Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6776 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6776 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12135/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controRAGIONE_SOCIALE–
avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO – ROMA n. 4966/2019 depositata il 10/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE notificò alla RAGIONE_SOCIALE un avviso di pagamento relativo alla TARI per gli anni dal 2010 al 2016 e all’immobile ov’ era esercitata l’attività RAGIONE_SOCIALE, sulla base della denuncia presentata dalla
stessa RAGIONE_SOCIALE contribuente il 2 ottobre 2015 con riferimento al periodo suindicato.
Quest’ultima impugnò l’atto avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma sostenendo di avere diritto all’esenzione in quanto nel fabbricato oggetto dell’avviso di liquidazione essa non produceva rifiuti urbani e/o assimilati, bensì rifiuti ferrosi di natura secondaria, in seguito alla manutenzione delle macchine agricole, e comunque provvedendo autonomamente allo smaltimento dei rifiuti speciali avvalendosi di ditte specializzate e non del servizio gestito da RAGIONE_SOCIALE.
Il primo giudice, con sentenza n. 23232/41/2018, respinse il ricorso della contribuente.
Su appello della medesima, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE e con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il gravame.
Secondo la Corte territoriale:
-l’avviso era congruamente motivato;
gli importi erano correttamente calcolati sulla base della dichiarazione del 2015 della contribuente stessa, valida per il periodo a decorrere dal 2010;
-la denuncia d’iscrizione effettuata dalla stessa nel 2015, entro il termine quinquennale , ha comportato l’interruzione della prescrizione del diritto al pagamento della tariffa;
-pur affermando la contribuente d’utilizzare la maggior parte dell’area per lo stoccaggio di prodotti agricoli e in minima parte per la riparazione o manutenzione necessarie all’attività RAGIONE_SOCIALE, ciò non esclude la debenza che è ricollegata all’occupazione di locali, aree scoperte ad uso privato esistenti nelle zone del territorio comunale, salvi i casi di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri avere avviato al recupero;
la contribuente non aveva provato il suo diritto alla riduzione ovvero all’esenzione, non potendosi dedurre, dalla natura dell’area o del locale ovvero dalla loro condizione, l’impossibilità di produrre rifiuti urbani o assimilabili;
-la prova dell’avvio al conferimento di materiali ferrosi o di liquidi inerenti alla fossa biologica non dimostravano la produzione esclusiva o prevalente di rifiuti speciali;
-la presentazione di una denuncia d’attivazione, sempre con decorrenza 2010 per la categoria 01, abitazione, escludeva che i locali in questione fossero utilizzati in via esclusiva per l’attività RAGIONE_SOCIALE.
Ricorre per cassazione la contribuente sulla base di quattro motivi integrati da successiva memoria.
Resiste RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la RAGIONE_SOCIALE prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 649, l. 147/2013, 10 del regolamento TIA del Comune di Roma (delibera n. 24/2003) pro tempore vigente in materia di tariffa rifiuti, 8 regolamento TARI (delibera n. 33/2014), 10 l. 212/2000, 53 e 97 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Sostiene che la dichiarazione fiscale del contribuente affetta da errore, sia di fatto che di diritto, sia emendabile e ritrattabile anche in sede contenziosa, ove dalla stessa derivino obblighi più gravosi di quelli che dovrebbero restare a suo carico. Un diverso argomentare darebbe luogo a un prelievo fiscale indebito, incompatibile con i principi ex art. 53 Cost. e con la correttezza dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost. (Cass. 1862/2020 e 453/2018). Lamenta che la Commissione Regionale non abbia provveduto a esaminare gli atti di causa per valutare l’errore in cui è incorsa la contribuente, nell’effettuare la dichiarazione, evidenziato sin dal primo grado di giudizio e ribadito in appello, non avendo nella detta
dichiarazione evidenziato le circostanze suindicate in ordine allo stoccaggio dei prodotti agricoli e lo smaltimento dei rifiuti speciali. Non avrebbe potuto, pertanto, la Corte di merito basarsi unicamente su quanto dichiarato dalla contribuente in quell’occasione , ma avrebbe dovuto accertare le effettive modalità di utilizzazione dei locali.
1.1 Il motivo è infondato.
1.2 Deve infatti evidenziarsi come proprio la norma invocata, ossia l’art. 1, comma 649, l. 147/2013, stabilisca la non assoggettabilità alla tassa di quelle superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali smaltiti a proprie spese dai produttori ” a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente’. Ne deriva che la ratio indicata nel motivo, riferita all’autodichiarazione della RAGIONE_SOCIALE, è solo una di quelle sottese alla decisione, che è fondata innanzi tutto sulla carenza probatoria indicata.
Con il secondo motivo di gravame la RAGIONE_SOCIALE prospetta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Ribadisce che sarebbe stato onere della Corte di merito analizzare la documentazione e le produzioni al fine di accertare l’errore in cui è incorso il contribuente e rideterminare correttamente le imposte dovute. Sostiene che la motivazione relativa alla mancata prova della produzione esclusiva o prevalente di rifiuti speciali sarebbe nulla in quanto inidonea a rilevare la ratio decidendi .
2.1 Il motivo, che è una riproposizione del precedente sotto il profilo motivazionale, è infondato.
2.2 Lo stesso postula infatti l’adempimento del proprio onere probatorio che è invece stato negato dal giudice d’appello alla luce di numerose osservazioni come sintetizzate supra e non dalla sola frase inerente ai rottami ferrosi e i liquidi biologici.
2.3 Va a tal fine ricordato come, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. 1, 03/03/2022, n. 7090, Rv. 664120 – 01).
2.4 Nel caso specifico e come indicato in premessa, le motivazioni addotte dalla Corte di merito si situano ben oltre il ‘minimo costituzionale’ sopraccitato.
Con il terzo motivo evidenzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 e 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Sostiene che la motivazione suindicata sia del tutto insufficiente a sostenere la decisione costituendo motivazione meramente apparente.
3.1 Il motivo è inammissibile.
3.2 La RAGIONE_SOCIALE lamenta infatti una carenza motivazionale sotto il profilo della violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Anche quindi prescindendo da quanto già osservato in relazione all’impossibilità di ravvisare una nullità della sentenza sotto questo profilo, va ribadito come il giudizio sulla motivazione appaia limitato, nel giudizio di legittimità, ai casi specifici indicati con riferimento al precedente motivo di censura e non riferito alla violazione delle norme generali sulla motivazione delle sentenze ai sensi delle disposizioni richiamate.
Con il quarto motivo prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115116 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Sostiene che la Corte di merito avrebbe errato nel porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e nel valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, non avvedendosi che ‘l’altra’ denuncia presentata dalla contribuente nel 2017 ha ad oggetto la comunicazione di cessazione dell’utenza rispetto al manufatto riportato nella denuncia già richiamata.
La stessa sarebbe pertanto del tutto irrilevante ai fini del presente procedimento.
4.1 Il motivo è inammissibile.
4.2 Lo stesso, da una parte, ripropone questioni di merito sollecitando una rivalutazione delle prove al di là del ristretto ambito in cui ciò è consentito nel giudizio di legittimità.
4.3 Dall’altra parte, il riferimento finale alla ‘altra’ denuncia è chiaramente riferito esclusivamente ad escludere, atteso che vi si fa riferimento alla categoria abitativa, che la stessa sia utilizzata in via esclusiva per l’attività RAGIONE_SOCIALE e ciò a conferma dell’insufficienza della prova offerta dalla RAGIONE_SOCIALE mediante la produzione di documentazione inerente ai rottami ferrosi o ai liquidi inerenti alla fossa biologica.
Tale affermazione, oltre ad essere logicamente corretta, non assume valore determinante per la complessiva economia della decisione che è basata essenzialmente sull’insufficienza probatoria per le ragioni indicate, e in tal senso insindacabile in questa sede, come già più volte ribadito.
4.4 Il ricorso va pertato respinto e la RAGIONE_SOCIALE condannata alla rifusione delle spese della presente fase che vanno liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della RAGIONE_SOCIALE, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna la RAGIONE_SOCIALE alla rifusione, a favore della controRAGIONE_SOCIALE, delle spese processuali della fase di legittimità che liquida in € 4.305,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della RAGIONE_SOCIALE, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/03/2026.
Il Presidente NOME COGNOME