Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27969 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 27969 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 20975/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE Sant’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dall’AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE e presso il suo studio ivi el.dom.to, in INDIRIZZO, come da procura in atti; – parte ricorrente e controricorrente a ricorso incidentale –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, el.dom.to in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, come da procura in atti;
parte controricorrente e ricorrente incidentale –
Ricorso avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo n.4 del 7 gennaio 2020;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO Generale che ha concluso per il rigetto dei primi tre motivi del ricorso principale, l’accoglimento del quarto motivo e l’assorbimento del ricorso incidentale.
Uditi i difensori delle parti.
Fatti rilevanti e ragioni della decisione.
§ 1. Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Sant’RAGIONE_SOCIALE propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Commissione Tributaria Regionale, a conferma della prima decisione (che aveva confermato la tassabilità delle superfici destinate ad uffici e servizi, escludendola per quelle destinate a magazzino ed area vendita), ha ritenuto illegittimo, per tali aree, il sollecito di pagamento Tari 2016 notificato alla RAGIONE_SOCIALE , esercente attività di vendita all’ingrosso di prodotti di abbigliamento ed accessori (RAGIONE_SOCIALE).
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che:
-per quanto concerneva le aree magazzino e vendita, la società aveva provato la produzione di imballaggi in carta, cartone e plastica, come desumibile dai formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) prodotti in giudizio, nonché dalla perizia giurata di parte, descrittiva anche delle relative superfici di produzione;
-la società aveva altresì provato lo smaltimento in proprio di tali rifiuti mediante apposito contratto stipulato con la RAGIONE_SOCIALE, quantomeno dal marzo 2016;
-come consentitole dalla legge (artt. 221, 226 d.lgs.n.152/06) la società aveva legittimamente esercitato la facoltà della gestione in proprio degli imballaggi sia secondari sia terziari (secondo la definizione di legge) provvedendo al loro conferimento alla suddetta RAGIONE_SOCIALE
al servizio comunale, indipendentemente dai provvedimenti comunali di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani;
-pur dovendosi condividere l’assunto del RAGIONE_SOCIALE, secondo cui la denuncia di variazione presentata dalla società il 30 gennaio 2015 sulla produzione di rifiuti speciali era del tutto generica, la società aveva nondimeno in corso di causa sanato questo difetto mediante ulteriori produzioni già ritenute probanti, tra cui la citata perizia tecnica giurata;
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE la quale formula anche tre motivi di ricorso incidentale. Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso a ricorso incidentale, e memoria.
§ 2.1 Con il primo motivo di ricorso principale il RAGIONE_SOCIALE lamenta -ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. -violazione e falsa applicazione della disciplina Tari (art.1 co. 641 e 649 legge 147/13), del Codice dell’Ambiente (artt.221, 195 co. 2^ lett.e), 224, 226 e 198 co. 1^d.lgs.n.152/06), nonché del Regolamento comunale Tari (art.3). Per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente affermato, con riguardo ai locali destinati a magazzino e vendita, la non assimilabilità degli imballaggi secondari e terziari costituenti rifiuto (quali quelli pacificamente prodotti dalla società contribuente) e la conseguente disapplicazione del regolamento comunale (allegato al ricorso sub 4) ritenuto contra legem, nonostante che il generale potere comunale di assimilazione sussistesse anche sotto il vigore del Codice dell’ambiente e potesse concernere (art.221 d.lgs.n.152/06) il conferimento anche di rifiuti da imballaggi secondari e terziari ove assimilati per qualità e quantità, come nella specie. Da ciò conseguiva che, in presenza di assimilazione, sussisteva per gli utilizzatori un obbligo, e non una mera facoltà, di conferire al servizio pubblico tali rifiuti in regime di privativa.
§ 2.2 Il motivo è infondato perché frontalmente confliggente con l’ormai consolidato assetto interpretativo adottato, in materia, da questa Corte di legittimità, che di seguito si riassume ed al quale ad ogni buon conto
interamente si rinvia (tra le innumerevoli: Cass.nn.4960/18, 10010/19, 8089/20, più recentemente riprese, proprio in tema di Tari, da Cass. nn. 5429/23, 5578/23, 8962/23 ed altre).
Come è noto, il regime fiscale dei rifiuti, a partire dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), prevista dal d.lgs. n. 507 del 1993, ha subito nel tempo numerose modifiche legislative, in quanto la TARSU è stata sostituita dalla TIA 1 (tariffa di igiene ambientale), introdotta dall’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (cd. Decreto Ronchi) questa, a sua volta, dalla TIA 2 (tariffa integrata ambientale), di cui all’art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell’Ambiente), ed a sua volta sostituita dalla TARES (art. 14 del 6 dicembre 2011, n. 201 del 2011, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214) ed ancora, infine, dalla TARI (tassa rifiuti) – tributo che costituisce una componente dell’imposta unica comunale (IUC) insieme con l’imposta municipale propria (IMU) ed il tributo per i servizi indivisibili (TASI) – istituita dalla legge di stabilità per l’anno 2014 (art. 1, comma 639 e ss., l. n. 147 del 2013).
Nella successione legislativa, la TARI -oggetto di causa – ha dunque sostituito, a decorrere dal gennaio 2014, i preesistenti omologhi tributi conservandone, peraltro, la medesima natura tributaria, tanto che questa Corte ha più volte affermato che ad essa sono estensibili gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi che l’hanno immediatamente preceduta, quali appunto la TARSU e la TIA (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 dicembre 2017, n. 22130; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2018, n. 1963; Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2019, n. 12979; Cass., Sez. 5^, 16 novembre 2021, n. 34635).
Il presupposto della TARI (art. 1, comma 641, I. n. 147 del 2013) è <>. Essa è dovuta
<> (art. 1, comma 641, I. cit.).
Nella determinazione della superficie assoggettabile ad imposizione (art. 1, comma 649 l. cit.) <>.
Per quanto concerne il punto specifico di causa, costituito dallo smaltimento dei rifiuti da imballaggio, si è affermato – con riferimento al previgente d.lgs. n. 22 del 1997 (artt.34 segg.), ma con conclusioni che trovano conferma anche nella disciplina posta dal d.lgs. n. 152 del 2006, artt. 216 bis e ss. – che essi costituiscono oggetto di un regime speciale rispetto a quello dei rifiuti in genere, regime caratterizzato essenzialmente dalla attribuzione ai produttori ed agli utilizzatori della loro gestione (termine che comprende tutte le fasi, dalla raccolta allo smaltimento); ciò vale in assoluto -secondo le definizioni di legge – per gli imballaggi terziari, per i quali è stabilito il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, cioè, in sostanza, il divieto di assoggettamento al regime di privativa comunale, ed anche per quelli secondari ove non assistiti da un
servizio di raccolta differenziata (v., ex plurimis , Cass., 23 aprile 2020, n. 8088; Cass., 10 aprile 2019, n. 10010).
Ferma quindi restando l’assegnazione ai Comuni della potestà regolamentare di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani (art. 21 decreto Ronchi e successiva abrogazione della L. n. 146 del 5 1994, art. 39), resta che in base alla specialità del regime proprio degli imballaggi (secondari e terziari), tale assimilazione è con riguardo ad essi ex lege preclusa, in modo tale che quei regolamenti comunali che una tale assimilazione abbiano invece previsto (come si assume nella specie) vanno perciò disapplicati in parte qua dal giudice tributario, ex art. 7 d.lgs. 546/92, in quanto illegittimi (Cass. n. 627 del 19.10.2011; Cass. n. 627/2012; Cass. n. 4793/2016; Cass. 14414/2017; Cass. n. 6358 e 6359 del 2016 ed altre).
Dunque, indipendentemente dalla assimilazione per delibera o regolamento, la parte variabile della tariffa non va applicata con riguardo alle superfici di loro produzione continuativa e prevalente.
Come detto, si tratta di conclusione che trova conferma anche alla luce degli articoli 221 e 226 d.lgs.n.152/06, i quali recepiscono anch’essi (art. 218) la pregressa definizione e l’articolazione distintiva degli imballaggi, escludendo il conferimento dei terziari ed ammettendolo per i secondari solo in contesto di attivata raccolta differenziata.
Nè può avere ingresso sulla base della nozione generale di ‘rifiuto’, ricondotta a qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi (art.183, co. 1^, lett.a)) – la distinzione operata in ricorso (e ripresa nella memoria del RAGIONE_SOCIALE) tra ‘rifiuti da imballaggi’ e ‘imballaggi ancora utilizzabili’, in ordine ai quali ultimi non si pone in realtà il problema del conferimento e smaltimento se non a loro volta dismessi e, per ciò solo, assunti nella categoria legale dei rifiuti ex art. 183 cit..
Cass. 21130/21 (con richiami anche della Cassazione penale in ordine alla qualificazione di rifiuto: v. Cass. Sez. 3^ Pen. Di Micco n. 48737/2013; Cass. Sez. 3^ Pen. Rizzi n. 50309/2014), dopo aver ribadito che, ai sensi della citata normativa, i rifiuti degli imballaggi terziari, nonché quelli degli imballaggi secondari ove non sia attivata la raccolta differenziata, non possono essere assimilati dai Comuni ai rifiuti urbani, nell’esercizio del potere ad essi restituito dall’art. 21, d.lgs. n. 22 del 1997, e che i regolamenti che una tale assimilazione abbiano previsto vanno perciò disapplicati in parte qua dal giudice tributario, ha poi posto in luce come la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia stata ridisciplinata dal Titolo 2^ del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell’Ambiente) senza soluzione di continuità (art. 264, co. 1, lett. i), d.lgs. cit.), con il d.lgs. n. 22 del 1997 (abrogato), attraverso disposizioni che recepiscono la Direttiva 2004/12/CE, con la quale è stata integrata e modificata la Direttiva 94/62/CE.
Sicchè ai sensi dell’art. 218, comma 1, lett. a) del d.lgs. sopra citato, si intende per imballaggio: <>, mentre la successiva lett. f) della medesima disposizione definisce come rifiuto da imballaggio: <>, e la lett. g) qualifica <>: <>.
E’ dunque evidente che l’intera problematica della imponibilità degli imballaggi debba in effetti più propriamente riferirsi ai rifiuti da imballaggio (e così la Commissione Tributaria Regionale nella sentenza impugnata),
senza però che questo induca a conclusioni diverse da quelle fin qui esposte; e ciò proprio per il confluire della nozione (anche) di rifiuto di imballaggio nella definizione legale generale di cui all’art. 183 cit., con riguardo alla fase della loro dismissione ed indipendentemente dalla possibilità di recupero o riutilizzo ad opera di terzi.
§ 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 1, co. 649 e 684 legge Tari, nonché 25 Regolamento Comunale. Per non avere la Commissione Tributaria Regionale considerato che era onere della società dichiarare le superfici produttive dei rifiuti speciali non assimilabili, la natura dei rifiuti stessi ed ogni altro elemento utile a superare la presunzione di imponibilità dei locali produttivi di rifiuti; là dove, nel caso di specie, la dichiarazione presentata dalla società (allegata al ricorso sub 5) risultava assai vaga perché facente esclusivo riferimento alla <>, senza neppure indicare la tipologia dei rifiuti prodotti secondo i codici CER; né, diversamente da quanto affermato dal collegio regionale, questa indeterminatezza poteva essere colmata nel corso del giudizio.
§ 3.2 Il motivo è infondato.
Fermo restando che era effettivamente onere della società dichiarare inizialmente, o in sede di variazione, i presupposti di esclusione del tributo sulle superfici di produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilabili, tale onere doveva qui ritenersi soddisfatto; e ciò proprio nella delibazione della dichiarazione di variazione a tal fine presentata dalla società il 30 gennaio 2015, allegata al ricorso ed al controricorso.
Questa dichiarazione risultava sostanzialmente rispondente alle finalità normative di conoscenza e verificabilità, sul rilievo che essa conteneva, anche a mezzo di allegata planimetria e relativa legenda, la specifica indicazione dei vari locali utilizzati dalla società per vendita, deposito, uffici, ingresso e servizi, con attribuzione ripartita ai singoli settori delle superfici
produttive di rifiuti solidi urbani ovvero di rifiuti speciali non assimilabili e smaltiti con servizio privato; il che si conformava, secondo la modulistica messa a tal fine a disposizione dal RAGIONE_SOCIALE, tanto all’art.1 co. 649 e 684 legge Tari, quanto all’art. 25 del Regolamento comunale.
Vero è piuttosto che la doglianza in esame pare indebitamente sovrapporre i requisiti dichiarativi della denuncia ex art. 1 co. 684 cit. con la vera e propria ‘prova’ della natura dei rifiuti spec iali non assimilabili prodotti, delle superfici di relativa produzione e dello smaltimento in proprio.
Sul punto si osserva che seppure l’onere della prova dei fatti costituenti l’obbligazione tributaria spetta in via generale all’Amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell’interessato un onere di informazione, di denuncia e di prova nella individuazione di quella superficie si assuma non tassabile, e quindi sottratta alla presunzione di produzione di rifiuti ricollegata per legge, come si è detto, alla sola detenzione di locali ad essa idonei.
Sennonchè il giudice di merito in doppio grado, con ciò rispettando e non sovvertendo la regola dell’onere probatorio, ha reputato – all’esito di una complessiva, argomentata e qui certo non rivedibile valutazione del quadro istruttorio, tra l’altro comprensivo dei formulari rifiuti, dei contratti stipulati con imprese terze, della perizia giurata di parte contribuente -che quest’ultima avesse pienamente soddisfatto l’onere dimostrativo (oltre che quello dichiarativo, con espressa menzione in denuncia della produzione di rifiuti tipologicamente definiti come ‘speciali’ nelle aree in questione) posto a suo carico.
§ 4.1 Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 1 co. 649 legge Tari e 9 Regolamento, nonché degli articoli 2697 cod.civ. e 115 co. 2^ cod.proc.civ.. Per avere la Commissione Tributaria Regionale riconosciuto l’esclusione da Tari sull’intera superficie di magazzino ed area vendita (per oltre 1380 m²), nonostante che la natura
dell’attività svolta (commercio all’ingrosso di cuoio, pellami ed affini) nonché la costante presenza umana (inclusi sei dipendenti) rendessero di comune esperienza la produzione anche di rifiuti urbani assimilati, con la seguente mera riduzione dell’imposta secondo quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento comunale appunto per i casi di produzione promiscua. In ogni caso, la società non aveva provato, com’era suo onere, la produzione nei locali in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilati ex art.1 co. 649 cit..
§ 4.2 Il motivo è infondato.
Valgono, almeno in parte, le appena svolte considerazioni in ordine al fatto che il giudice di merito, con vaglio logicamente motivato ed insindacabile di tutte le risultanze istruttorie fornite dalla parte privata, si sia convinto della raggiunta dimostrazione di tutti i presupposti della non tassabilità delle superfici in esame (magazzino e vendita); e ciò proprio in ragione di una valutazione di continuità e prevalenza nella produzione in esse di imballaggi non assimilabili.
Non si ritiene che questa valutazione possa essere efficacemente censurata in diritto in ragione di una non meglio comprovata ‘comune esperienza’ cir ca la contemporanea produzione altresì di rifiuti solidi urbani e comunque assimilabili; contemporanea produzione che potrebbe anzi darsi addirittura per notoria e pacifica, ma che ancora di per sé non inficerebbe il presupposto normativo della esclusione da imposizione. Tanto più a fronte di una disciplina legislativa, qual è quella Tari, che non riconduce la causa di esenzione alla produzione ‘esclusiva’ e totalizzante di rifiuti non assimilabili, bensì alle sue caratteristiche di continuità e prevalenza.
Sicchè ben poteva il giudice di merito convincersi del fatto che, pur nella riconosciuta frequentazione dei locali da parte di alcuni dipendenti e di clienti (ma sempre sulla base delle caratteristiche del commercio all’ingrosso e della gestione a distanza di molti ordinativi), la continuità e
prevalenza nella produzione dei rifiuti spettasse appunto agli imballaggi terziari e secondari non assimilabili, come riferito in sentenza.
§ 5.1 Con il quarto motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 3 d.P.R. 158/99, 1 co. 649 e 654 legge Tari, nonché 13 del Regolamento Comunale. Per avere la Commissione Tributaria Regionale escluso in toto , sui locali adibiti a magazzino e vendita, l’imposizione, nonostante che, in base all’articolo 3 d.P.R. cit. (elaborazione del metodo normalizzato di definizione della tariffa), fosse comunque sempre dovuta una parte fissa di tariffa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio generale, tanto che anche la riduzione prevista dal Regolamento aveva ad oggetto esclusivamente la parte variabile.
§ 5.2 Il motivo è fondato.
La l. n. 147 del 2013 (art. 1, c. 651) dispone che «Il RAGIONE_SOCIALE nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158»; e il d.p.r. n. 158/1999, cit., nel disciplinare i relativi criteri, articola la tariffa in una quota fissa ed in una quota variabile, disponendo che: – la tariffa «è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione.» (art. 3, c. 2); – ai fini della «attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell’ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell’allegato 1.» (art. 6, c. 2); – «Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di
riduzione, da determinarsi dall’ente locale, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.» (art. 7, c. 2).
Sulla base di questa articolazione tra parte variabile e parte fissa, si è quindi già più volte osservato come, quanto appunto alla quota fissa, l’imposizione muova in <<relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti» (art. 49, c. 4, cit.), ed abbia la funzione di coprire il costo dei servizi di smaltimento concernenti i rifiuti non solo <>, cioè prodotti o producibili dal singolo soggetto passivo che può avvalersi del servizio, ma anche <>, quali i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico; in modo da coprire anche le pubbliche spese afferenti ad un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e non riconducibile a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente (v.Cass., 23 maggio 2019, n. 14038 ed innumerevoli altre anche in materia di Tari).
Da ciò consegue che -esclusa nella specie l’applicazione del tri buto con riferimento alla sua quota variabile – ne residuava comunque la relativa applicazione invece a riguardo della quota fissa che, come detto, attiene alla contribuzione generale ai costi complessivi del servizio e che prescinde dalla effettiva produzione di rifiuti urbani o speciali, assimilabili o no.
Si tratta, a ben vedere, di una conclusione che non fuoriesce dal perimetro delle domande e delle eccezioni di parte, se solo si consideri che l’affermazione della debenza della (sola) parte fissa del tributo sulle superfici in esame, da un lato, si poneva pur sempre ben all’interno della maggior pretesa dell’amministrazione comunale, sortendo l’effetto di semplicemente ridurre il petitum complessivamente dedotto dal RAGIONE_SOCIALE con l’atto impositivo opposto e, dall’altro, scaturiva direttamente dal governo ‘in diritto’ della fattispecie impositiva, come tale ascrivibile
all’applicazione della legge dovuta al giudice tributario sulla base di circostanze fattuali già da lui ritenute assodate. Né, ad escludere qualsivoglia violazione del divieto di novità e di immutazione del tema decisionale o probatorio, il RAGIONE_SOCIALE aveva mai in corso di giudizio abdicato dalla richiesta di conferma integrale dell’atto impositivo opposto, certamente comprensivo anche della parte fissa di tassa sulle stesse aree erroneamente ritenute in toto esenti dal Collegio regionale.
§ 6.1 Con i tre motivi di ricorso incidentale la società censura l’affermazione della Commissione Tributaria Regionale secondo cui la società non avrebbe adeguatamente e specificamente indicato, fin dalla denuncia di variazione, le superfici e la tipologia dei rifiuti (non assimilabili) prodotti con speciale riguardo ai locali magazzino e vendita, con ciò concretando:
-(primo motivo) violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 comma 685 legge Tari nonché dell’articolo 25 del regolamento comunale Tari, dal momento che la denuncia di variazione presentata dalla società il 30 gennaio 2015 (allegata sub 3 al ricorso incidentale) recava puntuale descrizione sia dei locali sia della tipologia dei rifiuti prodotti, anche tramite planimetria dell’immobile ed analitica legenda di individuazione di ciascuna area produttiva dei rifiuti speciali, conformemente a legge e regolamento;
-(secondo motivo) omesso esame del fatto decisivo ai fini del giudizio ed oggetto di discussione tra le parti costituito dalla allegazione alla denuncia di variazione della planimetria delle aree, con relativa legenda conformemente alla modulistica fornita dal RAGIONE_SOCIALE ai fini Tari. Qualora la Commissione Tributaria Regionale avesse esaminato la denuncia di variazione nel complesso dei suoi allegati, non avrebbe ritenuto tale denuncia indeterminata e non in grado di portare immediatamente a conoscenza del RAGIONE_SOCIALE, provandoli, i presupposti della esclusione di tassazione sulle aree dove si producevano esclusivamente (magazzino) o
in via assolutamente prevalente (area di vendita) rifiuti speciali non assimilabili perché imballaggi terziari.
-(terzo motivo) nullità della sentenza, ex art.360, co. 1^ n.4, cod.proc.civ., per violazione dell’articolo 116 cod.proc.civ. ed errata valutazione delle prove, atteso che la denuncia di variazione 30 gennaio 2015 e la documentazione allegata erano perfettamente in grado di portare alla conoscenza del RAGIONE_SOCIALE la produzione in via esclusiva o prevalente di rifiuti speciali costituiti da imballaggi terziari.
§ 6.2 Si tratta di motivi suscettibili di unitaria trattazione e da reputarsi senz’altro assorbiti, perché superati da quanto già si è osservato nella disamina reiettiva del secondo e del terzo motivo di ricorso principale, ed anche perché dalla pur dichiarata condivisione, da parte della Commissione Tributaria Regionale, dell’eccezione del RAGIONE_SOCIALE circa la genericità della dichiarazione di variazione presentata dalla società nel gennaio 2015, non è poi discesa alcuna pratica conseguenza decisoria determinativa di soccombenza della società contribuente, avendo tale affermazione trovato superamento nel già citato convincimento di pieno assolvimento probatorio dei presupposti di esclusione da parte della società. Convincimento ben esplicitato in sentenza, secondo cui, pur a fronte di questa reputata genericità dichiarativa, la società aveva <> questo difetto sanato in corso di causa <>.
§ 7. In definitiva il ricorso principale va accolto limitatamente alla debenza della quota fissa della Tari per l’annualità dedotta, con conseguente necessità di cassazione in parte qua della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Abruzzo la quale, i n diversa composizione, determinerà l’ammontare dovuto sulle aree in questione in ragione di tale quota fissa.
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Assorbito va poi dichiarato il ricorso incidentale.
P.Q.M.
accoglie il ricorso principale limitatamente alla debenza della quota fissa Tari;
cassa in parte qua la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’ Abruzzo, anche per le spese, in diversa composizione;
dichiara assorbito il ricorso incidentale;
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria,