Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21097 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21097 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/07/2024
CARTELLA DI PAGAMENTO IRPEF 2007
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28592/2015 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, -ricorrente –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso,
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro-tempore, non costituita in giudizio,
– intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 3916/28/2015, depositata il 29 aprile 2015;
udita la relazio ne della causa svolta nell’udienza in camera di consiglio del 17 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– Rilevato che:
A seguito di controllo formale ex art. 36ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, effettuato sulla dichiarazione Mod. NUMERO_DOCUMENTO, presentata per l’anno di imposta 2007, l’RAGIONE_SOCIALE procedeva all’iscrizione a ruolo, nei confronti di COGNOME NOME, di maggiore IRPEF e relative addizionali per l’anno suddetto , con relativi interessi e sanzioni, per l’importo totale di € 13.800,00.
Proposto dal contribuente ricorso avverso la relativa cartella di pagamento n. 071-2012-001295010, la Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 10279/41/2014, depositata il 24 aprile 2014, lo rigettava.
Interposto gravame dal contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 3916/28/2014, pronunciata il 27 aprile 2015 e depositata il 29 aprile 2015, accoglieva l’appello e, per l’effetto, annullava la cartella di pagamento impugnata.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE , sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso NOME NOME.
All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 14 giugno 2023 la Corte, con ordinanza interlocutoria n. 29746 pubblicata il 26 ottobre 2023, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo per l’integrazione del contraddittorio, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza stessa, nei confronti
dell’Agente della riscossione, in quanto parte del processo sia in primo che in secondo grado.
Effettuato tale adempimento, l ‘RAGIONE_SOCIALE non si è costituita in giudizio, rimanendo intimata.
La discussione del ricorso è stata quindi nuovamente fissata dinanzi a questa sezione per l ‘udienza in camera di consiglio del 17 aprile 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
– Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 36ter del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 25, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (come modificato dall’art. 1, comma 5ter , del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, conv. dalla legge 31 luglio 2005, n. 156), in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
Deduce, in particolare, l’Ufficio che la C.T.R. avrebbe erroneamente ritenuto illegittima la cartella di pagamento per violazione del termine relativo al controllo formale di cui all’art. 36ter , comma 1, del d.P.R. n. 600/1973, posto che tale termine non era previsto a pena di decadenza; né, nella specie, avrebbe potuto applicarsi il termine per la notificazione della cartella di pagamento, previsto dall’art. 25, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973 ( come modificato dall’art. 1, comma 5 -ter , del d.l. n. 106/2005, conv. dalla legge n. 156/2005), che riguarda soltanto quelle situazioni che originano da posizioni sottoposte a precedente accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria.
2 . Procedendo quindi all’esame de l motivo di ricorso, osserva la Corte quanto segue.
2.1. D eve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla parte controricorrente.
Tale eccezione è infondata. Sotto il profilo contenutistico, infatti, il ricorso contiene senz’altro la sommaria esposizione dei fatti di causa, rispettando il requisito di cui all’art. 366, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
Quanto alla mancata esposizione degli altri motivi di censura proposti dal ricorrente con il ricorso in primo grado, va rilevato che essi sono, in questa fase, del tutto irrilevanti, posto che l’unica ratio decidendi della C.T.R. si fonda proprio sul mancato rispetto del termine previsto per il controllo formale ex art. 36ter , comma 1, d.P.R. n. 600/1973.
Totalmente infondata è, poi, l’eccezione di difetto di ius postulandi , posto che l’RAGIONE_SOCIALE è rappresentata ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, ex artt. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e 43 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, senza la necessità di una specifica procura (si v. Cass. 20 novembre 2009, n. 24522); né appare necessaria l’indicazione nominativa de l legale rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE, essendo esso facilmente identificabile.
2.2 . Nel merito, l’unico motivo di ricorso è fondato.
Ed invero, nel caso di specie il contribuente impugna la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi NUMERO_DOCUMENTO, relativa al periodo d’imposta 2007.
Orbene, in base al combinato disposto dell’art. 36 -ter , commi 1 e 4, del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 25, comma 1, lett. b ), del d.P.R. n. 602/1973, il controllo formale in questione deve essere effettuato entro il termine del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, e la relativa cartella di pagamento deve essere notificata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione medesima.
Nel caso di specie, la cartella di pagamento risulta notificata il 27.1.2012, e quindi tempestivamente, in quanto il relativo termine scadeva il 31.12.2012; la comunicazione degli esiti del controllo, invece, è stata notificata il 10 febbraio 2011 e dalla cartella di pagamento si evince che il controllo formale è stato eseguito il 5 gennaio 2011, quindi successivamente al termine biennale ex art. 36ter , comma 1, d.P.R. n. 600/1973 (31 dicembre 2010).
Orbene, sul punto, va rilevato che la comunicazione degli esiti del controllo formale ex art. 36ter , comma 4, d.P.R. n. 600/1973, in quanto atto con il quale l’A.F. esprime e manifesta una pretesa tributaria, è di per sé autonomamente impugnabile (Cass. 28 luglio 2015, n. 15957). La mancata impugnazione di tale atto, pertanto, nei termini di legge previsti, preclude la possibilità di far valere l’eventuale sua illegittimità per vizi propri (come, ad es., la tardività della sua emissione) negli atti successivi, volti alla riscossione del credito.
In particolare, quanto al caso di specie, la comunicazione degli esiti del controllo non è stata impugnata nei termini di legge, ragion per cui l’eventuale illegittimità di tale atto per
tardività nella sua emissione non può essere fatta valere, come illegittimità derivata, nei confronti della cartella di pagamento.
In ogni caso, la violazione del termine per l’espletamento del controllo formale e per la comunicazione dei relativi esiti non è prevista a pena di nullità, ragion per cui non può, per ciò solo, pronunciarsi la nullità della successiva cartella di pagamento, che invece è stata tempestivamente notificata ex art. 25, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 602/1973.
Erra, pertanto, la C.T.R., nel ritenere illegittima la cartella, per il solo fatto della tardività della comunicazione di controllo formale, posto che tale vizio è stato superato dalla mancata impugnazione dell’atto.
La sentenza impugnata quindi deve essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 17 aprile 2024.