Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8325 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8325 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17754/2022 R.G. proposto da: difeso
COMUNE RAGIONE_SOCIALE ROSETO DEGLI RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale de L’AQUILA n. 233/2022 depositata il 06/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società contribuente impugnava il sollecito di pagamento TARI 2018 avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Teramo deducendo la insussistenza del diritto RAGIONE_SOCIALE‘ente ad esigere il pagamento RAGIONE_SOCIALEa TARI, per via RAGIONE_SOCIALEa mancanza RAGIONE_SOCIALEa relativa tariffa per l’anno 2018 o, quantomeno relativamente alla cd. parte variabile prevista dalla relativa normativa, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato. In via subordinata chiedeva il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEo sgravio totale RAGIONE_SOCIALEa parte variabile RAGIONE_SOCIALEa tariffa TARI per l’anno 2018.
La CTP di Teramo respingeva il ricorso, confermando il provvedimento impugnato e compensando le spese di lite. In particolare, la Commissione rilevava come, dalla sentenza del TAR Abruzzo n. 83/2019 non emergeva una univoca statuizione di portata integralmente demolitoria RAGIONE_SOCIALEe delibere consiliari n. 7 e 8 del 6.3.2018, e dunque la CTP concludeva che sarebbe stato irragionevole ipotizzare che ad una pronuncia del giudice amministrativo, che aveva dichiarato l’esorbitanza nel quantum di alcune voci di tar iffa, potesse conseguire una generalizzata esenzione dei contribuenti dal versamento RAGIONE_SOCIALEa TARI, ipotesi che determinerebbe un indebito vantaggio in capo a coloro che hanno comunque beneficiato del servizio. Rilevava inoltre come gravasse sul contribuente l’onere di dimostrare che i RAGIONE_SOCIALE prodotti fossero non pericolosi assoggettati agli urbani e ciò doveva risultare in sede di denuncia e/o variazione.
La contribuente proponeva appello che veniva parzialmente accolto con sentenza n. 233 /2022, disponendo la CTR l’applicazione per l’anno 2018 RAGIONE_SOCIALEe tariffe Tari per l’anno 2019, in accoglimento del primo motivo di appello e, in accoglimento del secondo motivo di appello, disponendo che la società versasse la Tari 2018 (sulla base
RAGIONE_SOCIALEe tariffe per il 2019), integralmente nella misura fissa, e per il 20% nella misura variabile.
Avverso la suddetta sentenza di gravame il comune ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 4 motivi, cui ha resistito con controricorso contenente anche ricorso incidentale (affidato ad unico motivo incidentale) la società contribuente
Successivamente ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che sono destituite di fondamento le eccezioni preliminari, sollevate dalla controricorrente, di inammissibilità del ricorso avversario per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366 c.p.c. (essendo, a suo dire, privo, nella sua parte iniziale, RAGIONE_SOCIALEa dovuta indicazione RAGIONE_SOCIALE‘oggetto del giudizio, del valore RAGIONE_SOCIALEa controversia e RAGIONE_SOCIALEa sintesi dei motivi di impugnazione) e per la mancanza di qualsiasi riferimento al sottofascicolo ex art 369 c.p.c. (nel quale l’ente ricorrente avrebbe dovuto raccogliere gli atti processuali ed i documenti sui quali è stato basato il ricorso a codesta Corte).
1.1. Invero, avuto riguardo alla eccezione di inammissibilità per mancata indicazione RAGIONE_SOCIALE‘oggetto del giudizio, del valore RAGIONE_SOCIALEa controversia, RAGIONE_SOCIALEa sintesi dei motivi e del mancato riferimento al sottofascicolo, è sufficiente evidenziare che i dati omessi non costituiscono violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366 c.p.c., il quale effettua un’indicazione tassativa degli elementi che devono essere contenuti nel ricorso a pena di inammissibilità. La norma, infatti, non richiede gli elementi indicati come mancanti dal controricorrente e nessuna sanzione di inammissibilità (non prevista) opera in ragione RAGIONE_SOCIALE‘omesso riferimento al sottofascicolo ex art. 369 c.p.c.
1.2. Parimenti destituita di fondamento è l’eccezione di giudicato esterno formulata con la memoria illustrativa, atteso che la circostanza che con altro ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa
CTR Abruzzo n. 242/2021 il Comune non abbia impugnato il capo decisorio con il quale la stessa aveva statuito che la decisione di procedere all’applicazione, per l’anno 2018, RAGIONE_SOCIALEa tariffa approvata per l’anno 2019 era stata attestata dalla dirigente del settore V RAGIONE_SOCIALE‘ente pubblico (nella relazione depositata in quel giudizio dal Comune) non assume alcuna valenza ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa controversia, per la semplice ragione che la decisione di un dirigente, sia pure apicale, RAGIONE_SOCIALE‘ente territoriale non può di certo incidere sull’applicazione di tariffe che sono normativamente prescritte.
Con il primo motivo il ricorrente principale si duole RAGIONE_SOCIALEa nullità ed ingiustizia RAGIONE_SOCIALEa sentenza in relazione alla violazione RAGIONE_SOCIALEa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., con riferimento all’art. 360, com ma 1, nn. 4 e 5, c.p.c., per aver la CTR deciso sulla base di prove (la relazione del settore finanziario del Comune, protocollo n. 22 NUMERO_DOCUMENTO del 19 giugno 2018) che non erano state depositate dalle parti.
Con il secondo motivo il ricorrente principale deduce la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 169, l. n. 296/2006, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c., per aver la CTR disposto, a suo dire erroneamente, l’applicazione per l’anno 2018 RAGIONE_SOCIALEe tariffe Tari per l’anno 2019.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale la contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 1, comma, 169 l. n. 296/1996, in relazione all’art. 360, n. 3), c.p.c., per aver la CTR applicato alla Tari per l’anno 2018 le tariffe previste per l’anno 2019, nonostante il TAR Abruzzo avesse annullato le delibere consiliari nn. 7/2018 e 8/2018, privando, per l’effetto, l’ente resistente del potere di esigere il pagamento RAGIONE_SOCIALEa TARI per l’anno 2018, dato che la tabella a tale fine approvata con la delibera n. 8/2018, che il dirigente RAGIONE_SOCIALE aveva dichiarato di avere applicato ai fini RAGIONE_SOCIALEa adozione dei
provvedimenti impugnati, era stata annullata, insieme alla delibera che l’aveva approvata.
I tre motivi devono essere trattati congiuntamente, siccome strettamente connessi, rivelandosi primi due fondati, a differenza di quello oggetto del ricorso incidentale.
In tema di tassa per lo RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE solidi urbani (TARSU), la mancata approvazione del nuovo regolamento e RAGIONE_SOCIALEe relative tariffe nei termini stabiliti dall’art. 79, comma secondo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (e prorogati dapprima per effetto RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, comma secondo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 539, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 33 RAGIONE_SOCIALEa legge 8 maggio 1998, n. 146, e successivamente, a seguito RAGIONE_SOCIALEa trasformazione RAGIONE_SOCIALEa tassa in tariffa disposta dall’art. 47 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, per effetto RAGIONE_SOCIALE‘art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, convertito in legge 25 marzo 1999, n. 75) non comporta l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEe delibere tariffarie adottate in epoca anteriore all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa nuova disciplina, non avendo i predetti termini carattere perentorio, e non essendo quindi configurabile alcun obbligo di adeguamento a carico dei competenti organi comunali: ne consegue che il contribuente non è liberato da qualsiasi obbligo di pagamento per il servizio di raccolta dei RAGIONE_SOCIALE, continuando invece a trovare applicazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 69, comma primo, ultimo periodo, del d.lgs. n. 507 cit., la tariffa precedentemente vigente (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 5722 del 12/03/2007; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 13957 del 28/05/2008), ma può richiedere lo sgravio per la parte di tariffa eventualmente superiore, richiesta dal Comune sulla scorta degli atti poi annullati, o il rimborso RAGIONE_SOCIALEa differenza del maggiore importo eventualmente versato (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8870 del 14/04/2010; cfr. altresì in tal senso Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8088 del 02/04/2010).
Trova, in particolare, applicazione l’art. 1, comma 169, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 296 del 2006, il quale prevede che <>.
5.1. Erroneamente, quindi, la CTR ha valorizzato, al fine di giustificare l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe tariffe per l’anno 2019, siccome meno gravose rispetto a quelle approvate per l’anno 2017, il documento NUMERO_DOCUMENTO del 19 giugno 2018, <>, richiamando, peraltro, successivamente, in modo corretto il principio di carattere generale, in base al quale la eventuale illegittimità di una delibera tariffaria ha come conseguenza, non già la liberazione del contribuente da qualsiasi obbligo di pagamento per il servizio di raccolta RAGIONE_SOCIALE, ma l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa tariffa vigente in precedenza.
5.2. In primo luogo, non risulta ex actis che il Comune abbia reputato, in base al principio di affidamento dei contribuenti, applicabili le tariffe per l’anno 2019, essendo queste ultime meno gravose per i contribuenti rispetto a quelle RAGIONE_SOCIALE‘anno 2017.
5.3. In secondo luogo, in ogni caso, giammai una relazione del settore finanziario del Comune avrebbe potuto derogare ai criteri normativamente prescritti. In quest’ottica, premesso che è irrilevante la circostanza, unicamente dedotta, secondo cui, avuto riguardo ad altra sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTR (la n. 242/2021), anch’essa impugnata dal Comune con ricorso per cassazione, l’ente locale non avrebbe gravato il capo decisorio con il quale la CTR ha statuito che la decisione di procedere all’applicazione RAGIONE_SOCIALEa tariffa approvata per l’anno 2019 per
l’annualità 2018 è stata attestata dalla dirigente del settore V RAGIONE_SOCIALE‘ente nella relazione depositata in quel giudizio dal Comune (con la conseguenza che, su tale aspetto, si sarebbe formato il giudicato interno implicito), è evidente che, contestando in toto l’applicazione, con riferimento all’anno 2018, RAGIONE_SOCIALEe tariffe approvate per il 2019, il Comune ha altresì rimesso in discussione anche il menzionato profilo. In terzo luogo, e con valenza assorbente, non si spiegherebbe come il Comune di Roseto avrebbe potuto nel 2018 già ritenere applicabili le tariffe 2019 non ancora determinate, in un momento in cui, peraltro, non era neppure stata ancora pubblicata la sentenza del TAR datata 19.12.2018.
5.4. E’ vero, inoltre, che la tabella approvata con la delibera 8/2018, che il dirigente RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato di avere applicato ai fini RAGIONE_SOCIALEa adozione dei provvedimenti impugnati e RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALE‘ammontare RAGIONE_SOCIALEa TARI richiesta alla contribuente, è stata annullata, insieme alla delibera che la ha approvata, ma è altrettanto vero che, come si è detto, ciò non può legittimare la non debenza tout court RAGIONE_SOCIALE‘imposta dovuta. D’altra parte, non possono essere sottoposte a differenti trattamenti la fattispecie in cui l’annullamento giurisdizionale del nuovo regolamento e RAGIONE_SOCIALEe relative tariffe (che avrebbero dovuto essere approvate nei termini stabiliti dall’art. 79, comma secondo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507) sia avvenuto prima RAGIONE_SOCIALE‘adozione d el sollecito di pagamento Tari e quella in cui il detto annullamento sia sopraggiunto, come nel caso di specie, alla detta adozione. Non vi è dubbio, infine, che, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicabilità RAGIONE_SOCIALEe tariffe e RAGIONE_SOCIALEe aliquote approvate in anni precedenti, non occorreva una specifica domanda o eccezione in tale senso da parte del Comune (non costituitosi in primo grado), essendo la fattispecie espressamente disciplinata, come si è visto, sul piano normativo.
Con il terzo motivo il ricorrente principale denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 10 del regolamento RAGIONE_SOCIALE
per la gestione del ciclo integrato dei RAGIONE_SOCIALE urbani e assimilati agli urbani e 5 del regolamento approvato con delibera C.C. n. 15 del 2.3.2019 per la determinazione RAGIONE_SOCIALEa tariffa tari per il 2019, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c. , per non aver la CTR considerato che il servizio di raccolta e gestione dei RAGIONE_SOCIALE solidi urbani ed assimilati era stato esercitato dall’Ente in regime di privativa e che per tale ragione gravava sui cittadini l’obbligo del pagamento del tributo, ciò a p rescindere dall’effettiva fruizione o meno di tale servizio, essendo un servizio, appunto, obbligatorio.
Con il quarto motivo il ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 656, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 147/2013, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c., per aver la CTR ritenuto erroneamente, a suo dire, applicabile la misura di sgravio pari al 20% RAGIONE_SOCIALEa tariffa TARI.
I due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono fondati.
8.1. Al fine di giustificare l’esenzione dall’imposta per aver la contribuente attribuito ad una società esterna la raccolta e lo RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE speciali da essa prodotti, la CTR ha valorizzato l’art. 10 del regolamento RAGIONE_SOCIALE approvato con la delibe ra consiliare n. 41 del 26.7.1998, a tenore del quale <>. Non è, invece, senz’altro invocabile il sesto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, con il quale si precisa che <>, atteso che non è revocabile in dubbio che i RAGIONE_SOCIALE prodotti dalla società non eccedessero i limiti quantitativi.
8.2. Secondo l’impostazione del Comune, la norma regolamentare non andrebbe letta (come, invece, fatto dalla CTR) ammettendo, al di sotto dei limiti quantitativi, una sorta di ‘opzione’ discrezionale per il privato di procedere in via autonoma allo RAGIONE_SOCIALE del rifiuto assimilato all’urbano, atteso che l’opzione sarebbe, invece, a favore RAGIONE_SOCIALEa Pubblica Amministrazione che, al di sotto dei limiti quantitativi indicati potrebbe procedere alla raccolta del rifiuto assimilato, senza che ciò costituisca un obbligo.
8.3. In ogni caso, la contribuente avrebbe dovuto quantomeno far presente al Comune di Roseto l’intenzione di non voler usufruire del servizio pubblico, instando per l’autorizzazione alla gestione esterna RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE mediante incarico all’RAGIONE_SOCIALE e solo in caso di rilascio RAGIONE_SOCIALEa detta autorizzazione avrebbe potuto procedere in autonomia ed usufruire RAGIONE_SOCIALEo sgravio.
8.4. Va premesso che non è invocabile (come, invece, sostenuto dal Comune) il Regolamento TARI 2019, adottato con delibera C.C. n. 15 del 2.3.2019, il quale, all’art. 5, precisa che <>. Invero, ratione temporis , lo stesso non è applicabile all’annualità (2018) in esame, siccome successivo.
8.5. Ciò debitamente premesso, occorre partire dal principio secondo il quale, se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, è effettuato in modo irregolare, in grave violazione RAGIONE_SOCIALEe prescrizioni del regolamento RAGIONE_SOCIALE, ciò comporta non già l’esenzione dalla tassa, bensì, ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 59, commi 2 e 4, la conseguenza che il tributo è dovuto nella misura ridotta ivi stabilita (sempre che l’utente abbia la concreta possibilità di utilizzazione del servizio) (Cass. nn. 19653 del 2003, 21508 del 2005, 3549 e 3721 del
2010). La tassa non è, invece, dovuta se la società non ha avuto la concreta possibilità di utilizzare il servizio di RAGIONE_SOCIALE.
8.6. Incombe all’impresa contribuente l’onere di fornire all’amministrazione RAGIONE_SOCIALE i dati relativi all’esistenza ed alla delimitazione RAGIONE_SOCIALEe aree che, per il detto motivo, non concorrono alla quantificazione RAGIONE_SOCIALEa complessiva superficie imponibile; infatti, pur operando anche nella materia in esame – per quanto riguarda il presupposto RAGIONE_SOCIALEa occupazione di aree nel territorio RAGIONE_SOCIALE – il principio secondo il quale l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova dei fatti costituenti fonte RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione tributaria spetta all’amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione RAGIONE_SOCIALEa tassa è posto a carico RAGIONE_SOCIALE‘interessato (oltre all’obbligo RAGIONE_SOCIALEa denuncia, d.lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70) un onere di informazione, al fine di ottenere l’esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio RAGIONE_SOCIALE (Cass. nn. 4766 e 17703 del 2004, 13086 del 2006, 17599 del 2009, 775 del 2011).
8.7. L’esonero dalla privativa RAGIONE_SOCIALE, previsto appunto in caso di detto comprovato avviamento al recupero dall’art. 21, comma 7, del decreto Ronchi, determina, quindi, come già evidenziato, non già la riduzione RAGIONE_SOCIALEa superficie tassabile, prevista dal d.lgs. n. 507 del 1993, citato art. 62, comma 3, per il solo caso di produzione di RAGIONE_SOCIALE speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì, il diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto – a consuntivo – in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero (in virtù di quanto previsto, in generale, già dal d.lgs. n. 507 del 1993, art. 67, comma 2, e poi, più specificamente, dall’art. 49, comma 14, del decreto Ronchi e dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, comma 2; cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 9731 del 13/05/2015).
8.8. Ma anche se non dovesse trovare applicazione alla fattispecie il d.lgs. n. 22 del 1999, art. 49, comma 14, che pur prevede una riduzione di tariffa in proporzione ai RAGIONE_SOCIALE speciali autonomamente smaltiti, riferendosi alla TIA e non alla Tari, il D.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, prevede non già l’esenzione dall’imposta, ma soltanto una sua riduzione nel caso in cui i RAGIONE_SOCIALE speciali assimilati a quelli urbani (come quelli in esame) vengano avviati a recupero direttamente dal produttore, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità RAGIONE_SOCIALE‘utilizzazione (D.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, comma 2, prevede testualmente che <>).
8.9. Alla stregua RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che precedono, non essendo contestato, nella fattispecie in esame, che il servizio RAGIONE_SOCIALE fosse stato istituito e fosse in astratto utilizzabile, la contribuente non avrebbe comunque avuto diritto ad una esenzione integrale dall’imposizione.
8.10. L’art. 21, comma 7, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (cd. Decreto Ronchi), al comma 1, prevede che <>.
8.11. Il successivo settimo comma stabilisce che <>.
8.12. Il regime descritto dal settimo comma (originariamente limitato a alle attività di recupero dei RAGIONE_SOCIALE rientranti nell’accordo di
programma stipulato con il RAGIONE_SOCIALE, di concerto con il RAGIONE_SOCIALE, d’intesa con la Regione) è stato abrogato a partire dal 1° gennaio 2003 dalla l. 31 luglio 2002, n. 179, art. 23, comma 1, lett. e), il quale ha modificato il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, comma 1, disponendo che la privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei RAGIONE_SOCIALE urbani e assimilati, a far data, ripetesi, dal 1° gennaio 2003.
8.13. Pertanto, va richiamato l’orientamento espresso da questa Sezione già da Cass. 4 luglio 2003, n. 10608, secondo cui il Comune, a meno che non si tratti di RAGIONE_SOCIALE speciali, ha l’obbligo di provvedere alla raccolta ed al trasporto esterni, civili ed industriali, con diritto di privativa, e per la prestazione del servizio sussiste, a carico del cittadino, l’obbligo del pagamento di un tributo, che va qualificato tassa alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘indicazione RAGIONE_SOCIALEa stessa legge nonchè RAGIONE_SOCIALEa sua natura, con la conseguenza che è dovuto, indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio, purchè ne abbia la possibilità, e salvo che sia autorizzato dall’ente allo RAGIONE_SOCIALE con altre modalità (cfr. altresì Cass., Sez. 5, Sentenza n. 3721 del 17/02/2010).
8.14. In quest’ottica, è stato precisato (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 18022 del 24/07/2013; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 1963 del 26/01/2018) che, sulla base degli artt. 62 e 64 del d.lgs. n. 507 del 1993, i Comuni devono istituire una apposita tassa annuale su base tariffaria che viene a gravare su chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio RAGIONE_SOCIALE in cui i servizi sono istituiti. Tale tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio, salva l’autorizzazione RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore allo RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE secondo altre modalità, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità RAGIONE_SOCIALEa utilizzazione, ma ciò non significa che, per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è dovuta solo se il servizio sia stato esercitato dall’ente impositore in
modo regolare, così da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente.
8.15. In quest’ottica va poi letto il comma 6 RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 del Regolamento RAGIONE_SOCIALE: se i limiti quantitativi vengono superati, il Comune non opera più in regime di privativa e il contribuente imprenditore, a prescindere dalla qualità del rifiuto prodotto (carta ecc.), necessariamente dovrà continuare a considerare il proprio rifiuto come speciale ed è solo in tale situazione che viene meno la privativa RAGIONE_SOCIALE, stabilendo, invece l’obbligo a carico del produttore del rifiuto di procedere autonomamente all a gestione dei RAGIONE_SOCIALE eccedenti. E’ solo in questo caso, quindi, che il regolamento stabilisce un’opzione per il comune nel fornire, eventualmente, un servizio integrativo per i RAGIONE_SOCIALE speciali. In tal senso va letto l’inciso la gestione ‘ non costituisce un obbligo per il soggetto gestore ‘.
8.16. In buona sostanza, la norma regolamentare non va letta nel senso proposto dalla commissione ovvero ammettendo, al di sotto dei limiti quantitativi, una sorta di ‘opzione’ discrezionale e non scritta per il privato di procedere in via autonoma allo RAGIONE_SOCIALE del rifiuto assimilato all’urbano. L’opzione è invece a favore RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione che, al di sotto dei limiti quantitativi indicati può procedere alla raccolta del rifiuto assimilato, senza che ciò costituisca un obbligo.
8.17. Nel caso di specie, pertanto, fermo restando che non sarebbe stata riconoscibile, avuto riguardo alla parte variabile, l’esenzione totale (come, invece, fatto dalla CTR), comunque, la contribuente avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza dei presupposti pe r aver diritto alla riduzione proporzionale RAGIONE_SOCIALE‘imposta (vale a dire, la mancata istituzione del servizio o l’impossibilità RAGIONE_SOCIALEa sua utilizzazione) o, altrimenti, munirsi previamente RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione allo RAGIONE_SOCIALE in via autonoma dei RAGIONE_SOCIALE, e non già procedere unilateralmente in tal senso, incaricando all’uopo una ditta esterna.
8.18. Né può trovare applicazione nella fattispecie, come invece affermato dalla CTR, l’art. 1, comma 656, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 147 del 2013, istitutiva RAGIONE_SOCIALEa Tari (nella parte in cui dispone che <>), non essendo stati dedotti, e tanto meno provati, i presupposti per poter beneficiare di tale regime agevolativo. Come condivisibilmente evidenziato dal Comune, la contribuente, che invoca la riduzione, avrebbe dovuto dimostrare il presupposto RAGIONE_SOCIALEa riduzione RAGIONE_SOCIALEa Tarsu, che consiste nel fatto obiettivo che il servizio di raccolta, istituito ed attivato, non sia svolto nella zona di residenza o di dimora nell’immobile a disposizione o di esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALE‘utente; ovvero vi sia svolto in grave violazione RAGIONE_SOCIALEe prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza RAGIONE_SOCIALEa raccolta, in modo che l’utente possa usufruire agevolmente del servizio stesso (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 05/09/2019, n. 22231; cfr nello stesso senso Cass. civ., Sez. V, 05/02/2019, n. 3265).
8.19. Del resto, la deduzione concernente la presenza del servizio pubblico di RAGIONE_SOCIALE e la mancanza di un’autorizzazione allo RAGIONE_SOCIALE in proprio dei RAGIONE_SOCIALE rappresenta una mera difesa. Invero, allorquando l’Amministrazione finanziaria neghi la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto dedotto dal contribuente, o la qualificazione ad essi attribuita, si è in presenza di mere difese e, come tali, non soggette ad alcuna preclusione processuale (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 23862 del 29/10/2020; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 35042 del 14/12/2023).
8.20. Analoghe considerazioni andrebbero formulate qualora si fosse inteso applicare l’art. 59, comma 4, del d.lgs. n. 507 del 1993, a mente del quale <>. Solo nella ricorrenza di siffatte evenienze, infatti, si potrebbe invocare l’orientamento (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11451 del 11/05/2018) secondo cui <>.
Alla luce di quanto precede, in accoglimento del ricorso principale e disatteso il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado per l’Abruzzo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale, cassa la sentenza impugnata con riferimento al ricorso accolto e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado per l’Abruzzo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di legittimità; visto
l’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente in via incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14/02/2025.