Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17869 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17869 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23658/2021 R.G. proposto da:
21;
ROMA CAPITALE appresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE – CODICE_FISCALE EMAIL dell’RAGIONE_SOCIALE e presso di ess a domiciliato in Roma INDIRIZZO -ricorrente- contro
ISTITUTO DELLE SUORE DELLA DIVINA PROVVIDENZA, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
– controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 1008/2021 depositata il 17/02/2021;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza n. 1008/13/2021, depositata il 17/02/2021 e non notificata, rigettava l’appello proposto da Roma Capitale avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 1798/36/2017 che aveva annullato gli avvisi di accertamento ICI relativi alle annualità 2009, 2010 e 2011 emessi nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, escludendo dall’esenzione solo l’immobile locato ad RAGIONE_SOCIALE;
1.2. la Commissione Tributaria Regionale, preliminarmente, respingeva l’eccezione di inammissibilità dell’appello in considerazione del fatto che non risultava provata in atti l’asserita notifica RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado e, nel merito, rilevava che la C.T.P. aveva correttamente applicato l’esenzione ICI prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504/1992 atteso che l’immobile in questione risultava adibito, al primo piano, a residenza RAGIONE_SOCIALE suore anziane e tutte le attività, ivi comprese le attività didattiche, erano svolte con modalità non commerciali, assumendo, infine, che il Comune non aveva provato che nei locali de quibus si svolgesse attività turistica con finalità commerciale;
contro
detta sentenza propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, Roma Capitale;
resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE che ha formulato, anche, ricorso incidentale condizionato, illustrato con successiva memoria;
il P.G. ha depositato memoria scritta, chiedendo accogliersi il ricorso principale e rigettarsi il ricorso incidentale condizionato.
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo l’ente impositore deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione
dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 504/1992 in combinato disposto con l’art. 2697 cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE norme connesse e/o correlate, osservando che la Commissione tributaria regionale – affermando che i giudici di primo grado avevano correttamente applicato l’esenzione ICI prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i) del d.lvo. n. 504/1992 risultando gli immobili adibiti o come residenza RAGIONE_SOCIALE suore o per attività, ivi comprese le attività didattiche, svolte con modalità non commerciali – era chiaramente incorsa in una violazione del dettato normativo;
1.1. rileva che i giudici di appello disattendendo, ovvero mal interpretando, i criteri di esenzione previsti dalla normativa de qua , avevano illegittimamente escluso la pretesa tributaria dell’Amministrazione comunale non considerando che, secondo i principi fissati dalla Suprema Corte, gli immobili destinati ad attività oggettivamente commerciali non rientrano nell’ambito dell’esenzione ICI e per questi l’RAGIONE_SOCIALE era tenuto al pagamento dell’imposta con la precisazione che, analizzando gli introiti conse guiti, desumibili dal riepilogo contabile estrapolato dall’RAGIONE_SOCIALE e già allegato nei precedenti gradi di giudizio, si evinceva che l’RAGIONE_SOCIALE aveva conseguito un volume d’affari pari ad € 3.7 07.696,00 per l’anno 2009, ad € 3.578.787,00 per l’anno 2010 ed ad € 3.852.225,00 per il 2011, apparendo palese lo scopo di lucro;
2. con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. sul riparto dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova, lamentando che la Commissione Tributaria Regionale si era limitata a rilevare che ‘il Comune non ha minimamente provato che nei locali si svolgesse attività turistica con finalità commerciale’ non considerando che la prova RAGIONE_SOCIALE condizioni che giustificano il riconoscimento
dell’esenzione, come da ormai consolidata giurisprudenza, spetta a chi sostiene di averne diritto;
lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, con il proposto, ricorso incidentale condizionato propone due motivi:
3.1. con il primo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115, primo comma, 324, 325, e 326 cod. proc. civ. nonché degli artt. 49 e 51, comma 1, del d.lgs. 546/1992 per avere la RAGIONE_SOCIALE.T.R. disatteso la eccezione di inammissibilità per tardività dell’appello notificato in data 10/07/2017 sebbene vi fosse prova in atti RAGIONE_SOCIALE intervenuta notifica RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado in data 3 marzo 2017;
3.2. con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 116, primo comma, cod. proc. civ. nonché degli artt. 2699, 2700, 2714, 2716 e 2909 cod. civ. per avere la RAGIONE_SOCIALE.T.R. disatteso la eccezione di inammissibilità per tardività dell’appello, non tenendo conto RAGIONE_SOCIALE valenza RAGIONE_SOCIALE prova documentale in atti;
si devono esaminare, con precedenza, i due motivi- fra loro connessi- del ricorso incidentale (qualificato come condizionato), aventi priorità logica e giuridica rispetto ai motivi del ricorso principale, poiché attinenti a questione pregiudiziale di rito (cioè, la tardiva proposizione dell’appello);
4.1 invero, nel giudizio di cassazione, il ricorso incidentale ‘non condizionato’, con cui vengano proposte questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito la cui decisione, secondo l’ordine logico e giuridico, debba precedere quella del merito del ricorso principale, va esaminato con priorità rispetto a quest’ultimo, indipendentemente dalla rilevabilità d’ufficio RAGIONE_SOCIALE questioni proposte – profilo, questo, che riveste importanza preminente in caso di ricorso incidentale condizionato allo scopo di superare la volontà RAGIONE_SOCIALE parte di subordinare l’esame RAGIONE_SOCIALE propria impugnazione all’accoglimento del ricorso principale -poiché l’interesse
all’impugnazione sorge per il solo fatto che il ricorrente incidentale è soccombente sulla questione pregiudiziale o preliminare decisa in senso a lui sfavorevole, così da rendere incerta la vittoria conseguita sul merito dalla stessa proposizione del ricorso principale e non già dalla sua eventuale fondatezza (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 31 ottobre 2014, n. 23271; Cass., Sez. 1^, 2 dicembre 2015, n. 24558; Cass., Sez. 5^, 29 aprile 2016, n. 8544; Cass., Sez. 5^, 20 gennaio 2017, n. 1538; Cass., Sez. 2^, 22 ottobre 2019, n. 26950; Cass., Sez. 1^, 10 luglio 2020, n. 14782; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2021, n. 4329; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, n. 19738; Cass., Sez. 2^, 16 luglio 2021, n. 20320; Cass., Sez. Lav., 9 settembre 2021, n. 24407; Cass., Sez. 6^-5, 17 marzo 2022, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 2 marzo 2023, n. 6270);
4.2. si impone, quindi, la preliminare verifica RAGIONE_SOCIALE fondatezza dei due motivi, fra loro connessi, del ricorso incidentale relativi alla tardività dell’appello dell’ente impositore, con conseguente passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, questione, rigettata dal giudice di appello;
deve osservarsi che non coglie nel segno la tesi formulata dal P.G., nella memoria in atti, secondo cui tale motivo sarebbe infondato in quanto la parte contribuente si era «limitata ad allegare una copia RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado e la ricevuta di spedizione di una raccomandata con relativo avviso di ricevimento, con destinatario ‘Roma Capitale – Dip. Risorse Economiche -U.O. fiscalità imm.re Direzione gest. del Proc. Connessi alle entrate fiscali’, documentazione assolutamente inidonea a dimostrare l’avvenuta notifica RAGIONE_SOCIALE sentenza ai sensi degli artt. 285 e 170 c.p.c., al fine RAGIONE_SOCIALE produzione dell’effetto di far decorrere il termine breve ex art. 326 c.p.c.»;
5.1. contrariamente a quanto affermato dalla C.T.R., vi era prova in atti RAGIONE_SOCIALE rituale notifica RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado ai fini RAGIONE_SOCIALE decorrenza del c.d. termine breve;
5.2. invero in tema di notifica diretta all’ente territoriale, la notifica RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, effettuata dal contribuente direttamente all’ente locale tramite il servizio postale, ai sensi dell’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, non presso la sede principale indicata negli atti difensivi, ma presso altro ufficio comunale diversamente ubicato, che abbia emesso (o non abbia adottato) l’atto oggetto del contenzioso, è valida e, quindi, idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per impugnare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, comma 2, e 51, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 546 del 1992. (Sez. U -, Sentenza n. 21884 del 11/07/2022, Rv. 665192 – 01). Per la notificazione dei provvedimenti tributari deve, dunque, farsi riferimento non già alle norme processuali civili ordinarie, bensì alla norma speciale di cui all’art. 16, comma 3, d.lgs. 546/1992, che consente che la notifica possa avvenire anche a mezzo del servizio postale senza intermediazione dell’ufficiale giudiz iario. Tale notifica, anche se eseguita nei confronti RAGIONE_SOCIALE parte direttamente e, perfino, ad un ufficio periferico diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, è senz’altro idonea a far decorrere il termine breve di cui all’art. 51 comma 1 d.lgs. 546 /1992, come chiarito dalle S.U. Nel caso in esame, per come debitamente comprovato dall’ istituto controricorrente nel rispetto del principio di autosufficienza, è stata depositata agli atti del fascicolo d’ufficio di merito copia RAGIONE_SOCIALE sentenza debitamente notificata a Roma Capitale presso l’ufficio tributi nelle mani del soggetto incaricato, in data 3 marzo 2017. La notifica RAGIONE_SOCIALE sentenza risulta eseguita e versata in atti ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 2 (con deposito di copia autentica RAGIONE_SOCIALE sentenza spedita per posta, con fotocopia RAGIONE_SOCIALE spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all’avviso di ricevimento nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l’inserisce nel fascicolo d’ufficio). A fronte di tale rituale notifica i termini di impugnazione scadevano, dunque, il 2
maggio 2017, quindi l’appello notificato il 17 luglio 2017 è da ritenere tardivo;
5.3. si impone, a tal proposito, una precisazione.
L’art.11 del d.l. 50/17 che ha introdotto RAGIONE_SOCIALE previsioni in tema di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE al comma 9 dispone che: “Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, RAGIONE_SOCIALE pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo (24 aprile 2017) fino al 30 settembre 2017″. L’art. 1 -bis del medesimo articolo ha previsto che:
Risulta che Roma
Capitale, con deliberazione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, n. 45/2017, ha recepito il d.l. n. 50 del 2017, art. 11. Ritiene questo Collegio che, sebbene nessuna RAGIONE_SOCIALE parti l’abbia menzionata e/o prodotta, integrando tale deliberazione un presupposto di applicabilità RAGIONE_SOCIALE disciplina in tema di definizione agevolata e, quindi, trattandosi di un atto amministrativo che integra la norma di legge, questa Corte possa conoscerne anche di ufficio, in base al principio iura novit curia trattandosi, appunto, di regolamento integrativo RAGIONE_SOCIALE norma primaria, sicchè il giudice è tenuto a conoscerlo, trattandosi di fonti para primarie o sub primarie (cfr. Cass. 14446 del 15/06/2010; Cass. n. 23093 del 16/11/2005 e precedenti conformi). Occorre, tuttavia, osservare che detta deliberazione prevede: «Articolo 7. ‘Sospensioni termini processuali’ 1. Le con troversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere RAGIONE_SOCIALE disposizioni del
presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente deposita copia RAGIONE_SOCIALE domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o RAGIONE_SOCIALE prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018. 2. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, RAGIONE_SOCIALE pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 2 ottobre 2017 . Articolo 8. ‘Entrata in vigore’ 1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno RAGIONE_SOCIALE sua approvazione» (vale a dire il 31 agosto 2017). Poiché nella specie alla data del 17 luglio la sentenza di primo grado era già passata in giudicato in difetto di tempestiva impugnazione nel termine c.d. breve, il sopravvenire di detto regolamento – operante quanto alle liti dalla data del 31 agosto- non può certamente incidere sui già maturati termini di impugnazione;
6. per quanto sopra esposto, quindi, va accolto il ricorso incidentale e, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso principale; la sentenza impugnata va cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, va dichiarato che il giudizio non avrebbe potuto essere proseguito in grado d’appello e confermata la sentenza RAGIONE_SOCIALE commissione tributaria provinciale;
6.1. le spese di lite del processo di appello e del presente giudizio di legittimità seguono il principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso incidentale e dichiara inammissibile il ricorso principale; cassa, senza rinvio, la sentenza impugnata; decidendo nel merito, dichiara che il giudizio non avrebbe potuto essere proseguito in grado d’appello e conferma la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria provinciale; condanna Roma Capitale alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali in favore dell’ ISTITUTO controricorrente, liquidandole nella misura di euro 5.000,00 oltre
rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, per il giudizio di appello ed in euro 10.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge se dovuti, per il giudizio di cassazione; ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico di parte ricorrente in via principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale proposto, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione