Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20398 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20398 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3041/2020 R.G., proposto
DA
‘ RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME e COGNOME Domenico ‘ , con sede in Serrara Fontana (NA), in persona del socio accomandatario e amministratore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME, con studio in Ischia (NA), ove elettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c. per comunicazioni e notifiche del presente procedimento: avvEMAIL, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Comune di Serrara Fontana (NA), in persona del Sindaco pro tempore , autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale il 16 gennaio 2020, n. 6, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. NOME COGNOME con studio in Napoli, elettivamente domiciliato presso l’Avv. NOME COGNOME, con studio in Roma (indirizzo p.e.c. per comunicazioni e notifiche del presente procedimento: EMAIL, giusta procura in
TARSU TIA TARES TARI ACCERTAMENTO ATTIVITÀ STAGIONALE
calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania il 5 giugno 2019, n. 4979/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26 febbraio 2025 dal Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
La ‘ Santa RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME e COGNOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania il 5 giugno 2019, n. 4979/01/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento n. 3219 (quest’ultimo per la rideterminazione della superficie tassabile da mq. 635,00 a mq. 1.282,00) e l’avviso di pagamento n. 3409 per la TARI relativa all’anno 2017 nella misura di € 12.983,00, in relazione a fabbricato alberghiero con stabilimento balneare in Serrara Fontana (NA), ha accolto l’appello proposto dal Comune di Serrara Fontana (NA) nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 19 luglio 2018, n. 8345/34/2018, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure -che aveva accolto, dopo la relativa riunione per connessione, i ricorsi originari della contribuente – sul rilievo che: a) le superfici tassabili erano state determinate sulla base di grafici descrittivi e di dati incrociati già in possesso dell’ ente impositore, confermati da una perizia di parte della contribuente, che aveva quantificato la superficie tassabile in
misura addirittura maggiore (mq. 1.526,27) rispetto a quella accertata; b) la contribuente non aveva provato l’omesso svolgimento del servizio pubblico di raccolta; c) la tariffa prevista per gli immobili a destinazione alberghiera era determinata in relazione ai mq. utilizzati/utilizzabili; d) la stagionalità dell’attività alberghiera ai fini della riduzione della tassa in relazione ai periodi di chiusura al pubblico doveva escludersi con riguardo alla licenza annuale di cui la contribuente era destinataria, non essendo stata provata l’oggettiva inutilizzabilità dei locali per il periodo invernale.
Il Comune di Serrara Fontana (NA) ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a cinque motivi.
Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 113, 115, 116 e 345 cod. proc. civ., 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 70 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la superficie imponibile potesse essere rideterminata dall’ente impositore sulla base di atti e documenti non acquisiti al processo, non essendo stati prodotti quelli posti a base degli atti impositivi.
Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per omesso esame di ‘ punto essenziale della vicenda processuale ‘, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di appello la denuncia di riduzione della superficie imponibile a mq. 635,00 del 24 aprile 2017.
2.1 I predetti motivi sono inammissibili e, comunque, infondati.
2.2 Anzitutto, vi è carenza di autosufficienza per omessa trascrizione della motivazione dell’avviso di accertamento e dell’avviso di pagamento, nonché della denuncia di riduzione della superficie imponibile, tralasciandosi anche il richiamo alla collocazione di tali documenti nella produzione in giudizio.
2.3 Inoltre, i mezzi incorrono in una palese confusione tra la ‘ motivazione ‘ dell’av viso di accertamento (oggetto di censura ab origine ), che è finalizzata alla conoscenza da parte del contribuente degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto della pretesa impositiva, e la ‘ prova ‘ della pretesa impositiva (o della sua infondatezza), che va riferita al documento, quale mezzo da far valere nel processo. Questa distinzione tra piano della motivazione e piano della prova trova conferma normativa nell’art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (nel testo novellato dall’art. 1, comma 1, lett. f), del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219), che, mentre richiede l’allegazione dell’atto a cui l’avviso si riferisce, sempre che non sia già stato portato a conoscenza dall’interessato o l’avviso ne riproduca il contenuto essenziale, prevede soltanto l’indicazione dei mezzi di prova, che potra nno essere prodotti o acquisiti nell’eventuale processo a seguito dell’impugnazione dell’atto impositivo (in termini: Cass., Sez. Trib., 25 marzo 2024, n. 8016 -vedasi anche: Cass., Sez. Trib., 12 gennaio 2025, n. 799).
2.4 Per il resto, in base all’art. 73 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 , il cui contenuto è stato ripreso dall’art. 1, comma 693, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è pacifico che la prima fase della procedura di accertamento è caratterizzata dal dialogo fra ente impositore e contribuente, per il consolidamento (mediante controllo in base a documenti, planimetrie, risposte a questionari, ecc.) dei dati contenuti
nella denuncia presentata dal contribuente ovvero acquisiti dall’ente impositore tramite rilevazione diretta delle superfici. Nella specie, la superficie imponibile è stata rideterminata in base a planimetrie e grafici trasmessi dalla stessa contribuente all’ente impositore, che erano stati confermati ad abundantiam (e per eccesso) dalla produzione in giudizio di una perizia di parte sempre della stessa contribuente.
Con il terzo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 70 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice di appello che le denunce di inizio e cessazione di occupazione non servissero a provare l’inidoneità dei locali e delle aree alla produzione di rifiuti.
Con il quarto motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 70 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l’ente impositore potesse ignorare le denunce di inizio e di cessazione di occupazione, escludendone la natura di denunce di variazione in ordine ai periodi e alle superfici di possesso dei locali, senza alcuna contestazione dei dati denunciati.
Con il quinto motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per illogicità manifesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la chiusura stagionale dell’attività alberghiera non fosse contemplata come ipotesi di esonero da imposta.
3.1 I predetti motivi -la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta -sono infondati.
3.2 Sotto svariati profili, la ricorrente confonde le nozioni di attività (temporanea o stagionale) e di detenzione rilevante a fini impositivi. Le nozioni di stagionalità, non continuatività e temporaneità -così come assunte dalle disposizioni che disciplinano riduzioni tariffarie o criteri di determinazione della tariffa (artt. 66, comma 3, lett. c), e 77, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507) -hanno riguardo alla connotazione del titolo che integra il presupposto impositivo (la detenzione, per l’appunto) e non anche all’articolazione dell’attività il cui svolgimento consegua dal possesso di quel titolo.
3.3 Ai sensi dell’ art. 66, comma 3, lett. c), del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la possibilità di ridurre la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani in misura non superiore ad un terzo in relazione a « locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività », è rimessa alla discrezionalità del Comune. Pertanto, tale riduzione, non opera in modo automatico, ma è subordinata ad una esplicita previsione ad opera del regolamento comunale (che, nella specie, non è stata dedotta dalla contribuente).
3.4 Ai fini della TARI, la causa di esclusione dell’obbligo del tributo è integrata dalle condizioni di obiettiva impossibilità di utilizzo dell’immobile, condizioni che non possono essere individuate nella mancata utilizzazione dello stesso legata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettive dell’utente, e neppure al mancato utilizzo di fatto del locale o dell’area, non coincidendo – com’è evidente – le prime ed il secondo con
l’obiettiva non utilizzabilità dell’immobile. Per cui, se la struttura alberghiera è dotata di licenza annuale, non è sufficiente la sola denuncia di chiusura per alcuni mesi senza allegazione e prova della concreta inutilizzabilità della struttura alberghiera, atteso che, ai fini dell’esenzione, la contribuente avrebbe potuto richiedere la licenza stagionale (in termini: Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2016, n. 22756; Cass., Sez. 5^, 27 dicembre 2018, n. 33426; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2020, n. 6551; Cass., Sez. Trib., 11 giugno 2024, n. 16138).
3.5 Deve, poi, ritenersi preclusa la possibilità di addurre la stagionalità dell’attività in sede processuale, ove tale condizione non sia preceduta da apposita denuncia al Comune ex art. 66, comma 5, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2019, n. 31460; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2019, n. 14037; Cass., Sez. 5^, 12 maggio 2021, n. 12475; Cass., Sez. Trib., 17 maggio 2023, n. 13613).
3.6 Ne consegue, che la sentenza impugnata ha correttamente escluso ogni rilevanza delle denunce di inizio e cessazione di occupazione dell’immobile, dal momento che la licenza annuale di cui la contribuente era destinataria per l’esercizio dell’attività alberghiera precludeva la riduzione della tassa in relazione ai periodi di chiusura, non potendo equipararsi l’inattività dell’azienda all’oggettiva inutilizzabilità dei locali.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l’infondatezza o l’inammissibilità dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 3.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 26 febbraio