Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21586 Anno 2025
TABLE
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 22424 del ruolo generale dell’anno 202 4, proposto
Avv.to NOME COGNOME rappresentato e difeso da sé stesso (con indirizzo di posta elettronica: EMAIL elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione, INDIRIZZO Roma;
-ricorrente principale-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore e RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, domiciliate in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende;
contro
ricorrenti e ricorrenti incidentali-
Per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia n. 1964/07/24 depositata in data 7 marzo 2024;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2025 dal Relatore Cons. NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
1. L’ Avv.to NOME COGNOME propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate e dell’Ag enzia delle entrate-Riscossione, avverso la sentenza n. 180/01/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta che aveva rigettato il ricorso proposto dal suddetto contribuente avverso la cartella di pagamento emessa, ai sensi degli artt. 36-bis del DPR n. 600/73 e 54-bis del DPR n. 602/73, a seguito di controllo automatizzato del Modello Iva, anno 2016, e liquidazioni periodiche Iva 2017.
2.In punto di diritto, per quanto di interesse, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha affermato che:1) con riguardo alla eccepita mancanza della firma digitale, la notifica della cartella di pagamento poteva avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico che sia duplicato informatico dell’atto originario – il c.d. “atto nativo digitale” sia mediante – come nella specie – una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. copia informatica); 2) in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non doveva necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso tanto più che, a norma dell ‘ art. 25 del d.P.R. n. 602/73, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, doveva essere predisposta secondo l’apposito modello approvato con d.m., che non prevedeva la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (è richiamata Cass. n. 27181 del
2020); 3) in virtù della natura sostanziale della cartella di pagamento e del rinvio operato dall’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602/73 all’art. 60 del d.P.R. n. 600/73 (in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione “pdf” anziché “.p7m”, trovava applicazione l’istituto della sanatoria del vizio dell’atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c. (è richiamata Cass. n. 6417/2019) ‘; 4) per quanto riguardava l’in dirizzo PEC dal quale era pervenuta la notifica non presente nei pubblici registri , l’art. 3bis della L. 53/94, invocat o dal ricorrente, secondo cui ‘la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi’ , era inserito in una legge che disciplinava , specificamente, la ‘facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali’; diversamente il D.P.R. 29/ 09/73 n. 602, recante ‘disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito’, all’art. 26, relativo proprio alla ‘notificazione delle cartelle di pagamento’, al comma 2 prevedeva che ‘la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al DPR 11.02.2005 n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), senza contemplare cioè che l’atto d ovesse essere anche spedito da un indirizzo PEC risultante in uno di quegli elenchi; 5) non poteva essere invocato neanche l’art. 16 -ter del d.l. n. 179 del 2012, relativo a pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni, afferendo tale disposizione soltanto alle notificazioni alle Pubbliche Amministrazioni e non viceversa; 5) sul calcolo degli interessi – la cartella di pagamento ex art. 36bis del d. P.R. n. 602/73 era congruamente motivata mediante il richiamo alla dichiarazione dalla quale derivava il debito di imposta ed al conseguente periodo di competenza, essendo il criterio di liquidazione degli stessi predeterminato ” ex lege “, e risolvendosi, pertanto, la relativa applicazione in un’operazione matematica; 6) era inammissibile la censura di omessa motivazione della CTP sugli altri punti di doglianza del ricorso introduttivo, da intendersi integramente
riportati, atteso che l’onere di specificazione dei motivi di appello non era assolto dal semplice richiamo per relationem alle difese svolte in primo grado.
3. L’ Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione resistono con controricorso, articolando ricorso incidentale affidato ad un motivo.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia, ai sensi dell’ art. 360 comma 1, n. 3 del c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 2, e 12, comma 8 (come richiamato dall’art. 1, comma 8, del d.l. 193/2016 e disposto dall’art. 43, R.D. 1611/1933) del d.lgs. 546/1992, per non avere la CGT di II grado rilevato d’ufficio – eccezione sollevabile, come nella specie, anche in sede di legittimità – il difetto di ius postulandi in capo al procuratore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, avendo quest’ultima agito con il patrocinio di un avvocato del libero foro, in difetto di allegazione delle fonti del potere di rappresentanza e assistenza in alternativa al patrocinio esercitato dall’Avvocatura dello Stato .
Con il secondo motivo si denuncia , ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 5 del c.p.c., la violazione e falsa applicazione de ll’art. 23 d. lgs. 82/2005, per essere la CGT di II grado incorsa in un error in iudicando, per omesso esame di un fatto decisivo, ovvero la mancata prova della notifica della cartella. In particolare, ad avviso del ricorrente, la mancata produzione della ricevuta di avvenuta consegna della notifica a mezzo PEC, con attestazione di conformità, impediva di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio .
Con il terzo motivo si denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, n. 4 e 112 c.p.c., per omessa pronuncia da parte della CGT di II grado in ordine al primo motivo di appello, incorrendo, sul punto, anche in una motivazione apparente .
4 . Con il quarto motivo si denuncia , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in merito alla liquidazione delle spese di giudizio in favore dell’Agente della riscossione pur in mancanza di costituzione a mezzo di un legale nel giudizio di primo grado .
Con il quinto motivo si denuncia ex art. 360 comma 1, n. 3 del c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’a rt. 92 c.p.c., per avere il g iudice dell’appello condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caltanissetta, nonostante quest’ultima fosse rimasta contumace nel giudizio di appello.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale si denuncia , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 51 del D.lgs. 546/1992, in combinato disposto con gli artt. 38, terzo comma, del medesimo d.lgs., 327 c.p.c. e 53, secondo comma, del D.lgs. 546/1992, in combinato disposto con l’art. 22, comma 1, del medesimo decreto, per avere la CGT di II grado, decidendo nel merito, rigettato implicitamente l’ eccezione di inammissibilità dell’appello in quanto – a fronte della sentenza di primo grado depositata in data 21.3.2022 – notificato (il 24.10.2022) e depositato (il 24.11.2022) tardivamente.
Il motivo del ricorso incidentale -da esaminare logicamente in via preliminare – è fondato nei termini di seguito indicati.
7.1 . Va premesso che ai sensi dell’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546/92: «Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all ‘ art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell’art. 22, commi 1, 2 e 3 ».
7.2. Ai sensi dell’art. 21, comma 1, cit. «Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato». Qualora la parte non abbia provveduto alla notifica, il termine per l’impugnazione è quello previsto dall’art. 327, comma 1, cod. proc. civ. (applicabile nel giudizio tributario in forza del rinvio alle disposizioni compatibili del c.p.c. di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 546/92).
7.3. Nella specie, sulla scorta delle risultanze processuali (avendo acquisito, trattandosi di un error in procedendo , il fascicolo telematico dei gradi di merito tramite la cancelleria) si evince che: 1) la sentenza n. 180/01/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta era stata depositata il 21
marzo del 2022 e non era stata notificata dal contribuente all’ Amministrazione finanziaria; 2) il termine abbreviato (semestrale) di impugnazione ex art. 327, comma 1, cod. proc. civ.nel testo successivo alla modifica da parte dell’art. 46, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (il quale è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della medesima legge, ai soli giudizi, come nella specie, instaurati in prime cure dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio, tra le tante: Cass., Sez. Trib., 12 maggio 2023, n. 13086; Cass., Sez. Trib., 19 settembre 2024, n. 25145) – veniva a scadenza, con il computo della sospensione feriale dei termini processuali ex art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (nel testo successivo alla modifica da parte dell’art. 16, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2014, n. 162, e quindi dal 1º al 31 agosto di ciascun anno), in data 24 ottobre 2022 e, in pari data, risulta tempestivamente notificato via pec dal contribuente l’atto di appello.
7.4.Quanto, invece, alla (sub) censura circa il rigetto (implicito) dell’eccezione di inammissibilità dell’appello per tardività della costituzione in sede di gravame del contribuente avendo lo stesso depositato l’originale del ricorso in appello notificato presso la segreteria della commissione tributaria adita oltre il termine di trenta giorni dalla proposizione del ricorso in violazione dell’art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 546/92 cui rinvia l’art. 53 del medesimo decreto, la stessa è fondata.
7.5.In tema contenzioso tributario, nel procedimento di appello, ai sensi dell’art. 22, comma 1, quale richiamato dal successivo art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la rituale costituzione in giudizio del ricorrente, ancorata alla spedizione e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente, richiede il deposito, entro trenta giorni dalla proposizione, nella segreteria della Commissione tributaria adita, dell’originale del ricorso notificato o di copia dello stesso, unitamente a copia della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale, sicché, in difetto, attenendo l’adempimento al riscontro della stessa tempestività della costituzione, il ricorso è inammissibile e tale sanzione va rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo, né è sanabile per via della costituzione del convenuto
(Sez. 5, Sentenza n. 16758 del 09/08/2016; nello stesso senso con riguardo solo all’atto di appello originario e non a quelli ulteriori eventualmente rinotificati per ordine del giudice Sez. 5, Ordinanza n. 28177 del 31/10/2024). Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione) (Sez. U, Sentenza n. 13452 del 29/05/2017).
7.6. Nella specie, come si evince dagli atti del fascicolo telematico dei gradi di merito (acquisito tramite la cancelleria) e dallo stesso frontespizio della sentenza di appello impugnata, l’atto di gravame è stato depositato nella segreteria della Commissione tributaria adita in data 24 novembre 2022 laddove il relativo termine ex art. 22, comma 1, cit. (richiamato dall’art. 53, comma 2 cit.) scadeva in data 23 novembre 2022 (mercoledì) con conseguente inammissibilità per tardiva costituzione dell’appellante, sanzione, peraltro, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
8.In conclusione, va accolto il ricorso incidentale nei termini sopra indicati, assorbito quello principale, con cassazione della sentenza impugnata- in relazione al ricorso incidentale- e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito, con declaratoria di inammissibilità dell’atto di appello e conferma della sentenza di primo grado.
9.Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del grado di appello mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q. M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale nei termini indicati in motivazione, assorbe quello principale, cassa la sentenza impugnata- in relazione al ricorso incidentale- e decidendo nel merito, dichiara l’inammissibilità dell’atto di appello ; compensa le spese processuali di secondo grado; condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 4.300,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 29 maggio 2025