Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6779 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6779 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 36957/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME -controricorrente e ricorrente incidentale –
COMUNE DI ROMA CAPITALE
-intimato- avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO – ROMA n. 4543/2019 depositata il 23/07/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE notificò alla società contribuente un avviso di pagamento n. 111601350018 relativo alla TARI per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2016 e per l’importo di € 3.721,98, in relazione a locali siti in INDIRIZZO INDIRIZZO.
La società propose ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE che, con sentenza n. 8045/41/2018, accolse parzialmente l’impugnazione dichiarando non dovute le somme liquidate per la quota variabile, con applicazione della categoria 4 dell’allegato 5 della Delibera del Commissario Straordinario del 19/2/2016.
Avverso tale decisione proposero appello:
principale RAGIONE_SOCIALE chiedendo che, in riforma della stessa, fosse respinto l’originario ricorso del contribuente;
-incidentale la contribuente, chiedendo l’integrale annullamento dell’atto impositivo.
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe e nel contraddittorio con la sola RAGIONE_SOCIALE (restando intimato il RAGIONE_SOCIALE), respinse l’appello principale accogliendo quello incidentale, ritenendo che:
-la contribuente avesse fornito la prova che nei locali erano prodotti esclusivamente rifiuti speciali sicché non era dovuto alcun pagamento, anche se in forma ridotta, richiamando Cass. 10548/2017;
-ai sensi dell’art. 62, comma 3, d.lgs. 507/93, ove è prevista una riduzione della tassa, deve intendersi che, ove non diversamente previsto dal Regolamento comunale, la detassazione dovrebbe ritenersi totale.
Ricorre per cassazione RAGIONE_SOCIALE sulla base di tre motivi.
Resiste la contribuente con controricorso e propone altresì ricorso incidentale sulla base di due motivi inerenti alla compensazione delle spese di lite dispos ta dal giudice d’appello .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va innanzi tutto respinta l’eccezione preliminare d’inammissibilità del ricorso principale, proposta nel controricorso, ai sensi dell’art. 360 -bis , n. 1, c.p.c. sotto il profilo della conformità della decisione all’orientamento di questa Corte non emergendo dai motivi ragioni per modificarla.
Tale sindacato implica infatti l’analisi dei singoli motivi onde verificare se sussistano i profili suindicati.
Sempre in via preliminare deve rilevarsi come la controricorrente e ricorrente incidentale, con la sua memoria depositata il 25/2/2026, abbia evidenziato come in analogo procedimento riguardante il medesimo avviso di pagamento, già indicato nel paragrafo 4.4 del ricorso incidentale, è intervenuta sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE che, in modo analogo alle sentenze di merito di questo procedimento, ha accolto le censure della contribuente in relazione all’avviso qui impugnato e ad alt ro sempre relativo alla TARI per l’anno 2016, dichiarando non dovute le somme per la quota variabile con applicazione della categoria 4 dell’allegato 5 della delibera del Commissario Straordinario con poteri di A.C. del 19/2/2016 e conseguente rideterminazione, semestre per semestre, della quota T.E.F.A. del 5% (della TARI) con compensazione delle spese di lite. La sentenza è passata in giudicato, come risulta dall’attestazione in calce alla stessa depositata unitamente alla memoria sicché, secondo la contr oricorrente, dovrebbe ritenersi l’infondatezza del ricorso principale per l’esistenza del giudicato esterno , insistendo quindi per la reiezione del ricorso principale e l’accoglimento di quello incidentale.
L’eccezione è infondata.
Osserva infatti questa Corte come la sentenza in questione abbia ad oggetto una cartella di pagamento, sia pure riferita alla medesima TARI 2016. Ne deriva che il giudicato in relazione all’atto di riscossione non può estendere la propria efficacia all’avviso che ne è il presupposto, a differenza di ciò che
avverrebbe nell’ipotesi opposta, di annullamento definitivo dell’atto presupposto. Non sussistendo pertanto il vincolo del giudicato in relazione al presente procedimento, può procedersi con l’esame dei motivi di ricorso.
Con il primo motivo la ricorrente principale prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost, 36, comma 2, d.lgs. 546/1992, 132, comma 2, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. l’esclusione dalla tassazi Evidenzia come il primo giudice non avesse tenuto conto
Sostiene di avere allegato, in sede di controdeduzioni nel giudizio di primo grado, la denuncia d’iscrizione alla TARI nella quale la contribuente aveva chiesto l’iscrizione per mq 700 senza indicare la categoria e senza chiedere one producendo esclusivamente rifiuti speciali. delle controdeduzioni atteso che aveva erroneamente ritenuto che RAGIONE_SOCIALE non si fosse costituita. Avrebbe pertanto errato la Corte Regionale nel non esamina re il motivo d’appello relativo alla dichiarazione della contribuente.
Con il secondo motivo la ricorrente afferma la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1, commi 639 e 654, nonché del comma 651 della l. n. 147/2013, 2, 3, 4 e 6 del d.P.R. n. 158/1999, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Secondo le citate disposizioni, la TARI deve coprire integralmente i costi d’investimento ed esercizio relativi al servizio, compreso lo smaltimento in discarica, e i Comuni determinano la tariffa tenendo conto dei criteri di cui al d.P.R. 158/99. Quest’ultimo ha previsto una ripartizione del costo tra quota fissa, corrispondente agli interventi per le opere e i relativi ammortamenti, e quota variabile, commisurata all’entità dei rifiuti conferiti, al servizio e ai costi di gestione. Sostiene che, ai sensi delle disposizioni stesse e del costante orientamento di questa Corte (Cass. 14038/2019), la quota fissa dovrebbe ritenersi sempre e comunque dovuta per intero, sul mero presupposto del possesso
o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti. Sostiene che la categoria 17 attribuita dalla ricorrente sarebbe corretta alla luce della documentazione richiamata.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente prospetta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1, comma 660, l. 147/2013, 52 d.lgs. 446/1997, 62, comma 3, d.lgs. 507/1993 e 8, comma 4, del regolamento del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per la disciplina della Tari n. 12/2015, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Sostiene in particolare che la norma regolamentare richiamata abbia previsto una riduzione della superficie da tassare nel caso in cui su una stessa area vi sia produzione di rifiuti speciali non assimilati e rifiuti speciali assimilati o rifiuti urbani. Contrariamente a quanto affermato dal giudice d’appello, pertanto, doveva ritenersi in vigore detta riduzione, già prevista dal citato art. 62, comma 3, d.lgs. 507/1993 e poi ripresa dall’art. 1, comma 682, lett. a), n. 5, l. 147/13.
Con il primo motivo di ricorso incidentale la contribuente prospetta la nullità della sentenza per carenza di motivazione in ordine alla compensazione delle spese di lite, in violazione degli artt. 15, comma 1, d.lgs. 546/1992 e 92, comma 2, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Sostiene che il capo impugnato, ove si compensano le spese per la ‘ particolarità della controversia e l’assenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale ‘, violi l’art. 92 c.p.c., richiamato dall’art. 15, comma 1, del citato d.P.R. La motivazione della pronuncia non corrisponderebbe pertanto a nessuna delle fattispecie delineate dall’art. 92, comma 2, c.p.c. Ne deriverebbe l’apparenza della motivazione con conseguente nullità della sentenza impugnata, sia pure limitatamente a tale punto.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale, la contribuente solleva la violazione e falsa applicazione del citato art. 15, comma 1, d.lgs. 546/1992, e dell’art. 92, comma 2, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
6. Il primo motivo di ricorso principale è fondato, restando assorbiti gli altri due motivi di ricorso principale e i due del ricorso incidentale.
Non può infatti accogliersi l’eccezione d’inammissibilità del motivo proposta dalla controricorrente, ove si sostiene che la questione non sarebbe rilevante o comunque non sarebbe stata sollevata nei motivi d’appello.
Avendo riguardo agli atti delle fasi di merito, cui questa Corte può accedere essendo eccepito un errore procedurale, va osservato come le controdeduzioni della resistente in I grado del 9 gennaio 2018 comprendessero (pag. 3/4) la ribadita eccezione sul fatto che la contribuente non avesse specificato, nella sua domanda di iscrizione, alcuna documentazione né esplicitato di avere sottoscritto contratti con ditte specializzate per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi. Nelle stesse controdeduzioni si ripropone più volte la questione della decisività della denuncia di iscrizione con delimitazione delle aree aventi diritto alle esenzioni o riduzioni, ribadendo la resistente più volte come non siano consentite esenzioni ‘ fai da te’.
Nella sentenza di primo grado 31/1-11/4/2018 si afferma erroneamente che: ‘ RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE non si sono costituiti’ mentre RAGIONE_SOCIALE lo aveva fatto il 9 gennaio precedente.
Nel ricorso in appello, il primo motivo di gravame (A) è indirizzato avverso la decisione ove aveva ritenuto la contumacia di RAGIONE_SOCIALE e ove è richiamata specificamente la produzione delle citate controdeduzioni, riallegate in quella fase. Nel quinto motivo di gravame (E pag. 4 atto d’appello ), poi, si ribadisce espressamente l’erroneità della decisione perché nella domanda d’iscrizione succitata (15/4/2014) non era specificata la categoria tariffaria
da applicare né allegata la documentazione che comprovasse il diritto ad agevolazioni o esclusioni.
Tali censure sono state del tutto obliterate dalla Corte Regionale che si è limitata a richiamare un precedente di questa Corte senza nulla affermare sulle specifiche censure.
Ne consegue una violazione, quantomeno ex art. 112 c.p.c., che concretizza di per sé la nullità della sentenza ex art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c. trattandosi di questioni che possono assumere carattere dirimente ove ritenute fondate (Cass. Sez. 3, 18/04/2025, n. 10290, Rv. 674646 -01).
L’accoglimento del motivo comporta , come si è detto, l’assorbimento degli altri motivi di ricorso principale e incidentale e il rinvio della causa alla Corte di Giustizia di II grado del Lazio che provvederà anche per le spese della presente fase.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso principale, assorbiti gli altri motivi di ricorso principale e del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda altresì di provvedere in ordine alle spese della fase di legittimità.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio del 13/03/2026.
Il Presidente NOME COGNOME