Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20474 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20474 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17259/2020 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME
(CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOMECODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
COMUNE COGNOME;
-intimato- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 7748/2019 depositata il 15/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza n. 7748/23/2019 depositata il 15/10/2019 e non notificata, in riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento dell’appello proposto dal Comune di Barano d’Ischia nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE di Conte NOME, NOME e NOME rigettava l’ originario ricorso proposto dalla società contribuente ritenendo legittimo l’avviso di pagamento relativo a TARI per l’anno 2018.
1.1. Come è dato evincere dalla sentenza impugnata i giudici di appello ritenevano che, contrariamente a quanto affermato dai primi giudici, parte contribuente non aveva diritto ad alcuna riduzione dell’imposta in ragione del carattere stagionale dell’atti vità, che l’avviso era regolarmente motivato, che le superfici erano state correttamente individuate in forza di un pregresso accordo conciliativo inter-partes rispetto al quale non erano state segnalate variazioni sopravvenute.
La RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, NOME e NOME, propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati con successiva memoria.
Il Comune di Barano d’ Ischia è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360
n.3. c.p.c., l’efficacia del giudicato esterno ex art. 2909 cod. civ.
Rileva che sia in primo grado con la memoria integrativa che in sede di ‘comparsa’ innanzi alla Commissione tributaria regionale, erano state depositate le sentenze nn. 9610/2017; 753/2017 e 16736/15 con attestazione del passaggio in giudicato, che avevano annullato identici avvisi impugnati per le annualità 2014, 2015 e 2016, precisando che l’atto impugnato era identico a quello ritenuto illegittimo dalle sentenze richiamate per annualità precedenti, da ciò discendendo la piena applicabilità del concetto e del principio di giudicato esterno.
Con il secondo motivo lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione falsa applicazione dell’art. 1, comma 162, l. 296/2006, dell’art. 7 l. 212/2000, dell’art. 3 l. 241/90 e dell’art. 24 Cost. assumendo che del tutto erroneamente i giudici di appello avevano ritenuto l’atto de quo adeguatamente motivato non considerando che, secondo la giurisprudenza pacifica, ove l’ente impositore si discosti dai dati indicati nella denuncia da parte del contribuente, come avvenuto nel caso in esame, è tenuto ad emettere un avviso di accertamento ed esplicitare le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dai dati indicati nella denuncia presentata mentre il comune, ignorando completamente la denuncia di inizio e fine occupazione presentata ritualmente e senza neppure citarla, con l’atto impugnato aveva liquidato le somme dovute senza in alcun modo specificare tutti gli elementi richiesti in merito alla determinazione del maggior importo dovuto rispetto al dichiarato, alle tariffe applicate, arbitrariamente variate dalla Giunta Municipale che non ne aveva la competenza e che non risultavano allegate all’avviso di pagamento come prescritto.
Con il terzo motivo deduce, ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., errata ed illegittima applicazione degli artt. 67, 70 e 71 del d.lgs. n. 507/1993, 21, comma 7, e 49, commi 1 e 14, d.lvo 22/1997, 11 comma 11 d.P.R. 158/1999. Rileva che i giudici di appello non avevano tenuto in debita considerazione il valore delle apposite denunce di inizio e fine occupazione, precedute da altre denunce di fine occupazione nell’anno precedente, presentate nei termini previsti, ai sensi dell’art 70 d.lgs. n. 507/1993 e mai contestate, in cui era stata dichiarata la superficie occupata, utilizzata e soggetta a tassazione ai fini della TARI, la categoria, il periodo di occupazione e produzione di rifiuti, con la specifica autoliquidazione dell’imposta per l a somma di euro 11.658,00, da ciò discendendo la illegittimità dell’atto impugnato in quanto, specie
a fronte della richiesta di agevolazioni, sarebbe stato onere del Comune adottare un preventivo avviso di accertamento.
4. Con il quarto motivo lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., errata ed illegittima applicazione dell’art. 1, comma 649, legge 147/2013 ed assume che i giudici di appello non avevano tenuto conto che, per espressa previsione regolamentare, a prescindere dalla licenza, il tributo era dovuto esclusivamente per il periodo di effettivo utilizzo, trascurando, poi, di considerare la circostanza che era stata documentato il periodo di occupazione e di produzione di rifiuti della struttura attraverso apposite denunce di cessazione ed inizio occupazione. Sotto altro profilo lamenta che i giudici di appello avevano omesso di pronunziarsi sul riconoscimento del diritto di riduzione del 30% prevista dall’art. 9 del regolamento comunale e dall’art. 1, comma 649, legge 147/2013 in ragione della produzione di rifiuti speciali smaltiti prevalentemente tramite ditta privata, giusta documentazione versata in atti. Rileva, altresì, che andava tenuto conto del fatto, che ai fini della quantificazione della superficie tassabile, non poteva rilevare un accordo conciliativo intervenuto nel 2006 e che trattandosi di superfici diverse, parte destinata a campeggio e la restante a bar ristorante, non poteva trovare applicazione una unica tariffa.
Il ricorso deve essere respinto per le ragioni appresso specificate.
5.1. Il primo motivo è da ritenere inammissibile e, comunque, infondato.
Occorre premettere che qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano fatto riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di
diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente (Sez. U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006, Rv. 589696 – 01).
Orbene la società contribuente si è limitata a rilevare, del tutto genericamente, che le altre sentenze avrebbero avuto ad oggetto l’annullamento di ‘identici avvisi impugnati’ senza tuttavia chiarire quali sarebbero tali elementi di identità ed in difetto di alcuna indicazione, nemmeno in termini riassuntivi, del contenuto delle statuizioni che si assumono passate in giudicato, dato questo che rende la censura inammissibile per difetto di specificità ed autosufficienza o, comunque, priva di fondamento alcuno.
5.2. Il secondo motivo è inammissibile.
La sentenza impugnata appare immune da censure nella parte in cui ha ritenuto l’atto impugnato adeguatamente motivato in ragione degli oneri motivazionali configurabili per atti impositivi quale quello in esame (vedi, ex multis , Cass. 31.07.2019, n. 20620; Cass. 12.12.2018, n. 30039; Cass. 09/05/2017, n. 11270; Cass. 11.04.2019, n. 10128). In tema di TARSU, nel caso in cui la rettifica
venga operata sulla base di una variazione di superficie o di tariffa o di categoria, deve ritenersi sufficiente l’indicazione della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenuta applicabile, elementi che, integrati con gli atti generali, quali le delibere comunali o altri regolamenti comunali – che non è necessario allegare, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo perché si rivolgono ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili (tra le tante: Cass., 5 Sez. 5″, 23 ottobre 2006, n. 22804; Cass., Sez. 5^, 26 marzo 2014, n. 7044; Cass., Sez. 6^-5, 19 giugno 2018, n. 16165; Cass., Sez. 5^,12 marzo 2019, n. 7437; Cass., Sez. 5^, 31 luglio 2019, n. 20620; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 16996; Cass., Sez. 5″, 22 marzo 2021, n. 7952; Cass., Sez. 5^, 12 agosto 2021, n. 22755; Cass., Sez. 5^, 10 febbraio 2022, n. 4245) – risultano idonei a rendere intellegibili i presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria, posta anche la semplicità del procedimento logico che in questi casi caratterizza la determinazione del tributo in esame, il cui ammontare viene determinato moltiplicando la tariffa, individuata sulla base della categoria, per la superficie tassata (Cass., Sez. 5″, 31 luglio 2019, n. 20620; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2021, n. 7952).
Il motivo, pervero, costituisce una mera reiterazione di un’eccezione di parte che viene articolata davanti a questa Corte senza dar conto del contenuto dell’atto impugnato la cui motivazione è stata accertata, come adeguata, dal giudice del gravame. Le censure si risolvono (sul punto) in una (mera) riproposizione di deduzioni difensive articolate in punto di motivazione dell’avviso di accertamento e connotate da totale assenza di riferimenti al relativo contenuto, deduzioni che non danno alcun conto dell’e ffettivo contenuto motivazionale oggetto di contestazione e che, pertanto, nemmeno mettono la Corte nella condizione di poter verificare il denunciato deficit di motivazione.
Come, difatti, questa Corte ha ripetutamente rimarcato, la censura involgente la congruità della motivazione dell’avviso di accertamento necessariamente richiede che il ricorso per cassazione riporti i passi della motivazione dell’atto che, per l’appunto, si assumano erroneamente interpretati o pretermessi (v. Cass., 13 agosto 2004, n. 15867; Cass., 19 novembre 2019, n. 29992; Cass., 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., 29 maggio 2006, n. 12786).
Va, infine, rilevato che la tesi secondo cui le tariffe applicate sarebbero state ‘arbitrariamente variate dalla Giunta Municipale che non ne aveva la competenza’ costituisce una mera allegazione che non risulta essere stata previamente dedotta nelle fasi di merito e che, in ogni caso, appare priva di riscontro alcuno.
5.3. Il terzo ed il quarto motivo -i quali possono essere esaminati congiuntamente in quanto fra loro connessi – sono privi di pregio non sussistendo alcuna violazione di legge.
La normativa in esame indica, infatti, come causa di esclusione dell’obbligo del tributo le condizioni di “obiettiva” impossibilità di utilizzo dell’immobile, che – di certo – non possono essere individuate nella mancata utilizzazione dello stesso legata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettive dell’utente (Cass. 18316/04, 17524/09), e neppure al mancato utilizzo di fatto del locale o dell’area, non coincidendo – com’è evidente – le prime ed il secondo con l’obiettiva non utilizzabilità dell’immobile, ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2 (Cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9633 del 13/06/2012; Cass. 22770/09). Pertanto se la struttura è dotata di licenza annuale -come accertato nelle specie, in fatto, dai giudici di merito – non è sufficiente la sola denuncia di chiusura invernale senza allegazione e prova della concreta inutilizzabilità della stessa, potendo richiedere la parte contribuente, a tal fine, la licenza stagionale (così Cass., 9 novembre 2016, n. 22756; v. Cass., 12 maggio 2021, n. 12624, con riferimento alla TARI). La tassa è,
quindi, dovuta ove sussista la obiettiva possibilità di usufruire del servizio a prescindere dalla fruizione, essendo il presupposto del tributo costituito dalla occupazione o conduzione di locali a qualsiasi uso adibiti, con i limiti già evidenziati che non ricorrono nella fattispecie (vedi Cass. n. 22756/2016 e in senso conforme Cass. n. 33426/2018).
Occorre, quindi, precisare che la eccezione concerne la contestata necessaria adozione di un preventivo avviso di accertamento (nella specie non adottato) non è dato comprendere quando ed in quali termini sarebbe stata posta nelle fasi di merito. Parte ricorrente, nella sintesi dei motivi di ricorso in primo grado (vedi f. 3), non ne fa menzione e nella sentenza non si fa cenno alcuno a tale tematica risultando, sul punto il ricorso carente sotto il profilo dell’autosufficienza.
Ma, a parte le carenze del motivo sotto il profilo anzi cennato, occorre rilevare che la l. n. 147 del 2013, nell’istituire la TARI che, quale componente della IUC, è «destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore» (art. 1, c. 639), – ha riproposto una articolata disciplina degli obblighi di denuncia ed informazione, – posti a carico dei soggetti passivi del tributo (art. 1, commi 646, 684, 685 e 686), già presente nel d.lgs. n. 507 del 1993, art. 70 (in tema di TARSU), con ciò ribadendo la cd. ultrattività della dichiarazione, – alla cui stregua la dichiarazione «ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.» (art. 1, c. 685, cit.), – e, da ultimo, disponendo che «Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
Il d.lgs. n. 507 del 1993, art. 72, c. 1, in tema di TARSU, a sua volta disponeva che «L’importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell’anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all’art. 71, comma 1, è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all’art. 74 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l’anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l’anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l’avviso di accertamento è notificato.». Con riferimento a quest’ultima disposizione, questa Corte aveva già avuto modo di rilevare che la stessa consentiva all’ente impositore di procedere direttamente alla liquidazione della TARSU, dietro sua iscrizione a ruolo, e con conseguente notificazione di una cartella di pagamento, se (e solo se) tanto potesse disporsi sulla base degli elementi dichiarati dallo stesso contribuente, – con la dichiarazione originaria ovvero con una dichiarazione di variazione presentata (art. dell’anno precedente e dei dati in esso contenuti, e, con ciò, senza previa emissione di un avviso di accertamento; atto, questo, che, per converso, rimaneva necessario (d.lgs. n. 507 del 1993, art. 71, c. 1) laddove il contribuente non avesse presentato la prescritta dichiarazione (art. 70, cit.) ovvero qualora la dichiarazione fosse stata ritenuta infedele o incompleta (v. Cass., 16 dicembre 2003, n. 19255 cui adde Cass., 26 novembre 2021, n. 37006; Cass., 23 maggio 2019, n. 14043; Cass., 28 settembre 2016, n. 19120; Cass., 30 ottobre 2015, n. 22248; Cass., 1 ottobre 2007, n. 20646).
La C.T.R. ha rilevato che l’atto relativo all’intera annualità 2018 si fondava sulla superficie come già individuata sull’accordo delle parti (e, quindi, su di un dato oggetto di riscontro fra le parti) mentre la società contribuente, nell’eccepire l’omess a adozione di un avviso di
accertamento, si duole ‘solamente’ del fatto che ‘aveva chiesto espressamente di pagare la tassa per il periodo effettivo occupazione e produzione rifiuti con la necessità, quindi, della previa notifica di un avviso di accertamento’, dato questo privo di r ilievo alcuno ai fini che occupano per le ragioni già indicate in presenza di una licenza annuale.
Relativamente alla chiesta riduzione del 30%, ai sensi dell’art. 9 regolamento, in ragione della produzione di rifiuti auto smaltiti il ricorso, in disparte ogni questione circa le lacune motivazionali della sentenza impugnata, non risulta sul punto autosufficiente sia sotto il profilo della allegazione che della prova in ordine alla sussistenza dei presupposti della invocata riduzione.
In ordine, infine, alla contestazione secondo cui trattandosi di superfici diverse, parte destinata a campeggio e la restante a barristorante, non poteva trovare applicazione una tariffa unica, nella specie campeggio, trattasi di censura da ritenere, in sé, inammissibile per difetto di interesse in quanto non viene specificato in ricorso se la tariffa non applicata fosse o meno maggiore di quella utilizzata dall’ente impositore ai fini della determinazione del quantum . Parte ricorrente, peraltro, trascura di considerare che il d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa rifiuti) – il quale trova applicazione anche in tema di Tari – prevede sia per la quota fissa che per quelle variabile per gli alberghi con ristoranti tariffe ben maggiori rispetto quelle stabilite per “campeggi-distributori carburanti-impianti sportivi” applicata nel caso in esame sull’ intera superficie nella disponibilità della società.
La C.T.R ha, dunque, correttamente pronunciato in diritto e non sussiste la denunciata violazione di legge mentre la parte, sotto molteplici profili, finisce per sollevare questioni di puro merito da ritenere inammissibili in questa sede.
Né, a diverse conclusioni, è possibile pervenire sulla scorta di quanto specificato dalla parte contribuente in memoria conclusiva, con la precisazione che le argomentazioni fissate da questa Corte nella richiamata ordinanza n. 29539/2021 del 21.10.2021 non appaiono rilevanti ai fini che occupano, posto che tale pronuncia si è occupata della questione riguardante la superficie costituita da un arenile che non risulta essere stata dedotta nel presente giudizio; del resto, il motivo di ricorso, che involge la superficie tassata, non opera alcun distinguo con riferimento alla tipologia e destinazione delle superfici a parte il profilo anzi cennato riguardante la applicazione di una tariffa unica.
In virtù delle considerazioni che precedono il ricorso va, dunque, rigettato. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite essendo l’ente impositore rimasto intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; visto l’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico di parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data