025 Numero di raccolta generale 24339/2025 Data pubblicazione 01/09/2025
– RICORRENTE –
CONTRO
l’ AZIENDA RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore , dr. NOME COGNOME rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv. NOME COGNOME ( codice fiscale CODICE_FISCALE).
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 1570/5/2018 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata in data 14 settembre 2018, non notificata.
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio tenutasi in data 26 giugno 2025.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia sono le pretese di cui alle cartelle di pagamento indicate in atti notificate ai ricorrenti dall’ Azienda Sanitaria Locale Toscana Centro (da ora ASL) a titolo di tariffa per controlli sanitari su ‘mangimi, alimenti e benessere animale’ relativi all’anno 2013, ai sensi dell’art. 2 d.lgs. 194/2008.
Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Toscana respingeva gli appelli riuniti proposti dalle contribuenti, assumendo che i controlli sanitari, oggetto di tariffa, dovevano necessariamente riguardare anche le società che commercializzavano i prodotti, essendo, in linea con la ratio della relativa disciplina,
Numero di raccolta generale 24339/2025
funzionali ad eliminare o ridurre i rischi per consumatori, per cui sarebbe del tutto irragionevole escludere da detti controlli la fase della ‘filiera’ oggetto delle attività delle società contribuenti. Data pubblicazione 01/09/2025
La Commissione aggiungeva che il riferimento alla nozione di stabilimento contenuto nella normativa ben poteva comprendere anche la fase di stoccaggio e della commercializzazione, laddove una diversa interpretazione finirebbe per rendere sostanzialmente inefficaci i controlli.
Avverso tale pronuncia le suindicate società proponevano ricorso per cassazione, notificandolo in data 13/18 marzo 2019, formulando due motivi di impugnazione.
L’ASL resisteva con controricorso notificato il 23/24 aprile 2019, depositando in data 13 giugno 2025 memoria ex art. 360bis. 1. c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso gli istanti hanno dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 23 Cost., 1 d.lgs. n. 194/2008, 26 e 27 del regolamento CE n. 882/2004.
Nello specifico, hanno ritenuto che la sentenza impugnata fosse errata e fondata su di una falsa applicazione dell’allegato A) d.lgs. n. 194/2008, in quanto, diversamente da quando opinato dalla Commissione regionale, le imprese ricorrenti non sono assoggettabili alla tariffa, come aveva osservato il primo Giudice e tante altre pronunce di merito, poiché non costituiscono stabilimenti ai sensi per gli effetti del citato decreto legislativo e del regolamento CE, limitandosi a svolgere attività di mera commercializzazione e non quindi di produzione di prodotti ortofrutticoli ed alimentari in genere.
Numero sezionale 5543/2025
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A dire delle contribuenti, l’interpretazione dal Giudice regionale e, quindi, l’estensione dell’applicazione della contestata tariffa alle imprese che svolgono mera attività di commercializzazione nel settore agroalimentare contrasta con la previsione dell’articolo 23 Cost. e con il diritto dell’Unione europea, con conseguente obbligo di disapplicazione da parte del giudice ordinario di tale normativa, ponendo in rilievo che il novero dei soggetti passivi della tassa in questione è già stato individuato chiaramente dal legislatore comunitario con riferimento esclusivo a qualsiasi azienda autorizzata che effettui la produzione allo stoccaggio o la lavorazione dei prodotti, il che esclude le ricorrenti dalla soggettività passiva, in quanto società che operano nella fase di commercializzazione dei beni. Data pubblicazione 01/09/2025
Del resto – hanno aggiunto le istanti – il versamento della tassa è svincolato dalla effettuazione da qualsiasi controllo sanitario, dovendo essere corrisposta entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, diversamente da quanto previsto per gli effettivi soggetti passivi della tariffa, i quali devono versarla prima dell’effettuazione della prestazione.
Sotto altro profilo, le ricorrenti hanno denunciato un’evidente eccesso di delega nell’ipotesi in cui si ravvisasse la debenza della tariffa anche da parte delle imprese che svolgono attività di mera commercializzazione, segnalando sul punto che il considerando n. 32 del regolamento CE 882/CE prevede che gli Stati membri hanno facoltà di stabilire le tasse ed i diritti con importi forfettari basati sui costi sostenuti, tenendo conto della situazione specifica degli stabilimenti, laddove nella specie la normativa nazionale non solo non prevede alcun concreto riferimento ai parametri disposti dal regolamento, ma contrasta con i superiori principi di adeguatezza ragionevolezza e proporzionalità della tariffa.
Per tale via, le contribuenti hanno rinnovato la richiesta di sollecitare la questione di legittimità dell’art. 1 e ss d.lgs. n. 194/2008
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in relazione all’art. 76 Cost. e di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia perché chiarisse se i principi comunitari di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità ostino ad una normativa nazionale che comprende nel novero dei soggetti sottoposti a tariffa anche le imprese che svolgono attività di mera commercializzazione di prodotti alimentari già lavorati e trasformati, che non tiene conto della situazione specifica degli stabilimenti e che nulla dispone in ordine modalità e tempistiche di pubblicazione e comunicazione del metodo di calcolo delle tasse. Numero di raccolta generale 24339/2025 Data pubblicazione 01/09/2025
Con la seconda censura le ricorrenti hanno eccepito, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1 e ss d.lgs. n. 198/2008, 27 della legge n. 34/2008, 6 e 7 della legge n. 212/2000 e 1 della legge n. 296/2006, contestando la valutazione del giudice regionale in ordine alla ritenuta compiutezza motivazionale degli atti impugnati, in quanto gli stessi non evidenziavano il controllo effettuato, non indicavano l’ufficio al quale rivolgersi per ottenere informazioni, non indicavano il responsabile del procedimento ed era del tutto omesso ogni riferimento alle modalità di impugnazione ed ai termini e alle organi giurisdizionale da adire.
Il ricorso non può essere accolto per le seguenti ragioni, che muovono, per criteri di ordine logico e giuridico, prima dall’esame della seconda doglianza.
Detto motivo di ricorso è inammissibile, non essendo stato precisato se e come la stessa censura sia stata articolata nel motivo di appello.
4.1. Va sul punto premesso che dal contenuto della sentenza impugnata non vi è traccia del predetto motivo di gravame in sede di appello ed il Giudice regionale non si è espresso sul tema della motivazione degli atti impugnati.
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I ricorrenti non hanno denunciato l’omessa pronuncia su di un motivo di appello, ma hanno impropriamente contestato la riferita violazione di legge, pur dando conto che «La motivazione adottata dalla Commissione Provinciale, pur impugnata, non è stata neppure affrontata dalla Commissione Regionale, pur essendo del tutto errata e contraria alla normativa vigente con riferimento all’anno 2013» (così nel ricorso, privo di numerazione). Data pubblicazione 01/09/2025
Non solo. Gli istanti hanno del tutto laconicamente asserito di aver contestato la sentenza di primo grado, « ribadendo la non conformità degli atti impugnati allo Statuto dei Diritti del Contribuente e ciò anche a prescindere dal contenuto dell’articolo 1 comma 162 della Legge 296/2006, sul presupposto che le garanzie formali e procedimentali invocate dai ricorrenti ed assenti negli atti impugnati dovessero applicarsi ad ogni atti impositivo» (così nel ricorso privo di numerazione).
Senonchè tale articolazione della contestazione non consente, nella sua genericità e vaghezza, di comprendere quale sia stata l’effettiva ragione di critica alla sentenza di primo grado (la quale, secondo il resoconto contenuto nel ricorso aveva rigettato la doglianza relativa al vizio di motivazione degli atti, in base al rilievo che si trattava di meri avvisi di pagamento emessi sulla base dei dati comunicati dai contribuenti) e se essa sia coerente ed uniforme rispetto alle ragioni espresse nel motivo in esame, con cui sono stati dedotti i suindicati vizi formali degli atti.
4.2. In tale contesto ricorre, allora, il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, onde dar
modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. Numero sezionale 5543/2025 Numero di raccolta generale 24339/2025 Data pubblicazione 01/09/2025
E ciò perché i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio (cfr., ex multis , Cass. 11238/2025; Cass. n. 3473/2025; Cass. n. 18018/2024, n. 5429/2023 e le tante ivi richiamate).
Il primo motivo di ricorso coinvolge temi che questa Corte ha affrontato innumerevoli volte, che le ragioni dell’impugnazione non inducono a rimeditare, rivelandosi piuttosto la doglianza inammissibile ai sensi dell’art. 360 -bis . c.p.c.
5.1. Si richiamano, in particolare, gli ampi contenuti espressi con l’ordinanza n. 4962 del 16 febbraio 2023, con cui si è dapprima ricapitolato il quadro normativo di riferimento, osservando, in relazione alla normativa comunitaria, che:
alla luce del regolamento n. 882 del 2004 (considerando primo, quarto e sesto; art. 3, paragrafo 3), i controlli ufficiali sanitari «sono eseguiti in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione dei mangimi o degli alimenti e degli animali e dei prodotti di origine animale» (art. 3, paragrafo 3, cit.);
-l’art. 2, paragrafo 1, del predetto regolamento, rinvia, ai fini della sua applicazione, alle definizioni poste dagli artt. 2 e 3 del regolamento n. 178/2002, che estende la sua applicazione a «tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi»” (art. 1, paragrafo 3), prevedendo (all’art. 17, paragrafo 2) che «Gli Stati membri applicano la legislazione alimentare e controllano e verificano il rispetto delle pertinenti disposizioni della medesima da parte degli operatori del settore
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alimentare e dei mangimi, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione» (sulla portata generale, e complementare, del regolamento n. 178/2002, v. CGUE, 9 giugno 2005, procedimenti riuniti C211/03, C299/03 e C316/03 – C318/03, RAGIONE_SOCIALE e a.); Numero di raccolta generale 24339/2025 Data pubblicazione 01/09/2025
il regolamento n. 178/2002, all’art. 3, paragrafo 2, offre, quindi, le pertinenti definizioni, oggetto del cennato rinvio, identificando, per quanto ora interessa, la nozione di «fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione», in «qualsiasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore finale inclusi e, ove pertinente, l’importazione, la produzione, la lavorazione, il magazzinaggio, il trasporto, la distribuzione, la vendita e l’erogazione dei mangimi»;
il regolamento n. 882/2004 non fornisce un’autonoma nozione di “stabilimento”, ma espressamente richiama (anche) il regolamento n. 852/2004, secondo il quale per “stabilimento” deve intendersi “ogni unità di un’impresa del settore alimentare” (art. 2, paragrafo 1, lett. c);
il regolamento n. 882/2004, art. 27, paragrafi 1, 2 e 3, dispone, ancora, che “1. Gli Stati membri possono riscuotere tasse o diritti a copertura dei costi sostenuti per i controlli ufficiali. 2. Tuttavia, per quanto riguarda le attività di cui all’allegato IV, sezione A, e all’allegato V, sezione A, gli Stati membri assicurano la riscossione di una tassa. 3. Fatti salvi i paragrafi 4 e 6, le tasse riscosse per quanto riguarda le attività specifiche di cui all’allegato IV, sezione A, e all’allegato V, sezione A, non sono inferiori agli importi minimi specificati nell’allegato IV, sezione B, e nell’allegato V, sezione B.”;
Dunque -come chiarito dal citato arresto -le menzionate disposizioni regolamentari vanno lette sulla base (anche) del
considerando n. 32 dello stesso regolamento e rendono, esplicito che il rinvio (contenuto nell’allegato IV, sezione A, cit.) alla direttiva 89/662/CE, avente ad oggetto la disciplina dei “controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari”, e, dunque, alla definizione di “stabilimento” ivi contenuta (art. 2, n. 3), non riveste alcuna valenza definitoria ai fini dell’identificazione dell’ambito generale dei controlli ufficiali sanitari disciplinati dal regolamento n. 882/2004, essendo, piuttosto, funzionale (solo) alla predeterminazione degli àmbiti di detti controlli rispetto ai quali è stato ritenuto opportuno qualificare (in termini di tassa) la natura giuridica del prelievo nonché quantificarne (anche) gli “importi minimi”. Numero sezionale 5543/2025 Numero di raccolta generale 24339/2025 Data pubblicazione 01/09/2025
5.2. Il d.lgs. n. 194/2008 – per quel che qui rileva – dispone, poi, che:
«Le tariffe dovute ai sensi del presente decreto devono essere versate dagli operatori prima dell’effettuazione della prestazione. Gli importi relativi ai pagamenti di cui alla sezione 6 dell’allegato A sono versati entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento» (art. 10, commi 3 e 4);
«I proventi riscossi ai sensi del presente decreto sono vincolati al finanziamento dei costi derivanti dagli adempimenti di cui al regolamento (CE) n. 882/2004.
Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali comunica alla Commissione Europea:
i dati relativi alla ripartizione ed all’utilizzazione dei contributi;
il metodo di calcolo delle tariffe.
Le autorità competenti assicurano l’assistenza e la collaborazione agli esperti incaricati dalla Commissione Europea di effettuare
contro
lli sul posto al fine di verificare l’osservanza delle disposizioni previste dal presente decreto» (art. 13). Numero sezionale 5543/2025 Numero di raccolta generale 24339/2025 Data pubblicazione 01/09/2025
Per tale via, la pronuncia n. 4962/2023 di questa Corte ha chiarito sul punto che l’imprescindibile collegamento delineato dall’intero testo normativo tra esecuzione dei controlli e versamento degli importi corrispondentemente dovuti, secondo tariffa, le disposizioni in questione vanno lette nel senso che le tariffe di cui all’Allegato A, sezione 6 » usufruiscono di modalità semplificate e di miglior favore, essendosene previsto il versamento, piuttosto che in via anticipata (art. 10, c. 3), «entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento» degli eseguiti controlli.
5.3. Dal predetto contesto normativo questa Corte ha, quindi, desunto il seguente principio: la tariffa contenuta nella sezione 6 dell’allegato A al d.lgs. n. 194 del 2008, quantificata in modo forfetario sulla base dei costi complessivi sostenuti dall’Amministrazione per lo svolgimento delle visite di vigilanza sanitaria, con adeguamento del relativo carico alle concrete caratteristiche del singolo operatore agroalimentare, è rispettosa del parametro della tipologia di stabilimento e prodotto commercializzato previsto dall’art. 27, comma 5, del Regolamento CE n. 882 del 2004, essendo peraltro sempre consentito al soggetto passivo contestare l’importo richiestogli, sotto il profilo del diverso atteggiarsi o del sopravvenuto mutamento, nella concretezza della realtà imprenditoriale, dei parametri considerati dall’ente impositore (così Cass., 14 maggio 2019, n. 12759, ripresa da Cass, Sez. T., 16 febbraio 2023, n., 4962 cit.).
5.4. È stato, altresì, precisato che:
la disciplina comunitaria dei controlli di mangimi e di alimenti ha ad oggetto «l’intera filiera agroalimentare, anche oltre la fase d’origine e provenienza dei prodotti», così come reso esplicito dalle stesse disposizioni di cui al regolamento n. 882, cit.;
la nozione di «stabilimenti produttivi» involge non i soli produttori ma anche tutti gli altri «operatori del settore», ivi inclusi distributori e commercianti;
la disciplina nazionale dei controlli sanitari, incentrata su di una differenziazione tabellare per tipologia di stabilimento, per fascia produttiva annua e per quantità di prodotto in tonnellate, deve ritenersi conforme a quella unionale in quanto il Regolamento in questione prevede che la tariffa possa «essere fissate forfettariamente sulla base dei costi sostenuti dalle autorità competenti in un determinato arco di tempo», come avvenuto nella fattispecie, e, dall’altro, che il tariffario nazionale tiene conto o della specificità imprenditoriale dell’operatore agroalimentare interessato, attribuendo rilevanza ai parametri sia della tipologia di stabilimento e prodotto commercializzato (carne, latte e derivati, uova, acque minerali, ortofrutta ecc…) sia della dimensione quantitativa dell’attività svolta all’ingrosso (“fasce produttive” in tonnellate annue)»;
così operando, il legislatore nazionale ha, dunque, attuato il principio di tendenziale adeguamento del carico tariffario – pur sempre nell’ambito di una legittima imposizione forfettizzata – alle concrete caratteristiche del singolo operatore destinatario dell’attività di vigilanza sanitaria;
la censura di violazione dei criteri di commisurazione del prelievo tributario, quali in particolare delineati dal regolamento n. 882/2004, art. 27, comma 5, cit., ne implica la specifica deduzione, nella
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fattispecie insussistente, “sotto il profilo del diverso atteggiarsi o del sopravvenuto mutamento, nella concretezza della realtà imprenditoriale, dei parametri considerati dall’ente impositore (così Cass., Sez. T., 16 febbraio 2023, n. 4962, che richiama Cass., 7 giugno 2022, n. 18184; nonché Cass., 7 giugno 2022, n. 18184; Cass., 24 febbraio 2021, n. 4960; Cass., 14 maggio 2019, n. 12759; Cass., 15 marzo 2019, n. 7452; nello stesso senso; Cass. Sez. T., 14 marzo 2023, n. 7428); Data pubblicazione 01/09/2025
Quanto precede dà, conclusivamente, conto dell’insussistenza dei presupposti del rinvio pregiudiziale della questione interpretativa comunitaria alla Corte di Giustizia.
Come, difatti, ripetutamente osservato dalla Corte, il rinvio pregiudiziale non costituisce un rimedio giuridico esperibile automaticamente a sola richiesta delle parti, spettando solo al giudice stabilirne la necessità (Cass., 24 marzo 2014, n. 6862; Cass. Sez. U., 10 settembre 2013, n. 20701; v., altresì, CGUE, 6 ottobre 2021, causa C-561/19, RAGIONE_SOCIALE e a., punto 54).
Esso presuppone poi il dubbio interpretativo su una norma comunitaria, così che il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all’obbligo di rimettere alla Corte di giustizia la questione interpretativa quando, così come nella fattispecie, ritenga di essere in presenza di un acte claire che, in ragione dell’evidenza dell’interpretazione, rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale (v. Cass., Sez. T., 16 febbraio 2023, n. 4962 che richiama Cass., 7 giugno 2018, n. 14828; Cass., 16 giugno 2017, n. 15041; Cass. Sez. U., 24 maggio 2007, n. 12067).
Alla stregua delle riflessioni svolte il ricorso va respinto.
In ragione del consolidarsi, in corso di causa, del pertinente indirizzo interpretativo di legittimità, le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
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Nondimeno, va dato atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte delle ricorrenti, in solido tra loro, di una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato. Numero di raccolta generale 24339/2025 Data pubblicazione 01/09/2025
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Dà atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte delle ricorrenti, in solido tra loro, di una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 giugno 2025 .
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME