Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6773 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6773 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26678/2022 R.G. proposto da:
ROMA CAPITALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME -controricorrente-
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO – ROMA n. 3529/2022 depositata il 02/08/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il RAGIONE_SOCIALE ricorrente notificò alla società controricorrente avvisi di accertamento TARI relativi agli anni 20142019 in relazione all’asserita omessa dichiarazione riguardo a un immobile sito nella Capitale in INDIRIZZO, emessi a seguito di un sopralluogo
15/10/2019 effettuato dalla società RAGIONE_SOCIALE per conto del RAGIONE_SOCIALE e nel contraddittorio con la contribuente, redigendo verbale per l’individuazione delle superfici imponibili.
Il 11/2/2020 la contribuente propose ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE eccependo la prescrizione quanto all’anno 2014, la decadenza dell’azione di recupero per gli anni 2014 -2016, l’omessa notifica degli avvisi semestrali prodromici, la mancanza di sopralluoghi e verbali, l’omessa indicazione negli avvisi dei dati catastali, l’errata individuazione della destinazione d’uso e della metratura dei locali, carenze motivazionali nell’avviso, l’ omessa indicazione delle modalità di calcolo di sanzioni e interessi nonché la mancata applicazione del principio del cumulo giuridico alle sanzioni applicate. Evidenziò nel merito di avere svolto sino al 9 marzo 2016 attività di legatoria e allestimento grafico ma di avere da quella data cessato ogni attività produttiva locando poi l’immobile ad altra società RAGIONE_SOCIALE.
Il primo giudice, con sentenza n. 11062/8/2021, respinse il ricorso.
La contribuente propose appello, sulla base di quindici motivi, avanti alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, con la sentenza indicata in epigrafe e nel contraddittorio con l’ente locale, ha accolto l’appello condannando quest’ultimo alla rifusione delle spese di lite.
Secondo il giudice d’appello, erano fondate le censure in ordine alla violazione dell’art. 1, comma 649, della legge 147/13 e del regolamento TARI di RAGIONE_SOCIALE Capitale, atteso che la contribuente aveva provato di avere smaltito autonomamente, a mezzo di imprese specializzate, i propri rifiuti speciali. La Commissione Tributaria Regionale non ha, per contro, ritenuto di condividere le osservazioni del primo giudice in ordine al fatto che la contribuente non avesse provato l’esatta individuazione della destinazione dei locali e la corretta metratura da sottoporre a tassazione, contrastando quanto accertato con verbale da parte di RAGIONE_SOCIALE. Il giudice d’appello ha osservato come dal verbale medesimo emerga che la tassazione
avrebbe riguardato mq 1731 adibiti ad attività artigianali, mq 58 a uso ufficio e mq 1063 a uso magazzini senza vendita. Secondo giurisprudenza di merito, richiamata nella pronuncia, non sarebbero tassabili le aree dove sono collocati i macchinari e quelle dove si svolgono le lavorazioni industriali o artigianali, ‘ che in genere producono rifiuti prevalentemente speciali, poiché la presenza umana determina la formazione di una quantità non apprezzabile di rifiuti urbani assimilabili’. La Corte di merito ha pertanto stigmatizzato che negli avvisi impugnati non si fosse tenuto conto di tali circostanze né dello smaltimento autonomo di rifiuti speciali, ritenendo che la contribuente avesse diritto a una riduzione della TARI scomputando le aree sopraccitate (macchinari mq 415, magazzini legati alla produzione mq 868 e destinati a deposito mq 145).
Lo stesso giudice del gravame ha riconosciuto la fondatezza della censura inerente all’applicazione, alla parte sanzionatoria, del criterio del cumulo giuridico ex art. 12, comma 5, d.lgs. 472/97. Ha per contro respinto le eccezioni di prescrizione e decadenza, confermando sul punto le osservazioni del primo giudice.
Ricorre per cassazione l’ente locale sulla base di due motivi.
Resiste la contribuente con controricorso integrato da successiva memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’ente locale prospetta l’omesso esame, ai sensi dell’art.360, comma 1, n.5, c.p.c., circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, l’omessa valutazione dei presupposti di cui all’art. 1, comma 649, primo periodo, legge 147/2013 nonché di quelli di cui all’art.8, co mma 6, del regolamento di RAGIONE_SOCIALE Capitale (Deliberazione Assemblea Capitolina 12/2015) sulla disciplina della TARI. Sostiene che il verbale redatto a seguito di sopralluogo, controfirmato altresì dal rappresentante della contribuente, già escludeva dalle aree tassabili gli spazi e le metrature occupate dai
macchinari volti alla produzione (mq 415), non giustificandosi l’ulteriore estensione operata dalla Corte di merito e la censura degli avvisi impugnati perché non ne avrebbero tenuto conto. Evidenzia inoltre, quanto ai magazzini di deposito materie prime e prodotti finiti, come l’art. 8, comma 6, del citato regolamento preveda, al fine del riconoscimento della non tassazione delle superfici ove si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili, la necessaria presentazione di un’istanza nei termini ivi fissati, non risultando che RAGIONE_SOCIALE abbia provveduto in tal senso. Mancherebbero poi le altre documentazioni previste a riprova dello smaltimento in proprio essendo insufficiente la produzione di:
un contratto di comodato a favore della contribuente di un macchinario compattatore stazionario per rifiuti non pericolosi:
un contratto con cui la stessa si obbliga a vendere in esclusiva a Intercarta il totale degli sfridi cartacei prodotti nello stabilimento con divieto di cedere ad altri la carta da macero;
varie fatture emesse nei confronti di Intercarta per il pagamento di tali scarti.
1.1 Il motivo, pur astrattamente ammissibile, è infondato.
1.2 La censura non può infatti ritenersi nuova, come vorrebbe la controricorrente ( salvo per ciò che concerne l’asserita istanza ex art. 8, comma 6 del regolamento Ta.ri), atteso che, nelle sue controdeduzioni in appello per l’udienza del 11 luglio 2022 , RAGIONE_SOCIALE Capitale aveva argomentato diffusamente sulla metratura dei locali e sulla rilevanza del verbale di constatazione redatto da personale di RAGIONE_SOCIALE il 15/10/2019 in contraddittorio con il legale rappresentante della società contribuente.
1.3 La censura è tuttavia infondata atteso che, in sostanza, sollecita questa Corte a una rivalutazione delle prove in atti, sindacando le valutazioni di merito che la Corte territoriale ha svolto in ordine all’attendibilità dell’accertamento ivi effettuato e della documentazione
offerta. Come si è sopra sintetizzato, la Commissione Tributaria Regionale non solo ha esaminato accuratamente il verbale ma ha motivato diffusamente sulle ragioni per cui non ha ritenuto che gli accertamenti ivi effettuati avessero valore vincolante in ordine all’individuazione delle aree da sottoporre all’imposta, dovendosi invece ritenere , sulla base di un orientamento costante nella stessa giurisprudenza di merito, che le aree in cui si svolgono le lavorazioni industriali o artigianali producano in via prevalente e continuativa rifiuti speciali che, sempre secondo la Corte di merito, la contribuente aveva provato di avere autonomamente avviato al riciclo.
Tali valutazioni, al di là della loro condivisibilità nel merito, non sono sindacabili da questa Corte atteso che non presentano evidenti errori logici o giuridici. Secondo costante orientamento di legittimità, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34476, Rv. 656492 -03, Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021, Rv. 660761 – 02).
Con il secondo motivo l’ente locale censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. 472/1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Sostiene che la Corte territoriale abbia errato nell’ordinare il ricalcolo delle sanzioni alla luce del criterio del c.d. cumulo giuridico previsto dalla disposizione. Sostiene che, in applicazione dell’orientamento di questa Corte (Cass. 16484 e 19877/2016, 21686 e 8849/2010 e 932/2009) e, vertendosi in tema di infedele denuncia, debba applicarsi una sanzione per ogni anno di omissione (c.d. cumulo materiale) atteso che l’infedeltà, ripetuta nel corso degli anni, non concretizza una violazione di natura istantanea, perdurando sino al
momento in cui il contribuente non abbia sanato la violazione mediante il pagamento. Ciò sarebbe conseguenza del principio d’autonomia dei periodi d’imposta.
2.1 Il motivo è infondato.
2.2 Se, infatti e da un lato, sono corretti i principi di cui alle pronunce richiamate e va confermato come la violazione dell’obbligo di denuncia non abbia natura istantanea, permanendo l’obbligo sino alla presentazione di una denuncia valida, dall’altro va evidenziato l’orientamento più recente e condivisibile secondo cui l’istituto della ‘continuazione’ ai sensi del comma 5 del predetto art. 12 (d.lgs. 472/97) prevede una fattispecie autonoma di cumulo giuridico sicché è applicabile, altresì, all’ipotesi d ‘ omessa o infedele dichiarazione in relazione ai tributi locali e si interrompe solo in caso di contestazione della violazione (Cass. n. 998 del 16/1/2023 per una trattazione del problema, n. 12433 del 9/5/2023, n. 15640 del 5/6/2023, n. 27022 del 21/9/2023, n. 28036 del 4/10/2023, n. 3885 del 12/2/2024). L’omessa presentazione della dichiarazione per più periodi, oltre a comportare l’applicabilità delle sanzioni amministrative per ciascuna annualità, non osta all’applicazione del regime della continuazione, venendo in rilievo condotte omissive che, traducendosi nel reiterato ostacolo alla determinazione dell’imponibile ed alla liquidazione dell’imposta con riferimento allo stesso tributo, sono tra loro oggettivamente e finalisticamente collegate (vv. la citata 998/2023 in tema di TARSU, in senso analogo, per l’ICI: Cass. 18447/2021).
Si è altresì affermato che, allorché le sanzioni per le diverse annualità siano state irrogate con avvisi notificati contemporaneamente al contribuente, la continuazione si applica per tutte le violazioni antecedenti a tale contestazione, operando l’interruzione solo per quelle successive (Cass., 7 luglio 2010, n. 16051).
Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente condannata alla rifusione, a favore della controricorrente, delle spese della fase di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
3.1 Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio del 13/03/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME