Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4361 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4361  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 14034/2016, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE ,  in  persona  del  legale  rappresentante  p.t. NOME COGNOME, rappresentata e difesa, per procura a  margine  del ricorso per cassazione, dagli  Avv.ti  NOME COGNOME, NOME COGNOME e COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio legale RAGIONE_SOCIALE in ROMA, INDIRIZZO
– ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE ,  rappresentata  e  difesa ex  lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in ROMA, INDIRIZZO
-resistente –
avverso la sentenza n. 1305/02/2015 della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 26 novembre 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
In esito a una verifica fiscale, l’RAGIONE_SOCIALE notificò a RAGIONE_SOCIALE  un  avviso di  accertamento  con  il  quale riprendeva  a  tassazione  un  maggiore  imponibile  ai  fini  Ires  per l’anno di imposta 200 3 e irrogava sanzioni nella misura prevista.
La  pretesa  erariale  traeva  origine  dal  rilievo  dell’indebita deduzione  della  svalutazione  di  due  partecipazioni  della  società contribuente in tali RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; dal confronto dei  patrimoni  netti  RAGIONE_SOCIALE  due  società,  infatti,  non  erano  emerse diminuzioni di sorta.
RAGIONE_SOCIALE  impugnò  vittoriosamente  l’atto  impositivo innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova.
 Il  successivo  appello,  interposto  dall’Amministrazione,  fu accolto con la sentenza indicata in epigrafe.
La C.T.R. della Liguria osservò che l’art. 61, comma 3, lett. b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (applicabile ratione temporis e oggi sostituito dall’art. 94 dello stesso d.P.R., d’innanzi ‘TUIR’ ) «riferisce  il  meccanismo  della  svalutazione  al  confronto  fra  il bilancio regolarmente approvato dalla società al l’esercizio antecedente a quello in cui le partecipazioni furono acquistate e al l’ultimo esercizio rispetto al quale viene effettuata la valutazione
da parte della società partecipante »; di qui dedusse l’erroneità della sentenza di primo grado, che aveva preso a riferimento una ‘bozza di bilancio’ redatta dalla contribuente, non assimilabile al bilancio ed anzi atta «a vanificare lo scopo della norma che intende evitare svalutazioni ‘ritagliate a misura ed ex post’ RAGIONE_SOCIALE società partecipate».
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente sulla base di tre motivi.
L’Amministrazione finanziaria ha depositato atto di costituzione con il quale ha chiesto di partecipare all’udienza di discussione.
Considerato che:
 Con il  primo  motivo,  articolato  in  relazione  all’art.  360, comma primo, num. 4), cod. proc. civ., la ricorrente denunzia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 1, comma 2, e 36 del d.lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Lamenta, al riguardo, che la sentenza impugnata non recherebbe  alcuna  indicazione  dei  fatti  di  causa -né  alcuna ricostruzione dello svolgimento del processo -sì da non consentire un’adeguata  ricognizione  RAGIONE_SOCIALE  ragioni  che  hanno  condotto  alla riforma del provvedimento di primo grado.
1.1. La censura non è fondata.
È certamente corretto il richiamo della ricorrente al principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui, «in forza del generale rinvio materiale alle norme  del  codice di rito compatibili (e, dunque, anche alle sue disposizioni di attuazione) contenuto nell’art. 1, comma secondo, del d.lgs. n. 546/1992, è applicabile al nuovo rito tributario, così come disciplinato dal citato decreto, il  principio  desumibile  dalle  norme  di  cui  agli  artt.  132,
comma secondo, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. stesso codice, secondo  il  quale  la  mancata  esposizione  dello  svolgimento  del processo  e  dei  fatti  rilevanti  della  causa,  ovvero  la  mancanza  o l ‘ estrema  concisione  della  motivazione  in  diritto,  determinano  la nullità  della  sentenza  se  rendono  impossibile  l ‘ individuazione del thema  decidendum e RAGIONE_SOCIALE ragioni  poste  a  fondamento  del dispositivo» (così, fra le altre, Cass. n. 9745/2017).
1.2. Nel caso di specie, tuttavia, i giudici d’appello , pur avendo ricostruito il fatto e le vicende processuali in termini succinti, hanno reso comunque intelligibile la ratio della loro decisione (nei termini, non  a  caso,  puntualmente  contestati  dalla  ricorrente  con  le doglianze che si esporranno in prosieguo); la sentenza impugnata, pertanto, è immune dal vizio denunciato.
Il secondo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3, cod. proc. civ., denunzia violazione e/o falsa applicazione  degli  artt.  61  e  66,  comma  1bis ,  TUIR,  nel  testo vigente fino al 31 dicembre 2003 (oggi artt. 94 e 101 TUIR).
Secondo  la  ricorrente,  la  RAGIONE_SOCIALE  avrebbe  errato  nel  non attribuire rilievo -ai fini della svalutazione RAGIONE_SOCIALE partecipazioni -ad una  situazione  patrimoniale  più  recente  dell’ultimo  bilancio  di esercizio, ancorché «non consacrata da una delibera formale».
Le disposizioni del TUIR nel testo previgente, in effetti, prendevano a riferimento, per la determinazione del valore minimo RAGIONE_SOCIALE partecipazioni, le diminuzioni patrimoniali risultanti dal confronto fra il patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio antecedente all’acquisizione e quello risultante dall’ult imo bilancio approvato dalla partecipata; ma tali previsioni erano state interpretate dalla stessa Amministrazione dando ingresso alla possibilità che il bilancio relativo all’ultimo esercizio potesse e ssere
sostituito da una situazione patrimoniale più recente nell’ipotesi in cui si fossero manifestate, successivamente alla sua approvazione e prima di quella del bilancio della partecipata, le condizioni per procedere a una riduzione del capitale per perdite.
2.1. Il motivo è fondato, sia pure nei termini che si esporranno.
2.2. Invero, la materia della valutazione fiscale  dei titoli non negoziati  in  mercati  regolamentati  italiani  o  esteri  era  regolata, all’epoca dei fatti, dagli artt. 61, comma 3, lett. b), e 66, comma 1bis , TUIR.
La prima disposizione prevedeva che il valore minimo (da prendere a riferimento per la formazione del reddito di esercizio in base all’ art. 59, comma 1, TUIR, nel testo previgente) andasse determinato riducendo il valore unitario (di cui ai successivi commi 3, 3bis e 4) in misura proporzionalmente corrispondente «alle diminuzioni patrimoniali risultanti dal confronto fra l’ultimo bilancio regolarmente approvato dalle società o enti emittenti anteriormente alla data in cui le azioni vennero acquistate e l’ultimo bilancio o, se successive, le deliberazioni di riduzione del capitale per perdite »; l’art. 66, comma 1 -bis , TUIR richiamava poi tale meccanismo per la valutazione RAGIONE_SOCIALE immobilizzazioni finanziarie, rilevante ai fini che qui occupano.
Pertanto, in relazione al tema della valutazione fiscale RAGIONE_SOCIALE partecipazioni, il combinato disposto RAGIONE_SOCIALE norme citate, applicabili alla presente vicenda, impone un confronto fra i patrimoni netti contabili RAGIONE_SOCIALE società partecipate, come risultanti dai bilanci regolarmente approvati e relativi, rispettivamente, all ‘ esercizio antecedente a quello in cui le partecipazioni sono acquistate e all ‘ ultimo esercizio rispetto al quale viene effettuata l ‘ operazione di valutazione da parte della società partecipante.
2.3. Al riguardo, va segnalato che l ‘ordinamento non contiene una previsione normativa utile a fornire la nozione di ‘patrimonio netto’ sul quale effettuare le rettifiche.
In tal senso, la Circolare dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 8/E del 20 febbraio 2004, richiamata dalla ricorrente, ha messo in luce quanto previsto  dallo  stesso  art.  61,  del  TUIR ,  nell’ultimo  periodo  del comma 5: «nella determinazione, a norma del comma 3, del valore minimo dei titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri non si tiene conto dei versamenti e RAGIONE_SOCIALE remissioni di debito fatti a copertura di perdite della società emittente».
Detta previsione, secondo la richiamata circolare, fa emergere la  volontà  del  legislatore  tributario  di  procedere  a  un  confronto effettivo  tra  il  patrimonio  netto  iniziale  e  quello  finale;  di  qui  la necessità, avvertita dagli interpreti, che si tenga conto di tutte le variazioni  significative  intervenute  nel  periodo  di  osservazione, mediante l’adozione di  una tecnica d’indagine contabile  che consenta di rendere comparabili grandezze altrimenti disomogenee.
2.4.  Questa Corte, in particolare, pronunciando in fattispecie non dissimile dalla presente (Cass. n. 5005/2022), ha affermato che  la  deduzione  dalla  base  imponibile  della  svalutazione  di partecipazioni in società non quotate rende necessario un procedimento di ‘omogeneizzazione’ , per confrontare il patrimonio netto iniziale e quello netto finale ai sensi dell’art. 61, comma 5, ultimo periodo del TUIR.
In particolare, ha continuato la pronunzia in questione, siffatta tecnica  può  comportare,  a  seconda  dei  casi,  il  decremento  del patrimonio netto iniziale in conseguenza della riduzione del capitale sociale per esuberanza o della distribuzione di riserve di capitale,
ovvero  il decremento  di  quello  finale, per un  importo  pari all’ammontare dei versamenti e RAGIONE_SOCIALE eventuali remissioni di debito effettuate dai soci a copertura RAGIONE_SOCIALE perdite, espressamente previsti negli atti societari.
2.6.  La  sentenza  impugnata  si  è  discostata  da  tali  canoni ermeneutici.
I giudici d’appello, infatti, si sono limitati a un confronto fra i bilanci  oggetto  di  formale  approvazione,  soggiungendo  che  la considerazione di ulteriori elementi -quale la ‘bozza di bilancio’ relativa  all’anno  successivo -finirebbe  con  il  vanificare  lo  scopo della  richiamata  disciplina,  attribuendo  rilievo  a  «svalutazioni ritagliate su misura ed ex post » RAGIONE_SOCIALE società partecipate.
Così statuendo, essi hanno trascurato di rendere effettivamente confrontabili i patrimoni netti di riferimento, pur a fronte del fatto -affermato dalla ricorrente e riscontrato dai giudici di primo grado -che fossero intervenute variazioni patrimoniali di possibile rilievo in base alla disciplina fiscale RAGIONE_SOCIALE partecipazioni.
Né, d’altro canto, può essere condiviso l’argomento in base al quale  la  considerazione  di  tali  variazioni  condurrebbe  sempre  a vanificare lo scopo della ridetta disciplina.
Possono  infatti  verificarsi  casi  nei  quali le  condizioni  per procedere a una riduzione del capitale (per perdite o per ragioni equipollenti)  hanno  natura  oggettiva  e  non  designino  alcuna volontà elusiva del contribuente; spetta dunque, e in ogni caso, al giudice  del  merito l’accertamento  in  concreto  della  ricorrenza  o meno di tali fattispecie.
2.7.  Sul  punto,  pertanto,  può  essere  formulato  il  seguente principio di diritto:
«In tema di deduzione dalla base imponibile di svalutazione della partecipazione in società non quotate è necessario procedere ad un confronto effettivo fra il patrimonio netto iniziale e quello finale nell’ottica di cui all’art. 61, comma 5, ultimo periodo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, mediante una tecnica di ‘ omogeneizzazione ‘ che comporti, a seconda dei casi, il decremento del patrimonio iniziale o di quello finale in considerazione del tipo di variazione intervenuta; in ordine a tale ultima, spetta al giudice del merito accertare se essa abbia natura obiettiva ovvero sia volta a vanificare l’applicazione della disposizione richiamata».
Infine, con il terzo mezzo, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza per omessa pronunzia in relazione alla richiesta di disapplicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, da lei formulata in guisa di eccezione innanzi alla C.T.R. per l’ipotesi poi verificatasi -di accoglimento dell’appello erariale.
3.1. Anche detto motivo è fondato.
I  giudici d’appello ,  infatti,  hanno  completamente  omesso  di decidere sulla richiesta di disapplicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni avanzata dalla  società  contribuente;  né,  ovviamente,  una  statuizione  può ritenersi resa implicitamente nell’accoglimento del gravame erariale, poiché tale decisione si fondava su presupposti diversi.
Il ricorso va dunque accolto in relazione al secondo e al terzo motivo.
La sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice a quo , il quale, decidendo in diversa composizione, si conformerà all’indicato  principio e statuirà anche sul motivo di gravame non scrutinato.
Il medesimo giudice provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso in relazione al secondo e al terzo motivo, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche  per  le  spese,  alla  Corte  di  Giustizia  tributaria  di  secondo grado della Liguria.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.