Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3585 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3585 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DURANTE NOME
Data pubblicazione: 17/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25158/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avv. NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE, legale rappresentante pro tempore , ex lege rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso cui è domiciliata, in Roma, alla INDIRIZZO
-controricorrente-
avverso
la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo n. 271/2017, pubblicata il 29.3.2017,
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 22.1.2026, dal AVV_NOTAIO
FATTI DI CAUSA
1. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva contestato a RAGIONE_SOCIALE, successivamente incorporata da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di aver erroneamente computato, nell’ammontare dei crediti su cui applicare la percentuale di deducibilità di cui all’art. 106 comma 3 del t.u.i.r. (vigente ratione temporis ), i finanziamenti agevolati erogati per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal terremoto dell’Aquila del 2009, emettendo il corrispondente avviso di accertamento, n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato in data 6 agosto 2015, e determinando la maggior somma dovuta a titolo di Ires per il periodo di imposta 2012 in € 941.366,00, con irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria unica di pari importo.
Si tratta di finanziamenti agevolati, previsti e disciplinati dalle disposizioni del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 77 del 24 giugno 2009: in base alla citata normativa, il beneficiario, previa ammissione della richiesta da parte del comune nel quale si trova l’immobile, cui competeva in via esclusiva l’istruttoria relativa all’effettività dei presupposti e la conseguente decisione, aveva facoltà di chiedere il finanziamento ad una della banche operanti nel territorio della Regione Abruzzo, che, a seguito di controllo formale dei requisiti del richiedente, e in assenza di alcun margine di discrezionalità anche relativo a profili di rischio, avrebbe erogato il finanziamento. Su ccessivamente, l’istituto di credito avrebbe richiesto alla Cassa RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE un finanziamento pari all’ammontare complessivo dei finanziamenti concessi nell’arco del mese. L’importo finanziato confluiva su un conto individuale vincolato e infruttifero, e veniva rimborsato dal beneficiario mediante un piano di ammortamento ventennale: alle stesse scadenze, la banca rimborsava a Cassa RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE il finanziamento contratto per procurarsi la provvista. La banca avrebbe accettato dal beneficiario, quale unica forma di rimborso del finanziamento erogato, il credito d’imposta attribuito dalla legge al beneficiario stesso e avrebbe
potuto utilizzarlo in compensazione, ai sensi del d. lgs. N. 241/1997, e cioè in occasione dei propri versamenti, effettuati tramite moRAGIONE_SOCIALE F/24.
L’Ufficio, in particolare, aveva contestato la legittimità della deduzione della svalutazione su crediti verso la clientela operata dalla società con modalità forfetaria ai sensi art. 106, comma 3, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nel testo allora vigente, ritenendo che le modalità di erogazione del finanziamento impedissero di qualificare l’operazione economica, dal punto di vista della banca, alla stregua di concessione del credito verso la clientela, e, di conseguenza, ostassero alla relativa deduzione.
All’esito dell’impugnazione dell’avviso di accertamento da parte della banca, la CTP dell’Aquila aveva rigettato il ricorso, con sentenza n. 38 4 del 2016, confermata dalla CTR dell’Abruzzo, con sentenza n. 27 1 del 2017, depositata in data 29 marzo 2017.
La banca ha proposto, quindi, ricorso per cassazione della sentenza della CTR dell’Abruzzo, affidato a cinque motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del 22 gennaio 2026.
Il ricorrente ha depositato una memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., con la quale ha chiesto di sottoporre l’interpretazione dell’art. 106, comma 3, del t.u.i.r. al vaglio RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Vengono proposti cinque motivi di ricorso.
Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 4 c.p.c., parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 24 e 111, comma 6 della Costituzione, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 132, comma 2, numero 4 c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, numero 4 del decreto legislativo 546 del 1992.
Deduce la ricorrente che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe apparente, contenendo affermazioni apodittiche, lacunose, contradditorie e illogiche, con conseguente lesione del diritto di difesa della parte ricorrente.
1.1. Il motivo è infondato.
Ritiene il collegio che la decisione impugnata sia sorretta da adeguata motivazione, sia con riferimento alla normativa applicata, che con riferimento ai precedenti giurisprudenziali posti a fondamento della sua interpretazione.
Come è noto, del resto, in base alla sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite n. 8053 del 2014, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. Un. 7 aprile 2014 n. 8053).
2. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 3 c.p.c., parte ricorrente lamenta l’illegittimità della sentenza impugnata, per violazione dei principi contabili internazionali e RAGIONE_SOCIALE relative istruzioni della RAGIONE_SOCIALE d’Italia, nonché per violazione del principio di derivazione rafforzata di cui all’art. 83 del t .u.i.r..
Osserva la parte ricorrente che, nonostante avesse ribadito l’obbligo per la banca di rispettare i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e le relative istruzioni della RAGIONE_SOCIALE d’Italia, classificando in bilancio i finanziamenti agevolati quali ‘crediti verso la clientela’, e valendo tale principio anche in materia fiscale, tenuto conto della derivazione rafforzata
di cui all’art. 83 t.u.i.r., la decisione impugnata avrebbe violato le suddette norme, imponendo all’istituto di credito di non considerarli quali ‘crediti verso la clientela’, ai fini del calcolo dell’imponibile Ires, in quanto non tali nella sostanza.
2.1. Il motivo è infondato.
Ritiene il collegio che non costituisca violazione della normativa citata ritenere prevalente, ai fini della sottoposizione a tassazione, la sostanza dell’operazione economica sulla forma dettata per la classificazione in bilancio: invero, il rispetto dei principi contabili internazionali e la conseguente classificazione in bilancio, come anche la derivazione rafforzata di cui all’art. 83 t.u.i.r., non impongono di per sé che il contribuente non possa -e debba -riqualificare l’operazione economica al mome nto della rappresentazione funzionale ai fini del calcolo dell’imponibile a fini Ires.
Ed anzi, come efficacemente ricordato nella sentenza impugnata, proprio l’art. 2 del d. l. n. 48 del 2009 impone l’applicazione del criterio della prevalenza della sostanza sulla forma nella rappresentazione degli elementi patrimoniali e reddituali per gli enti tenuti all’applicazione nella redazione del bilancio dei principi contabili internazionali.
Nel caso di specie, tutte le operazioni sono garantite dallo RAGIONE_SOCIALE, in assenza, dunque, di alcun rischio di impresa in capo alla banca relativamente alla erogazione del finanziamento, che viene posta in essere quale servizio di semplice tesoreria (come espressamente definito dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nella circolare 26.3.2010, e dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia, con nota tecnica del 6.10.2009).
3. Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 3 c.p.c., parte ricorrente lamenta l’illegittimità della sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione dell’art. 106 comma 3 del t.u.i.r..
Deduce la parte ricorrente la violazione del disposto normativo di cui all’art. 106 comma 3 t.u.i.r., per avere la decisione di secondo grado
erroneamente ritenuto equiparabili ai crediti coperti da garanzia assicurativa -ed espressamente esclusi dal regime di deducibilità previsto dalla norma -i crediti, come quelli di specie, coperti dalla garanzia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in assenza, quindi, di alcun rischio di impresa per le banche.
3.1. Il motivo è infondato.
Non sussiste la violazione della norma citata: come ribadito anche di recente da questa Corte, «in tema di determinazione del reddito di impresa, non è deducibile la svalutazione dei crediti il cui inadempimento sia garantito anche con modalità diverse dalla stipula di un contratto di assicurazione, dovendosi intendere l’espressione credito coperto da ‘garanzia assicurativa’, utilizzata dall’art. 71 (ora 106) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non in senso restrittivo, nel suo significato tecnicogiuridico, bensì in senso lato, quale credito rispetto al cui inadempimento il contribuente è comunque garantito con esclusione del relativo rischio» (Cass. n. 22763/2021; Cass. n. 18395/2015; Cass. n. 9433/2014; Cass. n. 23734/2013; Cass. n. 24422/2008; nello stesso senso, seppur al fine di escludere la rilevanza RAGIONE_SOCIALE sconto bancario, Cass. n. 12379/2002) (Corte Cass., sez. trib., ordinanza 8451 del 31.3.2025).
Nel caso di specie, a parere di questo collegio, parte ricorrente incorre in un equivoco di fondo, assumendo la banca la sola funzione di adiectus solutionis causa : come sopra illustrato, in base alla legislazione che ha introdotto la forma di finanziamento agevolato per cui è causa, alcun margine di discrezionalità residua in capo all’istituto di credito che, preso atto dell’autorizzazione concessa dall’autorità am ministrativa preposta, si limita ad erogare un credito, la cui provvista riceve da Cassa RAGIONE_SOCIALE, in assenza, a ben vedere, di alcun profilo di rischio, e svolgendo un sostanziale servizio di tesoreria.
4. Con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 3 c.p.c., parte ricorrente lamenta l’illegittimità della sentenza impugnata, per violazione del divieto di doppia imposizione di cui agli artt. 163 del t.u.i.r. e
67 del d.p.r. n. 600/1973, nonché del principio di competenza temporale di cui all’art. 109 del t.u.i.r..
Osserva la parte ricorrente che la sentenza impugnata, escludendo la possibilità in capo al contribuente di compensare la maggiore Ires asseritamente dovuta per l’esercizio in contestazione con quella da rimborsare sui diciotto esercizi successivi – domanda articolata in via subordinata dalla ricorrente – avrebbe violato il divieto di doppia imposizione di cui agli artt. 163 del t.u.i.r. e 67 del d.p.r. n. 600/1973, nonché il principio di competenza temporale di cui all’art. 109 del t.u.i.r..
4.1. Il motivo è infondato.
Consentire, infatti, all’istituto ricorrente di imputare la maggiore Ires dovuta ai successivi periodi di imposta implicherebbe la violazione del principio di autonomia dei periodi di imposta (cfr. Sez. Trib. Ord. 5626/2022).
Inoltre, non trattandosi, per quanto sopra ricordato, di credito concesso con provvista propria dell’istituto, non vi è luogo ad ammortamenti di sorta.
5. Con il quinto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 3 c.p.c., parte ricorrente lamenta l’illegittimità della sentenza impugnata, per violazione dell’art. 6 comma 2 d. lgs. 472 del 1997 e dell’art. 10 della legge n. 212 del 2000.
Lamenta la parte ricorrente l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la legittimità RAGIONE_SOCIALE sanzioni e nella parte in cui ha ritenuto che non sussistessero obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito applicativ o RAGIONE_SOCIALE disposizioni di riferimento della fattispecie.
Deduce, al riguardo, la sussistenza di plurimi elementi idonei ad ingenerare il suo affidamento circa la classificazione dei finanziamenti agevolati quali crediti verso la clientela, con conseguente ammissibilità della svalutazione operata.
5.1. Il motivo è infondato.
Giova richiamare, in tal senso, quanto ripetutamente affermato da questa Corte in punto ai requisiti perché possa parlarsi di «obiettiva incertezza normativa» idonea a configurare l’esimente di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 472/1997.
Al riguardo è stato precisato, in particolare, che tale situazione è caratterizzata dall’impossibilità di individuare con sicurezza ed univocità la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile e può essere desunta da alcuni ‘indici’, qual i, ad esempio: la difficoltà di individuazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni normative; la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; la difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà; l’assenza di una prassi amministrativa o la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE circolari; la mancanza di precedenti giurisprudenziali; l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale; il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; il contrasto tra opinioni dottrinali; l’adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di una disposizione implicita preesistente (in questo senso, fra le altre, Cass. n. 1893/2021, Cass. n. 15452/2018) (Corte Cass., sez. trib., ordinanza 8451 del 31.3.2025).
Nel caso di specie, la giurisprudenza di legittimità sopra citata induce a ritenere sufficientemente chiaro il contesto normativo relativo all’operazione finanziaria per cui è causa, tenuto anche conto di quanto chiarito dalle circolari e note tecniche sopra richiamate.
6. Il ricorrente, come sopra accennato, nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., ha chiesto di sottoporre al vaglio RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite l’interpretazione dell’art. 106 comma 3 t.u.i.r., ritenendo che la norma possa riferirsi solo ai crediti coperti da garanzia assicurativa e non ai crediti
comunque garantiti, per i quali, dunque, sul contribuente non incomba alcun rischio di impresa.
Come già chiarito, tuttavia, non solo, con riferimento alla norma citata, è consolidato un diverso, ed estensivo, indirizzo interpretativo di questa Corte, né si rinvengono negli atti di parte elementi a sostegno di una diversa ricostruzione, ma soprattutt o, a ben vedere, l’erogazione del finanziamento per cui è causa non costituisce, per le concrete modalità con cui si articola, neppure un credito proprio della banca e non vi sono, dunque, i presupposti per sollecitare una nuova interpretazione del disposto normativo di cui all’art. 106 t.u.i.r, come richiesto.
7. In conclusione, il ricorso è meritevole di rigetto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione in favore della resistente RAGIONE_SOCIALE spese di lite, che liquida in € 13.200,00 oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 22.1.2026.
Il Presidente NOME COGNOME