Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22378 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22378 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 07/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1381/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Curatore pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) e dall’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege
Oggetto: tributi accise – deposito -ammanchi -comportamento doloso
dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
–
contro
ricorrente
–
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 2461/07/19 depositata in data 7 giugno 2019 Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 12 giugno 2024.
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE ha impugnato l’ avviso di pagamento n. 01/OM/2016 e il contestuale atto di irrogazione di sanzioni con i quali, a seguito di PVC in data 21 gennaio 2015 , si accertava l’omesso pagamento di accise su prodotti petroliferi (gasolio e olio combustibile), detenuti in sospensione di imposta presso un deposito sito in Villasanta (MB) e irregolarmente svincolati dal regime sospensivo . L’Ufficio accertava ammanchi dei prodotti energetici detenuti in regime di sospensione di imposta a seguito di sversamento « di tonnellate di prodotti petroliferi di origine dolosa », verificatosi la notte tra il 22 e il 23 febbraio 2010, con conseguente contestazione di estrazione dal deposito di prodotti in evasione di accisa, nonché accertandosi l’esistenza di cali fisici eccedenti quelli tollerati per legge.
La CTP di Milano ha rigettato il ricorso.
La CTR della Lombardia, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello proposto dal Fallimento della società contribuente, dichiarato nelle more. Ha ritenuto il giudice di appello di valorizzare la condanna del legale rappresentante della società contribuente avvenuta in sede penale, nonché il verbale dell’Ufficio in data 17 maggio 2011 relativo alla gestione dei depositi, in cui erano state accertate differenze inventariali tra quelle contabili e quelle riscontrate. Inoltre, la sentenza impugnata ha fatto riferimento alla CTU espletata
in sede penale, secondo cui deve esservi riscontro tra schede di magazzino e giacenze di magazzino della stessa natura e specie.
Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a sei motivi e ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso l’Ufficio.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 36 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, deducendosi apparenza della motivazione, in quanto la sentenza impugnata non consentirebbe di ricostruire l’iter logico seguito ai fini della decisione , limitandosi acriticamente ad aderire alle motivazioni della sentenza di primo grado; nullità che si apprezza -ad avviso del ricorrente -anche in relazione alla conferma in punto sanzioni. Osserva, in particolare, parte ricorrente che la sentenza impugnata mostra acritica adesione alla sentenza di primo grado e rinvia a una sentenza penale di questa Corte (Cass. pen., Sez. IV, 5 ottobre 2017, n. 45836).
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi per la risoluzione della controversia, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., essendosi la sentenza impugnata pronunciata in violazione del principio di non contestazione. Osserva parte ricorrente che la sentenza impugnata fa riferimento alla condanna in sede penale degli amministratori della società dichiarata fallita per non corretta gestione dei depositi, laddove gli stessi sono stati assolti in relazione alla violazione dell’art. 40 d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (sottrazione dolosa di prodotti energetici), così come sarebbe privo di contestualizzazione il riferimento alla CTU espletata in sede penale. Osserva, inoltre, come sia stata erroneamente valorizzata
solo una parte della pronuncia penale, riferita a un capo di imputazione diverso da quello indicato nella sentenza impugnata.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, nonché mancata valutazione della regolarità della gestione del deposito come risultante dal processo penale. Osserva parte ricorrente che la sentenza impugnata, pur avendo valorizzato alcuni elementi del processo penale quanto alle irregolarità contabili, non tiene conto dell’assoluzione in sede penale degli amministratori della società dichiarata fallita dal delit to di cui all’art. 40 TUA. Deduce come la misurazione delle giacenze, effettuata da diversi processi verbali di inventario, è stata correttamente eseguita.
Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, mancata valutazione dell’inattendibilità della ricostruzione dei cali eccedenti quelli legali. Osserva parte ricorrente che l’esistenza di cali fisici superiori a quelli legali si basa su mere stime ed è conseguenza di errori metodologici commessi dall’Ufficio in relazione ai prodotti energetici oggetto di accertamento.
Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. omessa pronuncia in relazione alla carenza del presupposto impositivo dell’immissione in consumo. Osserva parte ricorrente di avere dedotto in primo grado e riproposto in appello la questione che non vi sarebbe stata immissione in consumo in relazione all’olio combustibile fluidissimo contenuto nel serbatoio 3X, stante il fatto che lo sversamento del prodotto fosse avvenuto nel terreno e sarebbe stato oggetto di recupero unitamente a residui di acqua e sedimenti. Deduce, pertanto, parte ricorrente che il prodotto petrolifero non si sarebbe potuto immettere in consumo per avere perso le proprie caratteristiche
merceologiche. Osserva, inoltre, parte ricorrente che il prodotto sarebbe stato oggetto di conferimento quale rifiuto speciale pericoloso, con conseguente distruzione totale e perdita irrimediabile, quali fatti ostativi alla immissione in consumo dei suddetti prodotti energetici.
Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 5 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 quanto all ‘ applicazione delle sanzioni. Osserva parte ricorrente che il giudice di appello avrebbe dovuto rilevare l’assenza di colpevolezza per le sanzioni irrogate, trattandosi di sversamento doloso non imputabile alla società contribuente.
Il primo motivo (sul quale parte ricorrente ritorna diffusamente in memoria) è infondato, non essendo la sentenza impugnata al di sotto dello standard di motivazione costituzionalmente orientata (Cass., Sez. V, 7 aprile 2014, n. 8053). La sentenza impugnata ha, difatti, valorizzato gli esiti della sentenza penale di questa Corte (Cass. pen., Sez. IV, 5 ottobre 2017, n. 45836), nel cui giudizio era parte anche l’amministratore della società dichiarata fallita.
Per migliore intelligibilità della decisione impugnata, occorre riepilogare gli esiti del giudizio penale, approdato alla menzionata sentenza penale di questa Corte, dovendo il giudice di legittimità per dovere di ufficio conoscere i propri precedenti (Cass., Sez. V, 20 febbraio 2015, n. 3399; Cass., Sez. V, 16 dicembre 2009, n. 26319; Cass., Sez. III, 5 marzo 2009, n. 5360).
Giova premettere che le condotte ascritte nel giudizio penale al legale rappresentate della società contribuente riguardavano (anche e non solo, la trattazione viene limitata a quanto qui può avere ancora rilievo) la sottrazione di prodotti energetici in epoca precedente il 22 febbraio 2010 (Capo B), la sottrazione di prodotti energetici per effetto dello sversamento della notte del 22-23 febbraio 2010 (Capo C, che è quello specificamente correlato al presente giudizio), nonché condotte
di falso ideologico relative agli inventari dei prodotti energetici stoccati, rappresentanti quantitativi diversi dalle effettive giacenze (Capi D, E) e una condotta qualificata come disastro ambientale (Capo F). La Corte di Appello aveva condannato il legale rappresentante della società contribuente per buona parte dei capi di imputazione (Capi B, C, E, F), riqualificando il disastro ambientale come colposo anziché doloso.
10. Questa Corte (Cass. pen., n. 45836/2017, cit.) ha confermato la sentenza di condanna in relazione ai capi relativi alla sottrazione di prodotti energetici (Capi B, C , quest’ultimo attinente, come si è visto, allo sversamento del 22-23 febbraio 2010) e in relazione al disastro ambientale Capo F, delitto correlato, come si è visto, alla condotta del capo C), annullando per vizio processuale la condanna relativa al falso ideologico (Capo E). In particolare, la sentenza di questa Corte ha accertato che « la ragione dello sversamento di un così ingente quantitativo di prodotto commerciabile, costituito da gasolio per riscaldamento, gasolio per autotrazione e olio combustibile, è stata individuata nel movente contestato nel capo di accusa, quello cioè concernente la volontà di sottrarre tale prodotto al pagamento delle accise, in un momento difficile della società per la particolare carenza di liquidità ». Nell’affermare, inoltre, la responsabilità penale del legale rappresentante della società contribuente anche per il capo B), questa Corte ha rilevato che « non appare pertanto illogica l’affermazione di responsabilità penale del ricorrente, alla stregua del dato obiettivo e conclamato della vistosa differenza tra le giacenze contabili, risultanti dai registri di carico e scarico, e le giacenze effettive» , salvi gli effetti della prescrizione per i fatti precedenti il 21 gennaio 2010 .
11. Alla luce di tali premesse, emerge l’infondatezza del primo motivo, attesi i richiami compiuti nella sentenza impugnata alle risultanze del processo penale e a gli accertamenti eseguiti dall’Ufficio . La sentenza impugnata ha, ai fini della decisione, valorizzato gli esiti
del giudizio penale, ritenendo decisivi l’affermata responsabilità penale dell’amministratore della società dichiarata fallita per sottrazione aggravata all’accertamento e al pagamento delle accise, nonché l’accertata difformità tra giacenze effettive e giacenze contabili al fine di dedurre, come indicato in sentenza, una non corretta gestione dei depositi , come già in precedenza accertato dall’Ufficio .
Ad ogni modo, lo standard che deve assumere la motivazione del giudice del merito è quello che consenta la ricostruzione dell’iter logico seguito ai fini della decisione, non anche la corretta enunciazione di regole di principio, censurabile ad altro titolo. Sotto questo profilo, la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto fondate le pretese dell’Ufficio sulla base delle risultanze del giudizio penale, consente la ricostruzione dell’iter logico seguito ai fini della decisione.
Il secondo motivo -in disparte l’inammissibilità del motivo, in quanto lo stesso non appare adeguatamente agganciato agli atti e ai documenti di causa, ove fa riferimento all’assoluzione del legale rappresentante della società contribuente dichiarata fallita -è infondato, alla luce dei principi affermati da questa Corte, secondo cui in caso di travisamento del contenuto oggettivo della prova in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé deve procedersi con l’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove – se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti – il vizio va fatto ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ove « si tratti di fatto sostanziale, ma solo ove il giudice di merito abbia supposto un non-fatto, un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita» (Cass., Sez. U., 5 marzo 2024, n. 5792). Deve, in altri termini, trattarsi di un fatto controverso in cui possa verificarsi una svista percettiva del giudice tale da stravolgere
l’oggetto della valutazione e non si traduca in una valutazione delle fonti di prova.
14. Nella specie, il giudice di appello ha trascritto la motivazione della sentenza penale di questa Corte relativa al Capo B) – anziché relativa al Capo C), che riguarda lo sversamento della notte del 22-23 febbraio 2010 – ma ciò non costituisce travisamento dell’informazione probatoria. Il giudice di appello ha, difatti, valorizzato ai fini della decisione l’esito complessivo del processo penale conclusosi con Cass. pen., n. 45836/2017, cit. come indicato ai punti precedenti e ha aggiunto come motivazione di rinforzo un estratto della motivazione della medesima sentenza penale di questa Corte, relativa al capo B), al fine di traslare nel giudizio tributario gli ulteriori effetti della condanna penale del legale rappresentante della società contribuente, per avere questi indicato giacenze contabili vistosamente difformi da quelle effettive. Non vi è, pertanto, svista percettiva nell’esame degli atti processuali.
15. Il terzo e il quarto motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili stante il disposto dell’art. 348 -ter cod. proc. civ. pro tempore , non avendo il ricorrente illustrato che le ragioni di fatto delle decisioni assunte nei due gradi del giudizio di merito siano state diverse (Cass., Sez. V, 29 gennaio 2024, n. 2630). Al di là del refuso contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata (ove si statuisce l’accoglimento dell’appello dell’Ufficio, refuso non oggetto di impugnazione), il giudice di appello ha rigettato l’appello del Fallimento contribuente, confermando la analoga sentenza di primo grado, la quale aveva valorizzato il fatto che lo sversamento di prodotti petroliferi (prodotti commerciabili e non fondami) aveva portato alla luce « ammanchi di tonnellate di prodotti petroliferi ».
16. Il quinto motivo è infondato. Il motivo è ammissibile, avendo parte ricorrente illustrato la proposizione della questione in primo
grado e in appello. Il giudice di appello non si è espressamente pronunciato sulla eccezione di mancata immissione in consumo del contenuto del serbatoio da cui ebbe origine lo sversamento dell’olio combustibile fluidissimo e di distruzione totale, ovvero perdita irrimediabile del prodotto, sul presupposto che il rifiuto petrolifero non aveva più le caratteristiche per essere commercializzato.
17. Tuttavia questa Corte, in quanto giudice del fatto processuale, può esaminare la questione il cui esame sia stato omesso dal giudice della sentenza impugnata, qualora non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto (Cass., Sez. III, 23 gennaio 2006, n. 1221; Cass., Sez. III, 13 marzo 2007, n. 5836; Cass., Sez. III, 17 gennaio 2012, n. 539), ove la questione abbia natura giuridica (Cass., Sez. VI, 20 marzo 2015, n. 5724).
18. La sentenza penale di questa Corte, come si è avuto modo di osservare, ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Milano, ove si era accertato che il legale rappresentante della società contribuente, successivamente dichiarata fallita, si era reso responsabile dello sversamento, la notte del 22-23 febbraio 2010, dello sversamento di olio fluidissimo (gasolio per riscaldamento, gasolio per autotrazione e olio combustibile) pari a kg. 2.391.808, ciò contestualmente al riscontro di ammanchi risultanti dalla contabilità di prodotti non giacenti nel deposito pari a kg. 508.249. Ed era stato accertato che lo sversamento era volontario, ossia finalizzato a sottrarre il prodotto disperso al pagamento delle accise, sversamento che avrebbe consentito « lo smaltimento “in nero” di almeno una parte di tali quantitativi avrebbe evitato di riscontrarne la presenza e di assoggettare gli stessi al regime fiscale » (Cass. pen., n. 45836/2017, cit.).
19. Dispone in proposito l’art. 7, par. 4 Dir. 2008/118/CE che, al fine del non verificarsi del presupposto impositivo dell’esigibilità
dell’accisa costituito dall’immissione in consumo, va accertata « la distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa» o per causa « inerente alla natura stessa di tali prodotti» , ovvero per autorizzazione dello Stato membro, ovvero ancora (venendo al caso di specie) « per un caso fortuito o per causa di forza maggiore». Coerentemente, l’art. 4, comma 1, TUA prevede l’abbuono della relativa imposta ove l’obbligato provi, per quanto qui rileva, « che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore» .
20. Secondo il diritto dell’Unione , la nozione di « forza maggiore » va ascritta a circostanze estranee a colui che l’invoca, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso ( CGUE, 18 dicembre 2007, RAGIONE_SOCIALE, C -314/06, punto 23; CGUE, 25 gennaio 2017, Vilkas, C -640/15, punto 53). Tale nozione fa leva, al contempo, su un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali, imprevedibili ed est ranee all’interessato, e su un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi diligentemente contro le conseguenze dell’evento di cui trattasi, adottando misure appropriate senza dover incorrere in sacrifici eccessivi (CGUE, C -314/06, cit., punto 24; CGUE, 14 giugno 2012, CIVAD, C-533/10, punto 28; CGUE, 18 aprile 2024, RAGIONE_SOCIALE, C509/22, punti 43-55, menzionata dalla stessa ricorrente in memoria).
Quest’ultima pronuncia della ECJ ha, poi, affrontato specificamente la questione dei termini in cui il comportamento del contribuente abbia contribuito alla perdita irrimediabile del prodotto in sospensione di imposta. La ECJ ha affermato il principio secondo cui il caso fortuito idoneo a comportare l’abbuono dell’imposta presuppone la prova che l’operatore contribuente abbia dato prova di un comportamento improntato a identificare e valutare i rischi potenziali
(CGUE, C-509/22, cit., punto 58), escludendosi tout court l’esimente del mancato pagamento dell’impo sta ove « le circostanze che hanno dato luogo alla distruzione totale o alla perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa rientrino nella sfera di responsabilità del depositario autorizzato» per mancanza, in questo caso, de « l’elemento oggettivo costitutivo del caso fortuito» (CGUE, C-509/22, cit., punto 59). Conclude la Corte di Giustizia affermando il principio che anche una colpa non grave del contribuente rientra nella violazione degli obblighi di diligenza preclusivi del presupposto di esigibilità e dell’abbuono dell’imposta (punto 64), in considerazione della natura tassativa delle cause di esenzione dal pagamento dell’imposta per distruzione del prodotto (punto 65).
22. Nel caso di specie, come accertato dalla più volte menzionata pronuncia di questa Corte in sede penale, richiamata ai punti 10 e 18, la perdita del prodotto soggetto ad accisa è avvenuta per comportamento doloso del contribuente, circostanza che non può fondare il riconoscimento dell’abbuono dell’imposta. Se già la colpa non grave del contribuente impedisce l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 4 TUA, a fortiori ciò deve avvenire in caso di distruzione volontaria del prodotto sottoposto ad accisa e detenuto in sospensione di imposta. Una soluzione diversa, che non parificasse i comportamenti volontari (e sin anche dolosi) a quelli colposi, si rivelerebbe incentivante in termini di moral hazard verso i comportamenti che sono maggiormente antigiuridici e riprovevoli, finalizzati (come accertato nel caso di specie) proprio a omettere il pagamento delle imposte dovute, come condivisibilmente deduce il controricorrente (« altrimenti si consentirebbe ai soggetti obbligati di esimersi dal pagamento delle imposte mettendo in atto comportamenti tesi alla distruzione o dispersione di prodotti su cui grava l’imposta »: pag. 42 controricorso).
23. Ove, pertanto, non ricorra una delle esimenti previste dall’art. 7, par 4, Dir. 118/02008/CE, il prodotto risulta irregolarmente svincolato da un regime sospensivo ed è, pertanto, dovuto il versamento dell’imposta a termini dell’art. 2 , comma 2, lett. a) TUA, ancorché lo svincolo derivi da un atto illecito (CGUE, 7 settembre 2023, KRI, C-323/22, punto 53, caso, peraltro, nel quale l’illecito era ascrivibile a un terzo). Si conferma, pertanto, la giurisprudenza di questa Corte, ove si afferma che le perdite di prodotti soggetti ad accisa non comportano l’abbuono dell’imposta ove il contribuente non provi che le perdite siano imputabili a cause inerenti unicamente alla natura della merce in oggetto o a caso fortuito e provi che egli non abbia commesso alcuna negligenza o manovra fraudolenta (Cass., Sez. V, 7 dicembre 2016, n. 25126). Il quinto motivo va, pertanto, rigettato nel merito.
24. Il sesto motivo è infondato, posto che il richiamo della sentenza impugnata alla sentenza penale che ha condannato l’amministratore della società dichiarata fallita costituisce presupposto per ritenere insussistente l’esimente per assenza di colpevolezza da parte della società contribuente. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, ai fini dell’affermazione di responsabilità del contribuente, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 472/1997, è sufficiente una condotta cosciente e volontaria, senza che occorra, da parte dell’Amministrazione finanziaria, la concreta dimostrazione del dolo o della colpa (o di un intento fraudolento), atteso che la norma pone una presunzione di colpa per l’atto vietato a carico di colui che lo abbia commesso (Cass., Sez. V, 13 settembre 2018, n. 22329).
25. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 5.800,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 12 giugno 2024