Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5736 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5736 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19148/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
CONTRO
COMUNE DI PRATOLA SERRA (AV), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
-controricorrente – avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA n. 1082/2022, depositata il 28/1/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/2/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1082/2022, depositata il 28/1/2022, la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha respinto l’appello della RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino di respingere il ricorso della contribuente avverso
l’avviso di accertamento n. 1/2019 emesso dal Comune di Pratola Serra (AV), per l’importo di euro 74.322,00, a tiolo di omesso versamento della TARI per l’annualità 2018.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, sulla base di sette motivi, mentre il Comune di Pratola Serra (AV) resiste mediante controricorso. Entrambe le parti depositano memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, si denuncia il vizio di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per non aver la CTR pronunciato sul motivo di appello relativo all’omessa pronuncia del giudice di primo grado sull’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento per inesistenza giuridica delle delibere consiliari n. 20 del 28/3/2014 (di approvazione del regolamento I.U.C.) e n. 11 del 12/4/2018 (di approvazione delle relative tariffe per l’anno 2018), per violazione dell’art. 32 legge n. 69/2009 in relazione all’art. 10 disp. prel. cod. civ.
Col secondo motivo, si censurano, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 disp. prel. cod. civ. in relazione all’art. 32 legge n. 69/2009, dell’art. 124 TUEL in combinato disposto con l’art. 1, comma 169, legge n. 296/2006, dell’art. 1, comma 683, legge n. 147/2013 e dell’art. 13, comma 15 -ter , d.l. n. 201/2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 214/2011, deducendo, in via subordinata rispetto al primo motivo, che, ove si ritenesse implicitamente respinto il motivo di appello, la statuizione della CTR sarebbe contraria alle norme richiamate, sul presupposto dell’efficacia costitutiva della pubblicità delle delibere comunali nell’albo pretorio.
Col terzo motivo, si denuncia il vizio di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo
comma, num. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia sull’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione.
Col quarto motivo, si censurano, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 legge n. 212/2000 e dell’art. 3 legge n. 241/1990, in relazione all’art. 24 Cost., deducendo, in via subordinata rispetto al terzo motivo, che, ove si ritenesse implicitamente respinto il motivo di appello, la statuizione della CTR sarebbe contraria alle norme richiamate.
Il primo motivo è fondato, derivandone l’assorbimento dei restanti motivi, il cui scrutinio viene a risultare superfluo ed ultroneo.
5.1. Per giurisprudenza costante di questa Corte, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano state puntualmente riportate nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettate (Cass. n. 12695/2025; n. 27874/2021; n. 5344/2013).
5.2. Ciò in considerazione del fatto che, non essendo detto vizio rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, adempiuto all’onere di indicarli precisamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. n. 28072/2021; n. 15367/2014; n. 6361/2007).
5.3. A tali principi si è conformato il ricorrente, puntualmente riportando nel ricorso per cassazione (pagg. 51 -52) il motivo di appello sul
quale la CTR non ha pronunciato (omessa pronuncia da parte della C.T.P. sulla denunciata nullità dell’avviso di accertamento per inesistenza giuridica delle delibere consiliari n. 20 del 28/3/2014 e n. 11 del 12/4/2018, per violazione dell’art. 32 legge n. 69/2009 in relazione all’art. 10 disp. prel. cod. civ.) ed indicando gli atti nei quali erano stati proposti il motivo di gravame (cioè l’atto di appello, riprodotto alle pagg. 51 -52 del ricorso per cassazione) e l’eccezione di nullità (cioè il ricorso originario, riprodotto nella parte in oggetto: cfr. pag. 5 ricorso per cassazione).
5.4. Ritiene, dunque, questo Collegio che sia stato in tal modo pienamente assolto l’onere deduttivo a carico del ricorrente, il quale a niente altro era tenuto ai fini dell’astratta idoneità della censura ad individuare tale violazione, neppure quindi a precisare che il motivo di appello fosse stato mantenuto fino al momento della precisazione delle conclusioni, essendo ormai acquisito il principio secondo cui l’omessa riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non è, di per sé, circostanza sufficiente a farne presumere la rinuncia o l’abbandono, dovendosi presumere che la parte abbia inteso tener ferme, senza variarle, le conclusioni in precedenza formulate negli atti tipici a ciò destinati (Cass. n. 1785/2018; n. 33103/2021, che richiama n. 8576/2012, n. 22360/2013, n. 5018/2014, n. 26523/2020, n. 4487/2021).
5.5. Né è in discussione, non avendo formato oggetto di contestazione da parte del controricorrente, che il motivo di appello oggetto del dedotto vizio di omessa pronuncia fosse stato successivamente rinunciato dall’appellante.
5.6. Detto questo, in effetti la CTR ha totalmente mancato di esaminare il motivo di appello relativo all’omessa pronuncia della CTP sull’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento per inesistenza giuridica delle delibere consiliari n. 20 del 28/3/2014 e n. 11 del 12/4/2018, per violazione dell’art. 32 legge n. 69/2009, in relazione
all’art. 10 disp. prel. cod. civ., derivandone così la dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., senza che possa ravvisarsi un’implicita decisione di rigetto, la quale può configurarsi soltanto quando il provvedimento accolga una tesi incompatibile con la domanda non esaminata oppure emetta una decisione che implichi, per logica incompatibilità, il rigetto della domanda (da ultima: Cass. n. 3137/2026), ma non è il caso di specie. L’apprezzamento del giudice regionale in ordine alla mancanza di denuncia dell’esenzione per ‘le aree improduttive di rifiuti ‘ ed alla carenza di prova che ‘i rifiuti prodotti siano sussumibili nel novero dei rifiuti pericolosi ‘ prescinde dalla questione della validità dell’avviso opposto.
Col quinto motivo, si espone, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il vizio di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 70 d.lgs. n. 507/1993 in combinato disposto con l’art. 1, comma 664, legge n. 147/2013 e con l’art. 62, comma 2, d.lgs. n. 507/1993, per aver la CTR ritenuto non assolto l’onere di denuncia ex art. 62, comma 2, d.lgs. n. 507/1993, nonostante la ricorrente avesse presentato in data 16/12/2016 apposita denuncia con cui aveva ‘ espressamente dichiarato che l’intera estensione del capannone era produttiva di soli rifiuti speciali e che, pertanto, aveva diritto al regime di esenzione di cui all’art. 62, comma 2, d.lvo. 507/1993 ‘ .
Col sesto motivo e il settimo motivo, si denunciano, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3 e num. 5, cod. proc. civ., rispettivamente il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e quello di omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per aver la CTR ritenuto che mancasse la prova della produzione di rifiuti speciali, senza valutare documenti decisivi, quali i contratti di smaltimento stipulati con la RAGIONE_SOCIALE nell’anno in contestazione ed i formulari -bolle attestanti il conferimento
dei rifiuti speciali per l’anno 2018 sempre alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, completi dei MUD.
Il quinto motivo è fondato, derivandone l’assorbimento dei restanti motivi, il cui scrutinio viene a risultare superfluo ed ultroneo.
8.1. La CTR si è limitata ad enunciare il principio astratto dell’onere di denuncia dell’esenzione per la produzione di rifiuti speciali, che ha ritenuto violato, senza, però, confrontarsi con la fattispecie concreta, in cui la ricorrente aveva presentato una denuncia in relazione alla produzione di rifiuti speciali.
8.2. Ricorre, quindi, il dedotto vizio di violazione di legge, per aver la Corte distrettuale sussunto il caso di specie nell’ambito della violazione dell’art. 62, senza accertare in concreto se la contribuente avesse presentato o meno una denuncia idonea ad assolvere all’onere previsto dalla legge, omettendo qualsiasi ricognizione del fatto controverso.
L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione al primo motivo e al quinto motivo di ricorso, stante l’assorbimento dei restanti motivi, con rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo ed il quinto motivo di ricorso, dichiara l’assorbimento dei restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 27 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME