Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29313 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29313 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 05/11/2025
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO – rel.-
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
Ud. 10/09/2025
SANZIONI – INTERESSI
TARDIVO VERSAMENTO
TRIBUTO SPECIALE –
EXTRAPETIZIONE –
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6026/2018 del ruolo generale, proposto
DALLA
REGIONE LAZIO (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
il RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del curatore, NOME COGNOME.
– INTIMATO –
per la cassazione della sentenza n. 4520/12/2017 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 19 luglio 2017, non notificata. Numero sezionale 6137/2025 Numero di raccolta generale 29313/2025 Data pubblicazione 05/11/2025
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 10 settembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
I Oggetto del contendere è l’avviso in atti con cui la Regione Lazio accertava, in relazione all’anno di imposta 2009, la debenza, da parte della RAGIONE_SOCIALE, del tributo speciale per il deposito in discarica in ragione del suo insufficiente e tardivo versamento, pari a 1.953.420,35 €, oltre interessi, ivi applicando la sanzione del 30% nella misura di 586.026,11 €.
II – La Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dalla Regione Lazio avverso la sentenza n. 22922/20/2015 della Commissione tributaria provinciale di Roma (che aveva annullato l’atto impugnato limitatamente alle sanzioni applicate), ritenendo che la contribuente avesse nel ricorso originario dedotto di non aver potuto versare tempestivamente il tributo per il cronico ritardo con cui i Comuni depositanti aveva attribuito alla società i diritti di stoccaggio dei rifiuti, il tutto come comprovato dal rapporto della Guardia di Finanza del 14 febbraio 2015.
Tutto ciò, reputando che la deduzione della Regione, formulata con l’atto di appello, circa l’incasso da parte della RAGIONE_SOCIALE di somme « piuttosto elevate e riversate solo in minima parte alla Regione» (così nella sentenza impugnata), non solo fosse inammissibile per non essere stata avanzata in primo grado (in cui l’ente territoriale non aveva svolto difese), ma che risultasse anche indimostrata
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non avendo « precisato quali siano né a quanto ammontino le somme ‘piuttosto elevate’ che, a suo dire, la società avrebbe incassato e che le avrebbero consentito il pagamento del tributo» (così nella sentenza impugnata). Data pubblicazione 05/11/2025
III – La Regione Lazio proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con atto notificato il 16/20 febbraio 2018, formulando quattro motivi di impugnazione.
IV – Il Fallimento RAGIONE_SOCIALE è restato intimato
RAGIONI DELLA DECISIONE
I – Con il primo motivo ricorso la ricorrente ha eccepito, con riferimento al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 18 e 57 d.lgs. n. 546/1992 e 112 c.p.c., per avere la Commissione deciso la causa sulla base di un motivo (la predetta causa di forza maggiore, costituita dall’incapacità finanziaria derivata dal cronico ritardo con cui i comuni depositanti versavano i diritti di stoccaggio dei rifiuti) che non era stato dedotto nel ricorso originario, lamentando, quindi, l’istante il vizio di ultrapetizione in cui era caduto il Giudice regionale.
I.a. Il motivo non ha fondamento.
L’esame del ricorso di primo grado (prodotto in atti) evidenzia che la RAGIONE_SOCIALE aveva impugnato l’avviso di accertamento, contestando la:
«1. inutilità della sanzione per tardivo versamento di tributi controllati ad personam ;
inapplicabilità della sanzione per tardivo versamento per mancata previsione normativa; Numero sezionale 6137/2025 Numero di raccolta generale 29313/2025 Data pubblicazione 05/11/2025
(il) contrasto della normativa nazionale con la disciplina comunitaria relativamente alle sanzioni per ritardato pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi» (v. pagina n. 3 del ricorso originario).
Dal contenuto del predetto ricorso risulta che l’istante, nel contestare l’applicazione delle sanzioni (costituente l’unica ragione di impugnazione) aveva dedotto di aver « correttamente adempiuto ai propri obblighi di autodichiarazione, senza alcun tentativo di evasione, versando l’importo dovuto in ritardo per chiare ragioni di cassa legate al cronico ritardo -fatto di dominio pubblico -con cui i Comuni depositanti, a loro volta, attribuivano alla società i diritti di stoccaggio dei rifiuti».
Aggiungendo sul punto che «Per questo la tardività del versamento è stata esclusivamente determinata dalla difficile situazione finanziaria dei Comuni, che rappresentano in genere e in particolare nel caso di spese la quasi totalità dei soggetti conferenti rifiuti» (v. pagine nn. 5 e 6 del ricorso).
I.b. Non solo. La contribuente aveva altresì:
a ) dedotto che « i ritardati versamenti sono stati dettati esclusivamente da contingenti motivi connessi alla scarse disponibilità di cassa e non certo da qualsivoglia intento di aggiramento dell’obbligo tributario» (v. pagine nn. 14 e 15 del ricorso originario);
b ) richiamato la giurisprudenza secondo cui « l’irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie è subordinata la presenza dell’elemento soggettivo, perciò
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almeno della colpa, che non sussiste qualora l’omesso versamento delle imposte sia dovuto al tardivo pagamento ad opera del Comune di rilevanti crediti vantati dal contribuente specie quando la necessità del pagamento sia stata sollecitata diverse volte » (v. pagine nn. 26 e 27 del ricorso originario); Data pubblicazione 05/11/2025
c ) richiamato varie pronunce di merito nelle quali era stato sottolineato « come il ritardato pagamento del tributo in argomento alla Regione Lazio, da parte della società ricorrente, sia stato determinato esclusivamente da causa di forza maggiore quando quest’ultima dimostrata, è il mancato pagamento di servizi e delle prestazioni rese alla pubblica amministrazione (art. 6 comma 5 D. Lgs. 427/97) quando l’inosservanza della norma è necessariamente ed inevitabilmente cagionata da una forza esterna al soggetto obbligato non sussiste il presupposto per la nascita dell’obbligazione delle soprattasse» (così, testualmente, alle pagine nn. 26 e 27 del predetto originario ricorso, ivi con carattere maiuscolo);
d) ribadito « come, per l’anno 2009, gli omessi versamenti della tassa in oggetto siano esclusivamente da attribuirsi al ritardo nel pagamento di quanto dovuto dai comuni conferenti alla RAGIONE_SOCIALE per il suddetto tributo, avvenuti ben oltre il termine previsto dalla legge per il versamento nelle casse regionali come meglio dettagliato nel prospetto riassuntivo » (v. pagina n. 27) ed in molti casi, all’epoca, nemmeno versati, ciò provocando «evidentemente una carenza di liquidità ed una conseguente situazione di tensione finanziaria che non consentiva alla società di versare il suddetto tributo nei termini di legge (cfr. pagine nn. 28 e 29 del menzionato ricorso).
Tutto ciò per sentir dichiarare la « nullità dell’atto di accertamento per inapplicabilità della sanzione per tardivo di versamento (v. pagina n. 29 del ricorso). Numero sezionale 6137/2025 Numero di raccolta generale 29313/2025 Data pubblicazione 05/11/2025
I.c. Alla luce di tali non controvertibili contenuti del ricorso originario non occorrono soverchie argomentazioni per ritenere che la predetta causa di forza maggiore e la previsione dell’art. 6, comma 5, d.lgs. n. 627/1997 – diversamente da quanto accertato nel giudizio deciso con ordinanza di questa Corte n. 1737/2018 – fossero state diffusamente dedotte nel ricorso originario in rassegna, come poi esaminato dal primo Giudice, il quale, proprio in ragione di tale riconosciuta esimente, aveva annullato l’avviso limitatamente alle sanzioni applicate, in termini poi confermati dal Giudice d’appello.
Correttamente, quindi, la Commissione regionale ha ritenuto che « nel ricorso avverso l’avviso di accertamento RAGIONE_SOCIALE ha espressamente denunciato di non aver adempiuto a versare tempestivamente il tributo per ‘ragioni di cassa legate al cronico ritardo – fatto di dominio pubblico -con cui i comuni depositanti, a loro volta, attribuiscono alla società i diritti di stoccaggio di rifiuti’» (così nella sentenza impugnata).
II -Con la seconda doglianza l’ente territoriale ha denunciato, con riguardo all’art. 360, primo comma, num 3, c.p.c., la violazione degli artt. 18 e 57 d.lgs. n. 546/1992, contestando la valutazione del Giudice regionale nella parte in cui aveva ritenuto nuovo e, quindi, inammissibile il rilievo circa la disponibilità finanziaria della società e l’indebito trattenimento di tali ingenti importi a fronte del debito fiscale in esame, assumendo -di contro – la Regione che trattavasi di mera difesa, come tale formulabile in sede d appello.
II.a. Il motivo è inammissibile.
La sua articolazione, infatti, si basa su di una riduttiva lettura della sentenza impugnata, la quale -come sopra illustrato -ha considerato la suddetta deduzione anche indimostrata in punto di fatto circa l’allegata sussistenza di risorse finanziarie non utilizzate per il pagamento del tributo.
Ebbene, tale autonoma e decisiva ratio decisoria di merito, non ha costituito motivo di impugnazione, il che vale rendere la censura in esame priva di ogni sua concreta utilità.
III – Con la terza ragione di impugnazione la ricorrente ha eccepito, in relazione al paradigma di cui all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per non essersi pronunciata sul motivo di appello costituito dalla dedotta violazione della legge n. 549/1995 e della legge reg. Lazio n. 42/1998, dal cui combinato disposto emergeva che il soggetto passivo del tributo è il gestore della discarica, che ha diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti che effettuano i conferimenti di rifiuti.
III.a. Anche tale motivo va dichiarato inammissibile perché inconferente rispetto alle ragioni decisorie della pronuncia impugnata.
Come sopra esposto, il ricorso è stato proposto ed accolto dai giudici di merito con riferimento al solo tema delle sanzioni per la ritenuta causa di forza maggiore.
Ciò, in perfetta linea con il tema decisorio loro sottoposto con l’originaria impugnazione, la quale non aveva proprio introdotto la questione della debenza del tributo, circoscrivendo la censura al solo aspetto delle sanzioni
irrogate, il che vale a rendere priva di ogni rilevanza e pertinenza la doglianza in esame Numero sezionale 6137/2025 Numero di raccolta generale 29313/2025 Data pubblicazione 05/11/2025
IV Con il quarto motivo di impugnazione l’istante ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. per l’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio, lamentando, in particolare, l’incompleta valutazione del Giudice regionale del rapporto della Guardia di Finanza, siccome limitata « solo al primo punto della prima pagina del verbale, omettendo di leggere le restanti sette pagine (oltre gli allegati) da dove si evince chiaramente che lo stato di insolvenza della RAGIONE_SOCIALE è stato causato principalmente dall’esorbitante incidenza dei costi di talune spese per le quali il rispetto di elementari regole di prudenza economica ne avrebbero imposto l’immediata riduzione» (v. pagina n. 24 del ricorso).
IV.a. Anche tale motivo va considerato inammissibile in ragione della preclusione derivante dalla cd. doppia conforme.
Né vi spazio per il travisamento della prova, non avendo l’istante lamentato un errore revocatorio (v. Cass., Sez. Un., n. 5792/2024), ma l’incompleto scrutinio del verbale della Guardia di Finanza (v., in particolare, pagina n. 23 del ricorso in cui si precisato che «È fuor di dubbio che l’omessa completa valutazione del documento di cui sopra ha comportato il rigetto del ricorso in appello della Regione Lazio », tanto da rimproverare al Giudice regionale di aver omesso « di leggere le restanti sette pagine» (v. pagina n. 24 del ricorso), peraltro caratterizzate da rilievi postulanti valutazioni (e non fatti storici) sulle ragioni dello stato di insolvenza della suddetta società.
Numero registro generale 6026/2018
Numero sezionale 6137/2025
Numero di raccolta generale 29313/2025
V – Non vi è ragione di liquidare le spese del presente grado di giudizio, non avendo il fallimento di RAGIONE_SOCIALE svolto difese. Data pubblicazione 05/11/2025
VI – Nondimeno, va dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2025 .
IL PRESIDENTE NOME COGNOME